Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/04/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel processo di appello iscritto al n. 5487/2019 R.G. avverso la sentenza del Giudice di pace di Santa Maria C.V. n. 1364/2019 depositata in data 18.02.2019 avente ad oggetto: “risarcimento danni da sinistro stradale” assegnata in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ( il primo ridotto della metà) e vertente
TRA
( c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. stabilito Maddalena Schiavone ( c.f. non indicato) che agisce d'intesa con l'avv. Giuseppe Schiavone e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Vitulazio (Ce), alla Via B. Croce s.n.c.; appellante
E
, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. Controparte_1 CP_2
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del
[...]
20/12/2016 Notaio dott. di Bologna rep. n. 84761, racc. n. 8412, Per_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avvocato Edoardo Strazzullo
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del C.F._2
predetto- PEC: Email_1
appellato
NONCHE'
1
( c.f. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_3 C.F._3 procura in atti, dall'avv. Alessandro Vicario ( c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il domicilio pec del predetto- PEC:
Email_2
appellata
E
, residente in Sant'Agata dei Goti, in via Contrada Cotugni snc;
Controparte_4
appellato contumace
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore della appellante ha chiesto accogliersi l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiarare l'appellata responsabile del sinistro per cui è causa e condannarla in solido con Controparte_3
la appellata compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patititi, con vittoria di spese processuali.
Le rispettive difese eccepivano in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardiva notifica dello stesso, con vittoria di spese di lite.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. citava in Parte_1
giudizio la sig. in qualità di conducente della vettura Controparte_5
Wolksvagen Golf, il sig. in qualità di proprietario e la Controparte_4 [...]
in qualità di compagnia assicurativa della medesima vettura al fine di Controparte_6 sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti all'esito dell'occorso verificatosi in data 08.08.2015 alle ore 13.30 circa in località S. Tammaro.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre il sig. percorreva Parte_1 regolarmente la strada SS 7 bis sulle strisce pedonali, giunto all'altezza del civico 86 veniva investito dalla conducente della vettura Volkswagen condotta dalla sig.ra e di proprietà del sig. . CP_3 Pt_2
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A seguito dell'impatto l'istante riportava lesioni personali tali dal giustificarne il trasporto nel P.O. di Aversa Giuseppe Moscati ove gli veniva diagnosticato “trauma facciale con FLC in più parti della regione frontale, trauma contusivo distorsivo spalla destra con slo, trauma contusivo distorsivo caviglia destra con flc”.
Esperito infruttuosamente il tentativo di bonario componimento della controversia mediante messa in mora inviata con raccomandata A/R e successivo invito alla negoziazione assistita il sig. agiva in giudizio e concludeva chiedendo di: Parte_1
dichiararsi la sig.ra come unica ed esclusiva responsabile Controparte_5
del sinistro;
condannarsi in conseguenza, la compagnia assicurativa al risarcimento del danno, il tutto con pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la che dopo aver contestato il contenuto dell'atto di Controparte_6
citazione concludeva chiedendo di: in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda attrice;
in via processuale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, 4 co c.p.c.; nel merito rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto oltre che non provata sia in ordine all'an che al quantum; condannare al pagamento delle spese del giudizio.
Espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale, prova testimoniale e CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione all'udienza del 7.02.2019 e nella medesima data assunta in decisione.
Con la sentenza n. Il G.d.P. di Santa Maria C.V. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. provvedeva: rigettando la domanda in quanto Parte_1
non provata;
compensando le spese di lite.
Avverso la sentenza n. 1364/2019 emessa dal giudice di Pace di S. Maria C.V. depositata in data 18.02.2019, ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma.
La parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione del materiale probatorio ed in particolare la deposizione resa dal teste in quanto “elevato a sospetto Testimone_1 dalla compagnia…. Poiché coinvolto in altri procedimenti aventi ad oggetto
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risarcimento da danni causati da sinistro stradali, tutti patrocinati dall'avv. schiavone
Giuseppe”.
Il ha chiesto quindi alla stregua di una corretta valutazione degli esiti Parte_1 istruttori l'accoglimento della domanda e in riforma della sentenza impugnata dichiarare l'appellata responsabile del sinistro per cui è causa e Controparte_3
condannarla in solido con la appellata compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patititi, con vittoria di spese processuali.
All'udienza del 12/11/2019 la parte appellante ha chiesto di essere rimessa in termini per la rinotifica alle parti appellate dell'atto di appello ed il G.I. ha concesso detto termine.
Si è costituita la società in persona del legale rappresentante p.t. che Controparte_6 ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per omessa notifica dello stesso.
Si è costituita la appellata che, a sua volta, ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per omessa notifica dello stesso.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025 le parti hanno concluso rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c il primo ridotto della metà.
Tanto premesso, si deve anzitutto esaminare l'eccezione formulata dalla appellata in forza della quale il presente gravame deve ritenersi inammissibile per omessa notifica dell'atto di appello nei terni di legge ovvero senza il rispetto del cd. “termine lungo” di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, concernente una causa introdotta in primo grado con citazione notificata il 26 gennaio – 2 febbraio 2017.
Detta eccezione è fondata.
Si deve difatti rilevare che la sentenza di cui si tratta risulta “pubblicata”, il 18.2.2019
( come risulta dalla copia del provvedimento impugnato, allegata alla produzione dell'appellante) , risalendo la pubblicazione della sentenza di primo grado) e pertanto il termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale, veniva, nella specie, a scadere in data 18.9.2019.
Ciò posto va a questo punto ricordato il condivisibile principio enunciato dalla
Suprema Corte e di recente ribadito, in forza del quale: “La data di pubblicazione di
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un provvedimento redatto in modalità digitale coincide non già con quella del deposito telematico ad opera del giudice, bensì con quella di attestazione dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere che, mediante il sistema informatico, attribuisce al provvedimento il numero identificativo e la data;
tale attestazione costituisce un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso, ed è pertanto dalla data ivi indicata che decorre il termine cd. "lungo" per l'impugnazione” ( cfr. Cass. sent. n.
2829/2023).
Tanto chiarito, va rilevato che la difesa appellante all'udienza del 21.11.2019 ha allegato ma non provato che la notificazione dell'atto di appello alle controparti non si era perfezionata per irriperibilità delle parti e ha chiesto di essere rimessa in termini per la notifica.
Il precedente G.I. ha concesso la rimessione in termini e tuttavia deve rilevarsi che non risultano prodotte in atti né le relate di notifica né le la sentenza di primo grado;
peraltro va rilevato al riguardo che la nell'atto di costituzione in giudizio, CP_6 ha dedotto al riguardo, di aver appreso dell'esistenza del giudizio tramite una pec inviata dalla cancelleria, prodotta in atti.
Occorre, infine, sottolineare che la costituzione dell'appellante è avvenuta in forma cartacea, con la produzione cartacea – scannerizzata dell'atto di appello e della procura.
Tanto premesso, osserva questo Giudicante che in presenza di una situazione del tipo di quella appena descritta, l'appellante, appreso l'esito negativo della notificazione nei confronti dell' e della e la mancata restituzione del citato avviso CP_6 CP_3 di ricevimento, (la produzione del quale, nella notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è indispensabile per ritenere perfezionato il procedimento notificatorio;
cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 19387/12), piuttosto che procedere, autonomamente ed in tempi ragionevolmente brevi, ad un nuovo tentativo di notificazione, previa l'acquisizione di informazioni circa l'ubicazione del nuovo domicilio professionale del procuratore costituito, ha atteso la celebrazione dell'udienza di prima comparizione, da essa indicata in citazione, ed ha chiesto al Giudice l'autorizzazione ad effettuare nuovamente la notifica.
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Peraltro, tale condotta non impedisce l'inammissibilità del gravame, derivante dal fatto
- in assenza del deposito in atti delle relate di notifica- non può verificarsi la notificazione dell'appello;
A conforto della conclusione appena esposta deve richiamarsi il principio, affermato dall'univoca giurisprudenza della Suprema Corte, sulla scia di Cass. Sez. Un. 24 luglio
2009 n. 17352, secondo cui, in tema di notificazione di atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quali l'intervenuto mutamento del luogo in cui ha sede lo studio del procuratore costituito, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. 13 ottobre 2010 n. 21154; Cass. 22 marzo 2010
n. 6846, Cass. 19 ottobre 2012 n. 18074, Cass. 19 novembre 2014, n. 24641, la quale ha ribadito il principio secondo cui quando la notifica del ricorso per cassazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole,
a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine).
Né, invero, può opinarsi in senso contrario che il Giudice, all'udienza di prima comparizione, abbia autorizzato la rinnovazione della notifica dell'impugnazione,
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dovendosi il citato provvedimento, melius re perpensa, revocare, siccome chiaramente difforme dal consolidato indirizzo interpretativo appena richiamato.
Del resto, a ben vedere, nella specie, anche a prescindere dal dato per cui la parte avrebbe dovuto attivarsi, appena avuta notizia dell'esito negativo della notificazione,
(salvo, poi, chiedere in udienza al Giudice un termine per rinnovare la citazione, qualora non fosse riuscita a rispettare il termine minimo a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.), vi è che l'appellante non ha neppure dimostrato i presupposti di una rimessione nei termini.
Ed invero, all'udienza del 12/11/2029 l'istante si è limitata a produrre l'atto di appello ed a chiedere al Giudice un termine per integrare il contraddittorio.
Tuttavia, con riguardo alla notificazione tentata nei confronti di nulla la CP_6
parte deduceva circa la conoscibilità o meno, al momento del primo tentativo di notificazione, del mutamento di domicilio professionale, da parte dell'avv. Strazzullo.
In ragione di tanto, la stessa non ha assolto all'onere di provare di essere incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, avendo peraltro la società assicurativa dedotto di aver saputo dalla pendenza del giudizio da una comunicazione della
Cancelleria.
Alla luce di tale condotta e dei richiamati presupposti in fatto, emerge con tutta evidenza che l'appellante non aveva diritto ad una rimessione nei termini, se si considera che, secondo la giurisprudenza, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della Corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 l.
n. 890 del 1982 (cfr. Cass. Civ. n. 19387/12, cit., Cass. Civ. n. 25285/14).
Ne segue che il provvedimento con il quale il Giudice autorizzava una nuova notificazione dell'atto di appello non può ritenersi idoneo ad evitare la decadenza
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dall'impugnazione, in quanto tale effetto si era già prodotto, sia perché la parte aveva omesso di attivarsi tempestivamente, secondo quanto richiesto dal sopra indicato indirizzo interpretativo, sia perché neppure aveva offerto la prova, di non avere potuto osservare il termine perentorio per una causa ad essa non imputabile.
Del resto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'inammissibilità dell'appello per deposito del relativo atto oltre il termine annuale di decadenza, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., comma 1, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, e non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. Cass. 2260/90, Cass.
4094/93, Cass. 2203/96, Cass. 4601/00, Cass. 12794/00, Cass. 13427/01, Cass.,
4704/05)
Alla stregua delle riflessioni che precedono, l'appello va dichiarato improcedibile, non essendo stata fornita rituale prova della notifica dell'impugnazione alle parti appellate.
Il carattere assorbente del profilo dinanzi esaminato, che ha prodotto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, preclude al Tribunale ogni valutazione di merito.
Le spese processuali del presente grado di giudizio debbono seguire la soccombenza dell'appellante, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che, a mente dell'art. 92 co. 2
c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, giustificano un tale decisione,
e si liquidano come in dispositivo, a norma del DM 55/14, tenuto conto il valore della causa e l'attività difensiva svolta dalle parti appellate, costituite - consistita nel deposito della comparsa di costituzione e nella partecipazione a due udienze.
Nulla va disposto per le spese processuali nei confronti dell'appellato contumace che non sopportato spese processuali.
5. Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U.
n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, se dovuto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V. definitivamente pronunciando nella causa di appello promossa da nei confronti dellaParte_1 Controparte_6
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in persona del legale p.t , nonché nei confronti di nonché Controparte_5
di nella contumacia di questi ultimo, avverso la sentenza emessa Controparte_4
dal Giudice di pace di Santa Maria C.V. n. 1364/2019 depositata in data 18.02.2019, così decide:
– dichiara inammissibile l'appello;
– condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_6
nonché in favore di , delle spese processuali del giudizio di Controparte_3
secondo grado, che liquida – in favore di ciascuna parte processuale- in €.
3.045,00 oltre Iva e Cpa come per legge;
– nulla per le spese di lite nei confronti dell'appellato contumace;
– dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico della parte reclamante, e del reclamante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in S. Maria C.V. 13 aprile 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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