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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16477/2023 avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE – CONTUMACE
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difesa dall'Avv. Roberto CP_2
Maisto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.09.2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio gli istituiti resistenti chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Controparte_1
11.713,05 ed € 3.490,32 oltre interessi;
- In via residuale condannare la a costituire, in favore del ricorrente, presso Controparte_1
l' una rendita vitalizia avente effetto dal giorno in cui il ricorrente ha maturato il diritto CP_2 al trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi con condanna, comunque, al pagamento della somma di € 3.490,32 oltre accessori;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi con rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari. In punto di fatto, deduceva di essere stato assunto alle dipendenze della a far data Controparte_1 dal 10.06.1975, con attribuzione della prima qualifica dirigenziale dal 01.01.1988, e di aver prestato la propria attività lavorativa fino al 31.07.2014.
Rilevava, inoltre, che in virtù del CCNL del comparto Regione-Enti Locali regolanti il periodo 01.01.1994–31.12.1995, si sarebbe dovuto procedere alla “sterilizzazione” dell'importo corrispondente agli aumenti periodici di anzianità, importo che avrebbe costituito, con riferimento a quanto maturato al 31.12.1992, la “retribuzione individuale di anzianità” anche indicata come R.I.A.
Evidenziava, tuttavia, che gli era stato attribuito l'aumento periodico soltanto relativamente al biennio
01.09.1986 – 31.08.1988 incrementato, pro-rata, sino al 31.12.1988 e, peraltro, di entità errata. Deduceva, altresì, che con sentenza n. 2309/19 del 29.03.2019 venivano liquidate le differenze paga dall'anno 1990 e fino alla data del pensionamento, tuttavia, la operava trattenute Controparte_1 previdenziali per € 3.490,32. Deduceva l'omesso versamento dei contributi su tale importo da parte della e, in Controparte_1 diritto, invocava, pertanto, l'art 2116 c.c. e l'art.19 della L.218/52. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' rilevando che l'erogazione della rendita CP_2 vitalizia è per legge condizionata al previo versamento della corrispondente riserva matematica da parte del datore di lavoro mentre la rimaneva contumace. Controparte_1 Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, veniva decisa. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito spiegati. In relazione alla domanda di risarcimento del danno per l'omesso versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive dovute, così come la subordinata di costituzione della rendita vitalizia, la parte ricorrente ha rinunciato al relativo capo . Quanto, invece, alla richiesta di restituzione della somma di € 3.490,32 la domanda formulata va accolta. Costituisce principio consolidato che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi”. Per quanto innanzi la non aveva titolo per trattenere gli importi relativi alla Controparte_1 contribuzione posta a carico del lavoratore e, quindi, deve essere condannata al pagamento del suddetto importo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione dell'importo riconosciuto La partecipazione necessaria dell' al presente giudizio giustifica la compensazione integrale CP_2 delle spese tra le restanti parti e l'ente stesso.
PQM
1) accoglie per il resto il ricorso e per l'effetto condanna la al pagamento di € Controparte_1 3490,32 oltre interessi legali dalla domanda;
2) compensa per tre quarti le spese del giudizio e condanna la al pagamento della Controparte_1 restante parte liquidata in € 1300,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione. 4) Compensa tra l' e la parte ricorrente le spese del giudizio. CP_2 Napoli 13 marzo 2025 IL GIUDICE Dott. Maria Rosaria Lombardi