Decreto cautelare 25 ottobre 2025
Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 27/11/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03404/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02199/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2199 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, Regione -OMISSIS- e Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro - Centro per l’Impiego di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- del 9 settembre 2025, con cui l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha confermato il diniego opposto alla possibilità di concedere allo straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, della Regione -OMISSIS- e dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro - Centro per l’Impiego di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso, notificato il 23 ottobre 2025 e depositato in pari data, il sig. -OMISSIS- impugna la nota prot. n. -OMISSIS- del 9 settembre 2025, con cui l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in riscontro all’istanza di riesame formulata in data 5 agosto 2025, ha confermato il diniego opposto alla possibilità di concedere allo straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione, già espresso con nota prot. n. 3404 del 4 febbraio 2025, in quanto per i nulla osta per lavoro stagionale - quale è quello del ricorrente - è esclusa espressamente la possibilità di ottenere la c.d. attesa occupazione, come si evince dal combinato disposto degli artt. 22, comma 11, e 24, comma 1, del T.U.I. e dell’art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999.
Il ricorrente censura il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, sostenendo la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Resistono al ricorso il Ministero dell’Interno e la Regione -OMISSIS-, eccependo il difetto della propria legittimazione passiva, nonché l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il quale deduce l’infondatezza nel merito del ricorso.
Formulato avviso di profili d’inammissibilità del ricorso e di possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 20 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio ritiene di accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal Ministero dell’Interno e dalla Regione -OMISSIS-, con conseguente loro estromissione dal giudizio, essendo il provvedimento impugnato adottato da altra Amministrazione.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, “ gli atti “meramente confermativi” sono quegli atti che, a differenza degli atti “di conferma”, si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell’Amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. “provvedimenti di secondo grado”, essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione, per carenza di un carattere autonomamente lesivo; in pratica l’atto meramente confermativo si connota per la sola funzione di illustrare all’interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale, a cui si opera un integrale richiamo; tale condizione, quale sostanziale diniego di esercizio del riesame dell’affare, espressione di lata discrezionalità amministrativa, lo rende privo di rilevanza provvedimentale, da cui, ordinariamente, la intrinseca insuscettibilità di una sua impugnazione; di contro, l’atto di conferma in senso proprio è quello adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi ed è, pertanto, connotato anche da una nuova motivazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 agosto 2022 n. 6819) ” (Consiglio di Stato sez. VII, 1 marzo 2023, n. 2125).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la nota prot. n. -OMISSIS- del 9 settembre 2025 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro sia meramente confermativa del diniego già espresso con la nota prot. n. 3404 del 4 febbraio 2025, non impugnata, con cui era stata rigettata la richiesta di rilascio della documentazione propedeutica all’ottenimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione “ in quanto tale possibilità è notoriamente ed espressamente esclusa per i nulla osta per lavoro stagionale…, come previsto dall’art. 22 comma 11 e dall’art. 24 comma 1 del T.U.I. nonché dall’art. 37 comma 1 e comma 3 del Regolamento di attuazione, D.P.R. n. 394/1999 ”.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, attesa la valenza non immediatamente lesiva del provvedimento impugnato.
In ogni caso, osserva il Collegio che la possibilità di concedere allo straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato secondo l’ iter procedurale delineato dal d. lgs. n. 286/1998 (cosa che, nel caso che ci occupa, non è avvenuta; cfr., ex multis , T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 18 luglio 2025, n. 2306) e, con riguardo specifico alla fattispecie del lavoro stagionale, “ la mancata perfezione dell’iter prefigurato dalle sopra rammentate disposizioni normative comporta la “perdita della stagionalità”, ragion per cui, a fortiori, non v’è ontologicamente spazio per poter ammettere alcun rilascio di permesso provvisorio per motivi di “attesa di occupazione”…La perdita della stagionalità, per qualsiasi motivo occorso, non consente la permanenza nel territorio nazionale. Trattasi, infatti, di una tipologia di rapporto di lavoro c.d. precario per qualsivoglia lavoratore, anche cittadino italiano ” (T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 2 maggio 2024, n. 544).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e della Regione -OMISSIS-, con conseguente loro estromissione dal giudizio;
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida nella misura complessiva di € 1.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
US GG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
AN CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | US GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.