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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
UC AR IN, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 691/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Marche - Via Gentile Da Fabriano N. 3 60100 Ancona AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320249001239386000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 275/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: Gli Uffici concludono come in comparsa e insistono per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha origine dall'intimazione di pagamento n. 06320249001239386000 notificata il 4 giugno 2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti di Ricorrente_1. L'intimazione si riferisce a cinque cartelle di pagamento:
n. 06320160002698129000 (notificata 01.08.2016) - Agenzia delle Entrate Macerata
n. 06320170006466632000 (notificata 28.11.2017) - Agenzia delle Entrate Macerata
n. 06320180005439163000 (notificata 24.01.2018) - Agenzia delle Entrate Macerata
n. 06320210001610744000 (notificata 10.05.2023) - Agenzia delle Entrate Macerata
n. 06320220003710002000 (notificata 08.10.2022) - Regione Marche
Il valore complessivo della controversia ammonta a € 9.853,27.
Un elemento centrale della controversia riguarda la cartella n. 06320170006466632000, già oggetto di un precedente giudizio (RGR 202/2018) presso la stessa Corte di Giustizia Tributaria di Macerata. Tale giudizio si è concluso con sentenza n. 220/2020 del 16 settembre 2020, che ha respinto il ricorso del contribuente condannandolo al pagamento delle spese di lite per € 800,00. La sentenza aveva ad oggetto una cartella per IRPEF 2013 derivante da controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73, con contestazione delle detrazioni per familiari a carico. Il giudice aveva ritenuto corretta l'operazione di controllo formale e la successiva iscrizione a ruolo, confermando la legittimità della pretesa tributaria.
Il ricorrente Ricorrente_1 contesta l'intimazione su diversi profili:
-Vizi di notifica: relata in bianco priva della data di notifica, con conseguente inesistenza della notifica
-Mancata conoscenza delle cartelle: quattro delle cinque cartelle non risulterebbero agli atti del ricorrente
-Mancata conoscenza degli atti prodromici: assenza delle comunicazioni di controllo formale sottese alle cartelle
-Prescrizione quinquennale: per le cartelle notificate entro il 31.12.2018
- Inesistenza della cartella n. 2: notificata tramite poste private Società_1 non abilitate
- Assenza del calcolo degli interessi: mancata indicazione delle modalità di calcolo
L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce:
-Regolarità della notifica: l'intimazione è stata correttamente notificata tramite raccomandata A/R
-Ne bis in idem: per la cartella n. 2 già oggetto del giudizio RGR 202/2018 definito con sentenza passata in giudicato
-Tardività delle contestazioni: le cartelle sono state regolarmente notificate e non tempestivamente impugnate
-Carenza di legittimazione passiva: per gli atti prodromici di competenza degli enti creditori
-Prescrizione interrotta: da precedente intimazione del 2019 mai opposta
L'Agenzia delle Entrate di Macerata si costituisce fornendo conferma della regolare notifica degli atti prodromici con deposito degli avvisi di ricevimento ed eccependo il ne bis in idem per la cartella n. 2, richiamando la sentenza n. 220/2020 passata in giudicato.
Ancora viene eccepito il rispetto dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo e chiesta la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per la riproposizione di questioni già giudicate
La Regione Marche eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, producendo documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di accertamento per tassa automobilistica 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si affronteranno separatamente e gradatamente le varie questioni:
Principio del ne bis in idem
La questione riguarda l'applicazione del principio del ne bis in idem alla cartella n. 06320170006466632000.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, "dalla violazione del principio del ne bis in idem consegue l'inammissibilità della domanda e il difetto di interesse ad agire, essendo tali conseguenze ontologicamente connesse tra loro" (Tribunale civile Salerno, sentenza n. 4741 del 8 ottobre 2024). Nel caso specifico, la cartella n. 2 è stata già oggetto di giudizio definito con sentenza n. 220/2020 passata in giudicato, che ha respinto il ricorso del contribuente. La riproposizione della medesima contestazione nell'ambito dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento integra chiaramente la fattispecie del ne bis in idem. Stante l'inammissibilità, resta assorbita l'eccezione della notifica tramite poste private Società_1, che avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente nel pregresso giudizio.
Vizi di notifica
Il ricorrente contesta, ancora la relata "in bianco" priva della data, ma la giurisprudenza ha chiarito che "la notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario"
(Cassazione civile, ordinanza n. 32808 del 16 dicembre 2024).
Prescrizione del credito tributario
La giurisprudenza ha chiarito che "costituisce vizio proprio dell'intimazione la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella presupposta" (Cassazione civile, ordinanza n. 14108 del 27 maggio 2025). Tuttavia, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione attestante la notifica di precedente intimazione n. 06320199002583737000 del 23 novembre 2019, mai opposta, che ha, di fatto, interrotto il decorso della prescrizione.
Per quanto riguarda invece le altre cartelle, si precisa, in primis, che la giurisprudenza di Cassazione ha consolidato il principio secondo cui "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito" (Tribunale civile Avellino, sentenza n. 1198 del 5 agosto 2025).Come precisato dalla Suprema Corte: "avrebbe dovuto muovere le contestazioni di merito, di cui all'odierna impugnazione dell'intimazione di pagamento, impugnando la cartella, in mancanza di tale impugnazione il credito da esso portato è divenuto irretrattabile ed incontestabile".
In conclusione e ferma l'inammissibilità in relazione alla cartella per la quale sussiste giudicato, le eccezioni sollevate dal ricorrente si scontrano con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omessa tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento determina l'irretrattabilità del credito, precludendo la possibilità di sollevare in sede di opposizione all'intimazione eccezioni relative agli atti prodromici. La documentazione prodotta dalle parti resistenti attesta la regolare notifica delle cartelle e l'interruzione della prescrizione mediante atti successivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, dichiara inammissibile il ricorso quanto alla cartella n. 06320170006466632000 e respinge per il resto.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.000,00
( mille/00 ) per ogni parte costituita.
Macerata lì, 19 Dicembre 2025
Il Giudice Relatore Maria Cristina Pucci
Il Presidente Leide Polci
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
UC AR IN, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 691/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Marche - Via Gentile Da Fabriano N. 3 60100 Ancona AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320249001239386000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 275/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: Gli Uffici concludono come in comparsa e insistono per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha origine dall'intimazione di pagamento n. 06320249001239386000 notificata il 4 giugno 2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti di Ricorrente_1. L'intimazione si riferisce a cinque cartelle di pagamento:
n. 06320160002698129000 (notificata 01.08.2016) - Agenzia delle Entrate Macerata
n. 06320170006466632000 (notificata 28.11.2017) - Agenzia delle Entrate Macerata
n. 06320180005439163000 (notificata 24.01.2018) - Agenzia delle Entrate Macerata
n. 06320210001610744000 (notificata 10.05.2023) - Agenzia delle Entrate Macerata
n. 06320220003710002000 (notificata 08.10.2022) - Regione Marche
Il valore complessivo della controversia ammonta a € 9.853,27.
Un elemento centrale della controversia riguarda la cartella n. 06320170006466632000, già oggetto di un precedente giudizio (RGR 202/2018) presso la stessa Corte di Giustizia Tributaria di Macerata. Tale giudizio si è concluso con sentenza n. 220/2020 del 16 settembre 2020, che ha respinto il ricorso del contribuente condannandolo al pagamento delle spese di lite per € 800,00. La sentenza aveva ad oggetto una cartella per IRPEF 2013 derivante da controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73, con contestazione delle detrazioni per familiari a carico. Il giudice aveva ritenuto corretta l'operazione di controllo formale e la successiva iscrizione a ruolo, confermando la legittimità della pretesa tributaria.
Il ricorrente Ricorrente_1 contesta l'intimazione su diversi profili:
-Vizi di notifica: relata in bianco priva della data di notifica, con conseguente inesistenza della notifica
-Mancata conoscenza delle cartelle: quattro delle cinque cartelle non risulterebbero agli atti del ricorrente
-Mancata conoscenza degli atti prodromici: assenza delle comunicazioni di controllo formale sottese alle cartelle
-Prescrizione quinquennale: per le cartelle notificate entro il 31.12.2018
- Inesistenza della cartella n. 2: notificata tramite poste private Società_1 non abilitate
- Assenza del calcolo degli interessi: mancata indicazione delle modalità di calcolo
L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce:
-Regolarità della notifica: l'intimazione è stata correttamente notificata tramite raccomandata A/R
-Ne bis in idem: per la cartella n. 2 già oggetto del giudizio RGR 202/2018 definito con sentenza passata in giudicato
-Tardività delle contestazioni: le cartelle sono state regolarmente notificate e non tempestivamente impugnate
-Carenza di legittimazione passiva: per gli atti prodromici di competenza degli enti creditori
-Prescrizione interrotta: da precedente intimazione del 2019 mai opposta
L'Agenzia delle Entrate di Macerata si costituisce fornendo conferma della regolare notifica degli atti prodromici con deposito degli avvisi di ricevimento ed eccependo il ne bis in idem per la cartella n. 2, richiamando la sentenza n. 220/2020 passata in giudicato.
Ancora viene eccepito il rispetto dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo e chiesta la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per la riproposizione di questioni già giudicate
La Regione Marche eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, producendo documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di accertamento per tassa automobilistica 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si affronteranno separatamente e gradatamente le varie questioni:
Principio del ne bis in idem
La questione riguarda l'applicazione del principio del ne bis in idem alla cartella n. 06320170006466632000.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, "dalla violazione del principio del ne bis in idem consegue l'inammissibilità della domanda e il difetto di interesse ad agire, essendo tali conseguenze ontologicamente connesse tra loro" (Tribunale civile Salerno, sentenza n. 4741 del 8 ottobre 2024). Nel caso specifico, la cartella n. 2 è stata già oggetto di giudizio definito con sentenza n. 220/2020 passata in giudicato, che ha respinto il ricorso del contribuente. La riproposizione della medesima contestazione nell'ambito dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento integra chiaramente la fattispecie del ne bis in idem. Stante l'inammissibilità, resta assorbita l'eccezione della notifica tramite poste private Società_1, che avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente nel pregresso giudizio.
Vizi di notifica
Il ricorrente contesta, ancora la relata "in bianco" priva della data, ma la giurisprudenza ha chiarito che "la notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario"
(Cassazione civile, ordinanza n. 32808 del 16 dicembre 2024).
Prescrizione del credito tributario
La giurisprudenza ha chiarito che "costituisce vizio proprio dell'intimazione la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella presupposta" (Cassazione civile, ordinanza n. 14108 del 27 maggio 2025). Tuttavia, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione attestante la notifica di precedente intimazione n. 06320199002583737000 del 23 novembre 2019, mai opposta, che ha, di fatto, interrotto il decorso della prescrizione.
Per quanto riguarda invece le altre cartelle, si precisa, in primis, che la giurisprudenza di Cassazione ha consolidato il principio secondo cui "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito" (Tribunale civile Avellino, sentenza n. 1198 del 5 agosto 2025).Come precisato dalla Suprema Corte: "avrebbe dovuto muovere le contestazioni di merito, di cui all'odierna impugnazione dell'intimazione di pagamento, impugnando la cartella, in mancanza di tale impugnazione il credito da esso portato è divenuto irretrattabile ed incontestabile".
In conclusione e ferma l'inammissibilità in relazione alla cartella per la quale sussiste giudicato, le eccezioni sollevate dal ricorrente si scontrano con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omessa tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento determina l'irretrattabilità del credito, precludendo la possibilità di sollevare in sede di opposizione all'intimazione eccezioni relative agli atti prodromici. La documentazione prodotta dalle parti resistenti attesta la regolare notifica delle cartelle e l'interruzione della prescrizione mediante atti successivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, dichiara inammissibile il ricorso quanto alla cartella n. 06320170006466632000 e respinge per il resto.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.000,00
( mille/00 ) per ogni parte costituita.
Macerata lì, 19 Dicembre 2025
Il Giudice Relatore Maria Cristina Pucci
Il Presidente Leide Polci