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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/10/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3533/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza il 15.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti ANTONIO MURANO (C.F.:
e (C.F.: ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Rionero in Vulture (PZ) alla via
Galliano Pal. presso lo studio dei difensori, pec: Controparte_1
- Email_1 Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato ad [...] - Controparte_2 C.F._4
Am IS (Svizzera) il 17.11.1977, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. CARMINE RICCIARDELLA
(C.F.: , giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._5
1 R.G. N. 3533/2024
LL (PZ) alla via Giustino Fortunato n. 20 presso lo studio del difensore, pec:
Email_3
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 15.10.2025, per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ordinanza del 6.5.2025, emessa a scioglimento della riserva automaticamente assunta a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data 23.4.2025, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, formulando alle parti una proposta conciliativa in conformità con i provvedimenti assunti con compensazione integrale delle spese di lite, proposta che le parti hanno successivamente accettato mediante sottoscrizione del detto provvedimento.
Sicché, all'udienza del 15.10.2025, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
II Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni, quali accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore con ordinanza del 6.5.2025:
«2. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
3. affida il figlio minorenne (ME, 21.8.2010) a entrambi i Persona_1 genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata
2 R.G. N. 3533/2024
nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
4. dispone che il figlio minorenne (ME, 21.8.2010) abiti ovvero Persona_1 sia collocato prevalentemente con la madre;
5. assegna la casa coniugale, sita in LL (PZ) alla via delle Querce n. 26, con tutti i mobili che la compongono e relative pertinenze (garage, in catasto fabbricati del
Comune di LL al foglio 23, particelle graffate 391 sub 3 e 496 sub 7, contrada
Portiello, piano S 1, cat. C/6, classe 4, mq 50, rendita euro 74,89), alla ricorrente
(identificata in catasto fabbricati del Comune di LL al foglio 23, Parte_1 particelle graffate 391 su 7 e 495 sub 4, contrada Portiello, piano terra, cat. A/2, classe 3, vani 6,50, rendita euro 486,76), affinché la abiti con il figlio;
6. stabilisce che il figlio minorenne (ME, 21.8.2010) trascorra Persona_1 con il padre i seguenti giorni:
a) per tre pomeriggi alla settimana, il lunedì dalle 18.00 alle 20.00, il mercoledì e il venerdì (giorni in cui il minore frequenta la scuola calcio) dalle 16.00 alle 20.00, con onere del padre di prelevare il minore e di riaccompagnarlo presso la casa materna (o in altro luogo previo accordo tra i genitori) nonché di curarlo nella pratica dello sport;
b) a settimane alterne, dal sabato dall'uscita da scuola, e nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 10.00, sino alla domenica alle ore 20.30, con onere del padre di accompagnare e prelevare il minore nel domicilio materno;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (iniziando, salvo diverso accordo, dal padre per le prossime festività di Natale 2025);
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in IS;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi nel periodo di sospensione scolastica, da concordare tra i genitori entro il giorno 31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche la madre potrà trascorrere con il minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre
3 R.G. N. 3533/2024
entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre- figlio sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate il minore in orario serale (fascia oraria dalle 18.30 alle
20.30)];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
g) il minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo (insieme a entrambi i genitori), secondo il principio dell'alternanza annuale;
7. determina in euro 100,00 (cento,00) mensili, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, il contributo mensile dovuto dal marito per il Controparte_2 mantenimento dalla moglie, da corrispondere a presso il di lei Parte_1 domicilio entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal dì della domanda
(30.9.2024);
8. determina in euro 250,00 (duecentocinquanta,00) mensili, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, il contributo mensile dovuto dal padre per Controparte_2 il mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre presso il di Parte_1 lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dall'emissione della presente ordinanza (6.5.2025); assegno unico come per Legge al 50% tra i genitori;
9. pone a carico del padre il 50% delle spese straordinarie e il restante 50% a carico della madre»;
10. spese di lite compensate.
III La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine
4 R.G. N. 3533/2024
dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, quali accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore con ordinanza del 6.5.2025, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minorenne Per_1
(ME, 21.8.2010), sia in riferimento all'aspetto relazionale concernente l'esercito del diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale attinente al sostentamento materiale della prole, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3533 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_2
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F.: ), nato ad [...] - Am IS CP_2 C.F._4
(Svizzera) il 17.11.1977, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in LL
(PZ) il 30.7.2009;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di LL in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009, atto N. 7, P. II, S. A, Ufficio 1);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3533/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza il 15.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti ANTONIO MURANO (C.F.:
e (C.F.: ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Rionero in Vulture (PZ) alla via
Galliano Pal. presso lo studio dei difensori, pec: Controparte_1
- Email_1 Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato ad [...] - Controparte_2 C.F._4
Am IS (Svizzera) il 17.11.1977, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. CARMINE RICCIARDELLA
(C.F.: , giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._5
1 R.G. N. 3533/2024
LL (PZ) alla via Giustino Fortunato n. 20 presso lo studio del difensore, pec:
Email_3
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 15.10.2025, per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ordinanza del 6.5.2025, emessa a scioglimento della riserva automaticamente assunta a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data 23.4.2025, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, formulando alle parti una proposta conciliativa in conformità con i provvedimenti assunti con compensazione integrale delle spese di lite, proposta che le parti hanno successivamente accettato mediante sottoscrizione del detto provvedimento.
Sicché, all'udienza del 15.10.2025, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
II Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni, quali accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore con ordinanza del 6.5.2025:
«2. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
3. affida il figlio minorenne (ME, 21.8.2010) a entrambi i Persona_1 genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata
2 R.G. N. 3533/2024
nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
4. dispone che il figlio minorenne (ME, 21.8.2010) abiti ovvero Persona_1 sia collocato prevalentemente con la madre;
5. assegna la casa coniugale, sita in LL (PZ) alla via delle Querce n. 26, con tutti i mobili che la compongono e relative pertinenze (garage, in catasto fabbricati del
Comune di LL al foglio 23, particelle graffate 391 sub 3 e 496 sub 7, contrada
Portiello, piano S 1, cat. C/6, classe 4, mq 50, rendita euro 74,89), alla ricorrente
(identificata in catasto fabbricati del Comune di LL al foglio 23, Parte_1 particelle graffate 391 su 7 e 495 sub 4, contrada Portiello, piano terra, cat. A/2, classe 3, vani 6,50, rendita euro 486,76), affinché la abiti con il figlio;
6. stabilisce che il figlio minorenne (ME, 21.8.2010) trascorra Persona_1 con il padre i seguenti giorni:
a) per tre pomeriggi alla settimana, il lunedì dalle 18.00 alle 20.00, il mercoledì e il venerdì (giorni in cui il minore frequenta la scuola calcio) dalle 16.00 alle 20.00, con onere del padre di prelevare il minore e di riaccompagnarlo presso la casa materna (o in altro luogo previo accordo tra i genitori) nonché di curarlo nella pratica dello sport;
b) a settimane alterne, dal sabato dall'uscita da scuola, e nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 10.00, sino alla domenica alle ore 20.30, con onere del padre di accompagnare e prelevare il minore nel domicilio materno;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (iniziando, salvo diverso accordo, dal padre per le prossime festività di Natale 2025);
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in IS;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi nel periodo di sospensione scolastica, da concordare tra i genitori entro il giorno 31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche la madre potrà trascorrere con il minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre
3 R.G. N. 3533/2024
entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre- figlio sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate il minore in orario serale (fascia oraria dalle 18.30 alle
20.30)];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
g) il minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo (insieme a entrambi i genitori), secondo il principio dell'alternanza annuale;
7. determina in euro 100,00 (cento,00) mensili, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, il contributo mensile dovuto dal marito per il Controparte_2 mantenimento dalla moglie, da corrispondere a presso il di lei Parte_1 domicilio entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal dì della domanda
(30.9.2024);
8. determina in euro 250,00 (duecentocinquanta,00) mensili, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, il contributo mensile dovuto dal padre per Controparte_2 il mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre presso il di Parte_1 lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dall'emissione della presente ordinanza (6.5.2025); assegno unico come per Legge al 50% tra i genitori;
9. pone a carico del padre il 50% delle spese straordinarie e il restante 50% a carico della madre»;
10. spese di lite compensate.
III La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine
4 R.G. N. 3533/2024
dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, quali accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore con ordinanza del 6.5.2025, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minorenne Per_1
(ME, 21.8.2010), sia in riferimento all'aspetto relazionale concernente l'esercito del diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale attinente al sostentamento materiale della prole, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3533 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_2
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F.: ), nato ad [...] - Am IS CP_2 C.F._4
(Svizzera) il 17.11.1977, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in LL
(PZ) il 30.7.2009;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di LL in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009, atto N. 7, P. II, S. A, Ufficio 1);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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