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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 979/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13023/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240160302685000 TASSA AUTO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. . 07120240160302685000 di
€ 249,60 per mancato pagamento tassa auto 2017, che si assume notificata il giorno 10.4.2025.
Col primo motivo di ricorso la ricorrente afferma di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento presupposto n.734327895977 asseritamente notificato il 31/03/2023, con l'ulteriore conseguenza della maturata prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita la Regione Campania affermando di aver notificato l'avviso predetto in data
11.5.2025 con compiuta giacenza 18.6.2023 e producendo la relativa documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in quanto agli atti vi è la prova della notifica dell'atto presupposto.
L'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R. essendo tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche espressamente prevista dall'art.
3- comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007.
Come correttamente rilevato dalla concorde giurisprudenza (v. tra le tante Cass n.10131/20 del
28.05.2020) nell'ipotesi che l'ente si avvalga della facoltà di notificazione semplificata mediante invio diretto della raccomandata (con la busta bianca), senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore), si applicano le norme che disciplinano il servizio postale ordinario per la consegna delle raccomandate, ovvero il DPR n.156/73 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale), il DPR n.655/1982 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni), il DM del Ministero delle comunicazioni 09/4/2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), il Decreto 01/10/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico
(Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale) e, infine, in seguito al trasferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni della funzione di Autorità di regolamentazione del settore postale, la delibera 20/6/2013 n. 385/13/Cons (Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l'espleta-mento del servizio universale postale). Nel caso di specie, vertendosi in tema di notifica postale degli atti tributari notificati direttamente dall'ente impositore senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, trova applicazione la previsione della ordinaria disciplina postale, come espresso in varie pronunce rese dal Giudice di Legittimità, il quale afferma che
“...la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod.civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez.5, sent. 9111 del
06/06/2012, Riv.622974)”. Non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n.
890 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass.,
Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501). Si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).
Peraltro, le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (d.m. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.
Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982 n. 890, secondo cui: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». D'altra parte, poiché il regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge 20 novembre
1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore
(in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n. 2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass.,
Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez.
Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle controparti resistenti costituite, in € 179,00 per la fase di studio, € 105,00 per la fase introduttiva, € 89,00 per la fase istruttoria,
€ 179,00 per la fase decisionale per un totale di € 552,00 da ridurre del 20% in € 441,60 oltre rimborso del 15% per spese generali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di ciascuna delle controparte resistenti, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 441,60 oltre rimborso del 15% per spese generali.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13023/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240160302685000 TASSA AUTO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. . 07120240160302685000 di
€ 249,60 per mancato pagamento tassa auto 2017, che si assume notificata il giorno 10.4.2025.
Col primo motivo di ricorso la ricorrente afferma di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento presupposto n.734327895977 asseritamente notificato il 31/03/2023, con l'ulteriore conseguenza della maturata prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita la Regione Campania affermando di aver notificato l'avviso predetto in data
11.5.2025 con compiuta giacenza 18.6.2023 e producendo la relativa documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in quanto agli atti vi è la prova della notifica dell'atto presupposto.
L'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R. essendo tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche espressamente prevista dall'art.
3- comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007.
Come correttamente rilevato dalla concorde giurisprudenza (v. tra le tante Cass n.10131/20 del
28.05.2020) nell'ipotesi che l'ente si avvalga della facoltà di notificazione semplificata mediante invio diretto della raccomandata (con la busta bianca), senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore), si applicano le norme che disciplinano il servizio postale ordinario per la consegna delle raccomandate, ovvero il DPR n.156/73 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale), il DPR n.655/1982 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni), il DM del Ministero delle comunicazioni 09/4/2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), il Decreto 01/10/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico
(Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale) e, infine, in seguito al trasferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni della funzione di Autorità di regolamentazione del settore postale, la delibera 20/6/2013 n. 385/13/Cons (Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l'espleta-mento del servizio universale postale). Nel caso di specie, vertendosi in tema di notifica postale degli atti tributari notificati direttamente dall'ente impositore senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, trova applicazione la previsione della ordinaria disciplina postale, come espresso in varie pronunce rese dal Giudice di Legittimità, il quale afferma che
“...la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod.civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez.5, sent. 9111 del
06/06/2012, Riv.622974)”. Non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n.
890 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass.,
Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501). Si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).
Peraltro, le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (d.m. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.
Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982 n. 890, secondo cui: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». D'altra parte, poiché il regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge 20 novembre
1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore
(in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n. 2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass.,
Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez.
Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle controparti resistenti costituite, in € 179,00 per la fase di studio, € 105,00 per la fase introduttiva, € 89,00 per la fase istruttoria,
€ 179,00 per la fase decisionale per un totale di € 552,00 da ridurre del 20% in € 441,60 oltre rimborso del 15% per spese generali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di ciascuna delle controparte resistenti, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 441,60 oltre rimborso del 15% per spese generali.