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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/12/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo IC, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIUSEPPE GATTO e Parte_1
NI IA
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex art. 417 Controparte_1 bis, 1° comma c.p.c. dal dott. Giampiero Conti
- resistenti-
OGGETTO: TA DO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e negli atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note depositate dal ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 19.11.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, deducendo: Controparte_1 di avere svolto, negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, attività di docente in forza di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno); di non avere beneficiato, al pari dei colleghi di ruolo, della carta docente di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015;
di avere espletato mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Lamentando quindi l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui sono esclusi dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, in considerazione dell'identica natura di mansioni e obblighi formativi fra il personale docente di ruolo e quello precario, nonché alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE ha chiesto di “Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riconoscere il diritto dell'odierno ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui, previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025
e, per l'effetto, ad ottenere l'attivazione della c.d. TA del DO con accredito dell'importo pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza del diritto, fino all'effettiva retribuzione;
Conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione del suddetto beneficio economico in favore del Prof. per un importo pari ad Euro Pt_1
2.000,00 (duemila/00), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettiva attribuzione;
Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese competenze ed onorari, C.P.A., rimborso forfettario, spese generali nella misura di legge da distrarre in favore dei sottoscritti difensori, i quali dichiarano di non aver percepito alcun compenso.”
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Nelle note da ultimo depositate, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto anche in relazione all'anno scolastico 2025 -2026.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art., 127 ter c.p.c.
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso proposto da appare fondato e Parte_1 deve trovare accoglimento per le argomentazioni che seguono.
*****
Pag. 2 di 9 L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La TA, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla TA non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il disposto normativo richiamato trova attuazione mediante il DPCM del 28/9/2016, contenente i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della TA DO.
In particolare, il citato D.P.C.M. prevede, all'art. 2: “
1. Il valore nominale di ciascuna
TA è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La TA è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della TA secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_2 utilizzare la TA secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede
l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”; il
Pag. 3 di 9 comma 3 del citato decreto, nell'identificare la platea dei beneficiari, ha previsto che“la
TA è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ricostruito, brevemente, il quadro normativo di riferimento, va osservato come la TA
Docenti, nell'ottica di riforma del sistema scolastico, si erge a strumento volto a promuovere la formazione e l'aggiornamento delle competenze professionali del docente, tale da implementare la qualità del servizio di istruzione offerto.
Senonché, deve rilevarsi come il riconoscimento del beneficio economico, nei soli confronti della categoria dei docenti di ruolo, e non anche del personale docente assunto con contratto a tempo determinato, abbia inevitabilmente configurato una disparità di trattamento in danno dei docenti precari, non sorretta da opportune ragioni oggettive, tenuto conto dell'identità delle mansioni espletate da entrambe le categorie di personale docente e degli obblighi di formazione su di esse gravanti.
La disparità di trattamento si evince ancor di più se si considera che il beneficio è stato riconosciuto anche ai docenti in prova, ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento (v.DPCM 28 novembre 2016), dunque a personale che potrebbe non essere confermato in ruolo a conclusione del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva.
Emerge allora come un sistema scolastico che programmi strumenti di sviluppo professionale esclusivamente in favore di una parte della categoria docente, e che tuttavia, al fine di erogare il servizio di istruzione, faccia ricorso ad un'ulteriore parte di personale, programmaticamente estromessa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, non appare rispondente ai principi di buona amministrazione, né tantomeno conforme ai principi di eguaglianza nelle condizioni di impiego sanciti a livello sovranazionale.
Sul punto si è pronunciato per primo il Consiglio di Stato, il quale con sentenza n.
1842/2022 ha affermato che al fine di evitare una possibile antinomia con le disposizioni
Pag. 4 di 9 costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia relativamente al profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è imprescindibile interpretare la normativa sopra richiamata nel senso che tutto il personale docente (determinato e indeterminato) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Secondo il Consiglio di Stato: “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”(così il comma
1 dell'art. 63 cit.).E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la TA del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo:sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. Cons.Stato n. 1842/2022).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione, chiamata ad esaminare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
107/2015 con la normativa comunitaria e, in particolare, con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, ha affermato, con l'Ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450-21, quanto segue:“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
Pag. 5 di 9 finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Ed ancora: “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego” (cfr. CGUE, Ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450- 21).
Da ultimo, anche la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la fattispecie in esame, pronunciandosi, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto.
La Corte, nel percorso logico-giuridico seguito, dopo avere chiarito che la finalità sottesa alla “TA docente” è quella di contribuire alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale docente, aspetti configurabili come “diritto-dovere” i quali attengono “non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”, ha ribadito che allorquando i docenti non di ruolo svolgano, sia per contenuto che per modalità di svolgimento, una prestazione lavorativa pienamente compatibile a quella svolta dal personale a tempo indeterminato, spetta anche a loro l'accesso al beneficio formativo in questione, giungendo così a ritenere che:“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e che tuttavia la consequenziale
“disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal
Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio”.
Sicché con la citata pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 1, co. 121 della
L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla TA DO ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” e sulla scorta di tali ragioni ha enunciato i seguenti principi di diritto:
Pag. 6 di 9 “1) La TA del DO di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della TA DO, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della TA, salvo allegazione
e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della TA DO si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della TA DO, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e
Pag. 7 di 9 cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cass. n. 29961/2023).
Ebbene, con riguardo al caso concreto, l'odierno ricorrente ha dato prova di aver soddisfatto il requisito temporale in relazione gli anni scolastici richiesti: 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026(cfr. allegati 1-4, ricorso).
In particolare, ha stipulato i seguenti contratti a tempo determinato, Parte_1 in qualità di docente: per l'a.s. 2021/2022, dal 11.10.2021 al 30.06.2022; per l'a.s.
2022/2023, dal 12.09.2022 al 30.06.2023; per l'a.s. 2023/2024, dal 1.09.2023 al 30.06.2024, per l'a.s. 2024/2025 dal 9.9.2024 al 30.06.2025 e dal 4.9.2025 al 30.6.2026.
Il ricorrente risulta ad oggi all'interno del sistema scolastico, avendo Parte_1 prodotto il contratto di lavoro, con decorrenza giuridica dal 4.9.2025 al 30.06.2026 (cfr. deposito del 10.12.2025).
In ragione di quanto sopra esposto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, comma 121,
L. 107/2015, va accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento della “TA DO” per le annualità 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 di importo annuo pari ad €
500,00.
Previamente autorizzata in questa sede la modifica della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 420 comma 1 c.p.c., va altresì accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento del predetto beneficio anche per l'anno scolastico 2025/2026.
Il convenuto deve essere condannato all'emissione in favore del ricorrente della CP_1
“TA DO” di importo complessivo pari a € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della
L. 13 luglio 2015 n. 107;
Il convenuto va, altresì, condannato alla refusione delle spese di lite in favore CP_1 di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta (si precisa in particolare che viene liquidato un unico compenso per la fase trattazione - decisionale in ragione della indistinguibilità della dette fasi quando la causa è decisa alla prima udienza come nel caso di specie), dello scaglione di riferimento (da € 1.101 ad €
Pag. 8 di 9 5.200), applicando i valori minimi, tenuto conto anche della natura seriale della controversia,
e distratte in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
dichiara il diritto di ad ottenere la “TA DO” per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107, di importo annuo pari ad € 500,00, con riferimento ai seguenti anni scolastici: 2021/2022,
2022/2023; 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026; condanna, per l'effetto, il convenuto all'emissione in favore del ricorrente CP_1 della “TA DO” nonché all'assegnazione sulla medesima dell'importo di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107; condanna le parti convenute alla rifusione delle spese di lite di € 1.030,00 oltre spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Sciacca, 12.12.2025
Il Giudice
Leonardo IC
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
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Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo IC, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIUSEPPE GATTO e Parte_1
NI IA
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex art. 417 Controparte_1 bis, 1° comma c.p.c. dal dott. Giampiero Conti
- resistenti-
OGGETTO: TA DO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e negli atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note depositate dal ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 19.11.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, deducendo: Controparte_1 di avere svolto, negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, attività di docente in forza di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno); di non avere beneficiato, al pari dei colleghi di ruolo, della carta docente di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015;
di avere espletato mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Lamentando quindi l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui sono esclusi dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, in considerazione dell'identica natura di mansioni e obblighi formativi fra il personale docente di ruolo e quello precario, nonché alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE ha chiesto di “Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riconoscere il diritto dell'odierno ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui, previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025
e, per l'effetto, ad ottenere l'attivazione della c.d. TA del DO con accredito dell'importo pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza del diritto, fino all'effettiva retribuzione;
Conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione del suddetto beneficio economico in favore del Prof. per un importo pari ad Euro Pt_1
2.000,00 (duemila/00), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettiva attribuzione;
Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese competenze ed onorari, C.P.A., rimborso forfettario, spese generali nella misura di legge da distrarre in favore dei sottoscritti difensori, i quali dichiarano di non aver percepito alcun compenso.”
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Nelle note da ultimo depositate, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto anche in relazione all'anno scolastico 2025 -2026.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art., 127 ter c.p.c.
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso proposto da appare fondato e Parte_1 deve trovare accoglimento per le argomentazioni che seguono.
*****
Pag. 2 di 9 L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La TA, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla TA non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il disposto normativo richiamato trova attuazione mediante il DPCM del 28/9/2016, contenente i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della TA DO.
In particolare, il citato D.P.C.M. prevede, all'art. 2: “
1. Il valore nominale di ciascuna
TA è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La TA è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della TA secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_2 utilizzare la TA secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede
l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”; il
Pag. 3 di 9 comma 3 del citato decreto, nell'identificare la platea dei beneficiari, ha previsto che“la
TA è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ricostruito, brevemente, il quadro normativo di riferimento, va osservato come la TA
Docenti, nell'ottica di riforma del sistema scolastico, si erge a strumento volto a promuovere la formazione e l'aggiornamento delle competenze professionali del docente, tale da implementare la qualità del servizio di istruzione offerto.
Senonché, deve rilevarsi come il riconoscimento del beneficio economico, nei soli confronti della categoria dei docenti di ruolo, e non anche del personale docente assunto con contratto a tempo determinato, abbia inevitabilmente configurato una disparità di trattamento in danno dei docenti precari, non sorretta da opportune ragioni oggettive, tenuto conto dell'identità delle mansioni espletate da entrambe le categorie di personale docente e degli obblighi di formazione su di esse gravanti.
La disparità di trattamento si evince ancor di più se si considera che il beneficio è stato riconosciuto anche ai docenti in prova, ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento (v.DPCM 28 novembre 2016), dunque a personale che potrebbe non essere confermato in ruolo a conclusione del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva.
Emerge allora come un sistema scolastico che programmi strumenti di sviluppo professionale esclusivamente in favore di una parte della categoria docente, e che tuttavia, al fine di erogare il servizio di istruzione, faccia ricorso ad un'ulteriore parte di personale, programmaticamente estromessa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, non appare rispondente ai principi di buona amministrazione, né tantomeno conforme ai principi di eguaglianza nelle condizioni di impiego sanciti a livello sovranazionale.
Sul punto si è pronunciato per primo il Consiglio di Stato, il quale con sentenza n.
1842/2022 ha affermato che al fine di evitare una possibile antinomia con le disposizioni
Pag. 4 di 9 costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia relativamente al profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è imprescindibile interpretare la normativa sopra richiamata nel senso che tutto il personale docente (determinato e indeterminato) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Secondo il Consiglio di Stato: “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”(così il comma
1 dell'art. 63 cit.).E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la TA del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo:sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. Cons.Stato n. 1842/2022).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione, chiamata ad esaminare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
107/2015 con la normativa comunitaria e, in particolare, con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, ha affermato, con l'Ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450-21, quanto segue:“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
Pag. 5 di 9 finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Ed ancora: “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego” (cfr. CGUE, Ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450- 21).
Da ultimo, anche la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la fattispecie in esame, pronunciandosi, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto.
La Corte, nel percorso logico-giuridico seguito, dopo avere chiarito che la finalità sottesa alla “TA docente” è quella di contribuire alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale docente, aspetti configurabili come “diritto-dovere” i quali attengono “non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”, ha ribadito che allorquando i docenti non di ruolo svolgano, sia per contenuto che per modalità di svolgimento, una prestazione lavorativa pienamente compatibile a quella svolta dal personale a tempo indeterminato, spetta anche a loro l'accesso al beneficio formativo in questione, giungendo così a ritenere che:“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e che tuttavia la consequenziale
“disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal
Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio”.
Sicché con la citata pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 1, co. 121 della
L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla TA DO ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” e sulla scorta di tali ragioni ha enunciato i seguenti principi di diritto:
Pag. 6 di 9 “1) La TA del DO di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della TA DO, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della TA, salvo allegazione
e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della TA DO si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della TA DO, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e
Pag. 7 di 9 cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cass. n. 29961/2023).
Ebbene, con riguardo al caso concreto, l'odierno ricorrente ha dato prova di aver soddisfatto il requisito temporale in relazione gli anni scolastici richiesti: 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026(cfr. allegati 1-4, ricorso).
In particolare, ha stipulato i seguenti contratti a tempo determinato, Parte_1 in qualità di docente: per l'a.s. 2021/2022, dal 11.10.2021 al 30.06.2022; per l'a.s.
2022/2023, dal 12.09.2022 al 30.06.2023; per l'a.s. 2023/2024, dal 1.09.2023 al 30.06.2024, per l'a.s. 2024/2025 dal 9.9.2024 al 30.06.2025 e dal 4.9.2025 al 30.6.2026.
Il ricorrente risulta ad oggi all'interno del sistema scolastico, avendo Parte_1 prodotto il contratto di lavoro, con decorrenza giuridica dal 4.9.2025 al 30.06.2026 (cfr. deposito del 10.12.2025).
In ragione di quanto sopra esposto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, comma 121,
L. 107/2015, va accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento della “TA DO” per le annualità 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 di importo annuo pari ad €
500,00.
Previamente autorizzata in questa sede la modifica della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 420 comma 1 c.p.c., va altresì accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento del predetto beneficio anche per l'anno scolastico 2025/2026.
Il convenuto deve essere condannato all'emissione in favore del ricorrente della CP_1
“TA DO” di importo complessivo pari a € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della
L. 13 luglio 2015 n. 107;
Il convenuto va, altresì, condannato alla refusione delle spese di lite in favore CP_1 di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta (si precisa in particolare che viene liquidato un unico compenso per la fase trattazione - decisionale in ragione della indistinguibilità della dette fasi quando la causa è decisa alla prima udienza come nel caso di specie), dello scaglione di riferimento (da € 1.101 ad €
Pag. 8 di 9 5.200), applicando i valori minimi, tenuto conto anche della natura seriale della controversia,
e distratte in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
dichiara il diritto di ad ottenere la “TA DO” per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107, di importo annuo pari ad € 500,00, con riferimento ai seguenti anni scolastici: 2021/2022,
2022/2023; 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026; condanna, per l'effetto, il convenuto all'emissione in favore del ricorrente CP_1 della “TA DO” nonché all'assegnazione sulla medesima dell'importo di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107; condanna le parti convenute alla rifusione delle spese di lite di € 1.030,00 oltre spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Sciacca, 12.12.2025
Il Giudice
Leonardo IC
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