Articolo 2 della Legge 25 febbraio 1956, n. 122
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 aprile 1956
Art. 2.
Alla copertura della spesa di cui al predetto articolo sara' provveduto con pari aliquota delle disponibilita' recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1954-55.
Entrata in vigore il 7 aprile 1956