CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 420/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 27/02/2023 al n. 420/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), nella qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratrice di Sostegno di (C.F. ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RENZO GIANPIERO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_2 P.IVA_1 studio dell'Avv. GIULIA TRONCONI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
(c.f. ); CP_3 C.F._3
(c.f. ), CP_4 C.F._4
(c.f. ) CP_5 C.F._5
in proprio (c.f. ); Parte_1 C.F._1
- APPELLATI CONTUMACI - avverso la sentenza n. 984/2022 emessa dal Tribunale di IS e pubblicata in data
29/11/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'08.07.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 1.07.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “precisa le conclusioni come da atto di appello” (n.d.r.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per tutti i motivi di seguito esposti, premessa ogni altra declaratoria opportuna, richiamando tutte le domande e conclusioni già avanzate nella citazione del giudizio dinanzi il Tribunale di IS R.G. 3701/2119 e nell'udienza del 29/11/2022 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte: accertata e dichiarata la parziale illegittimità dell'impugnata sentenza n°
984/22 del Tribunale di IS pubbl. il 29.11.22, in sua parziale riforma e modifica riconoscere ed attribuire all'appellante anche tutti costi del danno permanente futuro inerente la seconda badante calcolato ad oggi in complessivi euro 204.922,50, e riconoscere il diritto di rivalsa e surroga ex lege dell su quelle somme CP_6 effettivamente reclamate dall' in danno dei convenuti ed ad esso dovute e CP_7 spettante per averle versate alla sig.ra e determinate nell'importo di € CP_1
141.502,10 e per l'effetto, in sua parziale riforma e modifica, condannare e CP_3
in solido tra loro, quanto al solo capitale e detratti gli acconti Controparte_2 già versati prima ed in corso di causa da , al pagamento in favore Controparte_2 di , in qualità di amministratrice di sostegno della sig.ra , Parte_1 CP_1 della somma di euro 886.686,5, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva della sentenza impugnata (importo determinato dal danno non patrimoniale, personalizzato e adeguato al caso specifico, liquidato all'attualità in complessivi euro
793.016.90 per danno non patrimoniale [=euro 23.760,00 + 584.906,25 euro +
233.962,00 - 49.611,35] a dal danno patrimoniale subito dall'attrice liquidato all'attualità in complessivi euro 633.141,65 [=euro 259.116,58 + 56.071,68 + euro
204.922,50 + 204.922,50 - 91.890,75] per cui e Controparte_2 CP_3 dovranno essere condannati al pagamento della somma complessiva di € 886.686,5 derivante dal totale dovuto di € 1.426.158,00 – l'acconto di € 539.473,00 versato prima ed in corso di giudizio, detratto, poi, ovviamente, anche quanto dopo ed in conseguenza della sentenza impugnata ha già versato in acconto (€467.866,25 Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva della sentenza impugnata) per un totale finale ulteriore ancora ad oggi dovuto pari ad € 418.820,25 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva della sentenza impugnata”; Per la parte appellata “Voglia Codesta Ecc.ma Controparte_8
Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 984/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di IS in data 29.11.2022 e, conseguentemente, confermare detta sentenza in ogni sua parte.
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di Parte_1 amministratrice di sostegno di giusta autorizzazione del giudice tutelare CP_1 del Tribunale di IS in data 15.02.2023, proponeva appello avverso la sentenza n.
984/2022 del 29.11.2022 con la quale il Tribunale di IS, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti da in CP_1 conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 20.05.2018, in località Rosignano
Marittimo, mentre si trovava, quale terza trasportata, a bordo del motociclo Ducati tg.
EG75897, condotto e di proprietà di assicurato con aveva CP_3 Controparte_2 condannato questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 quale amministratrice di sostegno di della complessiva somma di € CP_1
467.866,25.
In particolare, il giudice di prime cure, sulla scorta della sentenza penale del Tribunale di Livorno n. 1076/2019 di applicazione della pena ex art. 444 c.p.c. (proc. r.g.n.r.
2274/18), con cui aveva patteggiato la pena di mesi 10 di reclusione per i CP_3 reati di cui agli artt. 590 bis, co. 1, c.p., artt. 40 co. 8, 140 co. 1 e 2, 148 co. 2 lett. a)
e d) co. 12 e 16, 149 co. 1, c.p., aveva ritenuto che la responsabilità nella causazione del sinistro de quo fosse da ascrivere esclusivamente a quest'ultimo, quale conducente del motociclo che, mentre percorreva la S.R. 206 NA NE (strada con doppia striscia longitudinale continua) in località Rosignano Marittimo (LI), all'altezza dell'intersezione con la S.V. di Poggiarino, viaggiando a velocità superiore ai limiti consentiti in quel tratto di strada (70 km/h), dopo aver superato alcuni veicoli che lo precedevano, nel tentativo di superare anche il veicolo Fiat Punto tg. BG471TD condotto da (manovra tassativamente non consentita dalla presenza della Persona_1 doppia striscia longitudinale continua), era entrato in collisione con tale ultima autovettura che aveva iniziato una manovra di svolta a sinistra per immettersi nella
S.V. di Poggiarino, in un tratto di strada ove tale manovra, che era stata adeguatamente segnalata, era consentita. A seguito del violento scontro la passeggera CP_1 aveva riportato lesioni personali gravissime, consistenti in “grave politraumatismo;
- severo trauma cranico laterale sx. con multipli focolai lacero-contusivi ed emorragici e prolungata perdita di coscienza;
-danno assonale diffuso da anossia;
-fratture multiple costali;
-frattura del radio dx;
-trauma contusivo distorsivo della spalla dx;
-frattura del sacro e del coccige”.
Nello specifico, in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla il primo giudice, aveva fatto proprie le risultanze dell'espletata ctu medico-legale CP_1 secondo cui la stessa, in seguito al sinistro, aveva riportato postumi permanenti dell'80% di invalidità permanente, oltre a subire 240 giorni di invalidità temporanea assoluta. Sulla base di tali risultanze mediche il Tribunale, applicando le tabelle del
Tribunale di Milano vigenti ratione temporis (aggiornate al 2021), aveva riconosciuto alla un danno non patrimoniale pari a complessive euro 842.628,25 così CP_1 determinato: euro 584.906,25 a titolo di danno biologico dinamico relazionale, applicando il massimo della personalizzazione consentita pari al 25% in relazione allo stravolgimento esistenziale subito dalla donna in conseguenza delle lesioni riportate a causa del sinistro, come emerso dalle risultanze istruttorie (in particolare testimonianze di e , rispettivamente badante e cognato dell'attrice); Testimone_1 Testimone_2 ulteriori euro 23.760,00 per l'inabilità temporanea totale;
infine euro 233.962,00 a titolo di sofferenza soggettiva.
Da tale importo complessivo il primo giudice aveva quindi detratto, a titolo di compensatio lucri cum damno, la somma di euro 263.509,01 indicata nel documento allegato alla nota depositata da parte attrice in data 22.02.2021, come corrispondente al valore capitale dell'assegno di invalidità riconosciuto dall' alla (che in CP_6 CP_1 seguito al sinistro era stata dichiarata “Invalida Civile al 100% con Indennità di accompagnamento ex L. 118/71 e L. 18/80 e revisione a tre anni”), pervenendo così al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 579.119,24 (euro 23.760,00 +
584.906,25 euro + 233.962,00 - 263.509,01).
Quanto ai richiesti danni patrimoniali, il Tribunale aveva determinato il danno da lucro cessante per la perdita totale della capacità lavorativa specifica nella somma di euro
259.116,58; aveva quindi quantificato nella somma complessiva di euro 56.071,68 le spese di assistenza domiciliare continuativa sino a quel momento sostenute dall'attrice, pari all'ammontare delle retribuzioni che risultavano essere state erogate in favore delle badanti fino al mese di settembre 2022, come comprovato dalle buste paga e dai bonifici versati in atti;
infine, aveva calcolato il danno patrimoniale permanente futuro, derivante dal protrarsi del suddetto onere assistenziale per la residua vita della lesa, in complessivi euro 204.922,50, secondo il metodo della capitalizzazione, ovvero moltiplicando il danno annuo di euro 15.000, pari alla media delle somme erogate negli anni precedenti (2019, 2020 e 2021) a titolo di retribuzione della badante, per il coefficiente di capitalizzazione di 13,6615 individuato tenuto conto dell'età dell'attrice al momento della liquidazione.
Non veniva, invece, riconosciuta alcuna somma per il danno patrimoniale futuro richiesto come conseguenza dell'assunzione di una seconda badante solo a partire dal settembre 2022: a tale proposito il Tribunale aveva affermato che l'attrice non aveva fornito la prova che detta dipendente fosse stata assunta in aggiunta alla prima badante, emergendo, al contrario, dall'esame dei bonifici prodotti, che i pagamenti effettuati in favore della prima badante fossero cessati nel mese di agosto 2022, con la conseguenza che era possibile desumere che vi fosse stato un mero avvicendamento delle due badanti nell'assistenza della anziché il cumulo delle relative prestazioni. CP_1
Dal credito risarcitorio così accertato a titolo di danno patrimoniale complessivo, il
Tribunale aveva quindi detratto la somma di euro 91.890,75, riconosciuta dall' a CP_6 titolo di indennità di accompagnamento, per come indicata nella pec inviata dallo stesso ente a in data 11.11.2020 (depositata unitamente alla memoria ex art. 183 CP_2 co. 6 n. 1 c.p.c. della compagnia convenuta), giungendo così a quantificare il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attrice in complessivi euro 428.220,01 (euro
259.116,58 + 56.071,68 + euro 204.922,50 - 91.890,75).
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale riconosceva quindi all'attrice, a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma di euro 1.007.339,25 (euro 579.119,24 per danno non patrimoniale + euro 428.220,01 per danno patrimoniale) e, tenuto conto dell'importo di euro 539.473,00 già corrisposto dalla NI di assicurazioni (in parte ante causam, in parte in corso di causa, in date non precisate), condannava i convenuti e in solido tra loro, al pagamento in favore CP_3 Controparte_2 di in qualità di amministratrice di sostegno di della Parte_1 CP_1 somma di € 467.866,25, oltre interessi e rivalutazione.
Con la medesima pronuncia, inoltre, il Tribunale aveva accolto le domande spiegate da e rispettivamente madre e figli di CP_4 Parte_1 CP_5
intervenuti nel giudizio ex art. 105 c.p.c., aventi ad oggetto il CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del rapporto parentale determinata dalla grave invalidità riportata dalla le parti convenute erano state CP_1 quindi condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore di ciascun figlio della somma di euro 100.000,00, e in favore della madre di euro 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Non era stata invece riconosciuta in favore di madre e figli della alcuna somma CP_1
a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, stante il difetto di allegazione oltre che di prova. CP_ Il Tribunale aveva infine accolto la domanda di manleva proposta dal nei confronti della propria compagnia di assicurazione per la RCA, non Controparte_2 avendo quest'ultima contestato l'operatività della polizza n° 000834 106089279, né mosso alcuna eccezione al proprio assicurato.
In applicazione del principio di soccombenza, le parti convenute erano state infine condannate in solido a rifondere le spese di lite della parte attrice e delle parti intervenute, ivi comprese quelle di CTU;
erano state invece interamente compensate le spese di lite tra e la propria assicurazione. CP_3
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) erronea esclusione del danno permanente futuro derivato dai costi di assistenza per la seconda badante e, nello specifico, errore nell'aver ritenuto che la seconda badante, in servizio a partire dal mese di settembre 2022 (tale , fosse stata Persona_2 assunta in sostituzione della prima badante ( , anziché in aggiunta, così Testimone_1 come dedotto nelle note conclusive del 18.11.22 (con cui era stato prodotto il relativo contratto di assunzione del 31.08.22 e la prima busta paga del mese di settembre
2022), stante la incrementata esigenza di continua sorveglianza ed assistenza di CP_1 in tutte le azioni della vita quotidiana, non risultando autonoma in alcuna attività
[...]
e con capacità cognitive e fisiche del tutto compromesse in conseguenza del sinistro stradale, così come accertato dal ctu medico-legale e confermato dai testimoni escussi sul punto;
2)errata determinazione degli importi riconosciuti ad dall' e detratti CP_1 CP_6 dal credito risarcitorio liquidato in favore dell'attrice; in particolare, errore nell'aver considerato a tal fine il documento depositato da in data 22.02.21 ma CP_6 CP_2 recante data 07.03.2019, che riportava l'importo di € 263.520,01 (per titolo di pensione ex L. 222/84) anziché quello, successivamente comunicato via pec dall in data CP_6
11.11.20 e depositato unitamente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. della compagnia convenuta, riportante il minore importo di € 141.502,10 (di cui € 49.611,35
a titolo di surroga per assegno L. 222/84 ed € 91.890,75 per rivalsa inerente all'indennità di accompagnamento della prestazione assistenziale); ulteriore errore nell'aver detratto dal credito risarcitorio oltre al detto importo di € 263.520,01, anche quello ulteriore di € 91.890,75 per l'indennità di accompagnamento. L'appellante deduceva in proposito che, successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, era intervenuta la sentenza del Tribunale di Livorno n. 51/2023 pubblicata il
27.01.2023 (r.g. n. 2253/21), passata in giudicato, con cui Controparte_8
e erano stati condannati a corrispondere all' , a titolo di rivalsa e
[...] CP_3 CP_6 surroga, la complessiva somma di euro 141.502,10 (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di appello), corrispondente al corretto importo che andava detratto da quanto dovuto alla a titolo di risarcimento danni. CP_1
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_8 contestando nel merito le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Nessuno si costituiva per gli appellati in proprio, CP_3 Parte_1 CP_5
e quali, stante il compiuto perfezionamento delle relative notifiche,
[...] CP_4 vanno dichiarati contumaci.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con l'ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. dell'08.07.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione - Prima di passare ad esaminare nel merito le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza impugnata, si deve innanzitutto precisare che non è oggetto di gravame la ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale occorso ad il 20.05.18, nonché l'attribuzione in via CP_1 esclusiva della relativa responsabilità del sinistro a quale conducente e CP_3 proprietario del motociclo, assicurato con a bordo del quale era trasportata CP_2 la CP_1
Non è inoltre oggetto della presente impugnazione e, quindi, è divenuta definitiva, la statuizione con cui il primo giudice, in accoglimento delle domande risarcitorie avanzate da in proprio e rispettivamente madre CP_4 Parte_1 CP_5
e figli di intervenuti nel giudizio ex art. 105 c.p.c., ha condannato i CP_1 CP_ convenuti e in solido tra loro, al pagamento, a titolo di danno non CP_2 patrimoniale per la lesione del rapporto parentale, in favore di ciascun figlio della somma di euro 100.000,00, e in favore della madre di euro 50.000,00. Del pari coperta da giudicato è la statuizione con cui sono state respinte, per mancanza di prova, le domande proposte da figli e madre dell'infortunata per ottenere il risarcimento anche di un danno patrimoniale.
E' in questa sede irretrattabile, in quanto non investito da motivi di gravame, CP_ l'accoglimento della domanda di manleva proposta dal nei confronti della propria compagnia di assicurazione per la RCA, Controparte_2
Con riferimento alle pretese risarcitorie avanzate dalla non è in questa sede in CP_1 discussione, in quanto non interessato dall'impugnazione, il riconoscimento di un danno non patrimoniale, né la quantificazione delle relative voci di danno e neppure la detrazione degli importi già versati da e ricevuti a titolo di acconto, essendo CP_2 invece controversa unicamente l'entità dell'importo detratto a titolo di compensatio lucri cum damno con riferimento a quanto versato dall' all'infortunata. CP_6
Riguardo al danno patrimoniale patito dalla non è controverso l'an ed il quantum CP_1 del danno da perdita totale della capacità lavorativa e non è in contestazione neppure il riconoscimento del danno corrispondente alle spese affrontate per l'assistenza domiciliare con una badante, ivi compresa la proiezione futura di detto danno: a tale proposito è invece controverso il riconoscimento di un pari danno futuro relativo all'assunzione, a partire dal settembre 2022, di una seconda badante per far fronte alle complesse esigenze di assistenza della CP_1
2.L'eccezione di inammissibilità della produzione di nuovi documenti ex art.
345 c.p.c. – In allegato all'atto di appello è stata prodotta la documentazione relativa alle buste paga della seconda badante, , relativa ai mesi di settembre, Persona_2 ottobre, novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023, nonché le buste paga percepite dalla prima badante nel medesimo periodo (da settembre a dicembre Testimone_1
2023 e gennaio 2024).
Inoltre in allegato alle note di udienza depositate telematicamente in data 15.04.2022 la parte appellante ha depositato ulteriori buste paga della badante Persona_2
(relative ai mesi da settembre a dicembre 2022, duplicato di quelle già prodotte in allegato all'appello, nonchè quelle relative ai mesi da gennaio a marzo 2023), nonché il contratto di assunzione della in data 1.09.2022, il contratto di assunzione di Per_2 altra badante, in data 1.04.2023, con la relative buste paga da Persona_3 aprile a dicembre 2023; il contratto di assunzione di ulteriore badante, Parte_2 in data 21.10.2024, con le relative buste paga da ottobre a dicembre 2024 e da gennaio a marzo 2025. Ha infine prodotto anche il contratto stipulato con la precedente badante in data 5.04.2019 e le buste paga relative a tale badante per i seguenti Testimone_1 periodi: da settembre a dicembre 2022, da gennaio a dicembre 2023, da gennaio a dicembre 2024, da gennaio a marzo 2025.
Con la comparsa conclusionale di replica depositata il 20.10.2025 ha eccepito CP_2
l'inammissibilità della produzione suddetta per violazione dell'art. 345 c.p.c., rilevando trattarsi di documenti non di nuova formazione, che la parte avrebbe dunque potuto produrre anche nel corso della causa di primo grado.
In proposito nel corso della causa celebrata davanti al Tribunale e conclusa con sentenza depositata il 29.11.2022, la parte attrice e odierna appellante aveva depositato le buste paga della badante relative alle mensilità di gennaio, febbraio, aprile Testimone_1 agosto 2019, da gennaio a dicembre 2020, da gennaio a dicembre 2021 (all a memoria del 4.01.2021 e a memoria del 5.05.2022), oltre al prospetto dei bonifici e delle complessive somme erogate a detta badante dal momento dell'assunzione nell'anno
2018 e nei successivi anni 2019 e 2020.
Con le note depositate in data 18.11.2022, in vista della fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la parte attrice, deducendo per la prima volta che per l'assistenza della erano state nelle more assunte due badanti, sempre e CP_1 comunque affiancate dai congiunti, aveva prodotto la lista dei bonifici eseguiti in favore della badante nel periodo agosto 2021 – luglio 2022 e la copia del Testimone_1 contratto stipulato con la badante in data 31.08.2022, corredato dalla Persona_2 busta paga percepita da quest'ultima nel mese di settembre 2022.
Tanto premesso, la spiegata eccezione è parzialmente fondata, per come di seguito specificato.
Invero, l'art. 345, comma 3, c.p.c. prevede il divieto assoluto di ammissione, nel giudizio di appello, di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di “indispensabilità” (che, invece, costituiva criterio selettivo nella precedente versione della norma), fatto salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. sul punto Cass. n. n. 2764/2020, conf. Cass. 26522/2017); causa come tale riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non sia invece espressione di un'impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà
(sul punto cfr. Cass. n. 21041/2022). L'impossibilità di produzione per causa non imputabile deve, inoltre, essere ravvisata anche in relazione a quei documenti che si siano formati a seguito della maturazione delle preclusioni processuali, essendo logicamente evidente l'impossibilità per la parte di produrre un documento non ancora formatosi al momento della maturazione medesima (cfr. Cass. n. 37532/2022). Ebbene, nel caso di specie, premesso che la busta paga di settembre 2022 della badante era stata già ritualmente prodotta in primo grado unitamente alle note Persona_2 conclusive del 18.11.2022, deve ritenersi ammissibile la produzione delle buste paga delle badanti via via assunte relative ai mesi di novembre e dicembre 2022 e agli anni
2023, 2024, 2025, ritualmente prodotte, trattandosi di documenti formatisi successivamente alla data di deposito dell'ultimo atto difensivo del giudizio dinanzi al
Tribunale (ovvero dopo le note conclusive del 18.11.2022).
Deve, invece, essere dichiarata l'inammissibilità delle produzioni documentali rappresentate dalla busta paga di settembre e ottobre 2022 di e della Testimone_1 busta paga di ottobre 2022 di non ritualmente introdotte, poiché parte Persona_2 attrice avrebbe ben potuto produrle già nel pregresso grado di giudizio con le note conclusive del 18.11.2022.
Ammissibile, in applicazione dei sopraddetti principi, deve essere infine ritenuta la produzione dei contratti conclusi con le , , anche essi di Parte_3 Pt_2 formazione successiva rispetto alle note conclusive di primo grado;
inammissibile invece la produzione del contratto concluso con la badante in data 5.04.2019, che la Tes_1 parte ben avrebbe potuto produrre in primo grado, mentre il contratto con la badante del settembre 2022 era, come detto, già stato prodotto nel corso del giudizio Per_2 davanti al Tribunale.
3. Il primo motivo di appello: il danno permanente futuro relativo alle spese per una seconda badante – Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere alcuna somma per il c.d. danno permanente futuro derivato dai costi di assistenza per la seconda badante assunta da settembre 2022, limitando detta voce di danno alle spese di una sola badante.
Il Tribunale, dopo aver richiamato i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in materia di danno patrimoniale relativo alle spese per assistenza personale continuativa, così ha motivato la propria decisione sul punto (pag. 10 sentenza): “Tanto osservato, il danno patrimoniale per le spese di assistenza domiciliare ad oggi sostenute dalla attrice va liquidato nella somma complessiva di euro 56.071,68, pari all'ammontare delle retribuzioni erogate in favore delle badanti fino al mese di settembre 2022, risultanti dalle buste paga e dai bonifici versati in atti. Il danno permanente futuro, in applicazione dei criteri affermati in sede di legittimità, va liquidato nell'attualità in complessivi euro
204.922,50, calcolato - secondo il metodo della capitalizzazione - moltiplicando il danno annuo di euro 15.000, pari alla media delle somme erogate negli anni 2019, 2020 e 2021 a titolo di retribuzione della badante, per il coefficiente di capitalizzazione di
13,6615 (v. Quaderni CSM cit., tenuto conto dell'età dell'attrice alla data odierna, pari
a 61 anni).
Alla somma così liquidata si ritiene di non potere aggiungere l'ulteriore danno conseguente all'assunzione di una seconda badante, avvenuta nel mese di settembre
2022 (circostanza dedotta dall'attrice nella nota conclusionale autorizzata del
18.11.2022), non essendoci la prova che tale dipendente sia stata assunta in aggiunta alla prima badante. Al contrario, esaminando i bonifici versati in atti, emerge che i pagamenti effettuati in favore della prima badante sono cessati nel mese di agosto
2022, di talché è possibile desumere che vi sia stato un avvicendamento delle due badanti nella assistenza della sig.ra anziché il cumulo delle relative prestazioni”. CP_1
Parte appellante ha contestato tali argomentazioni deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nelle note conclusive del 18.11.22 si era semplicemente limitata a dedurre che si era reso necessario assumere anche la seconda badante in aggiunta alla prima, producendo le buste paga in suo possesso sino a quel momento emesse e pagate per la prima badante (agosto 2022), oltre che il contratto di assunzione della seconda badante e la sua prima busta paga di settembre 2022; evidenziava inoltre che la chiusura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la prima badante non era stata dedotta da alcuna delle parti;
aggiungeva che la presenza di una seconda badante oltre alla prima si era resa necessaria a seguito delle gravose esigenze di assistenza e sorveglianza di non risultando autonoma in CP_1 alcuna attività e con capacità cognitive e fisiche del tutto compromesse in conseguenza del sinistro stradale, così come accertato dalla ctu medico-legale e confermato dai testimoni escussi sul punto. L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte di calcolare il suddetto risarcimento secondo i medesimi criteri indicati dal Tribunale in sentenza per la prima badante, ovvero nell'importo di € 204.922,50, (calcolato - secondo il metodo della capitalizzazione -moltiplicando il danno annuo di euro 15.000, pari alla media delle somme erogate negli anni 2022 a titolo di retribuzione della badante, per il coefficiente di capitalizzazione di 13,6615 - v. Quaderni CSM cit., tenuto conto dell'età dell'attrice alla data odierna, pari a 61 anni).
Va premesso come il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dover retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto gravemente invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione, ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato (cfr Cass. n° 16844/2023).
Nel caso di specie va evidenziato come l'impugnazione in esame non riguardi il danno patrimoniale per le spese di assistenza relative al periodo passato, risarcito dal Tribunale sulla base delle buste paga e degli allegati pagamenti in favore del personale per servizio e assistenza della che si era pacificamente assunto essere stato costantemente CP_1 affiancato dai familiari (madre e figli della lesa). La doglianza si concentra unicamente sulla proiezione futura del danno patrimoniale da spese di assistenza della CP_1 successivamente alla sentenza di primo grado e per tutto il presumibile corso della sua vita;
in tale unica prospettiva sono state infatti allegate le buste paga corrisposte alle badanti successivamente alla pronuncia del Tribunale, senza che con ciò risulti essere stata messa in discussione la liquidazione del danno per le spese passate, né tantomeno richiesto un incremento di tale voce di danno con riferimento agli ulteriori pagamenti nel frattempo maturati, i quali risultano allegati – e sono dunque valutabili - unicamente in funzione dell'ampliamento della base di calcolo del suddetto danno futuro.
A tale proposito si osserva altresì che neppure è in contestazione il criterio adottato dal primo giudice per risarcire il danno patrimoniale futuro consistente nella necessità di sostenere spese di assistenza per tutta la vita residua della parte lesa (ovvero capitalizzando, al momento della liquidazione, le spese che si dovranno ragionevolmente sostenere in futuro, ma applicando un coefficiente che vada a ridurre l'entità della somma dovuta per compensare il fatto che essa viene pagata immediatamente, mentre il danno effettivo si verificherà via, via, nel futuro). In particolare il Tribunale ha moltiplicato il danno annuo pari alla media delle somme erogate in favore di una badante per spese di assistenza negli anni 2019, 2020 e 2021 quantificata in euro 15.000, per il coefficiente di capitalizzazione di euro 13,6616, indicato sulla base dell'età dell'attrice).
A tale proposito va rilevato come l'allegata assunzione di una seconda badante, è infatti circostanza di per sé sola del tutto irrilevante ai fini della quantificazione del danno futuro, come dimostrato del resto dalla produzione in grado di appello degli ulteriori contratti stipulati con altre badanti tra il 2023 ed il 2024, significativi unicamente di aspetti organizzativi del lavoro del personale di assistenza e del ciclico avvicendamento delle badanti. Va invece riportata l'attenzione sul fatto in sé, che il danno richiesto con l'atto di citazione di primo grado, consistente nelle spese per l'assistenza personale di cui la avrà necessità per tutta la sua vita, prescinde all'evidenza dal numero delle CP_1 badanti assunte, dalla ripartizione tra le stesse del lavoro e, ovviamente, dalla loro identità, incentrandosi invece sulla media delle ore di assistenza da ritenere congrue e necessarie per far fronte alle esigenze della lesa, nel contesto della specifica organizzazione familiare prospettata.
In tal senso, sulla base della documentazione allegata e ritenuta utilizzabile risulta che dal 21.11.2018 fino all'agosto 2022 la era stata assistita dai familiari (la di lei CP_1 madre e i due figli) coadiuvati dalla unica badante, , della quale non è Testimone_1 stato tempestivamente prodotto il contratto di assunzione, ma solo le buste paga ed i bonifici attestanti i pagamenti fino al luglio 2022. Dal frontespizio delle buste paga allegate si ricava che la risulta assunta per 7 giorni a settimana, per un minimo Tes_1 di 26 giorni ed una media di 160 ore lavorative mensili, corrispondenti ad una media di
40 ore settimanali (circa 6 ore al giorno)
Della badante è stato invece tempestivamente prodotto il contratto di Persona_2 assunzione in data 1.09.2022, avente ad oggetto l'assistenza per 40 ore settimanali, distribuite in 6,6 ore al giorno, con riposo domenicale. Di tale badante è stata tempestivamente prodotta la busta paga relativa al mese di settembre, periodo con riferimento al quale non era prodotta invece la busta paga della badante dal Tes_1 chè l'interpretazione della detta documentazione prodotta in primo grado da parte del
Tribunale come una successione tra badanti, invariato il monte ore del personale di servizio.
Considerando la documentazione di formazione successiva rispetto alla sentenza di primo grado e legittimamente prodotta in appello, si osserva come la badante Tes_1
abbia continuato a prestare assistenza anche per tutto il 2023 il 2024, fino al
[...] marzo 2025, evincendosi dai prospetti delle buste paga allegati che la stessa ha continuato a lavorare una media di 40 ore settimanali;
nello stesso periodo sono risultate retribuite la badante (fino a marzo 2023), la badante Per_2 Per_3
assunta da aprile 2023 a dicembre 2023, quindi la badante
[...] Parte_2 assunta a ottobre 2024, ancora in servizio a marzo 2025. Dall'esame dei contratti di tutte le suddette badante succedutesi nel periodo posteriore rispetto alla sentenza di primo grado, si rileva che rimane ferma l'assistenza della badante a cui si Tes_1 affiancano prima la poi la , quindi la , tutte eseguendo Per_2 Per_3 Parte_2 ulteriori 40 ore di servizio settimanale, corrispondenti a 6,6 ore giornaliere con riposo domenicale.
Si osserva quindi come nel periodo successivo alla sentenza di primo grado la CP_1 risulti essere stata assistita, con assunzione di vario personale succedutosi nel tempo, per circa 80 ore settimanali, corrispondenti a circa 12 ore al giorno.
Il suddetto monte ore di assistenza – come detto a prescindere dal numero e dall'identità del personale assunto – risulta corrispondere alle effettive esigenze assistenziali della sempre considerando un sostanzioso apporto dei familiari per CP_1 le restanti 12 ore di ogni giorno.
Il CTU ha infatti spiegato che la risulta incapace di compiere alcun gesto della CP_1 vita quotidiana in autonomia, esponendo che: '…necessita di aiuto nei passaggi posturali… può muoversi per brevissimi tratti domestici, ma con supervisione e controllo continuo di terzi… ha deficit significativo dell'equilibrio statico, incapace di provvedere alla propria igiene intima personale… Ha sviluppato un disturbo del comportamento alimentare che la porta a mangiare fuori orario perché non avverte più il senso della sazietà. Ha avuto in effetti un incremento ponderale importante di circa 35- 40 kg. fino al limite attuale stabile di circa un quintale… si alternano a momenti di disforia e di pericolosa aggressività sia verbale che fisica nei confronti dei parenti che cercano di limitarla…'. Il consulente dell'Ufficio ha quindi concluso in termini di totale dipendenza della lesa da terzi per spostarsi, lavarsi, vestirsi, andare a letto e rialzarsi, andare in bagno, assumere medicine, così affermando: “Non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua…'
Se dunque è vero che non risulta intervenuto alcun aggravamento della già drammatica situazione della deve ritenersi che le 12 ore di assistenza quotidiana che le sono CP_1 state garantite mediante l'assunzione di due badanti in contemporanea a partire da settembre 2022, corrispondono in pieno alla necessità di far fronte a tutte le esigenze di sorveglianza, accudimento e supporto della in tutte le basilari funzioni vitali. CP_1
Né tale prospettata situazione è tale da eliminare la allegata componente di collaborazione dei familiari, che comunque continuano ad essere coinvolti nelle ulteriori
12 ore al giorno di necessaria assistenza (visto che dalla CTU risulta come la non CP_1 possa mai essere lasciata da sola e non sia autonoma in nulla), oltre che nel coordinamento e nell'affiancamento delle varie badanti.
Il fatto che dal novembre 2018 fino ad agosto 2022 madre e figli della siano CP_1 andati avanti ad assistere la propria congiunta con una sola badante assunta per poco più di sei ore al giorno, non significa infatti che agli stessi possa continuare ad essere richiesto uno sforzo di tale entità, tale da annullare sostanzialmente le loro vite private, così dovendo essere considerata una assistenza di 18 ore al giorno suddivisa tra i due figli e l'ormai anziana madre della CP_1
Considerato che il danno patrimoniale futuro consistente nelle spese per l'assistenza personale di cui la avrà necessità per tutta la sua vita, deve essere parametrato CP_1 alle ore effettivamente necessarie per coadiuvarla adeguatamente durante tutto l'arco della giornata, tenuto conto anche delle difficoltà create dall'elevato aumento di peso e dallo sviluppo di reazioni violente della lesa, deve essere ritenuto congruo il costo di badanti (come detto a prescindere dal loro numero e dalla loro organizzazione) per complessive 80 ore settimanali, corrispondenti a 12 ore al giorno.
Considerato che, come detto non è stato messo in discussione il metodo di calcolo di tale danno futuro adottato dal Tribunale secondo il criterio della capitalizzazione, applicandolo al costo dell'assistenza per un orario doppio rispetto a quello speso per l'assistenza della fino all'agosto 2022 e moltiplicandolo per il coefficiente di CP_1 capitalizzazione individuato, si ottiene l'importo complessivo di euro 409.845,00
[(euro 15.000x2)x13,6615].
In accoglimento del primo motivo di appello il danno patrimoniale futuro da spese di assistenza della deve quindi essere riquantificato in euro 409.845,00, CP_1 corrispondenti al costo dell'assistenza per 12 ore al giorno per tutta la vita residua della persona lesa.
4. Il secondo motivo di appello: la detrazione delle somme riconosciute dall' – Con il secondo motivo di gravame la parte appellante ha lamentato l'errata CP_6 determinazione degli importi riconosciuti ad dall' e detratti dall'entità CP_1 CP_6 globale del danno risarcibile. Nello specifico, ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato nel considerare a tale fine il documento depositato da in data 22.02.21, CP_6 CP_2 recante data 07.03.2019 e che riportava l'importo di € 263.520,01 (a titolo di pensione ex L. 222/84) e non invece il successivo documento formato dall' e da questo CP_6 comunicato via pec in data 11.11.20, depositato unitamente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. della compagnia convenuta, riportante il minore importo di €
141.502,10 (di cui € 49.611,35 a titolo di surroga per assegno L. 222/84 ed € 91.890,75 per rivalsa inerente all'indennità di accompagnamento della prestazione assistenziale); ulteriore errore era ravvisato nell'avere il Tribunale detratto dal credito risarcitorio sia l'importo di € 263.520,01 a titolo di assegno, sia quello di € 91.890,75 per indennità di accompagnamento, quest'ultimo facente parte del ricalcolo degli importi successivamente effettuato da . Ha quindi chiesto a questa Corte, in parziale CP_6 riforma della sentenza di primo grado, che fosse detratto dall'importo complessivo del danno risarcibile la somma capitalizzata corrispondente all'introito pensionistico riconosciuto dall alla pari a complessive € 141.502,10 oggetto CP_6 CP_1 dell'azione contestuale di rivalsa e di surroga esercitata dall' in danno di CP_6 CP_2
Il motivo è fondato per come di seguito specificato.
In proposito l'art. 14 l. 222/84 al primo comma dispone che "l'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione". Il secondo comma si limita a stabilire che "agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe" demandate ad un decreto ministeriale.
Il secondo comma dell'art. 14 legge cit. - così come l'art. 142 del Codice delle assicurazioni - riferisce il recupero delle somme da parte dell'assicurazione sociale all'oggetto dell'erogazione dell'indennizzo e, dunque, al modo in cui esso viene riconosciuto per legge ed abilita l'assicuratore sociale, che abbia liquidato la prestazione sub specie di rendita periodica, alla surroga, di quanto pagato, verso il responsabile ed il suo assicuratore.
Da quanto sopra si evince chiaramente che l'importo in relazione al quale l'ente previdenziale ha diritto ad agire in surroga ed in rivalsa nei confronti dell'assicurazione del danneggiante e di quest'ultimo, corrisponde esattamente a quanto il medesimo ente abbia corrisposto alla parte danneggiata.
Sulla base di tale premessa, appare dirimente, al fine di individuare la somma effettivamente erogata da in favore della la sentenza n° 51/2023 (di CP_6 CP_1 formazione successiva rispetto alla conclusione del giudizio di primo grado e prodotta in allegato all'atto di appello), passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Livorno, accogliendo la domanda di surroga e rivalsa proposta dall' nei confronti di CP_6
e di aveva condannato i convenuti, in solido, a corrispondere CP_2 CP_3 all'ente previdenziale l'importo complessivo di euro 141.502,10. Veniva infatti dato atto che questa somma, richiesta dall' , corrispondeva all'importo da questo CP_6 effettivamente versato in favore della danneggiata titolo di assegno di invalidità CP_1 ex L. 222/84 e a titolo di indennità di accompagnamento (nello specifico: € 49.611,35 corrisposta dall' alla quale assegno di invalidità ex L.222/84 con riferimento CP_6 CP_1 al quale era esercitata la surroga ed € 91.890,75 corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento, per i quali l'ente aveva agito in rivalsa). Detto importo corrisponde del resto alla richiesta di pagamento avanzata dall'ufficio legale dell' nei confronti di come da pec datata 11.11.2020, prodotta CP_6 CP_2 dall'assicurazione convenuta in allegato alla memoria 183 co VI n° 1 c.p.c. ed in cui si confermava la somma corrisposta alla per un totale di euro 141.502,10. CP_1
Con riferimento alla discrepanza di detto importo - con riferimento al quale l' ha CP_6 esercitato la surroga e la rivalsa - rispetto al documento – prodotto in primo grado CP_6 dall'attrice - datato 7.03.2019, in cui si informava che il valore capitale del CP_2 solo assegno di invalidità in favore della era di euro 263.183,69 oltre interessi, CP_1 si osserva che l'odierna parte appellante ha allegato la missiva del legale dell' , avv. CP_6
Minicucci che, rispondendo alla richiesta di chiarimenti in proposito rivoltagli dal difensore dell'appellante, specificava come detta prima quantificazione fosse stata oggetto di calcoli erronei: “…ho ricostruito i fatti, tutti documentati come da allegati.
Quando mi è arrivata la surroga da IS (che poi era transitata anche per di CP_6
Pisa) ho controllato la posizione della RI e ho visto che aveva due prestazioni
“surrogabili”, un assegno IO e una INVCIV, ma la surroga era stata aperta solo per la
IO; l'importo però era troppo alto e ho chiesto (vedi la mail allegata, si legge dal basso verso l'alto= ) spiegazioni all' di IS, che mi ha risposto aprendo la surroga – CP_6 rivalsa per la invciv e mi ha ricalcolato gli importi;
quindi ho fatto la citazione con i due importi ricalcolati (allego citazione notificata). Dunque io sono convinto che sia stato sbagliato l'importo che l' aveva chiesto originariamente e mi pare proprio che la CP_6 funzionaria dell'IPNS di IS mi abbia telefonato per confermarmelo”.
Erronea appare dunque la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha detratto dal danno risarcibile l'importo corrispondente al valore complessivo dell'assegno di invalidità successivamente rettificato dall' che ha, infatti, esercitato l'azione di CP_6 surroga per la minor somma di euro 49.611,35 a titolo di assegno di invalidità. E' a tale importo che va aggiunta l'ulteriore somma di euro 91.890,75 che l'ente ha dato atto di aver corrisposto a titolo di indennità di accompagnamento, esercitando per detto importo l'azione di rivalsa.
In accoglimento del secondo motivo di gravame, deve dunque essere riquantificata in complessive euro 141.502,10 (euro 49.611,35+ euro 91.890,75) la somma da detrarre al danno risarcito in favore della a titolo di compensatio lucri cum damno. CP_1
4.1.La riquantificazione delle poste di danno - Dovendosi in particolare procedere alla detrazione delle indennità per poste omogenee di danno, si osserva che l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge ed erogata in favore del danneggiato in conseguenza della minorazione invalidante, è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente – e non mediatamente – il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito: l'importo di euro € 91.890,75 corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento andrà dunque detratto dal danno patrimoniale corrispondente a perdita della capacità lavorativa e alle spese di assistenza, così come sopra riquantificate, pervenendosi così all'importo di complessive euro 633.142,51 (euro
259.116,58 + 56.071,68 + euro 409.845,00 - 91.890,75).
L'importo erogato a titolo di assegno di invalidità di € 49.611,35 dovrà invece essere detratto dall'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale ovvero euro
793.016,90 (tenuto conto delle somme indicate dal primo giudice e non oggetto di impugnazione: euro 23.760,00 + 584.906,25 euro + 233.962,00 -49.611,35).
Si perviene dunque al risarcimento di un danno complessivo (patrimoniale e non) di euro 1.426.159,41.
A tale proposito si osserva come sia coperta da giudicata la circostanza che la compagnia avesse già corrisposto (in date imprecisate) la somma complessiva di euro
539.473,00, accettata a titolo di acconto sul maggior avere.
Neppure è investita da motivi di appello la modalità di scomputo di detto acconto dal danno complessivamente quantificato, operata dal primo giudice detraendo direttamente gli importi, senza attuare alcuna operazione per renderli omogenei a livello di rivalutazione ed interessi: tenuto conto di ciò e rilevato che in mancanza di conoscenza della data dei versamenti fatti dalla compagnia non sarebbe comunque possibile addivenire ad una detrazione tra poste patrimoniali rivalutate alla stessa data, si perviene anche in questa sede a determinare il residuo danno risarcibile applicando il medesimo criterio di detrazione diretta e dunque pervenendo ad un importo di complessive euro 886.686,41
Sulla predetta somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del fatto illecito (così pervenendosi all'importo di euro 745.114,63), e da allora annualmente rivalutato, pervenendosi così ad un importo finale complessivo di euro 985.626,71 da maggiorare degli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
Infine, nelle conclusioni di cui all'atto di appello, la parte impugnante ha dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di euro 467.866,25 oltre interessi e rivalutazione in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_ I convenuti e dovranno essere dunque condannati in solido a rifondere CP_2 alla parte appellante, a titolo di risarcimento danni, la suddetta somma di euro
985.626,71, detratto dalla stessa quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
5. Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ovviamente il suddetto effetto demolitorio ex art. 336 c.p.c. è destinato ad investire unicamente le statuizioni sulle spese inerenti le parti interessate dalla riforma in appello.
In tale prospettiva, nel caso di specie rimane ferma la liquidazione delle spese di primo CP_ grado relativamente al rapporto tra e la propria assicurazione, nonché alle parti in proprio, , , le cui posizioni non sono Parte_1 CP_5 CP_4 state interessate dall'appello.
Devono invece essere oggetto di riliquidazione relativamente ai due gradi di giudizio le spese tra quale amministratore di sostegno di , Parte_1 CP_1
e . A tale proposito, dovendosi considerare l'esito complessivo della CP_2 Per_4
CP_ lite tra dette parti, in applicazione del principio di soccombenza, e devono CP_2 essere condannati, in solido, a rifondere le spese di lite dei due gradi in favore di
[...]
quale amministratore di sostegno di . Parte_1 CP_1
In applicazione dei medesimi principi devono essere poste definitivamente a carico di CP_ e in solido, le spese di CTU e CTP liquidate come in atti. CP_2 Nulla sulle spese di secondo grado delle altre parti ( e CP_4 CP_5
in proprio) non costituite in tale grado. Parte_1
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione di valore da euro 520.000 ad euro 1.000.000 ex art. 6 DPR 55/14) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in accoglimento dell'appello riquantifica in complessive euro 409.845,00 il danno patrimoniale futuro per spese di assistenza della lesa;
CP_1
2) in accoglimento dell'appello riquantifica in euro 141.502,10 la complessiva somma da detrarre, a titolo di compensatio lucri cum damno, al danno risarcito in favore della
CP_1
e per l'effetto
3) condanna e , in solido, a rifondere a Controparte_2 CP_3 [...]
nella qualità di amministratrice di sostegno di , a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento danni patrimoniali e non, la residua somma di euro 985.626,71, detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
4)condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Controparte_2 CP_3 [...]
nella qualità di amministratore di sostegno di , le spese di lite Parte_1 CP_1 dei due gradi di giudizio che si liquidano: quanto al primo grado in complessivi €
29.194,10 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA
e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in € 18.510,70 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di CTU e CTP, liquidate come in atti, definitivamente a carico di e , in solido tra loro. Controparte_2 CP_3
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.12.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 27/02/2023 al n. 420/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), nella qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratrice di Sostegno di (C.F. ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RENZO GIANPIERO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_2 P.IVA_1 studio dell'Avv. GIULIA TRONCONI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
(c.f. ); CP_3 C.F._3
(c.f. ), CP_4 C.F._4
(c.f. ) CP_5 C.F._5
in proprio (c.f. ); Parte_1 C.F._1
- APPELLATI CONTUMACI - avverso la sentenza n. 984/2022 emessa dal Tribunale di IS e pubblicata in data
29/11/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'08.07.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 1.07.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “precisa le conclusioni come da atto di appello” (n.d.r.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per tutti i motivi di seguito esposti, premessa ogni altra declaratoria opportuna, richiamando tutte le domande e conclusioni già avanzate nella citazione del giudizio dinanzi il Tribunale di IS R.G. 3701/2119 e nell'udienza del 29/11/2022 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte: accertata e dichiarata la parziale illegittimità dell'impugnata sentenza n°
984/22 del Tribunale di IS pubbl. il 29.11.22, in sua parziale riforma e modifica riconoscere ed attribuire all'appellante anche tutti costi del danno permanente futuro inerente la seconda badante calcolato ad oggi in complessivi euro 204.922,50, e riconoscere il diritto di rivalsa e surroga ex lege dell su quelle somme CP_6 effettivamente reclamate dall' in danno dei convenuti ed ad esso dovute e CP_7 spettante per averle versate alla sig.ra e determinate nell'importo di € CP_1
141.502,10 e per l'effetto, in sua parziale riforma e modifica, condannare e CP_3
in solido tra loro, quanto al solo capitale e detratti gli acconti Controparte_2 già versati prima ed in corso di causa da , al pagamento in favore Controparte_2 di , in qualità di amministratrice di sostegno della sig.ra , Parte_1 CP_1 della somma di euro 886.686,5, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva della sentenza impugnata (importo determinato dal danno non patrimoniale, personalizzato e adeguato al caso specifico, liquidato all'attualità in complessivi euro
793.016.90 per danno non patrimoniale [=euro 23.760,00 + 584.906,25 euro +
233.962,00 - 49.611,35] a dal danno patrimoniale subito dall'attrice liquidato all'attualità in complessivi euro 633.141,65 [=euro 259.116,58 + 56.071,68 + euro
204.922,50 + 204.922,50 - 91.890,75] per cui e Controparte_2 CP_3 dovranno essere condannati al pagamento della somma complessiva di € 886.686,5 derivante dal totale dovuto di € 1.426.158,00 – l'acconto di € 539.473,00 versato prima ed in corso di giudizio, detratto, poi, ovviamente, anche quanto dopo ed in conseguenza della sentenza impugnata ha già versato in acconto (€467.866,25 Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva della sentenza impugnata) per un totale finale ulteriore ancora ad oggi dovuto pari ad € 418.820,25 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva della sentenza impugnata”; Per la parte appellata “Voglia Codesta Ecc.ma Controparte_8
Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 984/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di IS in data 29.11.2022 e, conseguentemente, confermare detta sentenza in ogni sua parte.
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di Parte_1 amministratrice di sostegno di giusta autorizzazione del giudice tutelare CP_1 del Tribunale di IS in data 15.02.2023, proponeva appello avverso la sentenza n.
984/2022 del 29.11.2022 con la quale il Tribunale di IS, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti da in CP_1 conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 20.05.2018, in località Rosignano
Marittimo, mentre si trovava, quale terza trasportata, a bordo del motociclo Ducati tg.
EG75897, condotto e di proprietà di assicurato con aveva CP_3 Controparte_2 condannato questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 quale amministratrice di sostegno di della complessiva somma di € CP_1
467.866,25.
In particolare, il giudice di prime cure, sulla scorta della sentenza penale del Tribunale di Livorno n. 1076/2019 di applicazione della pena ex art. 444 c.p.c. (proc. r.g.n.r.
2274/18), con cui aveva patteggiato la pena di mesi 10 di reclusione per i CP_3 reati di cui agli artt. 590 bis, co. 1, c.p., artt. 40 co. 8, 140 co. 1 e 2, 148 co. 2 lett. a)
e d) co. 12 e 16, 149 co. 1, c.p., aveva ritenuto che la responsabilità nella causazione del sinistro de quo fosse da ascrivere esclusivamente a quest'ultimo, quale conducente del motociclo che, mentre percorreva la S.R. 206 NA NE (strada con doppia striscia longitudinale continua) in località Rosignano Marittimo (LI), all'altezza dell'intersezione con la S.V. di Poggiarino, viaggiando a velocità superiore ai limiti consentiti in quel tratto di strada (70 km/h), dopo aver superato alcuni veicoli che lo precedevano, nel tentativo di superare anche il veicolo Fiat Punto tg. BG471TD condotto da (manovra tassativamente non consentita dalla presenza della Persona_1 doppia striscia longitudinale continua), era entrato in collisione con tale ultima autovettura che aveva iniziato una manovra di svolta a sinistra per immettersi nella
S.V. di Poggiarino, in un tratto di strada ove tale manovra, che era stata adeguatamente segnalata, era consentita. A seguito del violento scontro la passeggera CP_1 aveva riportato lesioni personali gravissime, consistenti in “grave politraumatismo;
- severo trauma cranico laterale sx. con multipli focolai lacero-contusivi ed emorragici e prolungata perdita di coscienza;
-danno assonale diffuso da anossia;
-fratture multiple costali;
-frattura del radio dx;
-trauma contusivo distorsivo della spalla dx;
-frattura del sacro e del coccige”.
Nello specifico, in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla il primo giudice, aveva fatto proprie le risultanze dell'espletata ctu medico-legale CP_1 secondo cui la stessa, in seguito al sinistro, aveva riportato postumi permanenti dell'80% di invalidità permanente, oltre a subire 240 giorni di invalidità temporanea assoluta. Sulla base di tali risultanze mediche il Tribunale, applicando le tabelle del
Tribunale di Milano vigenti ratione temporis (aggiornate al 2021), aveva riconosciuto alla un danno non patrimoniale pari a complessive euro 842.628,25 così CP_1 determinato: euro 584.906,25 a titolo di danno biologico dinamico relazionale, applicando il massimo della personalizzazione consentita pari al 25% in relazione allo stravolgimento esistenziale subito dalla donna in conseguenza delle lesioni riportate a causa del sinistro, come emerso dalle risultanze istruttorie (in particolare testimonianze di e , rispettivamente badante e cognato dell'attrice); Testimone_1 Testimone_2 ulteriori euro 23.760,00 per l'inabilità temporanea totale;
infine euro 233.962,00 a titolo di sofferenza soggettiva.
Da tale importo complessivo il primo giudice aveva quindi detratto, a titolo di compensatio lucri cum damno, la somma di euro 263.509,01 indicata nel documento allegato alla nota depositata da parte attrice in data 22.02.2021, come corrispondente al valore capitale dell'assegno di invalidità riconosciuto dall' alla (che in CP_6 CP_1 seguito al sinistro era stata dichiarata “Invalida Civile al 100% con Indennità di accompagnamento ex L. 118/71 e L. 18/80 e revisione a tre anni”), pervenendo così al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 579.119,24 (euro 23.760,00 +
584.906,25 euro + 233.962,00 - 263.509,01).
Quanto ai richiesti danni patrimoniali, il Tribunale aveva determinato il danno da lucro cessante per la perdita totale della capacità lavorativa specifica nella somma di euro
259.116,58; aveva quindi quantificato nella somma complessiva di euro 56.071,68 le spese di assistenza domiciliare continuativa sino a quel momento sostenute dall'attrice, pari all'ammontare delle retribuzioni che risultavano essere state erogate in favore delle badanti fino al mese di settembre 2022, come comprovato dalle buste paga e dai bonifici versati in atti;
infine, aveva calcolato il danno patrimoniale permanente futuro, derivante dal protrarsi del suddetto onere assistenziale per la residua vita della lesa, in complessivi euro 204.922,50, secondo il metodo della capitalizzazione, ovvero moltiplicando il danno annuo di euro 15.000, pari alla media delle somme erogate negli anni precedenti (2019, 2020 e 2021) a titolo di retribuzione della badante, per il coefficiente di capitalizzazione di 13,6615 individuato tenuto conto dell'età dell'attrice al momento della liquidazione.
Non veniva, invece, riconosciuta alcuna somma per il danno patrimoniale futuro richiesto come conseguenza dell'assunzione di una seconda badante solo a partire dal settembre 2022: a tale proposito il Tribunale aveva affermato che l'attrice non aveva fornito la prova che detta dipendente fosse stata assunta in aggiunta alla prima badante, emergendo, al contrario, dall'esame dei bonifici prodotti, che i pagamenti effettuati in favore della prima badante fossero cessati nel mese di agosto 2022, con la conseguenza che era possibile desumere che vi fosse stato un mero avvicendamento delle due badanti nell'assistenza della anziché il cumulo delle relative prestazioni. CP_1
Dal credito risarcitorio così accertato a titolo di danno patrimoniale complessivo, il
Tribunale aveva quindi detratto la somma di euro 91.890,75, riconosciuta dall' a CP_6 titolo di indennità di accompagnamento, per come indicata nella pec inviata dallo stesso ente a in data 11.11.2020 (depositata unitamente alla memoria ex art. 183 CP_2 co. 6 n. 1 c.p.c. della compagnia convenuta), giungendo così a quantificare il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attrice in complessivi euro 428.220,01 (euro
259.116,58 + 56.071,68 + euro 204.922,50 - 91.890,75).
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale riconosceva quindi all'attrice, a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma di euro 1.007.339,25 (euro 579.119,24 per danno non patrimoniale + euro 428.220,01 per danno patrimoniale) e, tenuto conto dell'importo di euro 539.473,00 già corrisposto dalla NI di assicurazioni (in parte ante causam, in parte in corso di causa, in date non precisate), condannava i convenuti e in solido tra loro, al pagamento in favore CP_3 Controparte_2 di in qualità di amministratrice di sostegno di della Parte_1 CP_1 somma di € 467.866,25, oltre interessi e rivalutazione.
Con la medesima pronuncia, inoltre, il Tribunale aveva accolto le domande spiegate da e rispettivamente madre e figli di CP_4 Parte_1 CP_5
intervenuti nel giudizio ex art. 105 c.p.c., aventi ad oggetto il CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del rapporto parentale determinata dalla grave invalidità riportata dalla le parti convenute erano state CP_1 quindi condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore di ciascun figlio della somma di euro 100.000,00, e in favore della madre di euro 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Non era stata invece riconosciuta in favore di madre e figli della alcuna somma CP_1
a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, stante il difetto di allegazione oltre che di prova. CP_ Il Tribunale aveva infine accolto la domanda di manleva proposta dal nei confronti della propria compagnia di assicurazione per la RCA, non Controparte_2 avendo quest'ultima contestato l'operatività della polizza n° 000834 106089279, né mosso alcuna eccezione al proprio assicurato.
In applicazione del principio di soccombenza, le parti convenute erano state infine condannate in solido a rifondere le spese di lite della parte attrice e delle parti intervenute, ivi comprese quelle di CTU;
erano state invece interamente compensate le spese di lite tra e la propria assicurazione. CP_3
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) erronea esclusione del danno permanente futuro derivato dai costi di assistenza per la seconda badante e, nello specifico, errore nell'aver ritenuto che la seconda badante, in servizio a partire dal mese di settembre 2022 (tale , fosse stata Persona_2 assunta in sostituzione della prima badante ( , anziché in aggiunta, così Testimone_1 come dedotto nelle note conclusive del 18.11.22 (con cui era stato prodotto il relativo contratto di assunzione del 31.08.22 e la prima busta paga del mese di settembre
2022), stante la incrementata esigenza di continua sorveglianza ed assistenza di CP_1 in tutte le azioni della vita quotidiana, non risultando autonoma in alcuna attività
[...]
e con capacità cognitive e fisiche del tutto compromesse in conseguenza del sinistro stradale, così come accertato dal ctu medico-legale e confermato dai testimoni escussi sul punto;
2)errata determinazione degli importi riconosciuti ad dall' e detratti CP_1 CP_6 dal credito risarcitorio liquidato in favore dell'attrice; in particolare, errore nell'aver considerato a tal fine il documento depositato da in data 22.02.21 ma CP_6 CP_2 recante data 07.03.2019, che riportava l'importo di € 263.520,01 (per titolo di pensione ex L. 222/84) anziché quello, successivamente comunicato via pec dall in data CP_6
11.11.20 e depositato unitamente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. della compagnia convenuta, riportante il minore importo di € 141.502,10 (di cui € 49.611,35
a titolo di surroga per assegno L. 222/84 ed € 91.890,75 per rivalsa inerente all'indennità di accompagnamento della prestazione assistenziale); ulteriore errore nell'aver detratto dal credito risarcitorio oltre al detto importo di € 263.520,01, anche quello ulteriore di € 91.890,75 per l'indennità di accompagnamento. L'appellante deduceva in proposito che, successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, era intervenuta la sentenza del Tribunale di Livorno n. 51/2023 pubblicata il
27.01.2023 (r.g. n. 2253/21), passata in giudicato, con cui Controparte_8
e erano stati condannati a corrispondere all' , a titolo di rivalsa e
[...] CP_3 CP_6 surroga, la complessiva somma di euro 141.502,10 (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di appello), corrispondente al corretto importo che andava detratto da quanto dovuto alla a titolo di risarcimento danni. CP_1
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_8 contestando nel merito le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Nessuno si costituiva per gli appellati in proprio, CP_3 Parte_1 CP_5
e quali, stante il compiuto perfezionamento delle relative notifiche,
[...] CP_4 vanno dichiarati contumaci.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con l'ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. dell'08.07.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione - Prima di passare ad esaminare nel merito le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza impugnata, si deve innanzitutto precisare che non è oggetto di gravame la ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale occorso ad il 20.05.18, nonché l'attribuzione in via CP_1 esclusiva della relativa responsabilità del sinistro a quale conducente e CP_3 proprietario del motociclo, assicurato con a bordo del quale era trasportata CP_2 la CP_1
Non è inoltre oggetto della presente impugnazione e, quindi, è divenuta definitiva, la statuizione con cui il primo giudice, in accoglimento delle domande risarcitorie avanzate da in proprio e rispettivamente madre CP_4 Parte_1 CP_5
e figli di intervenuti nel giudizio ex art. 105 c.p.c., ha condannato i CP_1 CP_ convenuti e in solido tra loro, al pagamento, a titolo di danno non CP_2 patrimoniale per la lesione del rapporto parentale, in favore di ciascun figlio della somma di euro 100.000,00, e in favore della madre di euro 50.000,00. Del pari coperta da giudicato è la statuizione con cui sono state respinte, per mancanza di prova, le domande proposte da figli e madre dell'infortunata per ottenere il risarcimento anche di un danno patrimoniale.
E' in questa sede irretrattabile, in quanto non investito da motivi di gravame, CP_ l'accoglimento della domanda di manleva proposta dal nei confronti della propria compagnia di assicurazione per la RCA, Controparte_2
Con riferimento alle pretese risarcitorie avanzate dalla non è in questa sede in CP_1 discussione, in quanto non interessato dall'impugnazione, il riconoscimento di un danno non patrimoniale, né la quantificazione delle relative voci di danno e neppure la detrazione degli importi già versati da e ricevuti a titolo di acconto, essendo CP_2 invece controversa unicamente l'entità dell'importo detratto a titolo di compensatio lucri cum damno con riferimento a quanto versato dall' all'infortunata. CP_6
Riguardo al danno patrimoniale patito dalla non è controverso l'an ed il quantum CP_1 del danno da perdita totale della capacità lavorativa e non è in contestazione neppure il riconoscimento del danno corrispondente alle spese affrontate per l'assistenza domiciliare con una badante, ivi compresa la proiezione futura di detto danno: a tale proposito è invece controverso il riconoscimento di un pari danno futuro relativo all'assunzione, a partire dal settembre 2022, di una seconda badante per far fronte alle complesse esigenze di assistenza della CP_1
2.L'eccezione di inammissibilità della produzione di nuovi documenti ex art.
345 c.p.c. – In allegato all'atto di appello è stata prodotta la documentazione relativa alle buste paga della seconda badante, , relativa ai mesi di settembre, Persona_2 ottobre, novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023, nonché le buste paga percepite dalla prima badante nel medesimo periodo (da settembre a dicembre Testimone_1
2023 e gennaio 2024).
Inoltre in allegato alle note di udienza depositate telematicamente in data 15.04.2022 la parte appellante ha depositato ulteriori buste paga della badante Persona_2
(relative ai mesi da settembre a dicembre 2022, duplicato di quelle già prodotte in allegato all'appello, nonchè quelle relative ai mesi da gennaio a marzo 2023), nonché il contratto di assunzione della in data 1.09.2022, il contratto di assunzione di Per_2 altra badante, in data 1.04.2023, con la relative buste paga da Persona_3 aprile a dicembre 2023; il contratto di assunzione di ulteriore badante, Parte_2 in data 21.10.2024, con le relative buste paga da ottobre a dicembre 2024 e da gennaio a marzo 2025. Ha infine prodotto anche il contratto stipulato con la precedente badante in data 5.04.2019 e le buste paga relative a tale badante per i seguenti Testimone_1 periodi: da settembre a dicembre 2022, da gennaio a dicembre 2023, da gennaio a dicembre 2024, da gennaio a marzo 2025.
Con la comparsa conclusionale di replica depositata il 20.10.2025 ha eccepito CP_2
l'inammissibilità della produzione suddetta per violazione dell'art. 345 c.p.c., rilevando trattarsi di documenti non di nuova formazione, che la parte avrebbe dunque potuto produrre anche nel corso della causa di primo grado.
In proposito nel corso della causa celebrata davanti al Tribunale e conclusa con sentenza depositata il 29.11.2022, la parte attrice e odierna appellante aveva depositato le buste paga della badante relative alle mensilità di gennaio, febbraio, aprile Testimone_1 agosto 2019, da gennaio a dicembre 2020, da gennaio a dicembre 2021 (all a memoria del 4.01.2021 e a memoria del 5.05.2022), oltre al prospetto dei bonifici e delle complessive somme erogate a detta badante dal momento dell'assunzione nell'anno
2018 e nei successivi anni 2019 e 2020.
Con le note depositate in data 18.11.2022, in vista della fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la parte attrice, deducendo per la prima volta che per l'assistenza della erano state nelle more assunte due badanti, sempre e CP_1 comunque affiancate dai congiunti, aveva prodotto la lista dei bonifici eseguiti in favore della badante nel periodo agosto 2021 – luglio 2022 e la copia del Testimone_1 contratto stipulato con la badante in data 31.08.2022, corredato dalla Persona_2 busta paga percepita da quest'ultima nel mese di settembre 2022.
Tanto premesso, la spiegata eccezione è parzialmente fondata, per come di seguito specificato.
Invero, l'art. 345, comma 3, c.p.c. prevede il divieto assoluto di ammissione, nel giudizio di appello, di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di “indispensabilità” (che, invece, costituiva criterio selettivo nella precedente versione della norma), fatto salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. sul punto Cass. n. n. 2764/2020, conf. Cass. 26522/2017); causa come tale riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non sia invece espressione di un'impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà
(sul punto cfr. Cass. n. 21041/2022). L'impossibilità di produzione per causa non imputabile deve, inoltre, essere ravvisata anche in relazione a quei documenti che si siano formati a seguito della maturazione delle preclusioni processuali, essendo logicamente evidente l'impossibilità per la parte di produrre un documento non ancora formatosi al momento della maturazione medesima (cfr. Cass. n. 37532/2022). Ebbene, nel caso di specie, premesso che la busta paga di settembre 2022 della badante era stata già ritualmente prodotta in primo grado unitamente alle note Persona_2 conclusive del 18.11.2022, deve ritenersi ammissibile la produzione delle buste paga delle badanti via via assunte relative ai mesi di novembre e dicembre 2022 e agli anni
2023, 2024, 2025, ritualmente prodotte, trattandosi di documenti formatisi successivamente alla data di deposito dell'ultimo atto difensivo del giudizio dinanzi al
Tribunale (ovvero dopo le note conclusive del 18.11.2022).
Deve, invece, essere dichiarata l'inammissibilità delle produzioni documentali rappresentate dalla busta paga di settembre e ottobre 2022 di e della Testimone_1 busta paga di ottobre 2022 di non ritualmente introdotte, poiché parte Persona_2 attrice avrebbe ben potuto produrle già nel pregresso grado di giudizio con le note conclusive del 18.11.2022.
Ammissibile, in applicazione dei sopraddetti principi, deve essere infine ritenuta la produzione dei contratti conclusi con le , , anche essi di Parte_3 Pt_2 formazione successiva rispetto alle note conclusive di primo grado;
inammissibile invece la produzione del contratto concluso con la badante in data 5.04.2019, che la Tes_1 parte ben avrebbe potuto produrre in primo grado, mentre il contratto con la badante del settembre 2022 era, come detto, già stato prodotto nel corso del giudizio Per_2 davanti al Tribunale.
3. Il primo motivo di appello: il danno permanente futuro relativo alle spese per una seconda badante – Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere alcuna somma per il c.d. danno permanente futuro derivato dai costi di assistenza per la seconda badante assunta da settembre 2022, limitando detta voce di danno alle spese di una sola badante.
Il Tribunale, dopo aver richiamato i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in materia di danno patrimoniale relativo alle spese per assistenza personale continuativa, così ha motivato la propria decisione sul punto (pag. 10 sentenza): “Tanto osservato, il danno patrimoniale per le spese di assistenza domiciliare ad oggi sostenute dalla attrice va liquidato nella somma complessiva di euro 56.071,68, pari all'ammontare delle retribuzioni erogate in favore delle badanti fino al mese di settembre 2022, risultanti dalle buste paga e dai bonifici versati in atti. Il danno permanente futuro, in applicazione dei criteri affermati in sede di legittimità, va liquidato nell'attualità in complessivi euro
204.922,50, calcolato - secondo il metodo della capitalizzazione - moltiplicando il danno annuo di euro 15.000, pari alla media delle somme erogate negli anni 2019, 2020 e 2021 a titolo di retribuzione della badante, per il coefficiente di capitalizzazione di
13,6615 (v. Quaderni CSM cit., tenuto conto dell'età dell'attrice alla data odierna, pari
a 61 anni).
Alla somma così liquidata si ritiene di non potere aggiungere l'ulteriore danno conseguente all'assunzione di una seconda badante, avvenuta nel mese di settembre
2022 (circostanza dedotta dall'attrice nella nota conclusionale autorizzata del
18.11.2022), non essendoci la prova che tale dipendente sia stata assunta in aggiunta alla prima badante. Al contrario, esaminando i bonifici versati in atti, emerge che i pagamenti effettuati in favore della prima badante sono cessati nel mese di agosto
2022, di talché è possibile desumere che vi sia stato un avvicendamento delle due badanti nella assistenza della sig.ra anziché il cumulo delle relative prestazioni”. CP_1
Parte appellante ha contestato tali argomentazioni deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nelle note conclusive del 18.11.22 si era semplicemente limitata a dedurre che si era reso necessario assumere anche la seconda badante in aggiunta alla prima, producendo le buste paga in suo possesso sino a quel momento emesse e pagate per la prima badante (agosto 2022), oltre che il contratto di assunzione della seconda badante e la sua prima busta paga di settembre 2022; evidenziava inoltre che la chiusura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la prima badante non era stata dedotta da alcuna delle parti;
aggiungeva che la presenza di una seconda badante oltre alla prima si era resa necessaria a seguito delle gravose esigenze di assistenza e sorveglianza di non risultando autonoma in CP_1 alcuna attività e con capacità cognitive e fisiche del tutto compromesse in conseguenza del sinistro stradale, così come accertato dalla ctu medico-legale e confermato dai testimoni escussi sul punto. L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte di calcolare il suddetto risarcimento secondo i medesimi criteri indicati dal Tribunale in sentenza per la prima badante, ovvero nell'importo di € 204.922,50, (calcolato - secondo il metodo della capitalizzazione -moltiplicando il danno annuo di euro 15.000, pari alla media delle somme erogate negli anni 2022 a titolo di retribuzione della badante, per il coefficiente di capitalizzazione di 13,6615 - v. Quaderni CSM cit., tenuto conto dell'età dell'attrice alla data odierna, pari a 61 anni).
Va premesso come il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dover retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto gravemente invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione, ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato (cfr Cass. n° 16844/2023).
Nel caso di specie va evidenziato come l'impugnazione in esame non riguardi il danno patrimoniale per le spese di assistenza relative al periodo passato, risarcito dal Tribunale sulla base delle buste paga e degli allegati pagamenti in favore del personale per servizio e assistenza della che si era pacificamente assunto essere stato costantemente CP_1 affiancato dai familiari (madre e figli della lesa). La doglianza si concentra unicamente sulla proiezione futura del danno patrimoniale da spese di assistenza della CP_1 successivamente alla sentenza di primo grado e per tutto il presumibile corso della sua vita;
in tale unica prospettiva sono state infatti allegate le buste paga corrisposte alle badanti successivamente alla pronuncia del Tribunale, senza che con ciò risulti essere stata messa in discussione la liquidazione del danno per le spese passate, né tantomeno richiesto un incremento di tale voce di danno con riferimento agli ulteriori pagamenti nel frattempo maturati, i quali risultano allegati – e sono dunque valutabili - unicamente in funzione dell'ampliamento della base di calcolo del suddetto danno futuro.
A tale proposito si osserva altresì che neppure è in contestazione il criterio adottato dal primo giudice per risarcire il danno patrimoniale futuro consistente nella necessità di sostenere spese di assistenza per tutta la vita residua della parte lesa (ovvero capitalizzando, al momento della liquidazione, le spese che si dovranno ragionevolmente sostenere in futuro, ma applicando un coefficiente che vada a ridurre l'entità della somma dovuta per compensare il fatto che essa viene pagata immediatamente, mentre il danno effettivo si verificherà via, via, nel futuro). In particolare il Tribunale ha moltiplicato il danno annuo pari alla media delle somme erogate in favore di una badante per spese di assistenza negli anni 2019, 2020 e 2021 quantificata in euro 15.000, per il coefficiente di capitalizzazione di euro 13,6616, indicato sulla base dell'età dell'attrice).
A tale proposito va rilevato come l'allegata assunzione di una seconda badante, è infatti circostanza di per sé sola del tutto irrilevante ai fini della quantificazione del danno futuro, come dimostrato del resto dalla produzione in grado di appello degli ulteriori contratti stipulati con altre badanti tra il 2023 ed il 2024, significativi unicamente di aspetti organizzativi del lavoro del personale di assistenza e del ciclico avvicendamento delle badanti. Va invece riportata l'attenzione sul fatto in sé, che il danno richiesto con l'atto di citazione di primo grado, consistente nelle spese per l'assistenza personale di cui la avrà necessità per tutta la sua vita, prescinde all'evidenza dal numero delle CP_1 badanti assunte, dalla ripartizione tra le stesse del lavoro e, ovviamente, dalla loro identità, incentrandosi invece sulla media delle ore di assistenza da ritenere congrue e necessarie per far fronte alle esigenze della lesa, nel contesto della specifica organizzazione familiare prospettata.
In tal senso, sulla base della documentazione allegata e ritenuta utilizzabile risulta che dal 21.11.2018 fino all'agosto 2022 la era stata assistita dai familiari (la di lei CP_1 madre e i due figli) coadiuvati dalla unica badante, , della quale non è Testimone_1 stato tempestivamente prodotto il contratto di assunzione, ma solo le buste paga ed i bonifici attestanti i pagamenti fino al luglio 2022. Dal frontespizio delle buste paga allegate si ricava che la risulta assunta per 7 giorni a settimana, per un minimo Tes_1 di 26 giorni ed una media di 160 ore lavorative mensili, corrispondenti ad una media di
40 ore settimanali (circa 6 ore al giorno)
Della badante è stato invece tempestivamente prodotto il contratto di Persona_2 assunzione in data 1.09.2022, avente ad oggetto l'assistenza per 40 ore settimanali, distribuite in 6,6 ore al giorno, con riposo domenicale. Di tale badante è stata tempestivamente prodotta la busta paga relativa al mese di settembre, periodo con riferimento al quale non era prodotta invece la busta paga della badante dal Tes_1 chè l'interpretazione della detta documentazione prodotta in primo grado da parte del
Tribunale come una successione tra badanti, invariato il monte ore del personale di servizio.
Considerando la documentazione di formazione successiva rispetto alla sentenza di primo grado e legittimamente prodotta in appello, si osserva come la badante Tes_1
abbia continuato a prestare assistenza anche per tutto il 2023 il 2024, fino al
[...] marzo 2025, evincendosi dai prospetti delle buste paga allegati che la stessa ha continuato a lavorare una media di 40 ore settimanali;
nello stesso periodo sono risultate retribuite la badante (fino a marzo 2023), la badante Per_2 Per_3
assunta da aprile 2023 a dicembre 2023, quindi la badante
[...] Parte_2 assunta a ottobre 2024, ancora in servizio a marzo 2025. Dall'esame dei contratti di tutte le suddette badante succedutesi nel periodo posteriore rispetto alla sentenza di primo grado, si rileva che rimane ferma l'assistenza della badante a cui si Tes_1 affiancano prima la poi la , quindi la , tutte eseguendo Per_2 Per_3 Parte_2 ulteriori 40 ore di servizio settimanale, corrispondenti a 6,6 ore giornaliere con riposo domenicale.
Si osserva quindi come nel periodo successivo alla sentenza di primo grado la CP_1 risulti essere stata assistita, con assunzione di vario personale succedutosi nel tempo, per circa 80 ore settimanali, corrispondenti a circa 12 ore al giorno.
Il suddetto monte ore di assistenza – come detto a prescindere dal numero e dall'identità del personale assunto – risulta corrispondere alle effettive esigenze assistenziali della sempre considerando un sostanzioso apporto dei familiari per CP_1 le restanti 12 ore di ogni giorno.
Il CTU ha infatti spiegato che la risulta incapace di compiere alcun gesto della CP_1 vita quotidiana in autonomia, esponendo che: '…necessita di aiuto nei passaggi posturali… può muoversi per brevissimi tratti domestici, ma con supervisione e controllo continuo di terzi… ha deficit significativo dell'equilibrio statico, incapace di provvedere alla propria igiene intima personale… Ha sviluppato un disturbo del comportamento alimentare che la porta a mangiare fuori orario perché non avverte più il senso della sazietà. Ha avuto in effetti un incremento ponderale importante di circa 35- 40 kg. fino al limite attuale stabile di circa un quintale… si alternano a momenti di disforia e di pericolosa aggressività sia verbale che fisica nei confronti dei parenti che cercano di limitarla…'. Il consulente dell'Ufficio ha quindi concluso in termini di totale dipendenza della lesa da terzi per spostarsi, lavarsi, vestirsi, andare a letto e rialzarsi, andare in bagno, assumere medicine, così affermando: “Non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua…'
Se dunque è vero che non risulta intervenuto alcun aggravamento della già drammatica situazione della deve ritenersi che le 12 ore di assistenza quotidiana che le sono CP_1 state garantite mediante l'assunzione di due badanti in contemporanea a partire da settembre 2022, corrispondono in pieno alla necessità di far fronte a tutte le esigenze di sorveglianza, accudimento e supporto della in tutte le basilari funzioni vitali. CP_1
Né tale prospettata situazione è tale da eliminare la allegata componente di collaborazione dei familiari, che comunque continuano ad essere coinvolti nelle ulteriori
12 ore al giorno di necessaria assistenza (visto che dalla CTU risulta come la non CP_1 possa mai essere lasciata da sola e non sia autonoma in nulla), oltre che nel coordinamento e nell'affiancamento delle varie badanti.
Il fatto che dal novembre 2018 fino ad agosto 2022 madre e figli della siano CP_1 andati avanti ad assistere la propria congiunta con una sola badante assunta per poco più di sei ore al giorno, non significa infatti che agli stessi possa continuare ad essere richiesto uno sforzo di tale entità, tale da annullare sostanzialmente le loro vite private, così dovendo essere considerata una assistenza di 18 ore al giorno suddivisa tra i due figli e l'ormai anziana madre della CP_1
Considerato che il danno patrimoniale futuro consistente nelle spese per l'assistenza personale di cui la avrà necessità per tutta la sua vita, deve essere parametrato CP_1 alle ore effettivamente necessarie per coadiuvarla adeguatamente durante tutto l'arco della giornata, tenuto conto anche delle difficoltà create dall'elevato aumento di peso e dallo sviluppo di reazioni violente della lesa, deve essere ritenuto congruo il costo di badanti (come detto a prescindere dal loro numero e dalla loro organizzazione) per complessive 80 ore settimanali, corrispondenti a 12 ore al giorno.
Considerato che, come detto non è stato messo in discussione il metodo di calcolo di tale danno futuro adottato dal Tribunale secondo il criterio della capitalizzazione, applicandolo al costo dell'assistenza per un orario doppio rispetto a quello speso per l'assistenza della fino all'agosto 2022 e moltiplicandolo per il coefficiente di CP_1 capitalizzazione individuato, si ottiene l'importo complessivo di euro 409.845,00
[(euro 15.000x2)x13,6615].
In accoglimento del primo motivo di appello il danno patrimoniale futuro da spese di assistenza della deve quindi essere riquantificato in euro 409.845,00, CP_1 corrispondenti al costo dell'assistenza per 12 ore al giorno per tutta la vita residua della persona lesa.
4. Il secondo motivo di appello: la detrazione delle somme riconosciute dall' – Con il secondo motivo di gravame la parte appellante ha lamentato l'errata CP_6 determinazione degli importi riconosciuti ad dall' e detratti dall'entità CP_1 CP_6 globale del danno risarcibile. Nello specifico, ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato nel considerare a tale fine il documento depositato da in data 22.02.21, CP_6 CP_2 recante data 07.03.2019 e che riportava l'importo di € 263.520,01 (a titolo di pensione ex L. 222/84) e non invece il successivo documento formato dall' e da questo CP_6 comunicato via pec in data 11.11.20, depositato unitamente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. della compagnia convenuta, riportante il minore importo di €
141.502,10 (di cui € 49.611,35 a titolo di surroga per assegno L. 222/84 ed € 91.890,75 per rivalsa inerente all'indennità di accompagnamento della prestazione assistenziale); ulteriore errore era ravvisato nell'avere il Tribunale detratto dal credito risarcitorio sia l'importo di € 263.520,01 a titolo di assegno, sia quello di € 91.890,75 per indennità di accompagnamento, quest'ultimo facente parte del ricalcolo degli importi successivamente effettuato da . Ha quindi chiesto a questa Corte, in parziale CP_6 riforma della sentenza di primo grado, che fosse detratto dall'importo complessivo del danno risarcibile la somma capitalizzata corrispondente all'introito pensionistico riconosciuto dall alla pari a complessive € 141.502,10 oggetto CP_6 CP_1 dell'azione contestuale di rivalsa e di surroga esercitata dall' in danno di CP_6 CP_2
Il motivo è fondato per come di seguito specificato.
In proposito l'art. 14 l. 222/84 al primo comma dispone che "l'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione". Il secondo comma si limita a stabilire che "agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe" demandate ad un decreto ministeriale.
Il secondo comma dell'art. 14 legge cit. - così come l'art. 142 del Codice delle assicurazioni - riferisce il recupero delle somme da parte dell'assicurazione sociale all'oggetto dell'erogazione dell'indennizzo e, dunque, al modo in cui esso viene riconosciuto per legge ed abilita l'assicuratore sociale, che abbia liquidato la prestazione sub specie di rendita periodica, alla surroga, di quanto pagato, verso il responsabile ed il suo assicuratore.
Da quanto sopra si evince chiaramente che l'importo in relazione al quale l'ente previdenziale ha diritto ad agire in surroga ed in rivalsa nei confronti dell'assicurazione del danneggiante e di quest'ultimo, corrisponde esattamente a quanto il medesimo ente abbia corrisposto alla parte danneggiata.
Sulla base di tale premessa, appare dirimente, al fine di individuare la somma effettivamente erogata da in favore della la sentenza n° 51/2023 (di CP_6 CP_1 formazione successiva rispetto alla conclusione del giudizio di primo grado e prodotta in allegato all'atto di appello), passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Livorno, accogliendo la domanda di surroga e rivalsa proposta dall' nei confronti di CP_6
e di aveva condannato i convenuti, in solido, a corrispondere CP_2 CP_3 all'ente previdenziale l'importo complessivo di euro 141.502,10. Veniva infatti dato atto che questa somma, richiesta dall' , corrispondeva all'importo da questo CP_6 effettivamente versato in favore della danneggiata titolo di assegno di invalidità CP_1 ex L. 222/84 e a titolo di indennità di accompagnamento (nello specifico: € 49.611,35 corrisposta dall' alla quale assegno di invalidità ex L.222/84 con riferimento CP_6 CP_1 al quale era esercitata la surroga ed € 91.890,75 corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento, per i quali l'ente aveva agito in rivalsa). Detto importo corrisponde del resto alla richiesta di pagamento avanzata dall'ufficio legale dell' nei confronti di come da pec datata 11.11.2020, prodotta CP_6 CP_2 dall'assicurazione convenuta in allegato alla memoria 183 co VI n° 1 c.p.c. ed in cui si confermava la somma corrisposta alla per un totale di euro 141.502,10. CP_1
Con riferimento alla discrepanza di detto importo - con riferimento al quale l' ha CP_6 esercitato la surroga e la rivalsa - rispetto al documento – prodotto in primo grado CP_6 dall'attrice - datato 7.03.2019, in cui si informava che il valore capitale del CP_2 solo assegno di invalidità in favore della era di euro 263.183,69 oltre interessi, CP_1 si osserva che l'odierna parte appellante ha allegato la missiva del legale dell' , avv. CP_6
Minicucci che, rispondendo alla richiesta di chiarimenti in proposito rivoltagli dal difensore dell'appellante, specificava come detta prima quantificazione fosse stata oggetto di calcoli erronei: “…ho ricostruito i fatti, tutti documentati come da allegati.
Quando mi è arrivata la surroga da IS (che poi era transitata anche per di CP_6
Pisa) ho controllato la posizione della RI e ho visto che aveva due prestazioni
“surrogabili”, un assegno IO e una INVCIV, ma la surroga era stata aperta solo per la
IO; l'importo però era troppo alto e ho chiesto (vedi la mail allegata, si legge dal basso verso l'alto= ) spiegazioni all' di IS, che mi ha risposto aprendo la surroga – CP_6 rivalsa per la invciv e mi ha ricalcolato gli importi;
quindi ho fatto la citazione con i due importi ricalcolati (allego citazione notificata). Dunque io sono convinto che sia stato sbagliato l'importo che l' aveva chiesto originariamente e mi pare proprio che la CP_6 funzionaria dell'IPNS di IS mi abbia telefonato per confermarmelo”.
Erronea appare dunque la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha detratto dal danno risarcibile l'importo corrispondente al valore complessivo dell'assegno di invalidità successivamente rettificato dall' che ha, infatti, esercitato l'azione di CP_6 surroga per la minor somma di euro 49.611,35 a titolo di assegno di invalidità. E' a tale importo che va aggiunta l'ulteriore somma di euro 91.890,75 che l'ente ha dato atto di aver corrisposto a titolo di indennità di accompagnamento, esercitando per detto importo l'azione di rivalsa.
In accoglimento del secondo motivo di gravame, deve dunque essere riquantificata in complessive euro 141.502,10 (euro 49.611,35+ euro 91.890,75) la somma da detrarre al danno risarcito in favore della a titolo di compensatio lucri cum damno. CP_1
4.1.La riquantificazione delle poste di danno - Dovendosi in particolare procedere alla detrazione delle indennità per poste omogenee di danno, si osserva che l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge ed erogata in favore del danneggiato in conseguenza della minorazione invalidante, è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente – e non mediatamente – il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito: l'importo di euro € 91.890,75 corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento andrà dunque detratto dal danno patrimoniale corrispondente a perdita della capacità lavorativa e alle spese di assistenza, così come sopra riquantificate, pervenendosi così all'importo di complessive euro 633.142,51 (euro
259.116,58 + 56.071,68 + euro 409.845,00 - 91.890,75).
L'importo erogato a titolo di assegno di invalidità di € 49.611,35 dovrà invece essere detratto dall'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale ovvero euro
793.016,90 (tenuto conto delle somme indicate dal primo giudice e non oggetto di impugnazione: euro 23.760,00 + 584.906,25 euro + 233.962,00 -49.611,35).
Si perviene dunque al risarcimento di un danno complessivo (patrimoniale e non) di euro 1.426.159,41.
A tale proposito si osserva come sia coperta da giudicata la circostanza che la compagnia avesse già corrisposto (in date imprecisate) la somma complessiva di euro
539.473,00, accettata a titolo di acconto sul maggior avere.
Neppure è investita da motivi di appello la modalità di scomputo di detto acconto dal danno complessivamente quantificato, operata dal primo giudice detraendo direttamente gli importi, senza attuare alcuna operazione per renderli omogenei a livello di rivalutazione ed interessi: tenuto conto di ciò e rilevato che in mancanza di conoscenza della data dei versamenti fatti dalla compagnia non sarebbe comunque possibile addivenire ad una detrazione tra poste patrimoniali rivalutate alla stessa data, si perviene anche in questa sede a determinare il residuo danno risarcibile applicando il medesimo criterio di detrazione diretta e dunque pervenendo ad un importo di complessive euro 886.686,41
Sulla predetta somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del fatto illecito (così pervenendosi all'importo di euro 745.114,63), e da allora annualmente rivalutato, pervenendosi così ad un importo finale complessivo di euro 985.626,71 da maggiorare degli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
Infine, nelle conclusioni di cui all'atto di appello, la parte impugnante ha dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di euro 467.866,25 oltre interessi e rivalutazione in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_ I convenuti e dovranno essere dunque condannati in solido a rifondere CP_2 alla parte appellante, a titolo di risarcimento danni, la suddetta somma di euro
985.626,71, detratto dalla stessa quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
5. Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ovviamente il suddetto effetto demolitorio ex art. 336 c.p.c. è destinato ad investire unicamente le statuizioni sulle spese inerenti le parti interessate dalla riforma in appello.
In tale prospettiva, nel caso di specie rimane ferma la liquidazione delle spese di primo CP_ grado relativamente al rapporto tra e la propria assicurazione, nonché alle parti in proprio, , , le cui posizioni non sono Parte_1 CP_5 CP_4 state interessate dall'appello.
Devono invece essere oggetto di riliquidazione relativamente ai due gradi di giudizio le spese tra quale amministratore di sostegno di , Parte_1 CP_1
e . A tale proposito, dovendosi considerare l'esito complessivo della CP_2 Per_4
CP_ lite tra dette parti, in applicazione del principio di soccombenza, e devono CP_2 essere condannati, in solido, a rifondere le spese di lite dei due gradi in favore di
[...]
quale amministratore di sostegno di . Parte_1 CP_1
In applicazione dei medesimi principi devono essere poste definitivamente a carico di CP_ e in solido, le spese di CTU e CTP liquidate come in atti. CP_2 Nulla sulle spese di secondo grado delle altre parti ( e CP_4 CP_5
in proprio) non costituite in tale grado. Parte_1
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione di valore da euro 520.000 ad euro 1.000.000 ex art. 6 DPR 55/14) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in accoglimento dell'appello riquantifica in complessive euro 409.845,00 il danno patrimoniale futuro per spese di assistenza della lesa;
CP_1
2) in accoglimento dell'appello riquantifica in euro 141.502,10 la complessiva somma da detrarre, a titolo di compensatio lucri cum damno, al danno risarcito in favore della
CP_1
e per l'effetto
3) condanna e , in solido, a rifondere a Controparte_2 CP_3 [...]
nella qualità di amministratrice di sostegno di , a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento danni patrimoniali e non, la residua somma di euro 985.626,71, detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
4)condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Controparte_2 CP_3 [...]
nella qualità di amministratore di sostegno di , le spese di lite Parte_1 CP_1 dei due gradi di giudizio che si liquidano: quanto al primo grado in complessivi €
29.194,10 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA
e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in € 18.510,70 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di CTU e CTP, liquidate come in atti, definitivamente a carico di e , in solido tra loro. Controparte_2 CP_3
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.12.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni