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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/10/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
4251/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4251/2021, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., riservata in decisione all'udienza dell'8 giugno
2025, con concessione dei termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
e per essa quale mandataria in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fenaroli Felicita, elettivamente domiciliata in Milano, via Bianca di Sav,
ATTRICE
CONTRO
nato a [...], il [...] (Codice Fiscale Controparte_1
), residente in [...]; C.F._1
, nata a [...], il [...] (Codice Fiscale Controparte_2
, residente in [...]; C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3
residente in [...], tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in 03043 CASSINO (FR), Via Varrone, 6 - pagina 1 di 6 presso l'avv. Aurelio Patini del Foro di Cassino (C.F. ), pec C.F._4
che li rappresenta e difende, giusta procura in calce Email_1
al presente atto con poteri anche disgiunti con l'avv. Miele Antonella del Foro di Roma,
(C.F. ) C.F._5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE: “In via principale: - Dichiarare revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c., e per tale motivo conseguentemente inefficace nei confronti di
[...]
l'atto pubblico stipulato in data 14/12/2017, Rep. 90893/31481 a rogito del Parte_1
Notaio , con il quale la Sig.ra costituiva un Persona_1 Parte_3
fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 167 e seguenti del Codice
Civile, destinando a far fronte ai bisogni della propria famiglia l'immobile e il terreno sotto descritti e precisamente: A- immobili in Cassino identificati al: FG.37 – MAPP.
423 e FG.37 – MAPP. 424; B-immobili in Rivisondoli identificati al: FG. 12 – MAPP. 37
– SUB. 29 e FG. 12 – MAPP. 37 – SUB. 132; C- immobili in Formia identificati al: FG.
17 – MAPP. 1190 – SUB. 1 e FG. 17 – MAPP. 1190 – SUB.
2. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto. In via subordinata: - In ipotesi di diversa configurazione dei fatti di causa, dichiarare ai sensi dell'art. 1414 c.c. la simulazione del sopra citato atto di costituzione di fondo patrimoniale e, pertanto, la sua nullità. In via istruttoria: - Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge;
In ogni caso: - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge.”
PER LA PARTE CONVENUTA: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione ad agire in capo ad Parte_1
per l'effetto rigettare tutte le domande attoree e comunque rigettarle in quanto infondate in fatto e in diritto;
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente la legittimazione ad agire in capo all'attrice ed in tal caso salvo gravame, ove ritenuto pagina 2 di 6 opportuno e/o necessario, accogliere le istanze istruttorie formulate nella memoria in atti ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.. Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
per il tramite della mandataria agiva nei confronti dei Parte_1 Parte_2
convenuti deducendo di essere divenuta titolare, a seguito di una serie di cessioni succedutesi nel tempo, del credito originariamente vantato da Banca Nazionale del
Lavoro nei confronti della e dei garanti, tra i quali figurava la sig.ra Parte_4 [...]
Rappresentava che tale credito era stato oggetto del decreto ingiuntivo n. Pt_3
587/1992, emesso dal Tribunale di Cassino, divenuto definitivo, e che esso era rimasto insoddisfatto. Esponeva, quindi, che in data 14 dicembre 2017 la debitrice ed i familiari avevano costituito un fondo patrimoniale su più beni immobili di loro proprietà, così sottraendo tali beni alla garanzia generica dei creditori, con evidente pregiudizio per il soddisfacimento della pretesa creditoria dell'attrice. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 2901 c.c., con conseguente assoggettabilità dei beni vincolati all'azione esecutiva, oltre alla condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando integralmente la prospettazione attorea. In via preliminare eccepivano il difetto di legittimazione attiva di , Parte_1
deducendo che il credito azionato non risultava compreso tra quelli ricadenti nella cessione in blocco disposta da Banca Nazionale del Lavoro in favore di Parte_5
ai sensi dell'art. 58 T.U.B., atteso che, alla data individuata nell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, il credito in questione presentava un importo inferiore alla soglia minima di lire 800 milioni, come emergente sia dalla documentazione prodotta in atti sia dalla sentenza del Tribunale di Cassino n. 1030/2023, resa tra le medesime parti.
Precisavano che tale circostanza escludeva, sin dall'origine, l'inserimento del credito nel novero di quelli trasferiti con la prima cessione, con conseguente insussistenza dei presupposti per ritenere efficaci le successive cessioni richiamate dall'attrice. In via pagina 3 di 6 ulteriormente subordinata, negavano la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, sia con riferimento all'elemento oggettivo, sia quanto all'elemento soggettivo, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice alle spese.
Tanto premesso in fatto, l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva è fondata e, per la sua natura, assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Il punto rilevante non attiene alla mera esistenza della sequenza delle cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., né agli effetti di opponibilità derivanti dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, ma riguarda la prova dell'inclusione del singolo credito nel primo
“blocco” oggetto di trasferimento. Nel fascicolo, i convenuti hanno puntualmente richiamato il contenuto dell'avviso di cessione da Banca Nazionale del Lavoro a
(G.U. 4 settembre 2001, foglio inserzioni n. 205), dal quale risulta che la Parte_5
cessione riguardava, per quanto qui rileva, i crediti in sofferenza che, alla data del 30 aprile 2001, presentavano un importo superiore a lire 800 milioni. La soglia indicata nell'avviso rappresenta un criterio oggettivo di inclusione dei singoli rapporti nel blocco ceduto.
Gli atti di causa consentono di verificare con certezza che, alla data indicata, il credito oggetto del presente giudizio aveva un importo inferiore alla soglia. I convenuti hanno prodotto la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1030/2023, resa tra le medesime parti, la quale ha ricostruito l'ammontare del credito consentendo di determinarlo, per la data del
30 aprile 2001, in lire 790.470.300, valore al di sotto della soglia minima richiesta dall'avviso. Tale circostanza è confermata anche dal richiamo contenuto negli atti introduttivi, in cui si riferisce che “al momento del fallimento” (4 aprile 2001) l'importo del credito era pari a lire 783.328.390, anch'esso inferiore alla soglia di lire 800 milioni.
In questo contesto assume rilievo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la pubblicazione dell'avviso prevista dall'art. 58 T.U.B. produce effetti in termini di opponibilità della cessione, ma non vale a provare, da sola, l'inclusione del singolo pagina 4 di 6 credito nel blocco ceduto, qualora il debitore ne contesti la riferibilità. In tali casi, spetta al cessionario dimostrare, anche mediante la produzione dei contratti di cessione o di documenti equivalenti, che il credito possieda le caratteristiche indicate nell'avviso come parametri di identificazione della massa ceduta. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che, quando l'inclusione sia contestata, l'avviso non è elemento autosufficiente, ma solo indiziario, richiedendosi una verifica documentale idonea a ricondurre il singolo rapporto al perimetro oggettivo della cessione (Cass. civ., ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
Nel caso in esame, la parte attrice non ha fornito la prova della ricomprensione del credito nella cessione originaria. Essa richiama la successione delle cessioni successive da ad ulteriori intermediari fino ad , ma non deposita i Parte_5 Parte_1
contratti di cessione né allegati che consentano di stabilire, con continuità documentale, che il rapporto sia transitato attraverso ciascuna cessione. La produzione CP_3
degli avvisi successivi non supplisce alla mancanza della prova originaria, poiché, in assenza di inclusione nel primo blocco, non può ritenersi perfezionato il trasferimento del credito nelle cessioni successive.
Non rileva, ai fini di colmare tale lacuna, il riferimento al fatto che il credito avesse, in epoca anteriore, un importo superiore alla soglia minima. Il criterio fissato dall'avviso è espressamente riferito alla data del 30 aprile 2001 e non può essere sostituito da valori storici risalenti. La stessa sentenza n. 1030/2023, depositata agli atti, conferma il valore sotto soglia per la data rilevante.
Pertanto, non è provata la titolarità attuale del credito in capo ad e, di Parte_1
conseguenza, difetta il presupposto soggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria. La questione è assorbente e consente di definire il giudizio senza esaminare gli ulteriori profili relativi ai presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione ex art. 2901 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di , così
[...] CP_1 Parte_3 Controparte_2
provvede:
- DICHIARA la carenza di legittimazione attiva di e per Parte_1
l'effetto RIGETTA la domanda di parte attrice;
- CONDANNA la PARTE ATTRICE a rifondere in favore delle PARTI
CONVENUTE le spese di giudizio che liquida in euro 13.000,00, cui si deve aggiungere rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 28-10-2025.
Il Giudice
Dott. Luigi D'Angiolella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4251/2021, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., riservata in decisione all'udienza dell'8 giugno
2025, con concessione dei termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
e per essa quale mandataria in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fenaroli Felicita, elettivamente domiciliata in Milano, via Bianca di Sav,
ATTRICE
CONTRO
nato a [...], il [...] (Codice Fiscale Controparte_1
), residente in [...]; C.F._1
, nata a [...], il [...] (Codice Fiscale Controparte_2
, residente in [...]; C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3
residente in [...], tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in 03043 CASSINO (FR), Via Varrone, 6 - pagina 1 di 6 presso l'avv. Aurelio Patini del Foro di Cassino (C.F. ), pec C.F._4
che li rappresenta e difende, giusta procura in calce Email_1
al presente atto con poteri anche disgiunti con l'avv. Miele Antonella del Foro di Roma,
(C.F. ) C.F._5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE: “In via principale: - Dichiarare revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c., e per tale motivo conseguentemente inefficace nei confronti di
[...]
l'atto pubblico stipulato in data 14/12/2017, Rep. 90893/31481 a rogito del Parte_1
Notaio , con il quale la Sig.ra costituiva un Persona_1 Parte_3
fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 167 e seguenti del Codice
Civile, destinando a far fronte ai bisogni della propria famiglia l'immobile e il terreno sotto descritti e precisamente: A- immobili in Cassino identificati al: FG.37 – MAPP.
423 e FG.37 – MAPP. 424; B-immobili in Rivisondoli identificati al: FG. 12 – MAPP. 37
– SUB. 29 e FG. 12 – MAPP. 37 – SUB. 132; C- immobili in Formia identificati al: FG.
17 – MAPP. 1190 – SUB. 1 e FG. 17 – MAPP. 1190 – SUB.
2. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto. In via subordinata: - In ipotesi di diversa configurazione dei fatti di causa, dichiarare ai sensi dell'art. 1414 c.c. la simulazione del sopra citato atto di costituzione di fondo patrimoniale e, pertanto, la sua nullità. In via istruttoria: - Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge;
In ogni caso: - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge.”
PER LA PARTE CONVENUTA: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione ad agire in capo ad Parte_1
per l'effetto rigettare tutte le domande attoree e comunque rigettarle in quanto infondate in fatto e in diritto;
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente la legittimazione ad agire in capo all'attrice ed in tal caso salvo gravame, ove ritenuto pagina 2 di 6 opportuno e/o necessario, accogliere le istanze istruttorie formulate nella memoria in atti ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.. Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
per il tramite della mandataria agiva nei confronti dei Parte_1 Parte_2
convenuti deducendo di essere divenuta titolare, a seguito di una serie di cessioni succedutesi nel tempo, del credito originariamente vantato da Banca Nazionale del
Lavoro nei confronti della e dei garanti, tra i quali figurava la sig.ra Parte_4 [...]
Rappresentava che tale credito era stato oggetto del decreto ingiuntivo n. Pt_3
587/1992, emesso dal Tribunale di Cassino, divenuto definitivo, e che esso era rimasto insoddisfatto. Esponeva, quindi, che in data 14 dicembre 2017 la debitrice ed i familiari avevano costituito un fondo patrimoniale su più beni immobili di loro proprietà, così sottraendo tali beni alla garanzia generica dei creditori, con evidente pregiudizio per il soddisfacimento della pretesa creditoria dell'attrice. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 2901 c.c., con conseguente assoggettabilità dei beni vincolati all'azione esecutiva, oltre alla condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando integralmente la prospettazione attorea. In via preliminare eccepivano il difetto di legittimazione attiva di , Parte_1
deducendo che il credito azionato non risultava compreso tra quelli ricadenti nella cessione in blocco disposta da Banca Nazionale del Lavoro in favore di Parte_5
ai sensi dell'art. 58 T.U.B., atteso che, alla data individuata nell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, il credito in questione presentava un importo inferiore alla soglia minima di lire 800 milioni, come emergente sia dalla documentazione prodotta in atti sia dalla sentenza del Tribunale di Cassino n. 1030/2023, resa tra le medesime parti.
Precisavano che tale circostanza escludeva, sin dall'origine, l'inserimento del credito nel novero di quelli trasferiti con la prima cessione, con conseguente insussistenza dei presupposti per ritenere efficaci le successive cessioni richiamate dall'attrice. In via pagina 3 di 6 ulteriormente subordinata, negavano la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, sia con riferimento all'elemento oggettivo, sia quanto all'elemento soggettivo, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice alle spese.
Tanto premesso in fatto, l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva è fondata e, per la sua natura, assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Il punto rilevante non attiene alla mera esistenza della sequenza delle cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., né agli effetti di opponibilità derivanti dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, ma riguarda la prova dell'inclusione del singolo credito nel primo
“blocco” oggetto di trasferimento. Nel fascicolo, i convenuti hanno puntualmente richiamato il contenuto dell'avviso di cessione da Banca Nazionale del Lavoro a
(G.U. 4 settembre 2001, foglio inserzioni n. 205), dal quale risulta che la Parte_5
cessione riguardava, per quanto qui rileva, i crediti in sofferenza che, alla data del 30 aprile 2001, presentavano un importo superiore a lire 800 milioni. La soglia indicata nell'avviso rappresenta un criterio oggettivo di inclusione dei singoli rapporti nel blocco ceduto.
Gli atti di causa consentono di verificare con certezza che, alla data indicata, il credito oggetto del presente giudizio aveva un importo inferiore alla soglia. I convenuti hanno prodotto la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1030/2023, resa tra le medesime parti, la quale ha ricostruito l'ammontare del credito consentendo di determinarlo, per la data del
30 aprile 2001, in lire 790.470.300, valore al di sotto della soglia minima richiesta dall'avviso. Tale circostanza è confermata anche dal richiamo contenuto negli atti introduttivi, in cui si riferisce che “al momento del fallimento” (4 aprile 2001) l'importo del credito era pari a lire 783.328.390, anch'esso inferiore alla soglia di lire 800 milioni.
In questo contesto assume rilievo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la pubblicazione dell'avviso prevista dall'art. 58 T.U.B. produce effetti in termini di opponibilità della cessione, ma non vale a provare, da sola, l'inclusione del singolo pagina 4 di 6 credito nel blocco ceduto, qualora il debitore ne contesti la riferibilità. In tali casi, spetta al cessionario dimostrare, anche mediante la produzione dei contratti di cessione o di documenti equivalenti, che il credito possieda le caratteristiche indicate nell'avviso come parametri di identificazione della massa ceduta. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che, quando l'inclusione sia contestata, l'avviso non è elemento autosufficiente, ma solo indiziario, richiedendosi una verifica documentale idonea a ricondurre il singolo rapporto al perimetro oggettivo della cessione (Cass. civ., ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
Nel caso in esame, la parte attrice non ha fornito la prova della ricomprensione del credito nella cessione originaria. Essa richiama la successione delle cessioni successive da ad ulteriori intermediari fino ad , ma non deposita i Parte_5 Parte_1
contratti di cessione né allegati che consentano di stabilire, con continuità documentale, che il rapporto sia transitato attraverso ciascuna cessione. La produzione CP_3
degli avvisi successivi non supplisce alla mancanza della prova originaria, poiché, in assenza di inclusione nel primo blocco, non può ritenersi perfezionato il trasferimento del credito nelle cessioni successive.
Non rileva, ai fini di colmare tale lacuna, il riferimento al fatto che il credito avesse, in epoca anteriore, un importo superiore alla soglia minima. Il criterio fissato dall'avviso è espressamente riferito alla data del 30 aprile 2001 e non può essere sostituito da valori storici risalenti. La stessa sentenza n. 1030/2023, depositata agli atti, conferma il valore sotto soglia per la data rilevante.
Pertanto, non è provata la titolarità attuale del credito in capo ad e, di Parte_1
conseguenza, difetta il presupposto soggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria. La questione è assorbente e consente di definire il giudizio senza esaminare gli ulteriori profili relativi ai presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione ex art. 2901 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di , così
[...] CP_1 Parte_3 Controparte_2
provvede:
- DICHIARA la carenza di legittimazione attiva di e per Parte_1
l'effetto RIGETTA la domanda di parte attrice;
- CONDANNA la PARTE ATTRICE a rifondere in favore delle PARTI
CONVENUTE le spese di giudizio che liquida in euro 13.000,00, cui si deve aggiungere rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 28-10-2025.
Il Giudice
Dott. Luigi D'Angiolella
pagina 6 di 6