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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 12567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12567 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 19796/2025 R.G.A.C. promossa da
Avv. Celeste Liso, Avv. Sabino Sernia) Parte_1 contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. (contumace)
Osserva quanto segue. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in cancelleria, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe dinanzi al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per ottenere la condanna dello stesso alla corresponsione, in suo favore, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute relativa agli A.S. 2021/2022 e 2022/2023, quantificata in € 2.885,25. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio il resistente, CP_1 restando contumace. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. In punto di diritto, si rileva quanto segue. A mente dell'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, rimasto in vigore fino all'anno scolastico 2012/2013, “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.” La successiva disciplina normativa di cui all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, ha disciplinato, in via generale, la fruizione delle ferie da parte del personale delle amministrazioni pubbliche, stabilendo che: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". Giova ricordare, che in tale contesto normativo è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 6/5/2016, la quale, dichiarando non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4/11/2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo che aveva fondato l'ordinanza del giudice remittente, secondo cui il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, avrebbe dovuto applicarsi anche quando il lavoratore non aveva potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. La Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe stato violato se la cessazione dal servizio avesse vanificato, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore, concludendo nel senso che la normativa censurata, introdotta allo scopo di pagina 2 di 7 arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, così interpretata non si sarebbe posta in antitesi con principi ormai radicati nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo. Nello specifico ambito della disciplina delle ferie per il personale della scuola, l'art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 ha in particolare previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54). Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, precisando che: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. E ancora, il comma 56 ha disposto che “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. A livello europeo, la CGUE, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), la CGUE, Grande Sezione - nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - ha ritenuto che il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva;
ciò in quanto la normativa interna (art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012), deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. L'art.7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta difatti, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento, a condizione che il lavoratore (che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite) abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. pagina 3 di 7 E ancora, la CGUE è nuovamente intervenuta in materia, con la pronuncia della Sezione I, n. 218/2022 del 18/01/2024, precisando che: “il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite, quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro… Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti…Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato… Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste… Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…) Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024). In conformità ai predetti principi, la Sezione Lavoro della giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 21780 del 08/07/2022, ha evidenziato che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, pagina 4 di 7 può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e nel contempo avvisato (in modo accurato) in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire. In caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Nel medesimo senso, la Corte con successiva ordinanza n. 13440 del 15/05/2024, ha precisato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012- deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche". Ebbene, deve quindi ritenersi che il datore di lavoro debba assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto ad usufruire delle ferie maturate, invitandolo a farlo e informandolo puntualmente e tempestivamente della perdita di tale diritto in caso di mancata fruizione al termine del periodo di riferimento o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro. E, tali principi devono applicarsi anche ai docenti a tempo determinato, i quali non possono considerarsi automaticamente in ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche. In tale caso, l'onere della prova della predetta circostanza incombe sul datore di lavoro;
in caso contrario, il lavoratore che non abbia usufruito delle ferie, alla cessazione del rapporto, ha diritto all'indennità sostitutiva. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'arco temporale meglio indicato in ricorso, e per l'importo di cui alle conclusioni, evidenziando di non aver mai chiesto di usufruire delle ferie maturate prima della cessazione del rapporto a tempo determinato instaurato con l'istituzione scolastica negli anni scolastici di riferimento, documentando pagina 5 di 7 le circostanze con i documenti versati nel fascicolo telematico (contratto individuale di lavoro). Appare documentalmente provato che il rapporto lavorativo instaurato sia cessato alla scadenza del termine contrattuale, mentre manca qualunque dato probatorio indicativo dell'esistenza della richiesta della parte ricorrente di usufruire delle ferie spettanti durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Né è emerso che la lavoratrice, nel corso delle annualità scolastiche in esame, sia stata invitata dal resistente ad usufruire delle ferie, e che sia stata adeguatamente CP_1 informata delle conseguenze che tale mancata fruizione avrebbe comportato. Peraltro, la scelta processuale del di non costituirsi Controparte_1 in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, ha determinato la rinuncia alla possibilità di dimostrare di avere inutilmente invitato la docente a godere delle ferie nel periodo di servizio dalla stessa svolto, avvisandola espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Pertanto, la parte ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva. Quanto alla determinazione dell'indennità spettante, occorre evidenziare che la quantificazione del dovuto, come effettuata in ricorso, si prospetta corretta alla luce della sopra evidenziata scelta processuale dell'amministrazione convenuta di rimanere contumace, non offrendo elementi diversi da quelli riportati nei conteggi in merito al numero di ferie spettanti e all'ammontare dell'indennità dovuta. Essi, pertanto, potranno essere utilizzati integralmente ai fini del decidere. Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulla materia del contendere, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”. Le spese processuali seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura minima in dispositivo, tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute durante il periodo di lavoro a tempo determinato reso negli Contr a.s. 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il a corrisponderle l'importo di € 2.885,25, oltre interessi legali come per legge;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi. pagina 6 di 7 Così deciso in Roma, 5 dicembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 7 di 7
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 19796/2025 R.G.A.C. promossa da
Avv. Celeste Liso, Avv. Sabino Sernia) Parte_1 contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. (contumace)
Osserva quanto segue. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in cancelleria, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe dinanzi al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per ottenere la condanna dello stesso alla corresponsione, in suo favore, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute relativa agli A.S. 2021/2022 e 2022/2023, quantificata in € 2.885,25. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio il resistente, CP_1 restando contumace. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. In punto di diritto, si rileva quanto segue. A mente dell'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, rimasto in vigore fino all'anno scolastico 2012/2013, “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.” La successiva disciplina normativa di cui all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, ha disciplinato, in via generale, la fruizione delle ferie da parte del personale delle amministrazioni pubbliche, stabilendo che: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". Giova ricordare, che in tale contesto normativo è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 6/5/2016, la quale, dichiarando non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4/11/2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo che aveva fondato l'ordinanza del giudice remittente, secondo cui il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, avrebbe dovuto applicarsi anche quando il lavoratore non aveva potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. La Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe stato violato se la cessazione dal servizio avesse vanificato, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore, concludendo nel senso che la normativa censurata, introdotta allo scopo di pagina 2 di 7 arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, così interpretata non si sarebbe posta in antitesi con principi ormai radicati nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo. Nello specifico ambito della disciplina delle ferie per il personale della scuola, l'art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 ha in particolare previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54). Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, precisando che: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. E ancora, il comma 56 ha disposto che “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. A livello europeo, la CGUE, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), la CGUE, Grande Sezione - nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - ha ritenuto che il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva;
ciò in quanto la normativa interna (art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012), deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. L'art.7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta difatti, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento, a condizione che il lavoratore (che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite) abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. pagina 3 di 7 E ancora, la CGUE è nuovamente intervenuta in materia, con la pronuncia della Sezione I, n. 218/2022 del 18/01/2024, precisando che: “il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite, quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro… Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti…Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato… Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste… Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…) Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024). In conformità ai predetti principi, la Sezione Lavoro della giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 21780 del 08/07/2022, ha evidenziato che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, pagina 4 di 7 può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e nel contempo avvisato (in modo accurato) in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire. In caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Nel medesimo senso, la Corte con successiva ordinanza n. 13440 del 15/05/2024, ha precisato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012- deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche". Ebbene, deve quindi ritenersi che il datore di lavoro debba assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto ad usufruire delle ferie maturate, invitandolo a farlo e informandolo puntualmente e tempestivamente della perdita di tale diritto in caso di mancata fruizione al termine del periodo di riferimento o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro. E, tali principi devono applicarsi anche ai docenti a tempo determinato, i quali non possono considerarsi automaticamente in ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche. In tale caso, l'onere della prova della predetta circostanza incombe sul datore di lavoro;
in caso contrario, il lavoratore che non abbia usufruito delle ferie, alla cessazione del rapporto, ha diritto all'indennità sostitutiva. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'arco temporale meglio indicato in ricorso, e per l'importo di cui alle conclusioni, evidenziando di non aver mai chiesto di usufruire delle ferie maturate prima della cessazione del rapporto a tempo determinato instaurato con l'istituzione scolastica negli anni scolastici di riferimento, documentando pagina 5 di 7 le circostanze con i documenti versati nel fascicolo telematico (contratto individuale di lavoro). Appare documentalmente provato che il rapporto lavorativo instaurato sia cessato alla scadenza del termine contrattuale, mentre manca qualunque dato probatorio indicativo dell'esistenza della richiesta della parte ricorrente di usufruire delle ferie spettanti durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Né è emerso che la lavoratrice, nel corso delle annualità scolastiche in esame, sia stata invitata dal resistente ad usufruire delle ferie, e che sia stata adeguatamente CP_1 informata delle conseguenze che tale mancata fruizione avrebbe comportato. Peraltro, la scelta processuale del di non costituirsi Controparte_1 in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, ha determinato la rinuncia alla possibilità di dimostrare di avere inutilmente invitato la docente a godere delle ferie nel periodo di servizio dalla stessa svolto, avvisandola espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Pertanto, la parte ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva. Quanto alla determinazione dell'indennità spettante, occorre evidenziare che la quantificazione del dovuto, come effettuata in ricorso, si prospetta corretta alla luce della sopra evidenziata scelta processuale dell'amministrazione convenuta di rimanere contumace, non offrendo elementi diversi da quelli riportati nei conteggi in merito al numero di ferie spettanti e all'ammontare dell'indennità dovuta. Essi, pertanto, potranno essere utilizzati integralmente ai fini del decidere. Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulla materia del contendere, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”. Le spese processuali seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura minima in dispositivo, tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute durante il periodo di lavoro a tempo determinato reso negli Contr a.s. 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il a corrisponderle l'importo di € 2.885,25, oltre interessi legali come per legge;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi. pagina 6 di 7 Così deciso in Roma, 5 dicembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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