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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4384 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7703/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AB Sabatino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 17 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 16 giugno 2023 ha chiesto l'annullamento dei Parte_1 provvedimenti con cui l' disconosceva il lavoro agricolo svolto alle dipendenze della CP_1
ditta individuale di dal 2012 al 2016, con condanna dell'ente Controparte_2 previdenziale al suo reinserimento negli elenchi dei lavoratori agricoli. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per tutto il periodo controverso alle dipendenze del (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi CP_2 articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata tardivamente il 18 giugno 2024 l' ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che l'attività agricola del non sarebbe CP_2
mai esistita, così come, dunque, i rapporti di lavoro fittiziamente denunciati;
in ogni caso, ha eccepito la decadenza ex art. 11 del d.lgs. 375/1993 perché l' non avrebbe Pt_1
fornito “la prova dell'espletamento dei ricorsi amministrativi”, nonché la decadenza ex art. 22 del d.l. 7/1970, convertito con modifiche dalla L. 83/1970 (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Eccezione di decadenza ex art. 11, d.lgs. 375/1993.
L'art. 11 del d.lgs. 375/1993 attribuisce al lavoratore agricolo la mera facoltà di proporre ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, oggi sostituita dalla commissione provinciale dell' ex art. 80 della L. 448/1998. CP_1
Ora, l'eccezione dell' va respinta sia perché la presentazione del ricorso CP_1 amministrativo in base alla norma speciale in esame risulta meramente facoltativa (cfr.
Cass., sez. lav., sentenza n. 8650 del 3 aprile 2008), sia perché soprattutto ed in via dirimente la presentazione del gravame amministrativo risulta comunque dimostrata dai provvedimenti di rigetto allegati all'atto introduttivo e non disconosciuti dall'ente convenuto (cfr. allegato n. 3 del ricorso alla luce delle difese avversarie).
Eccezione ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modificazioni dalla L. 83/1970.
Il provvedimento di esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli va impugnato “nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”
(Cass., sez. lav., ordinanza n. 7967 del 25 marzo 2024).
Il suddetto termine di decadenza di centoventi giorni decorre in ogni caso dalla data in cui il relativo provvedimento amministrativo diviene definitivo, indipendentemente dalla causa per cui si verifica la definitività (Cass., sez. lav., ordinanza n. 7986 del 25 marzo
2024): in particolare, dunque, la Corte di Cassazione ha chiarito che “nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa
2 valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato” (Cass., sez. lav., sentenza n. 8650 del 3 aprile 2008).
Applicando il superiore insegnamento al caso di specie l'eccezione dell' deve CP_1 trovare accoglimento perché, premesso che il lavoratore ha dichiarato di non aver mai ricevuto il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo (circostanza non specificamente contestata dall' , il termine di conclusione del procedimento CP_1
amministrativo scadeva il 24 gennaio 2023 (calcolando 90 giorni dal 26 ottobre 2022), con la conseguenza che il ricorso giudiziale risulti depositato il 16 giugno 2023, cioè ben oltre
120 giorni dalla definitività dei provvedimenti amministrativi impugnati.
D'altra parte, è del tutto evidente che la ricorrente, per contrastare l'eccezione di cui si discute (cfr. allegato n. 3 del ricorso alla luce delle note conclusionali del 15 settembre
2025) non possa avvalersi di un provvedimento (di rigetto del ricorso amministrativo) mai notificatole (come dalla stessa dichiarato con l'atto introduttivo).
Se ciò non bastasse, in via assolutamente dirimente va ritenuta l'irrilevanza della tardiva adozione del provvedimento di rigetto del 16 marzo 2023 perché, alla luce del richiamato insegnamento giurisprudenziale, alla data del 24 gennaio 2023 (cioè dopo 120 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo) il procedimento doveva intendersi concluso con la consequenziale definitività del provvedimento amministrativo impugnato.
Per tutte le ragioni che precedono la domanda attorea va dichiarata improcedibile, senza procedere all'esame del merito della pretesa.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Nonostante l'esito del giudizio, questo giudice ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della ragione della decisione non attinente al merito della pretesa controversa.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara improcedibile il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 20/10/2025
Il Giudice del Lavoro
IO LT 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7703/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AB Sabatino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 17 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 16 giugno 2023 ha chiesto l'annullamento dei Parte_1 provvedimenti con cui l' disconosceva il lavoro agricolo svolto alle dipendenze della CP_1
ditta individuale di dal 2012 al 2016, con condanna dell'ente Controparte_2 previdenziale al suo reinserimento negli elenchi dei lavoratori agricoli. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per tutto il periodo controverso alle dipendenze del (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi CP_2 articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata tardivamente il 18 giugno 2024 l' ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che l'attività agricola del non sarebbe CP_2
mai esistita, così come, dunque, i rapporti di lavoro fittiziamente denunciati;
in ogni caso, ha eccepito la decadenza ex art. 11 del d.lgs. 375/1993 perché l' non avrebbe Pt_1
fornito “la prova dell'espletamento dei ricorsi amministrativi”, nonché la decadenza ex art. 22 del d.l. 7/1970, convertito con modifiche dalla L. 83/1970 (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Eccezione di decadenza ex art. 11, d.lgs. 375/1993.
L'art. 11 del d.lgs. 375/1993 attribuisce al lavoratore agricolo la mera facoltà di proporre ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, oggi sostituita dalla commissione provinciale dell' ex art. 80 della L. 448/1998. CP_1
Ora, l'eccezione dell' va respinta sia perché la presentazione del ricorso CP_1 amministrativo in base alla norma speciale in esame risulta meramente facoltativa (cfr.
Cass., sez. lav., sentenza n. 8650 del 3 aprile 2008), sia perché soprattutto ed in via dirimente la presentazione del gravame amministrativo risulta comunque dimostrata dai provvedimenti di rigetto allegati all'atto introduttivo e non disconosciuti dall'ente convenuto (cfr. allegato n. 3 del ricorso alla luce delle difese avversarie).
Eccezione ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modificazioni dalla L. 83/1970.
Il provvedimento di esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli va impugnato “nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”
(Cass., sez. lav., ordinanza n. 7967 del 25 marzo 2024).
Il suddetto termine di decadenza di centoventi giorni decorre in ogni caso dalla data in cui il relativo provvedimento amministrativo diviene definitivo, indipendentemente dalla causa per cui si verifica la definitività (Cass., sez. lav., ordinanza n. 7986 del 25 marzo
2024): in particolare, dunque, la Corte di Cassazione ha chiarito che “nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa
2 valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato” (Cass., sez. lav., sentenza n. 8650 del 3 aprile 2008).
Applicando il superiore insegnamento al caso di specie l'eccezione dell' deve CP_1 trovare accoglimento perché, premesso che il lavoratore ha dichiarato di non aver mai ricevuto il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo (circostanza non specificamente contestata dall' , il termine di conclusione del procedimento CP_1
amministrativo scadeva il 24 gennaio 2023 (calcolando 90 giorni dal 26 ottobre 2022), con la conseguenza che il ricorso giudiziale risulti depositato il 16 giugno 2023, cioè ben oltre
120 giorni dalla definitività dei provvedimenti amministrativi impugnati.
D'altra parte, è del tutto evidente che la ricorrente, per contrastare l'eccezione di cui si discute (cfr. allegato n. 3 del ricorso alla luce delle note conclusionali del 15 settembre
2025) non possa avvalersi di un provvedimento (di rigetto del ricorso amministrativo) mai notificatole (come dalla stessa dichiarato con l'atto introduttivo).
Se ciò non bastasse, in via assolutamente dirimente va ritenuta l'irrilevanza della tardiva adozione del provvedimento di rigetto del 16 marzo 2023 perché, alla luce del richiamato insegnamento giurisprudenziale, alla data del 24 gennaio 2023 (cioè dopo 120 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo) il procedimento doveva intendersi concluso con la consequenziale definitività del provvedimento amministrativo impugnato.
Per tutte le ragioni che precedono la domanda attorea va dichiarata improcedibile, senza procedere all'esame del merito della pretesa.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Nonostante l'esito del giudizio, questo giudice ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della ragione della decisione non attinente al merito della pretesa controversa.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara improcedibile il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 20/10/2025
Il Giudice del Lavoro
IO LT 3