Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 02/04/2026, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02474/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2474 del 2025, proposto da
TR GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla Sentenza Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza n. 1079/2024, pubblicata il 14/11/2024, R.G. n. 1147/2023;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa NA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 16/05/2025 e depositato in giudizio il 19/05/2025, chiede l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza n. 1079/2024, pubblicata il 14/11/2024, R.G. n. 1147/2023, nella parte in cui ha così statuito: “ a) dichiara il diritto di NO IE ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione alla relativa attivazione con l’importo di € 2.500; ”. Chiede, altresì, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., la nomina di un Commissario ad Acta che, in sostituzione dell’IO coinvolta, provveda a dare esecuzione, a tutti gli effetti, alla sentenza di cui sopra nei confronti dell’inadempiente Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonché, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la condanna dell’IO intimata al pagamento in suo favore di una somma di denaro (c.d. astreinte) nella misura da determinarsi in via equitativa per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Non si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
Nella Camera di Consiglio del 26/02/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto.
1.1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 16/05/2025 e depositato in giudizio il 19/05/2025), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Avellino del 18/03/2025.
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, in copia “ conforme all’originale informatico presente nel suindicato fascicolo digitale dal quale è stato estratto ” - “ da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, del c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 24/05/2024, n. 3366) - a mezzo p.e.c., in data 27/12/2024, presso la sede reale del Ministero intimato, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della UB IO (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
1.2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, non risultando l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza n. 1079/2024, pubblicata il 14/11/2024, da parte del Ministero intimato (sul quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, a dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. indicata in epigrafe.
1.3. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, assegnato all’IO intimata per ottemperare, si nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., quale Commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, adotterà tutti gli atti necessari, a carico e spese della amministrazione inadempiente, per dare esecuzione giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza n. 1079/2024, pubblicata il 14/11/2024.
Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Ministero della Istruzione e del Merito e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
1.4. - Va, altresì, accolta, nei termini e nei limiti di seguito specificati, la domanda di corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., anche alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dall’art. 1, comma 781, lett. a), L. n. 208/2015, che, nel testo attuale, dispone “ nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ”, in tal modo espressamente sancendo, da un lato, il principio, già acquisito in via giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento, e, dall’altro lato, che non può considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
1.4.1. - Il Collegio ritiene, quindi, in conformità all’orientamento consolidato di questa Sezione ( ex multis , T.A.R. Campania, Sezione VII, 13/07/2023, n. 4244), che la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. debba essere quantificata, nella specie, in misura pari agli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato di che trattasi, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’effettivo adempimento al giudicato di che trattasi da parte dell’IO intimata, o, in mancanza dell’adempimento, il giorno di scadenza del termine concesso nella presente sentenza di ottemperanza (sessanta giorni) all’IO intimata per adempiere, dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta .
2. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero intimato e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, Avv. Domenico Naso, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. indicata in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, determinando in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Ministero intimato.
Condanna l’IO intimata al pagamento, in favore del ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 700,00 (Settecento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Avv. Domenico Naso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UR MA, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NA AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AT | IA UR MA |
IL SEGRETARIO