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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10850/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Lavinia Cipollina;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale
[...] P.IVA_1 dello Stato di Palermo;
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 24/01/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 25 novembre 2021 ha chiesto Parte_1
l' Controparte_3
venga condannato al pagamento dell'assegno assistenziale connesso all'inserimento nel
1 bacino denominato “Emergenza Palermo ex Pip” dalla data della sua esclusione fino alla sua riammissione, nonché al risarcimento del danno conseguente all'omessa fruizione della medesima prestazione. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, premettendo che il 15 maggio 2014 veniva escluso dal bacino “Emergenza Palermo ex Pip” per esservi successivamente reinserito a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 8/2017, ha contestato l'illegittimità del provvedimento di esclusione ed argomentato circa il diritto a vedersi corrisposto l'assegno che gli sarebbe spettato nel periodo di esclusione e/o risarcito il danno conseguente alla medesima esclusione (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 maggio 2023 l'
[...]
, in via preliminare, ha Controparte_3 eccepito il giudicato formatosi con la sentenza n. 1964/2017 pronunciata da questo stesso
Tribunale; in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti maturati tra il
15 maggio 2015 ed il 16 giugno 2017, visto che il primo atto interruttivo andrebbe individuato nel ricorso giudiziale notificato il 28 febbraio 2022 (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 7 maggio 2023 l' ha chiesto CP_2
l'accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto, previo accertamento dei relativi presupposti fattuali e giuridici, nonché, in ogni caso, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Eccezione di giudicato.
Nel giudizio iscritto al n. 228/2015 r.g.l. di questo Tribunale l'odierno ricorrente agiva per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del provvedimento di esclusione dal bacino, per il riconoscimento del carattere subordinato del rapporto di lavoro e per il risarcimento del danno consequenziale all'illegittimità dell'esclusione (cfr. sentenza allegata alla nota di deposito del 24 maggio 2023).
E' pacifico, dunque, che sono coperte da giudicato tanto la questione relativa all'illegittimità dell'esclusione, quanto la questione relativa al risarcimento del danno consequenziale: infatti, la sentenza del 2017 ha accertato, con efficacia di giudicato, da un lato la legittimità del provvedimento di esclusione (“Ciò comporta che i soggetti, come
2 l'odierno ricorrente, legittimamente esclusi in base alla normativa in vigore all'epoca del provvedimento di decadenza adottato dall'assessorato, atteso che dal certificato del casellario giudiziario in atti risultava che si fossero resi responsabili dopo l'inserimento nel bacino di azioni illecite contro l'ordine pubblico, il patrimonio e alle persone, per effetto del ius superveniens riacquistano il diritto ad essere reinseriti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014, ma soltanto con decorrenza dall'entrata in vigore della L.R. n.8/2017”) e, dall'altro lato, l'infondatezza della pretesa risarcitoria (“devono rigettarsi le domande risarcitorie formulate, atteso che l'amministrazione ha agito legittimamente, secondo le norme in vigore, modificate soltanto per effetto della nuova normativa”).
La superiore considerazione conduce a ritenere inammissibile l'odierno ricorso, volto ad ottenere il pagamento dell'assegno assistenziale negato durante il periodo di esclusione dal bacino.
Tralasciando l'improprio riferimento attoreo alla disciplina dei licenziamenti (cfr. note difensive del 12 gennaio 2205), laddove il diritto all'indennità risarcitoria è sussistente proprio perché riconosciuto espressamente dalla legge, è del tutto evidente che il riconoscimento dell'assegno non può che presupporre l'accertamento dell'illegittimità dell'esclusione, già negata, tuttavia, con efficacia di giudicato dal precedentemente del
2017.
Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va ulteriormente notato che, anche a prescindere dalla superiore circostanza, nessun credito potrebbe essere attribuito al al di fuori del risarcimento del danno già negato, sempre con efficacia di Parte_1
giudicato, dalla pronuncia del 2017: il diritto alla retribuzione (o, come nella fattispecie, all'assegno assistenziale) presuppone la prestazione lavorativa (o l'inserimento nel bacino), cioè elementi costitutivi del diritto pacificamente insussistenti nel caso di specie.
Decisione della causa e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni che precedono conducono al rigetto del ricorso (rimanendo assorbita ogni considerazione sull'eccezione di prescrizione, comunque manifestamente fondata seppur limitatamente alle somme maturate anteriormente al 28 febbraio 2017: cfr. le note conclusioni del ricorrente, laddove trascura del tutto il giudicato contenuto nella sentenza del 2017, oltre a richiamare impropriamente ancora una volta la disciplina del licenziamento) ed alla condanna del al pagamento delle spese giudiziali di Parte_1
3 controparte, che liquida come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20%
(in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello
Stato) previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.00,00.
Tra l' e le altre parti in causa, invece, appare equo disporre l'integrale CP_2
compensazione delle spese di lite in considerazione della peculiare posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese giudiziali, Controparte_3 che liquida in € 2.700,80 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 24/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10850/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Lavinia Cipollina;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale
[...] P.IVA_1 dello Stato di Palermo;
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 24/01/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 25 novembre 2021 ha chiesto Parte_1
l' Controparte_3
venga condannato al pagamento dell'assegno assistenziale connesso all'inserimento nel
1 bacino denominato “Emergenza Palermo ex Pip” dalla data della sua esclusione fino alla sua riammissione, nonché al risarcimento del danno conseguente all'omessa fruizione della medesima prestazione. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, premettendo che il 15 maggio 2014 veniva escluso dal bacino “Emergenza Palermo ex Pip” per esservi successivamente reinserito a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 8/2017, ha contestato l'illegittimità del provvedimento di esclusione ed argomentato circa il diritto a vedersi corrisposto l'assegno che gli sarebbe spettato nel periodo di esclusione e/o risarcito il danno conseguente alla medesima esclusione (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 maggio 2023 l'
[...]
, in via preliminare, ha Controparte_3 eccepito il giudicato formatosi con la sentenza n. 1964/2017 pronunciata da questo stesso
Tribunale; in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti maturati tra il
15 maggio 2015 ed il 16 giugno 2017, visto che il primo atto interruttivo andrebbe individuato nel ricorso giudiziale notificato il 28 febbraio 2022 (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 7 maggio 2023 l' ha chiesto CP_2
l'accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto, previo accertamento dei relativi presupposti fattuali e giuridici, nonché, in ogni caso, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Eccezione di giudicato.
Nel giudizio iscritto al n. 228/2015 r.g.l. di questo Tribunale l'odierno ricorrente agiva per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del provvedimento di esclusione dal bacino, per il riconoscimento del carattere subordinato del rapporto di lavoro e per il risarcimento del danno consequenziale all'illegittimità dell'esclusione (cfr. sentenza allegata alla nota di deposito del 24 maggio 2023).
E' pacifico, dunque, che sono coperte da giudicato tanto la questione relativa all'illegittimità dell'esclusione, quanto la questione relativa al risarcimento del danno consequenziale: infatti, la sentenza del 2017 ha accertato, con efficacia di giudicato, da un lato la legittimità del provvedimento di esclusione (“Ciò comporta che i soggetti, come
2 l'odierno ricorrente, legittimamente esclusi in base alla normativa in vigore all'epoca del provvedimento di decadenza adottato dall'assessorato, atteso che dal certificato del casellario giudiziario in atti risultava che si fossero resi responsabili dopo l'inserimento nel bacino di azioni illecite contro l'ordine pubblico, il patrimonio e alle persone, per effetto del ius superveniens riacquistano il diritto ad essere reinseriti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014, ma soltanto con decorrenza dall'entrata in vigore della L.R. n.8/2017”) e, dall'altro lato, l'infondatezza della pretesa risarcitoria (“devono rigettarsi le domande risarcitorie formulate, atteso che l'amministrazione ha agito legittimamente, secondo le norme in vigore, modificate soltanto per effetto della nuova normativa”).
La superiore considerazione conduce a ritenere inammissibile l'odierno ricorso, volto ad ottenere il pagamento dell'assegno assistenziale negato durante il periodo di esclusione dal bacino.
Tralasciando l'improprio riferimento attoreo alla disciplina dei licenziamenti (cfr. note difensive del 12 gennaio 2205), laddove il diritto all'indennità risarcitoria è sussistente proprio perché riconosciuto espressamente dalla legge, è del tutto evidente che il riconoscimento dell'assegno non può che presupporre l'accertamento dell'illegittimità dell'esclusione, già negata, tuttavia, con efficacia di giudicato dal precedentemente del
2017.
Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va ulteriormente notato che, anche a prescindere dalla superiore circostanza, nessun credito potrebbe essere attribuito al al di fuori del risarcimento del danno già negato, sempre con efficacia di Parte_1
giudicato, dalla pronuncia del 2017: il diritto alla retribuzione (o, come nella fattispecie, all'assegno assistenziale) presuppone la prestazione lavorativa (o l'inserimento nel bacino), cioè elementi costitutivi del diritto pacificamente insussistenti nel caso di specie.
Decisione della causa e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni che precedono conducono al rigetto del ricorso (rimanendo assorbita ogni considerazione sull'eccezione di prescrizione, comunque manifestamente fondata seppur limitatamente alle somme maturate anteriormente al 28 febbraio 2017: cfr. le note conclusioni del ricorrente, laddove trascura del tutto il giudicato contenuto nella sentenza del 2017, oltre a richiamare impropriamente ancora una volta la disciplina del licenziamento) ed alla condanna del al pagamento delle spese giudiziali di Parte_1
3 controparte, che liquida come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20%
(in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello
Stato) previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.00,00.
Tra l' e le altre parti in causa, invece, appare equo disporre l'integrale CP_2
compensazione delle spese di lite in considerazione della peculiare posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese giudiziali, Controparte_3 che liquida in € 2.700,80 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 24/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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