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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3674/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3674/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IERINO' Parte_1 C.F._1
AN DONATA, presso la quale ha eletto domiciliato in VICO V DI GIUSEPPE VITTORIO 11/B 75010, SAN MAURO FORTE OPPONENTE contro
(C.F. ) in proprio, elettivamente Controparte_1 C.F._2
TOBR OPPOSTO
CONCLUSIONI
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.6.2023, proponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificato in data 6.6.2023, per l'importo di € 10.368,13 in virtù della sentenza del Tribunale di Nola n. 2400/2022 del 1.12.2022, chiedendone la sospensione poiché oggetto di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, lamentando il grave pregiudizio scaturente dal pagamento della predetta somma.
Concludeva chiedendo “voglia l'on. Tribunale adito in primis e preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, poiché lo stesso potrebbe essere pregiudizievole per parte attrice in riferimento a tutto quanto dedotto in narrativa;
dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 12.9.2023, si costituiva l'opposto CP_1
eccependo l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di opposizione ed
[...] evidenziando la pretestuosità della stessa, trattandosi di precetto fondato su titolo
Pag. 1 di 3 giudiziale. Affermava di aver proposto querela nei confronti della controparte in conseguenza della querela di falso presentata da secondo cui questi avrebbe Parte_1 depositato, nel giudizio definito con sentenza n. 2400/2022 documentazione falsa.
Deduceva inoltre il rigetto dalla richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza da parte della Corte d'Appello. Concludeva chiedendo “respingere, siccome del tutto inammissibili, infondate, sia in fatto che in diritto, e non provate tutte le richieste dell'odierna parte opponente, per i motivi meglio specificati all'interno del presente atto, confermando integralmente l'atto di precetto qui opposto;
condannare l'odierna parte opponente alla refusione delle spese legali e delle competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e CPA in favore dello scrivente difensore”.
Rigettata l'istanza di sospensione e concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata ad altra udienza e successivamente al 20.11.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. A tale udienza questo Giudice, subentrato sul ruolo solo in data 8.9.2025, ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Appare infondato l'unico motivo di opposizione, concernente la pendenza dell'impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Napoli.
È infatti pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “quando l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del t.e. e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il t.e., per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame” (ex plurimis, Cass., 19 dicembre 2006 n.27159; Cass., 30 novembre 2005 n.26089; Cass., 1 giugno 2004 n.10504; Cass., 23 marzo 1999 n.2742; con specifico riferimento all'ipotesi in cui il t.e. è costituito da decreto ingiuntivo, cfr. Cass., 25 maggio 2007 n.12251; Cass. 12 marzo 1992 n.3007).
Ebbene, nel caso di specie, il titolo posto a fondamento del precetto è la sentenza n.
2400/2022 emessa dal Tribunale di Nola, avverso la quale l'odierna opponente ha proposto
Pag. 2 di 3 appello, nel quale è stata rigettata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, di guisa che tale titolo giudiziale è a tutti gli effetti esecutivo.
Non appare in alcun modo rilevante in tale sede la querela di falso proposta nell'ambito del giudizio di appello, in quanto tale Giudice non può vagliare elementi che debbano costituire oggetto di impugnazione, come l'asserita falsità della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione.
In conclusione, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento, determinato in base al quantum precettato, dal D.M. 55/2014 aggiornato al
D.M. 147/2022, alla luce dell'attività effettivamente svolta.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore di Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi € 3.808,50 per compensi, oltre spese generali ed
[...] accessori di legge.
Così deciso in Nola il 19.12.2025.
il Giudice
dott.ssa Elisabetta Bernardel
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3674/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IERINO' Parte_1 C.F._1
AN DONATA, presso la quale ha eletto domiciliato in VICO V DI GIUSEPPE VITTORIO 11/B 75010, SAN MAURO FORTE OPPONENTE contro
(C.F. ) in proprio, elettivamente Controparte_1 C.F._2
TOBR OPPOSTO
CONCLUSIONI
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.6.2023, proponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificato in data 6.6.2023, per l'importo di € 10.368,13 in virtù della sentenza del Tribunale di Nola n. 2400/2022 del 1.12.2022, chiedendone la sospensione poiché oggetto di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, lamentando il grave pregiudizio scaturente dal pagamento della predetta somma.
Concludeva chiedendo “voglia l'on. Tribunale adito in primis e preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, poiché lo stesso potrebbe essere pregiudizievole per parte attrice in riferimento a tutto quanto dedotto in narrativa;
dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 12.9.2023, si costituiva l'opposto CP_1
eccependo l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di opposizione ed
[...] evidenziando la pretestuosità della stessa, trattandosi di precetto fondato su titolo
Pag. 1 di 3 giudiziale. Affermava di aver proposto querela nei confronti della controparte in conseguenza della querela di falso presentata da secondo cui questi avrebbe Parte_1 depositato, nel giudizio definito con sentenza n. 2400/2022 documentazione falsa.
Deduceva inoltre il rigetto dalla richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza da parte della Corte d'Appello. Concludeva chiedendo “respingere, siccome del tutto inammissibili, infondate, sia in fatto che in diritto, e non provate tutte le richieste dell'odierna parte opponente, per i motivi meglio specificati all'interno del presente atto, confermando integralmente l'atto di precetto qui opposto;
condannare l'odierna parte opponente alla refusione delle spese legali e delle competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e CPA in favore dello scrivente difensore”.
Rigettata l'istanza di sospensione e concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata ad altra udienza e successivamente al 20.11.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. A tale udienza questo Giudice, subentrato sul ruolo solo in data 8.9.2025, ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Appare infondato l'unico motivo di opposizione, concernente la pendenza dell'impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Napoli.
È infatti pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “quando l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del t.e. e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il t.e., per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame” (ex plurimis, Cass., 19 dicembre 2006 n.27159; Cass., 30 novembre 2005 n.26089; Cass., 1 giugno 2004 n.10504; Cass., 23 marzo 1999 n.2742; con specifico riferimento all'ipotesi in cui il t.e. è costituito da decreto ingiuntivo, cfr. Cass., 25 maggio 2007 n.12251; Cass. 12 marzo 1992 n.3007).
Ebbene, nel caso di specie, il titolo posto a fondamento del precetto è la sentenza n.
2400/2022 emessa dal Tribunale di Nola, avverso la quale l'odierna opponente ha proposto
Pag. 2 di 3 appello, nel quale è stata rigettata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, di guisa che tale titolo giudiziale è a tutti gli effetti esecutivo.
Non appare in alcun modo rilevante in tale sede la querela di falso proposta nell'ambito del giudizio di appello, in quanto tale Giudice non può vagliare elementi che debbano costituire oggetto di impugnazione, come l'asserita falsità della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione.
In conclusione, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento, determinato in base al quantum precettato, dal D.M. 55/2014 aggiornato al
D.M. 147/2022, alla luce dell'attività effettivamente svolta.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore di Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi € 3.808,50 per compensi, oltre spese generali ed
[...] accessori di legge.
Così deciso in Nola il 19.12.2025.
il Giudice
dott.ssa Elisabetta Bernardel
Pag. 3 di 3