TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13333 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11398/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11398 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 26.9.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fonti del Clitunno n. 25, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Fernando Amodio che la rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
”, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede dell'Avvocatura in Via Fulcieri Paolucci de Calboli n. 20/E, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania
Troiani per procura in atti,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto di rilascio di Parte_1 alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica prot. n. 5811 del 4.2.2025 ed avente ad oggetto l'immobile situato in Roma, Via Fossacesia n. 20, scala C, int. 004.
Parte ricorrente eccepiva l'assenza di prova della proprietà dell'immobile, la carenza del potere di firma e l'illegittimità della diffida.
Si costituiva , evidenziando di essere proprietaria dell'immobile, che lo stesso era occupato CP_1
senza titolo e l'infondatezza dell'opposizione.
pagina 1 di 4 All'udienza del 26.9.2025 parte opponente conclude per l'annullamento del decreto di rilascio, parte opposta per il rigetto delle domande e il giudice procede alla decisione.
DIRITTO
Parte ricorrente lamenta la mancata prova della proprietà del bene in capo ad , l'illegittimità del CP_1
decreto per carenza di potere dei firmatari e la mancata notifica della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 legge n. 241/90.
Orbene, sotto un primo profilo, la proprietà dell'immobile in capo ad è documentata dal CP_1
“Contratto in forma pubblica amministrativa di cessione gratuita in proprietà all' del Comune di CP_1
Roma di alloggi patrimoniali costruiti in base a leggi speciali” rep. 362/2004 del 30.12.2004 (doc. n. 11 fascicolo parte resistente).
In ogni caso, ex art. 5) legge regionale n. 12 del 6.8.1999 è l'” che, nell'ambito della propria CP_1
competenza territoriale, provvede alla gestione degli alloggi, compreso il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
Per altro aspetto, il decreto di rilascio opposto correttamente è stato firmato dal Direttore Generale.
Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “le norme del D.P.R. n. 1035 del 1972, che attribuivano al Presidente dell'Iacp il potere di autotutela nell'ambito della gestione del patrimonio abitativo economico e popolare, sono state implicitamente abrogate dal sopravvenire delle norme delle leggi regionali emanate successivamente al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Da ultimo, la L.R. Lazio 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica", all'art. 5, lett. c), prevede che il Presidente dell'azienda, oltre alla rappresentanza istituzionale dell'azienda ed al coordinamento dell'attività del consiglio di amministrazione, "adotta gli atti eventualmente a lui riservati dalla normativa regionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'azienda nonché quelli espressamente delegati dal consiglio di amministrazione". Dato che né la normativa istitutiva dell e neppure nessun altra disposizione regionale sopravvenuta in materia preveda una CP_1
qualche competenza del Presidente in materia di rilascio di alloggi, deve escludersi la persistenza di una sua competenza al riguardo. Essendo da tempo state emanate le disposizioni regionali, infatti, non è più assolutamente configurabile alcuna ultrattività dell'art. 18 del D.P.R. n. 1035 del 1972. Del resto, la ricordata normativa regionale concernente l'abolizione dell' e la sua trasformazione in azienda CP_2
comunale, è perfettamente coerente con i principi generali di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che ha distinto le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite agli organi di governo degli enti, da quelle gestionali, definitivamente assegnate ai vertici della struttura organizzativa e dunque, per i provvedimenti in questione, alla Direzione generale. Dovendo quindi ricostruire il quadro istituzionale si deve rilevare come l'art. 11 della L.R. n. 30 del 2002 attribuisce al Direttore Generale una duplice pagina 2 di 4 competenza rispettivamente: - all'adozione di "ogni altro atto di carattere gestionale che non rientri nell'ambito dell'incarico conferito ai dirigenti" (lett. "f); -" al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture, definendo funzioni e competenze" (lett. d. n. 2)” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater,
Sent., (data ud. 24/06/2015) 20/10/2015, n. 12007).
In definitiva, il provvedimento di rilascio dell'alloggio costituisce un atto di gestione, il quale in base alla legge regionale è di competenza del direttore generale.
Per quanto concerne la lamentata violazione dell'art. 8) della legge n. 241/90, il rilascio è stato preceduto da apposita diffida ex art. 18) d.p.r. n. 1035/1972, con invito a presentare memorie e controdeduzioni, e, dunque, il diritto di difesa e la partecipazione al procedimento sono stati in ogni caso garantiti.
Occorre anche precisare che parte ricorrente non neanche allegato di avere un contratto per detenere l'immobile e, mancando un provvedimento di assegnazione, l'occupazione è senza titolo.
Infine, non è neanche ravvisabile lo stato di necessità, alla luce dei principi generali espressi dalla giurisprudenza penale in materia di occupazione abusiva di immobile, in base ai quali
“L'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari può essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un allogio e risolvere i propri problemi abitativi. Ne deriva che l'abusiva occupazione di un bene immobile può risultare scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, e quindi la causa di giustificazione de qua può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative” (Cass. pen., Sez. II, 09/10/2020, n. 35024 Cass. pen., Sez. II, 09/10/2020,
n. 35024. Così anche Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 30/10/2019, n. 10694).
Ciò è tanto più da dirsi atteso che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 16/01/2015, n.
9655) e che è necessaria una attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa, vale a dire necessità e inevitabilità, non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate (Cass. pen., Sez. II, 27/06/2007, n. 35580).
pagina 3 di 4 Nella fattispecie parte ricorrente allega genericamente di non essere nelle condizioni economiche di trovare altro alloggio ed un pregiudizio irreparabile, non apportando però alcun concreto elemento sul punto.
Non è, dunque, ravvisabile alcun stato di necessità come sopra precisato idoneo a superare il superiore interesse pubblicistico a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti attraverso procedure pubbliche e regolamentate, ovvero diritti di terzi, i quali, sussistendone i requisiti, hanno diritto all'utilizzo di quel medesimo alloggio.
L'opposizione è conseguentemente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1
euro 1.500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva, e cpa.
Roma, 26.9.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11398 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 26.9.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fonti del Clitunno n. 25, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Fernando Amodio che la rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
”, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede dell'Avvocatura in Via Fulcieri Paolucci de Calboli n. 20/E, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania
Troiani per procura in atti,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto di rilascio di Parte_1 alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica prot. n. 5811 del 4.2.2025 ed avente ad oggetto l'immobile situato in Roma, Via Fossacesia n. 20, scala C, int. 004.
Parte ricorrente eccepiva l'assenza di prova della proprietà dell'immobile, la carenza del potere di firma e l'illegittimità della diffida.
Si costituiva , evidenziando di essere proprietaria dell'immobile, che lo stesso era occupato CP_1
senza titolo e l'infondatezza dell'opposizione.
pagina 1 di 4 All'udienza del 26.9.2025 parte opponente conclude per l'annullamento del decreto di rilascio, parte opposta per il rigetto delle domande e il giudice procede alla decisione.
DIRITTO
Parte ricorrente lamenta la mancata prova della proprietà del bene in capo ad , l'illegittimità del CP_1
decreto per carenza di potere dei firmatari e la mancata notifica della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 legge n. 241/90.
Orbene, sotto un primo profilo, la proprietà dell'immobile in capo ad è documentata dal CP_1
“Contratto in forma pubblica amministrativa di cessione gratuita in proprietà all' del Comune di CP_1
Roma di alloggi patrimoniali costruiti in base a leggi speciali” rep. 362/2004 del 30.12.2004 (doc. n. 11 fascicolo parte resistente).
In ogni caso, ex art. 5) legge regionale n. 12 del 6.8.1999 è l'” che, nell'ambito della propria CP_1
competenza territoriale, provvede alla gestione degli alloggi, compreso il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
Per altro aspetto, il decreto di rilascio opposto correttamente è stato firmato dal Direttore Generale.
Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “le norme del D.P.R. n. 1035 del 1972, che attribuivano al Presidente dell'Iacp il potere di autotutela nell'ambito della gestione del patrimonio abitativo economico e popolare, sono state implicitamente abrogate dal sopravvenire delle norme delle leggi regionali emanate successivamente al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Da ultimo, la L.R. Lazio 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica", all'art. 5, lett. c), prevede che il Presidente dell'azienda, oltre alla rappresentanza istituzionale dell'azienda ed al coordinamento dell'attività del consiglio di amministrazione, "adotta gli atti eventualmente a lui riservati dalla normativa regionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'azienda nonché quelli espressamente delegati dal consiglio di amministrazione". Dato che né la normativa istitutiva dell e neppure nessun altra disposizione regionale sopravvenuta in materia preveda una CP_1
qualche competenza del Presidente in materia di rilascio di alloggi, deve escludersi la persistenza di una sua competenza al riguardo. Essendo da tempo state emanate le disposizioni regionali, infatti, non è più assolutamente configurabile alcuna ultrattività dell'art. 18 del D.P.R. n. 1035 del 1972. Del resto, la ricordata normativa regionale concernente l'abolizione dell' e la sua trasformazione in azienda CP_2
comunale, è perfettamente coerente con i principi generali di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che ha distinto le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite agli organi di governo degli enti, da quelle gestionali, definitivamente assegnate ai vertici della struttura organizzativa e dunque, per i provvedimenti in questione, alla Direzione generale. Dovendo quindi ricostruire il quadro istituzionale si deve rilevare come l'art. 11 della L.R. n. 30 del 2002 attribuisce al Direttore Generale una duplice pagina 2 di 4 competenza rispettivamente: - all'adozione di "ogni altro atto di carattere gestionale che non rientri nell'ambito dell'incarico conferito ai dirigenti" (lett. "f); -" al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture, definendo funzioni e competenze" (lett. d. n. 2)” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater,
Sent., (data ud. 24/06/2015) 20/10/2015, n. 12007).
In definitiva, il provvedimento di rilascio dell'alloggio costituisce un atto di gestione, il quale in base alla legge regionale è di competenza del direttore generale.
Per quanto concerne la lamentata violazione dell'art. 8) della legge n. 241/90, il rilascio è stato preceduto da apposita diffida ex art. 18) d.p.r. n. 1035/1972, con invito a presentare memorie e controdeduzioni, e, dunque, il diritto di difesa e la partecipazione al procedimento sono stati in ogni caso garantiti.
Occorre anche precisare che parte ricorrente non neanche allegato di avere un contratto per detenere l'immobile e, mancando un provvedimento di assegnazione, l'occupazione è senza titolo.
Infine, non è neanche ravvisabile lo stato di necessità, alla luce dei principi generali espressi dalla giurisprudenza penale in materia di occupazione abusiva di immobile, in base ai quali
“L'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari può essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un allogio e risolvere i propri problemi abitativi. Ne deriva che l'abusiva occupazione di un bene immobile può risultare scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, e quindi la causa di giustificazione de qua può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative” (Cass. pen., Sez. II, 09/10/2020, n. 35024 Cass. pen., Sez. II, 09/10/2020,
n. 35024. Così anche Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 30/10/2019, n. 10694).
Ciò è tanto più da dirsi atteso che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 16/01/2015, n.
9655) e che è necessaria una attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa, vale a dire necessità e inevitabilità, non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate (Cass. pen., Sez. II, 27/06/2007, n. 35580).
pagina 3 di 4 Nella fattispecie parte ricorrente allega genericamente di non essere nelle condizioni economiche di trovare altro alloggio ed un pregiudizio irreparabile, non apportando però alcun concreto elemento sul punto.
Non è, dunque, ravvisabile alcun stato di necessità come sopra precisato idoneo a superare il superiore interesse pubblicistico a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti attraverso procedure pubbliche e regolamentate, ovvero diritti di terzi, i quali, sussistendone i requisiti, hanno diritto all'utilizzo di quel medesimo alloggio.
L'opposizione è conseguentemente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1
euro 1.500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva, e cpa.
Roma, 26.9.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 4 di 4