Articolo 5 della Legge 18 giugno 1955, n. 517
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 luglio 1955
Art. 5. null ita' soltanto nei casi in cui questa e' comminata espressamente dalla legge.

Art. 185. (Nullita' d'ordine generale). - Si intende sempre prescritta a pena di nullita' l'osservanza delle disposizioni concernenti:
1) la nomina e le altre condizioni di capacita' del giudice stabilite dalle leggi d'ordinamento giudiziario e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti;
2) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale; la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto in cui la legge la dichiara obbligatoria;
3) l'intervento, l'assistenza, e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce.
Le nullita' prevedute in questo articolo sono insanabili e devono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 186. (Inosservanza delle norme sulla tassa di bollo). - Quando la legge assoggetta alla tassa di bollo un determinato atto, la mancanza o l'insufficienza del bollo non rende inammissibile ne' impedisce il compimento dell'atto medesimo, salvo le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

Art. 188. (Sanatoria delle nullita' delle citazioni). - La nullita' d'una richiesta o di un decreto di citazione e della sua notificazione, oltre che per le cause generali prevedute dalla legge, e' sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa.
La parte la quale dichiari che la comparizione e' determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarita' ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice ritenga di rinviare il dibattimento a termini dell'articolo 432.

Art. 190. (Regole generali). - La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
I provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti ad un determinato mezzo di impugnazione sono inoppugnabili anche se sono connessi con provvedimenti impugnabili. Sono tuttavia sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla liberta' personale e le sentenze, salvo quelle di rinvio a giudizio e quelle relative alla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza ai sensi dell'art. 51.
Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui ai quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue fra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
Per proporre un mezzo d'impugnazione e' in ogni caso necessario avervi interesse.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai provvedimenti dati dal giudice nei procedimenti speciali o incidentali.

Art. 192. (Impugnazione dell'imputato, dei genitori del tutore e del difensore). L'imputato puo' proporre l'impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potesta' o il tutore per le persone soggette a tutela possono, senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
L'impugnazione puo' anche essere proposta dall'avvocato o dal procuratore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento.

Art. 193. (Dichiarazione dell'imputato contraria alla impugnazione proposta dal difensore; concorso della dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato con quelle proposte dal difensore, dai genitori o dal tutore). Nel caso indicato dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, l'imputato puo' togliere effetto con la propria dichiarazione contraria all'impugnazione per lui proposta dal difensore. La dichiarazione e' fatta nei modi indicati nell'ultimo capoverso dello art. 206. Per la validita' di tale dichiarazione, quando si tratta di minorenni o di altri incapaci, e' necessario il concorso della volonta' di chi esercita su essi la patria, potesta' o l'autorita' tutoria.
Se tanto l'imputato quanto le altre persone indicate nell'articolo precedente hanno proposto impugnazione si tiene conto per ogni effetto soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i vari atti siavi contraddizione. Negli altri casi la regolarita' di un'impugnazione sana l'irregolarita' dell'altra, anche in relazione ai motivi.

Art. 198. (Ricezione della dichiarazione). - Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione d'impugnazione e' ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
La parte e i difensori possono proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.
Le parti private quando hanno diritto alla notificazione del provvedimento possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo caso. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.

Art. 199. (Termini per l'impugnazione). - Il termine per la dichiarazione d'impugnazione e' di tre giorni a decorrere da quello in cui e' emesso il provvedimento da impugnarsi, salvo che la legge disponga altrimenti.
Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio il termine predetto decorre dal giorno della comunicazione o della notificazione prescritta nel secondo capoverso dell'art. 151.
Per le sentenze indicate nell'art. 500 il termine per l'imputato decorre dal giorno della notificazione.
Il termine e' di venti giorni per le impugnazioni del procuratore della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza dal pretore e di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 198, e' sufficiente che la spedizione del telegramma o della raccomandata avvenga nei termini indicati nei commi precedenti.
I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.
Entrata in vigore il 15 luglio 1955
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente