Articolo 3 della Legge 6 febbraio 1992, n. 196
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5 marzo 1992
Art. 3. 1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 62.000.000 a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 marzo 1992