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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
12/03/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 2690/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
12/03/2025, promossa da
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to MONDINI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA VERDI 28 25030 ERBUSCO, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione,
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE, nei confronti di
Avv. GIOVANNI CADEI, C.F. in proprio, C.F._2
APPELLATO IN RIASSUNZIONE,
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 12/03/2025.
FATTO E DIRITTO
1
1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 29/04/2024, promuoveva il Parte_1 presente giudizio di rinvio nei confronti dell'avv. GIOVANNI
CADEI, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, n. 404 del 2015 del Giudice di Pace di Grumello del Monte,
l'acclaramento della carenza di debenza propria nei confronti della controparte, anche in ragione delle prescrizioni presuntive eccepite, nonché la condanna di tale professionista alla restituzione delle somme eventualmente versate nelle more, oltre interessi, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio l'avv. GIOVANNI CADEI, che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande e, in subordine, la compensazione dell'avverso credito con il proprio maggior controcredito asserito, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Istruita la causa documentalmente ed assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva del dott.
) a decorrere dal 31/01/2025, il Giudice rinviava, per la Per_1 precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del
12/03/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
1.1. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio, essendo stato correttamente instaurato il medesimo ed a nulla rilevando eventuali inosservanze in rito anteriormente maturate, visto l'effetto preclusivo, su aspetti così deducibili, conseguente a Cass., ord. n. 2618 del
2024.
2. Nel merito, le domande e le eccezioni di sono Parte_1 fondate e devono essere accolte.
Il precetto derivante da Cass., ord. n. 2618 del 2024, altresì vincolante nel presente giudizio di rinvio (al pari dell'omessa impugnazione di altri capi e/o dell'omessa riproposizione di date eccezioni), è solamente quello sancente che la maturazione del
2 controverso credito per il compenso dell'avv. GIOVANNI CADEI e il dies a quo ex art. 2957 c.c. coincidano con la data del 04/07/2011 del provvedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (doc. 3 del fascicolo di primo grado di siffatto professionista); la Suprema
Corte non prende posizione, invece, sulle deduzioni di detto avvocato circa l'interruzione della prescrizione presuntiva.
Orbene, nel caso in esame, è decorso il termine di quest'ultima ex art. 2956 c.c., non essendo intervenuti tempestivi atti di interruzione, se non nella tardiva data del 25/5/2015 (doc. 6 dell'avv. GIOVANNI CADEI). Infatti, è dirimente osservare come non rilevano Cass. Sez. 3, sent. del 06/11/1980, n. 5973, Rv. 409757 –
01, secondo la quale “Il pagamento del debito da parte del terzo pignorato ex art 553 cpc (…) ben può costituire atto interruttivo della prescrizione medesima ai sensi dell'art 2944 cod civ.” e/o il pagamento del 17/10/2012, eseguito dal debitor debitoris, secondo quanto emergente dal doc. 5 del fascicolo di primo grado dell'avvocato e da pag. 2 della comparsa di costituzione in risposta depositata in data 03/09/2024, trattandosi di atti che hanno riguardato ad un credito diverso da quello asseritamente spettante in capo all'avv. GIOVANNI CADEI e gravante su _1
quale cliente di questi. Invero, con gli atti di cui ai doc.
[...]
4 e 5 del fascicolo di primo grado dell'avvocato, questi ha ottenuto la parziale esazione del credito ceduto coattivamente, ex art. 553 c.p.c., dal debitore di a quest'ultima, a Parte_1 soddisfazione della posizione creditoria maturata da tale cliente nei confronti del proprio convenuto/espropriato nella causa patrocinata. Altro e diverso, però, è il credito spettante all'avv.to GIOVANNI CADEI, in proprio, per la propria attività professionale svolta e maturato nei confronti di nel Parte_1 rapporto interno di patrocinio con questi.
2.1. La circostanza, poi, che la riscossione del credito assegnato ex art. 553 c.p.c. sia andata a deconto delle spese giudiziali non cambia tali conclusioni: il provvedimento di assegnazione del
04/07/2011 (doc. 3 del fascicolo di primo grado di siffatto professionista) genera un autonomo e diverso credito per le spese
3 processuali in capo a e, dunque, non ne è titolare Parte_1
l'avv.to GIOVANNI CADEI, tanto meno nei confronti della propria cliente, potendo il professionista agire solo nell'interesse di quest'ultima (come in effetti verificatosi).
2.2. L'attitudine, poi, di detta riscossione ad andare ad eventuale deconto del compenso maturato nel rapporto d'opera professionale tra le odierne parti e/o ad essere eseguita sul conto dell'avv.to GIOVANNI CADEI non intacca le argomentazioni suesposte. Anche a voler ritenere così configurabile una delegazione (di talché il pagamento del debitor debitoris avrebbe ad un tempo soddisfatto parzialmente il credito di Parte_1 nei confronti dell'allora proprio convenuto/espropriato e l'obbligazione di di pagamento del compenso nei Parte_1 confronti dell'avv.to GIOVANNI CADEI), tale successione dal lato passivo del rapporto obbligatorio non può perfezionarsi, né può avere di per sé attitudine ad incidere sulla decorrenza della prescrizione presuntiva senza coinvolgere tempestive comunicazioni a prima del termine triennale ex art. 2956 c.c. o Parte_1 condotte di quest'ultima ex artt. 1268, 1269 e/o 2959 e ss. c.c.: orbene, in mancanza di queste ultime, nel caso di specie, il perfezionamento di una fattispecie delegatoria risulta priva di prova o, quantomeno, risulta indimostrata come anteriore alla
(prima) prospettazione a della imputazione del Parte_1 pagamento del debitor debitoris nella tardiva data del 25/5/2015
(doc. 6 dell'avv. GIOVANNI CADEI), vale a dire quando era oramai maturato il triennio ex art. 2956 c.c.
2.2.1. Ciò spiega la non pertinenza di Cass. Sez. 3, sent. del
06/11/1980, n. 5973, Rv. 409757 – 01 nel caso in esame. Del resto, in detta pronuncia, a differenza che nel caso di specie, il terzo pignorato pagava un solo credito della cui prescrizione si discuteva, senza che venissero in gioco una duplicità di obbligazioni, i tempi di un'eventuale delegazione tra le due e una diversità di quella prescritta (il credito professionale dell'avv.to GIOVANNI CADEI nei confronti di da Parte_1 quella adempiuta (il credito di nei confronti Parte_1
4 dell'allora proprio convenuto/espropriato, parzialmente soddisfatto dal versamento del debitor debitoris all'esito dell'espropriazione presso terzi).
3. Quanto suesposto, poi, non è intaccato dall'eccezione di compensazione sollevata in subordine dall'avv.to GIOVANNI CADEI.
Trattasi di eccezione tardivamente sollevata solo nel presente giudizio di rinvio, di talché la stessa resta preclusa ai sensi dell'art. 394, comma secondo, c.p.c., se non anche in base ai principi di S.U., sent. n. 23225 del 2016, specie mancando la prova del passaggio in giudicato di Trib. Bergamo, sent. n. 566 del 2024, prodotta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/09/2024.
5. Non devono disporsi condanne alle restituzioni di importi pagati in esecuzione delle pronunce dei gradi precedenti, non essendosi provati siffatti pagamenti.
4. Riformandosi così la sentenza di primo grado, n. 404 del 2015 del Giudice di Pace di Grumello del Monte, deve pervenirsi ad una nuova regolamentazione delle spese processuali. Le stesse seguono la prevalente soccombenza dell'avv.to GIOVANNI CADEI, vanno poste a carico di quest'ultimo e si liquidano in favore di _1
, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014 ratione
[...] temporis applicabili, nonché l'importo della domanda,
- per il giudizio di primo grado, in € 1.105,00 per compensi (fase di studio € 225,00, fase introduttiva € 240,00, fase istruttoria/di trattazione € 235,00, fase decisoria € 405,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria/di trattazione e ciò per la natura documentale della stessa), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
- per il giudizio di appello innanzi al Tribunale di Bergamo, in €
174,00 per spese vive ed € 2.187,00 per compensi (fase di studio €
405,00, fase introduttiva € 405,00, fase istruttoria/di trattazione € 567,00, fase decisoria € 810,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria/di trattazione e ciò per la natura documentale della stessa, rimanendo il relativo compenso comunque dovuto, alla stregua, ex
5 multis, di Cass., ord. n. 29857 del 2023), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
- per il giudizio di Cassazione, in € 1.875,00 per compensi (fase di studio € 709,00, fase introduttiva € 777,00, fase decisoria €
389,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%;
- per il presente giudizio di rinvio, in € 125,00 per spese vive ed € 1.702,00 per compensi (fase di studio € 425,00, fase introduttiva € 425,00, fase istruttoria/di trattazione € 426,00, fase decisoria € 426,00, calcolati in misura media, ad eccezione dell'importo minimo per la fase decisoria in ragione della conclusione della stessa in una breve udienza ex art. 281sexies
c.p.c., nonché del minor importo per la fase istruttoria/di trattazione e ciò per la natura documentale della stessa, rimanendo il relativo compenso comunque dovuto, alla stregua, ex multis, di Cass., ord. n. 29857 del 2023), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, in riforma della sentenza di primo grado,
n. 404 del 2015 del Giudice di Pace di Grumello del Monte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. In accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata in via principale da accerta e Parte_1 dichiara la mancanza di debenza di nei Parte_1 confronti dell'avv. GIOVANNI CADEI per il credito per cui è causa;
2. Dichiara inammissibile l'eccezione di compensazione, sollevata dall'avv. GIOVANNI CADEI;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna l'avv.to GIOVANNI CADEI al pagamento, in favore di delle spese processuali del giudizio di primo Parte_1
6 grado, liquidate in € 1.105,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
5. Condanna l'avv.to GIOVANNI CADEI al pagamento, in favore di delle spese processuali del giudizio di Parte_1 appello, liquidate € 174,00 per spese vive ed € 2.187,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
6. Condanna l'avv.to GIOVANNI CADEI al pagamento, in favore di delle spese processuali del giudizio di Parte_1
Cassazione, liquidate € 1.875,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15%;
7. Condanna l'avv.to GIOVANNI CADEI al pagamento, in favore di delle spese processuali del presente giudizio Parte_1 di rinvio, liquidate € 125,00 per spese vive ed € 1.702,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%.
Bergamo, 12/03/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
12/03/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 2690/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
12/03/2025, promossa da
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to MONDINI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA VERDI 28 25030 ERBUSCO, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione,
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE, nei confronti di
Avv. GIOVANNI CADEI, C.F. in proprio, C.F._2
APPELLATO IN RIASSUNZIONE,
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 12/03/2025.
FATTO E DIRITTO
1
1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 29/04/2024, promuoveva il Parte_1 presente giudizio di rinvio nei confronti dell'avv. GIOVANNI
CADEI, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, n. 404 del 2015 del Giudice di Pace di Grumello del Monte,
l'acclaramento della carenza di debenza propria nei confronti della controparte, anche in ragione delle prescrizioni presuntive eccepite, nonché la condanna di tale professionista alla restituzione delle somme eventualmente versate nelle more, oltre interessi, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio l'avv. GIOVANNI CADEI, che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande e, in subordine, la compensazione dell'avverso credito con il proprio maggior controcredito asserito, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Istruita la causa documentalmente ed assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva del dott.
) a decorrere dal 31/01/2025, il Giudice rinviava, per la Per_1 precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del
12/03/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
1.1. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio, essendo stato correttamente instaurato il medesimo ed a nulla rilevando eventuali inosservanze in rito anteriormente maturate, visto l'effetto preclusivo, su aspetti così deducibili, conseguente a Cass., ord. n. 2618 del
2024.
2. Nel merito, le domande e le eccezioni di sono Parte_1 fondate e devono essere accolte.
Il precetto derivante da Cass., ord. n. 2618 del 2024, altresì vincolante nel presente giudizio di rinvio (al pari dell'omessa impugnazione di altri capi e/o dell'omessa riproposizione di date eccezioni), è solamente quello sancente che la maturazione del
2 controverso credito per il compenso dell'avv. GIOVANNI CADEI e il dies a quo ex art. 2957 c.c. coincidano con la data del 04/07/2011 del provvedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (doc. 3 del fascicolo di primo grado di siffatto professionista); la Suprema
Corte non prende posizione, invece, sulle deduzioni di detto avvocato circa l'interruzione della prescrizione presuntiva.
Orbene, nel caso in esame, è decorso il termine di quest'ultima ex art. 2956 c.c., non essendo intervenuti tempestivi atti di interruzione, se non nella tardiva data del 25/5/2015 (doc. 6 dell'avv. GIOVANNI CADEI). Infatti, è dirimente osservare come non rilevano Cass. Sez. 3, sent. del 06/11/1980, n. 5973, Rv. 409757 –
01, secondo la quale “Il pagamento del debito da parte del terzo pignorato ex art 553 cpc (…) ben può costituire atto interruttivo della prescrizione medesima ai sensi dell'art 2944 cod civ.” e/o il pagamento del 17/10/2012, eseguito dal debitor debitoris, secondo quanto emergente dal doc. 5 del fascicolo di primo grado dell'avvocato e da pag. 2 della comparsa di costituzione in risposta depositata in data 03/09/2024, trattandosi di atti che hanno riguardato ad un credito diverso da quello asseritamente spettante in capo all'avv. GIOVANNI CADEI e gravante su _1
quale cliente di questi. Invero, con gli atti di cui ai doc.
[...]
4 e 5 del fascicolo di primo grado dell'avvocato, questi ha ottenuto la parziale esazione del credito ceduto coattivamente, ex art. 553 c.p.c., dal debitore di a quest'ultima, a Parte_1 soddisfazione della posizione creditoria maturata da tale cliente nei confronti del proprio convenuto/espropriato nella causa patrocinata. Altro e diverso, però, è il credito spettante all'avv.to GIOVANNI CADEI, in proprio, per la propria attività professionale svolta e maturato nei confronti di nel Parte_1 rapporto interno di patrocinio con questi.
2.1. La circostanza, poi, che la riscossione del credito assegnato ex art. 553 c.p.c. sia andata a deconto delle spese giudiziali non cambia tali conclusioni: il provvedimento di assegnazione del
04/07/2011 (doc. 3 del fascicolo di primo grado di siffatto professionista) genera un autonomo e diverso credito per le spese
3 processuali in capo a e, dunque, non ne è titolare Parte_1
l'avv.to GIOVANNI CADEI, tanto meno nei confronti della propria cliente, potendo il professionista agire solo nell'interesse di quest'ultima (come in effetti verificatosi).
2.2. L'attitudine, poi, di detta riscossione ad andare ad eventuale deconto del compenso maturato nel rapporto d'opera professionale tra le odierne parti e/o ad essere eseguita sul conto dell'avv.to GIOVANNI CADEI non intacca le argomentazioni suesposte. Anche a voler ritenere così configurabile una delegazione (di talché il pagamento del debitor debitoris avrebbe ad un tempo soddisfatto parzialmente il credito di Parte_1 nei confronti dell'allora proprio convenuto/espropriato e l'obbligazione di di pagamento del compenso nei Parte_1 confronti dell'avv.to GIOVANNI CADEI), tale successione dal lato passivo del rapporto obbligatorio non può perfezionarsi, né può avere di per sé attitudine ad incidere sulla decorrenza della prescrizione presuntiva senza coinvolgere tempestive comunicazioni a prima del termine triennale ex art. 2956 c.c. o Parte_1 condotte di quest'ultima ex artt. 1268, 1269 e/o 2959 e ss. c.c.: orbene, in mancanza di queste ultime, nel caso di specie, il perfezionamento di una fattispecie delegatoria risulta priva di prova o, quantomeno, risulta indimostrata come anteriore alla
(prima) prospettazione a della imputazione del Parte_1 pagamento del debitor debitoris nella tardiva data del 25/5/2015
(doc. 6 dell'avv. GIOVANNI CADEI), vale a dire quando era oramai maturato il triennio ex art. 2956 c.c.
2.2.1. Ciò spiega la non pertinenza di Cass. Sez. 3, sent. del
06/11/1980, n. 5973, Rv. 409757 – 01 nel caso in esame. Del resto, in detta pronuncia, a differenza che nel caso di specie, il terzo pignorato pagava un solo credito della cui prescrizione si discuteva, senza che venissero in gioco una duplicità di obbligazioni, i tempi di un'eventuale delegazione tra le due e una diversità di quella prescritta (il credito professionale dell'avv.to GIOVANNI CADEI nei confronti di da Parte_1 quella adempiuta (il credito di nei confronti Parte_1
4 dell'allora proprio convenuto/espropriato, parzialmente soddisfatto dal versamento del debitor debitoris all'esito dell'espropriazione presso terzi).
3. Quanto suesposto, poi, non è intaccato dall'eccezione di compensazione sollevata in subordine dall'avv.to GIOVANNI CADEI.
Trattasi di eccezione tardivamente sollevata solo nel presente giudizio di rinvio, di talché la stessa resta preclusa ai sensi dell'art. 394, comma secondo, c.p.c., se non anche in base ai principi di S.U., sent. n. 23225 del 2016, specie mancando la prova del passaggio in giudicato di Trib. Bergamo, sent. n. 566 del 2024, prodotta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/09/2024.
5. Non devono disporsi condanne alle restituzioni di importi pagati in esecuzione delle pronunce dei gradi precedenti, non essendosi provati siffatti pagamenti.
4. Riformandosi così la sentenza di primo grado, n. 404 del 2015 del Giudice di Pace di Grumello del Monte, deve pervenirsi ad una nuova regolamentazione delle spese processuali. Le stesse seguono la prevalente soccombenza dell'avv.to GIOVANNI CADEI, vanno poste a carico di quest'ultimo e si liquidano in favore di _1
, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014 ratione
[...] temporis applicabili, nonché l'importo della domanda,
- per il giudizio di primo grado, in € 1.105,00 per compensi (fase di studio € 225,00, fase introduttiva € 240,00, fase istruttoria/di trattazione € 235,00, fase decisoria € 405,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria/di trattazione e ciò per la natura documentale della stessa), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
- per il giudizio di appello innanzi al Tribunale di Bergamo, in €
174,00 per spese vive ed € 2.187,00 per compensi (fase di studio €
405,00, fase introduttiva € 405,00, fase istruttoria/di trattazione € 567,00, fase decisoria € 810,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria/di trattazione e ciò per la natura documentale della stessa, rimanendo il relativo compenso comunque dovuto, alla stregua, ex
5 multis, di Cass., ord. n. 29857 del 2023), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
- per il giudizio di Cassazione, in € 1.875,00 per compensi (fase di studio € 709,00, fase introduttiva € 777,00, fase decisoria €
389,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%;
- per il presente giudizio di rinvio, in € 125,00 per spese vive ed € 1.702,00 per compensi (fase di studio € 425,00, fase introduttiva € 425,00, fase istruttoria/di trattazione € 426,00, fase decisoria € 426,00, calcolati in misura media, ad eccezione dell'importo minimo per la fase decisoria in ragione della conclusione della stessa in una breve udienza ex art. 281sexies
c.p.c., nonché del minor importo per la fase istruttoria/di trattazione e ciò per la natura documentale della stessa, rimanendo il relativo compenso comunque dovuto, alla stregua, ex multis, di Cass., ord. n. 29857 del 2023), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, in riforma della sentenza di primo grado,
n. 404 del 2015 del Giudice di Pace di Grumello del Monte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. In accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata in via principale da accerta e Parte_1 dichiara la mancanza di debenza di nei Parte_1 confronti dell'avv. GIOVANNI CADEI per il credito per cui è causa;
2. Dichiara inammissibile l'eccezione di compensazione, sollevata dall'avv. GIOVANNI CADEI;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna l'avv.to GIOVANNI CADEI al pagamento, in favore di delle spese processuali del giudizio di primo Parte_1
6 grado, liquidate in € 1.105,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
5. Condanna l'avv.to GIOVANNI CADEI al pagamento, in favore di delle spese processuali del giudizio di Parte_1 appello, liquidate € 174,00 per spese vive ed € 2.187,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
6. Condanna l'avv.to GIOVANNI CADEI al pagamento, in favore di delle spese processuali del giudizio di Parte_1
Cassazione, liquidate € 1.875,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15%;
7. Condanna l'avv.to GIOVANNI CADEI al pagamento, in favore di delle spese processuali del presente giudizio Parte_1 di rinvio, liquidate € 125,00 per spese vive ed € 1.702,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%.
Bergamo, 12/03/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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