Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1948, n. 1451
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 dicembre 1948
Art. 5.
Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444 , e del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318 , o di altre disposizioni legislative, vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948.
Alla stessa data sono prorogati i termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e societa' tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere nel corso dell'anno 1949, nonche' il termine fissato dall' art. 4, quarto comma, del decreto legislativo 10 settembre 1947, n. 892 .
Per i redditi mobiliari di categoria B e C-1 che non erano definiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 892 , l'Amministrazione finanziaria puo' rettificare i redditi rivalutati e quelli dichiarati dai contribuenti in sede di rettifica dei redditi stessi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione a ruolo dei redditi rivalutati.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1948