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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/07/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Virgilio Notari Presidente
dott.ssa Michela Grillo Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 91/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso ex art ex art. 473bis.29 c.p.c.”, riservata per la decisione all'udienza del 25.06.2025
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. St. Claudia Di Prospero e dall'Avv. Valentina De Santis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Sora (FR)via Pantano n. 2;
RICORRENTE
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Claudio Calao, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Piedimonte San Germano (FR), alla via Chiara Colonna n. 3;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 9 1. Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. (ex art. 4, 8° comma L. n. 898/70), depositato il
12.01.2024, la sig.ra – premesso che il Tribunale di Cassino (causa R.G. Parte_1
1227/2010), con decreto depositato il 22.12.2010, aveva omologato le condizioni della separazione alle condizioni di cui al verbale di udienza del 23.11.2010 (in particolare, veniva disposta l'assegnazione della casa coniugale alla con l'esclusione del garage, veniva posto a carico Parte_1 del l'obbligo del marito di versare alla moglie l'importo mensile di euro 250,00 complessivi CP_1 per il mantenimento dei figli;
la moglie si impegnava, salvo esigenze particolari, a non permettere a terze persone di pernottare presso l'abitazione familiare;
i coniugi si impegnavano, nel caso iniziassero una nuova unione sentimentale, a non frequentare il nuovo compagno/a in presenza dei figli minori); successivamente, con sentenza del Tribunale di Cassino n. 466/2017 del 04.04.2017, venivano confermate le condizioni della separazione, ad eccezione del mantenimento per la prole che veniva incrementato ad euro 400,00 complessivi;
con decreto n. 4983/2019 del 22.3.2019, emesso all'esito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione e divorzio (R.G.V.G. 1847/2018), il
Tribunale di Cassino stabiliva un nuovo calendario di incontri padre/figli e aumentava l'importo dell'assegno di mantenimento per i minori ad euro 600,00 – ha riferito: - che la figlia è Per_1 divenuta maggiorenne ed è iscritta presso l'Università degli Studi dell'Aquila al Corso di Laurea in
Mediazione Linguistica e Culturale;
che la stessa dall'1.10.2023 conduce in locazione un immobile nella città di L'Aquila. La ricorrente ha poi riferito che attualmente insegna presso la scuola primaria di Filettino (FR) e che intende pernottare lì dal lunedì al giovedì. Tanto premesso, ha chiesto “a parziale modifica e/o integrazione dei patti e delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa degli accordi contenuti nel verbale di udienza del 23/11/2010, emesso all'esito del giudizio di separazione RG. 1227/2010 e, in parte confermati nella sentenza di divorzio n. 466/2017 e nel successivo decreto emesso all'esito del giudizio di revisione n.1847/18 RGVG, Voglia provvedere come segue:
1. A MODIFICA delle condizioni di separazione e divorzio, in relazione alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della prole: stabilirsi che il padre CP_1 corrisponda direttamente alla figlia maggiorenne trasferitasi a L'Aquila per
[...] Persona_2 motivi di studio, la somma di ¬300,00#, a titolo di assegno di mantenimento mensile, oltre rivalutazione ISTAT da versarsi sulla Postepay Evolution a lei intestata ed avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese, affinché utilizzi la predetta somma per le sue esigenze quotidiane.
2. A MODIFICA delle condizioni di separazione e divorzio, in relazione alla corresponsione dell'altra quota/parte dell'assegno di mantenimento in favore della prole: stabilirsi che la madre continuerà a percepire la Parte_1 restante quota parte di ¬300,00# versata dal padre a titolo di assegno di CP_1
pagina 2 di 9 mantenimento in favore del figlio minore oltre rivalutazione ISTAT entro il giorno Persona_3
5 di ogni mese.
3. A MODIFICA E/O INTEGRAZIONE delle condizioni di separazione e divorzio, in relazione all'accesso nella casa familiare da parte di terzi ed eventuali relazioni sentimentali intrattenute dal genitore: stabilirsi che la sig.ra potrà permettere a terzi anche estranei al Parte_1 nucleo familiare e/o parentale della stessa di pernottare presso la casa familiare ogni qual volta lo ritenga necessario e lo vorrà, con libertà di frequentare il proprio compagno anche in presenza dei figli, consentendogli l'accesso ed il pernotto nella casa familiare ogni volta che vorrà.
4. AD
INTEGRAZIONE delle condizioni di separazione e divorzio, in relazione alla eventuale vigilanza e custodia del minore in assenza della madre: stabilirsi che, in caso di assoluta necessità e Per_3 per comprovare ragioni lavorative e/o di salute, la madre sia autorizzata a lasciare Parte_1 il figlio minore sotto la vigilanza della sorella maggiore – ove disponibile e/o Per_3 Per_1 possibile ovvero in custodia dei nonni o zii materni”.
Notificati il ricorso e il relativo decreto, si è costituito il sig. il quale non si è CP_1 opposto alla domanda avente ad oggetto il versamento diretto dell'assegno di mantenimento alla figlia contestando soltanto la richiesta di rivalutazione ai fini Istat. Ha dedotto un peggioramento Per_1 della propria situazione economica, essendo stato costretto a chiudere la propria ditta individuale a causa delle rilevanti perdite subite;
di essere attualmente disoccupato e gravato da debiti a seguito di alcuni finanziamenti contratti per portare avanti la propria attività e per versare il mantenimento ai figli. Il resistente ha contestato, altresì, la domanda di assegnazione dell'ex casa coniugale alla ricorrente, non sussistendone i presupposti, stante, tra le altre cose, la convivenza more uxorio con l'attuale compagno e si è opposto alla frequentazione dell'appartamento da parte del compagno della
Ha chiesto rigettarsi le domande formulate dalla ricorrente e, in via riconvenzionale, ha Parte_1 domandato la riconsegna della casa coniugale, ridursi l'assegno di mantenimento per i figli, e modificarsi il diritto di visita in considerazione del suo trasferimento all'estero.
Sentite le parti e riscontrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 31 maggio/4 giugno 2024, sono stati adottati i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente: - sono state anzitutto revocate le disposizioni concernenti l'affido, collocamento e diritto di visita con riferimento alla figlia divenuta maggiorenne;
con riguardo al figlio , ancora Per_1 Per_3 minorenne, è stato confermato l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale;
è stato disciplinato il diritto di visita paterno ed
è stato riconosciuto alla un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro Parte_1
150,00 mensili per ciascun figlio, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
è stata disposta la percezione dell'assegno unico familiare interamente in pagina 3 di 9 favore della ricorrente, in quanto genitore collocatario.
Con ricorso proposto in corso di causa, depositato il 13 novembre 2024, nell'ambito del sub- procedimento 91/24-1, la sig.ra – dato atto che il sig. si è reso inadempiente agli Parte_1 CP_1 obblighi di mantenimento a suo carico, e che è altamente probabile che lo stesso si stia spogliando dei suoi beni – ha chiesto disporsi il sequestro dei beni mobili e immobili di proprietà del predetto.
Con decreti inaudita altera parte del 13 e14 novembre 2024, il Giudice ha ordinato il sequestro dell'immobile sito nel Comune di Atina, in danno del sig. ed in favore della sig.ra CP_1 fino alla concorrenza dell'importo di euro 30.000,00. Parte_1
Si è costituito nell'ambito del suddetto procedimento incidentale il sig. contestando la CP_1 domanda di controparte, e, all'esito dell'udienza del 12.12.2024, è stato confermato il sequestro.
Successivamente, il sig. ha chiesto disporsi il dissequestro del suddetto immobile, stante CP_1 il pagamento del mantenimento dovuto per i figli, a seguito della percezione da parte dello stesso di una pensione civile contributiva, di un assegno di invalidità e di una pensione di accompagnamento, che gli generano un reddito mensile totale di euro 1.468,00.
All'udienza del 15 gennaio 2025, il giudice, accertato il pagamento da parte del delle CP_1 mensilità arretrate in base all'ordinanza del 31 maggio/4 giugno 2024, ha accolto l'istanza avanzata dal predetto, disponendo il dissequestro dell'immobile.
All'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Orbene, la ricorrente, a sostegno della domanda di modifica ex art. 473bis. 29 c.p.c., ha chiesto, anzitutto, disporsi il pagamento del mantenimento per la figlia maggiorenne, economicamente non indipendente, direttamente in favore di quest'ultima, chiedendo di continuare a percepire dal la sola quota (di euro 300,00) riferibile al minore . Ha poi domandato la revoca delle CP_1 Per_3 disposizioni relative ai limiti di frequentazione della casa coniugale, così permettendo al nuovo compagno di frequentarla liberamente e di pernottarvi;
nonché di essere autorizzata a lasciare in custodia il figlio minore alla sorella maggiore, o ai nonni/zii materni allorquando la stessa sia impegnata per comprovate ragioni lavorative e/o di salute. Dall'altra parte, il ha chiesto CP_1 modificarsi il diritto di visita del minore, tenendo conto del suo trasferimento all'estero e ridursi l'assegno di mantenimento per la prole a causa del peggioramento delle proprie condizioni economiche. Si è opposto, per il resto, alle domande formulate dalla ricorrente – precisando che l'affidamento ai nonni dovrebbe ricomprendere anche quelli del ramo paterno – e ha chiesto revocarsi l'assegnazione della casa coniugale alla non sussistendone i presupposti. Parte_1
pagina 4 di 9 Tanto premesso, deve rilevarsi, come già evidenziato con la citata ordinanza, che la figlia nelle more è divenuta maggiorenne, pertanto, alcuna disposizione deve adottarsi in tema di Per_1 affidamento, collocamento e diritto di visita della stessa.
2.1. Con riguardo al minore – fermi restando l'affidamento condiviso e il Per_3 collocamento presso la madre, non essendovi peraltro domanda di modifica al riguardo – il Collegio conferma la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto già previsto in via temporanea e urgente. Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del figlio e con le seguenti modalità: - due fine settimana al mese, alternati, dal sabato mattina alle 9.30 fino alle ore 21.00 della domenica;
- ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre;
il 31 dicembre o il 1 gennaio;
il giorno del 26 dicembre o il 6 gennaio;
per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
il giorno del compleanno del minore, in modo alternato con la madre;
il giorno della festa del papà; in ogni altra festività, in modo alternato con la madre;
- per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare ogni anno entro il 31 maggio.
Inoltre, non può essere autorizzato in via preventiva un affidamento/collocamento del minore presso i nonni allorquando la madre sia impegnata per ragioni lavorative e/o di salute dovendosi verificare tale necessità di volta in volta, ove le parti siano in disaccordo.
2.2. Considerato che entrambi i figli vivono con la madre (la maggiorenne allorquando vi fa ritorno dall'Università), deve confermarsi l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla stessa. Giova ricordare, infatti, come tale istituto è volto esclusivamente ad assicurare alla prole (anche ai maggiorenni economicamente non indipendenti) la continuità con l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(ex plurimis Cass. n. 34431 del 2018, n. 3331 del 2016); ciò prescindendo, dunque, dalla situazione reddituale del coniuge più debole. Peraltro, la sig.ra all'udienza del 29 maggio 2024, ha Parte_1 rappresentato il venir meno dell'esigenza, manifestata con l'atto introduttivo, di trasferirsi a Filettino, dove lavora, stante la prossima scadenza del contratto (il 30.06.2024).
Né osta a tali conclusioni quanto dedotto dal resistente in ordine al venir meno dei presupposti per l'assegnazione dell'ex casa coniugale, sull'assunto che la avrebbe intrapreso una Parte_1 convivenza more uxorio presso la stessa.
Deve infatti considerarsi, alla luce di condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/11/2021, n.33610), che l'instaurata convivenza del genitore collocatario nell'abitazione familiare con altra persona deve essere valutata dai giudici di merito nell'ottica esclusiva dell'interesse pagina 5 di 9 del minore. Nel caso di specie, oltre a non esservi prova di tale convivenza presso l'abitazione familiare, neppure il resistente ha dedotto controindicazioni in tal senso, in termini di pregiudizi o turbamenti subiti dai figli a causa della nuova convivenza della madre. E' un esito coerente con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito che "l'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole, la norma censurata (art. 155 quater, comma 1, c.c., corrispondente al vigente art. 337 sexies, comma 1, c.c., in tema di separazione;
principi analoghi valgono in sede divorzile, ex art. 6, comma 6, L. n. 898 del 1970) non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore" (Corte Cost. n. 308 del 2008).
2.3. Inoltre, come già evidenziato con ordinanza del 31 maggio/4 giugno 2024, quanto alla richiesta della ricorrente di consentire l'accesso a terzi nella casa coniugale (parenti o compagni), deve considerarsi che le clausole inserite negli accordi di separazione o di divorzio, quando si prevede l'obbligo per i coniugi di introdurre i compagni in modo graduale nella vita dei figli, come quelle che vietano i contatti per un determinato periodo di tempo, non costituiscono un autentico obbligo giuridico, ma un impegno morale che, se dovesse essere violato, non comporterebbe l'applicazione di nessuna sanzione;
peraltro nel caso di specie l'esigenza connessa alla clausola in questione può ritenersi superata, risalendo la separazione all'anno 2010, sicché non può ritenersi pregiudizievole per i figli l'introduzione di nuove figure.
2.4. In ordine alle statuizioni di ordine economico nei confronti dei figli, la ricorrente con il proprio atto introduttivo aveva chiesto confermarsi l'importo complessivo di euro 600,00, come previsto con la sentenza di divorzio, come modificata con decreto di questo Tribunale, n. 4983/2019 del 22 marzo 2019 (R.G.V.G. 1847/2018). Ha poi chiesto che la quota (di euro 300,00) riferibile alla figlia maggiorenne sia versata dal padre direttamente a quest'ultima. All'udienza di discussione del 25 giugno 2025, stante la riduzione del mantenimento ed euro 150,00 per ciascun figlio (disposta, in via temporanea e urgente, con la citata ordinanza), ha insistito per l'aumento del mantenimento nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio.
Orbene, la ricorrente è insegnante e risulta aver lavorato, da ultimo, presso una scuola primaria con un contratto a tempo determinato. Dalle ultime buste paga in atti risulta aver percepito, con riguardo all'incarico da ultimo svolto, uno stipendio mensile medio pari a circa euro 1600,00 netti pagina 6 di 9 (cfr. allegato “stipendi” alle note scritte depositate il 9.01.2025; in particolare, a dicembre 2024 ha percepito una retribuzione netta di euro 2.672,06; a novembre di euro 1758,26; ad ottobre di euro
1.489,82 e a settembre di euro 789,92). Nei mesi in cui non ha lavorato (luglio-agosto 2024) risulta aver percepito la AS (cfr. docc. allegati alle note scritte depositate il 9.01.2025). Deve comunque ritenersi che la , seppure con contratti a tempo determinato, lavori con una certa Parte_1 continuità. Lo si può desumere dal fatto che successivamente a giugno 2024, mese in cui era scaduto il contratto di lavoro presso la scuola di Filettino, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza del
29.05.2024, la stessa abbia lavorato anche per il successivo periodo scolastico, come desumibile dalle suddette buste paga.
Per quanto riguarda il lo stesso ha svolto sino all'agosto 2023 attività di agente CP_1 assicurativo e commercio di auto nuovo ed usate (doc. 2 comparsa di costituzione) ed è attualmente disoccupato. Il resistente risulta percepire dal primo agosto 2024 una pensione di invalidità di euro
333,33, una pensione contributiva pari ad euro 603,60 e un assegno di accompagnamento pari ad euro
531,76, per complessivi euro 1.468,69 (cfr. documentazione allegata alle note depositate il Cont 10.01.2025), dal quale detrarre il rateo bancario concordato con la , che, secondo quanto riferito dal predetto, sarebbe stato ridotto ad euro 400,00 (cfr. doc. 4 comparsa). Il ha inoltre riferito di CP_1 aver avuto un altro figlio (nato il [...]), circostanza, questa, preesistente alla sentenza di divorzio del 2017, ma non valutata ai fini della determinazione del contributo economico posto a carico del medesimo. Inoltre, il resistente ha documentato di essere affetto da una grave malattia, e ha riferito all'udienza del 25 giugno 2025 di sostenere i costi legati ad una cura sperimentale. Quanto ai cespiti patrimoniali in proprietà del (cfr. doc. 4 allegato al ricorso per il sequestro), lo stesso CP_1 risulta proprietario di un terreno agricolo, di tre posti auto siti in Padova, verosimilmente produttivi di reddito, e di un appartamento venduto alla sorella del resistente, con riserva di usufrutto da parte dello stesso.
Ritiene il Collegio, alla luce della situazione economica patrimoniale delle parti come sopra documentata, e degli oneri a carico del resistente – tra cui quelli legati al mantenimento di altro figlio,
a prescindere dall'importo del contributo economico effettivamente versato per lo stesso, e delle presumibili spese mediche da affrontare per la malattia da cui è affetto – doversi confermare l'importo, ritenuto congruo, di euro 150,00 a carico del quale contributo al mantenimento di CP_1 ciascun figlio. Va inoltre accolta la domanda della ricorrente di versamento del contributo economico a carico del per il mantenimento della figlia direttamente in favore della stessa, stante CP_1 Per_1
l'accordo in tal senso delle parti e della dichiarazione sottoscritta dalla ragazza e depositata dalla
(cfr. doc. 8 ricorso). Parte_1 pagina 7 di 9 Si ritiene doversi confermare anche la ripartizione delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% tra le parti, e l'attribuzione dell'assegno unico interamente in favore della Parte_1 in quanto genitore collocatario.
Quanto alla domanda della ricorrente di disporre che le detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore dei figli vengano detratte al 100% dalla madre, sia quale genitore collocatario dei figli sia quale genitore effettivamente gravato delle spese straordinarie, questa è inammissibile in quanto proposta tardivamente con la memoria ex art. 473bis.17 c.p.c.. In ogni caso, tale domanda, in assenza di un accordo tra le parti da recepire, andrebbe respinta, atteso che in base all'art. 12 lett. c) del D.P.R.
n. 917/1986, “Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori”.
3. Sussistono le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura e dell'esito complessivo della lite (considerato il rigetto della domanda del resistente di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, e all'accoglimento della domanda riconvenzionale per la riduzione del mantenimento per la prole) anche in relazione al subprocedimento incardinato (considerato il successivo accoglimento dell'istanza di dissequestro proposta dal . CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.29 proposto il
12.01.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1) conferma l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente presso la madre;
2) conferma l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla ricorrente;
3) a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Cassino n. 466 del 3/4 aprile 2017
(con cui sono state confermate le condizioni di cui all'omologa della separazione consensuale intervenuta in data 17.12.10 ad eccezione del contributo per il mantenimento dei figli), disciplina la regolamentazione degli incontri padre-figlio secondo quanto disposto in parte motiva, conformemente a quanto previsto, in via temporanea e urgente, con ordinanza del 31 pagina 8 di 9 maggio/4giugno 2024;
4) a modifica di quanto disposto con la suddetta sentenza di divorzio (che ha confermato le condizioni di cui all'omologa della separazione consensuale nei termini anzidetti), non si pongono limitazioni in ordine al pernottamento di terze persone presso l'abitazione familiare per le ragioni indicate in parte motiva;
5) a parziale modifica della sentenza di divorzio, pone a carico di l'obbligo di CP_1 corrispondere alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore , rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza Per_3 dalla comunicazione dell'ordinanza del 31 maggio/4 giugno 2024, e a versare alla figlia entro Per_1 il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 150,00, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, con decorrenza dal deposito della presente sentenza;
6) conferma la ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche per prestazioni non erogate dal S.S.N.) sostenute per i figli, purché documentate e previamente concordate (salve le spese scolastiche e quelle mediche urgenti), attenendosi, nell'individuazione dei predetti oneri, al Protocollo approvato presso il Tribunale di Cassino;
7) dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla ricorrente;
8) rigetta la domanda della ricorrente in ordine alle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore dei figli;
9) conferma, per il resto, le disposizioni di cui al predetto provvedimento;
10) spese di giudizio compensate.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 16 luglio
2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Virgilio Notari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Virgilio Notari Presidente
dott.ssa Michela Grillo Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 91/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso ex art ex art. 473bis.29 c.p.c.”, riservata per la decisione all'udienza del 25.06.2025
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. St. Claudia Di Prospero e dall'Avv. Valentina De Santis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Sora (FR)via Pantano n. 2;
RICORRENTE
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Claudio Calao, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Piedimonte San Germano (FR), alla via Chiara Colonna n. 3;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 9 1. Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. (ex art. 4, 8° comma L. n. 898/70), depositato il
12.01.2024, la sig.ra – premesso che il Tribunale di Cassino (causa R.G. Parte_1
1227/2010), con decreto depositato il 22.12.2010, aveva omologato le condizioni della separazione alle condizioni di cui al verbale di udienza del 23.11.2010 (in particolare, veniva disposta l'assegnazione della casa coniugale alla con l'esclusione del garage, veniva posto a carico Parte_1 del l'obbligo del marito di versare alla moglie l'importo mensile di euro 250,00 complessivi CP_1 per il mantenimento dei figli;
la moglie si impegnava, salvo esigenze particolari, a non permettere a terze persone di pernottare presso l'abitazione familiare;
i coniugi si impegnavano, nel caso iniziassero una nuova unione sentimentale, a non frequentare il nuovo compagno/a in presenza dei figli minori); successivamente, con sentenza del Tribunale di Cassino n. 466/2017 del 04.04.2017, venivano confermate le condizioni della separazione, ad eccezione del mantenimento per la prole che veniva incrementato ad euro 400,00 complessivi;
con decreto n. 4983/2019 del 22.3.2019, emesso all'esito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione e divorzio (R.G.V.G. 1847/2018), il
Tribunale di Cassino stabiliva un nuovo calendario di incontri padre/figli e aumentava l'importo dell'assegno di mantenimento per i minori ad euro 600,00 – ha riferito: - che la figlia è Per_1 divenuta maggiorenne ed è iscritta presso l'Università degli Studi dell'Aquila al Corso di Laurea in
Mediazione Linguistica e Culturale;
che la stessa dall'1.10.2023 conduce in locazione un immobile nella città di L'Aquila. La ricorrente ha poi riferito che attualmente insegna presso la scuola primaria di Filettino (FR) e che intende pernottare lì dal lunedì al giovedì. Tanto premesso, ha chiesto “a parziale modifica e/o integrazione dei patti e delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa degli accordi contenuti nel verbale di udienza del 23/11/2010, emesso all'esito del giudizio di separazione RG. 1227/2010 e, in parte confermati nella sentenza di divorzio n. 466/2017 e nel successivo decreto emesso all'esito del giudizio di revisione n.1847/18 RGVG, Voglia provvedere come segue:
1. A MODIFICA delle condizioni di separazione e divorzio, in relazione alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della prole: stabilirsi che il padre CP_1 corrisponda direttamente alla figlia maggiorenne trasferitasi a L'Aquila per
[...] Persona_2 motivi di studio, la somma di ¬300,00#, a titolo di assegno di mantenimento mensile, oltre rivalutazione ISTAT da versarsi sulla Postepay Evolution a lei intestata ed avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese, affinché utilizzi la predetta somma per le sue esigenze quotidiane.
2. A MODIFICA delle condizioni di separazione e divorzio, in relazione alla corresponsione dell'altra quota/parte dell'assegno di mantenimento in favore della prole: stabilirsi che la madre continuerà a percepire la Parte_1 restante quota parte di ¬300,00# versata dal padre a titolo di assegno di CP_1
pagina 2 di 9 mantenimento in favore del figlio minore oltre rivalutazione ISTAT entro il giorno Persona_3
5 di ogni mese.
3. A MODIFICA E/O INTEGRAZIONE delle condizioni di separazione e divorzio, in relazione all'accesso nella casa familiare da parte di terzi ed eventuali relazioni sentimentali intrattenute dal genitore: stabilirsi che la sig.ra potrà permettere a terzi anche estranei al Parte_1 nucleo familiare e/o parentale della stessa di pernottare presso la casa familiare ogni qual volta lo ritenga necessario e lo vorrà, con libertà di frequentare il proprio compagno anche in presenza dei figli, consentendogli l'accesso ed il pernotto nella casa familiare ogni volta che vorrà.
4. AD
INTEGRAZIONE delle condizioni di separazione e divorzio, in relazione alla eventuale vigilanza e custodia del minore in assenza della madre: stabilirsi che, in caso di assoluta necessità e Per_3 per comprovare ragioni lavorative e/o di salute, la madre sia autorizzata a lasciare Parte_1 il figlio minore sotto la vigilanza della sorella maggiore – ove disponibile e/o Per_3 Per_1 possibile ovvero in custodia dei nonni o zii materni”.
Notificati il ricorso e il relativo decreto, si è costituito il sig. il quale non si è CP_1 opposto alla domanda avente ad oggetto il versamento diretto dell'assegno di mantenimento alla figlia contestando soltanto la richiesta di rivalutazione ai fini Istat. Ha dedotto un peggioramento Per_1 della propria situazione economica, essendo stato costretto a chiudere la propria ditta individuale a causa delle rilevanti perdite subite;
di essere attualmente disoccupato e gravato da debiti a seguito di alcuni finanziamenti contratti per portare avanti la propria attività e per versare il mantenimento ai figli. Il resistente ha contestato, altresì, la domanda di assegnazione dell'ex casa coniugale alla ricorrente, non sussistendone i presupposti, stante, tra le altre cose, la convivenza more uxorio con l'attuale compagno e si è opposto alla frequentazione dell'appartamento da parte del compagno della
Ha chiesto rigettarsi le domande formulate dalla ricorrente e, in via riconvenzionale, ha Parte_1 domandato la riconsegna della casa coniugale, ridursi l'assegno di mantenimento per i figli, e modificarsi il diritto di visita in considerazione del suo trasferimento all'estero.
Sentite le parti e riscontrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 31 maggio/4 giugno 2024, sono stati adottati i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente: - sono state anzitutto revocate le disposizioni concernenti l'affido, collocamento e diritto di visita con riferimento alla figlia divenuta maggiorenne;
con riguardo al figlio , ancora Per_1 Per_3 minorenne, è stato confermato l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale;
è stato disciplinato il diritto di visita paterno ed
è stato riconosciuto alla un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro Parte_1
150,00 mensili per ciascun figlio, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
è stata disposta la percezione dell'assegno unico familiare interamente in pagina 3 di 9 favore della ricorrente, in quanto genitore collocatario.
Con ricorso proposto in corso di causa, depositato il 13 novembre 2024, nell'ambito del sub- procedimento 91/24-1, la sig.ra – dato atto che il sig. si è reso inadempiente agli Parte_1 CP_1 obblighi di mantenimento a suo carico, e che è altamente probabile che lo stesso si stia spogliando dei suoi beni – ha chiesto disporsi il sequestro dei beni mobili e immobili di proprietà del predetto.
Con decreti inaudita altera parte del 13 e14 novembre 2024, il Giudice ha ordinato il sequestro dell'immobile sito nel Comune di Atina, in danno del sig. ed in favore della sig.ra CP_1 fino alla concorrenza dell'importo di euro 30.000,00. Parte_1
Si è costituito nell'ambito del suddetto procedimento incidentale il sig. contestando la CP_1 domanda di controparte, e, all'esito dell'udienza del 12.12.2024, è stato confermato il sequestro.
Successivamente, il sig. ha chiesto disporsi il dissequestro del suddetto immobile, stante CP_1 il pagamento del mantenimento dovuto per i figli, a seguito della percezione da parte dello stesso di una pensione civile contributiva, di un assegno di invalidità e di una pensione di accompagnamento, che gli generano un reddito mensile totale di euro 1.468,00.
All'udienza del 15 gennaio 2025, il giudice, accertato il pagamento da parte del delle CP_1 mensilità arretrate in base all'ordinanza del 31 maggio/4 giugno 2024, ha accolto l'istanza avanzata dal predetto, disponendo il dissequestro dell'immobile.
All'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Orbene, la ricorrente, a sostegno della domanda di modifica ex art. 473bis. 29 c.p.c., ha chiesto, anzitutto, disporsi il pagamento del mantenimento per la figlia maggiorenne, economicamente non indipendente, direttamente in favore di quest'ultima, chiedendo di continuare a percepire dal la sola quota (di euro 300,00) riferibile al minore . Ha poi domandato la revoca delle CP_1 Per_3 disposizioni relative ai limiti di frequentazione della casa coniugale, così permettendo al nuovo compagno di frequentarla liberamente e di pernottarvi;
nonché di essere autorizzata a lasciare in custodia il figlio minore alla sorella maggiore, o ai nonni/zii materni allorquando la stessa sia impegnata per comprovate ragioni lavorative e/o di salute. Dall'altra parte, il ha chiesto CP_1 modificarsi il diritto di visita del minore, tenendo conto del suo trasferimento all'estero e ridursi l'assegno di mantenimento per la prole a causa del peggioramento delle proprie condizioni economiche. Si è opposto, per il resto, alle domande formulate dalla ricorrente – precisando che l'affidamento ai nonni dovrebbe ricomprendere anche quelli del ramo paterno – e ha chiesto revocarsi l'assegnazione della casa coniugale alla non sussistendone i presupposti. Parte_1
pagina 4 di 9 Tanto premesso, deve rilevarsi, come già evidenziato con la citata ordinanza, che la figlia nelle more è divenuta maggiorenne, pertanto, alcuna disposizione deve adottarsi in tema di Per_1 affidamento, collocamento e diritto di visita della stessa.
2.1. Con riguardo al minore – fermi restando l'affidamento condiviso e il Per_3 collocamento presso la madre, non essendovi peraltro domanda di modifica al riguardo – il Collegio conferma la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto già previsto in via temporanea e urgente. Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del figlio e con le seguenti modalità: - due fine settimana al mese, alternati, dal sabato mattina alle 9.30 fino alle ore 21.00 della domenica;
- ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre;
il 31 dicembre o il 1 gennaio;
il giorno del 26 dicembre o il 6 gennaio;
per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
il giorno del compleanno del minore, in modo alternato con la madre;
il giorno della festa del papà; in ogni altra festività, in modo alternato con la madre;
- per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare ogni anno entro il 31 maggio.
Inoltre, non può essere autorizzato in via preventiva un affidamento/collocamento del minore presso i nonni allorquando la madre sia impegnata per ragioni lavorative e/o di salute dovendosi verificare tale necessità di volta in volta, ove le parti siano in disaccordo.
2.2. Considerato che entrambi i figli vivono con la madre (la maggiorenne allorquando vi fa ritorno dall'Università), deve confermarsi l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla stessa. Giova ricordare, infatti, come tale istituto è volto esclusivamente ad assicurare alla prole (anche ai maggiorenni economicamente non indipendenti) la continuità con l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(ex plurimis Cass. n. 34431 del 2018, n. 3331 del 2016); ciò prescindendo, dunque, dalla situazione reddituale del coniuge più debole. Peraltro, la sig.ra all'udienza del 29 maggio 2024, ha Parte_1 rappresentato il venir meno dell'esigenza, manifestata con l'atto introduttivo, di trasferirsi a Filettino, dove lavora, stante la prossima scadenza del contratto (il 30.06.2024).
Né osta a tali conclusioni quanto dedotto dal resistente in ordine al venir meno dei presupposti per l'assegnazione dell'ex casa coniugale, sull'assunto che la avrebbe intrapreso una Parte_1 convivenza more uxorio presso la stessa.
Deve infatti considerarsi, alla luce di condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/11/2021, n.33610), che l'instaurata convivenza del genitore collocatario nell'abitazione familiare con altra persona deve essere valutata dai giudici di merito nell'ottica esclusiva dell'interesse pagina 5 di 9 del minore. Nel caso di specie, oltre a non esservi prova di tale convivenza presso l'abitazione familiare, neppure il resistente ha dedotto controindicazioni in tal senso, in termini di pregiudizi o turbamenti subiti dai figli a causa della nuova convivenza della madre. E' un esito coerente con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito che "l'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole, la norma censurata (art. 155 quater, comma 1, c.c., corrispondente al vigente art. 337 sexies, comma 1, c.c., in tema di separazione;
principi analoghi valgono in sede divorzile, ex art. 6, comma 6, L. n. 898 del 1970) non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore" (Corte Cost. n. 308 del 2008).
2.3. Inoltre, come già evidenziato con ordinanza del 31 maggio/4 giugno 2024, quanto alla richiesta della ricorrente di consentire l'accesso a terzi nella casa coniugale (parenti o compagni), deve considerarsi che le clausole inserite negli accordi di separazione o di divorzio, quando si prevede l'obbligo per i coniugi di introdurre i compagni in modo graduale nella vita dei figli, come quelle che vietano i contatti per un determinato periodo di tempo, non costituiscono un autentico obbligo giuridico, ma un impegno morale che, se dovesse essere violato, non comporterebbe l'applicazione di nessuna sanzione;
peraltro nel caso di specie l'esigenza connessa alla clausola in questione può ritenersi superata, risalendo la separazione all'anno 2010, sicché non può ritenersi pregiudizievole per i figli l'introduzione di nuove figure.
2.4. In ordine alle statuizioni di ordine economico nei confronti dei figli, la ricorrente con il proprio atto introduttivo aveva chiesto confermarsi l'importo complessivo di euro 600,00, come previsto con la sentenza di divorzio, come modificata con decreto di questo Tribunale, n. 4983/2019 del 22 marzo 2019 (R.G.V.G. 1847/2018). Ha poi chiesto che la quota (di euro 300,00) riferibile alla figlia maggiorenne sia versata dal padre direttamente a quest'ultima. All'udienza di discussione del 25 giugno 2025, stante la riduzione del mantenimento ed euro 150,00 per ciascun figlio (disposta, in via temporanea e urgente, con la citata ordinanza), ha insistito per l'aumento del mantenimento nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio.
Orbene, la ricorrente è insegnante e risulta aver lavorato, da ultimo, presso una scuola primaria con un contratto a tempo determinato. Dalle ultime buste paga in atti risulta aver percepito, con riguardo all'incarico da ultimo svolto, uno stipendio mensile medio pari a circa euro 1600,00 netti pagina 6 di 9 (cfr. allegato “stipendi” alle note scritte depositate il 9.01.2025; in particolare, a dicembre 2024 ha percepito una retribuzione netta di euro 2.672,06; a novembre di euro 1758,26; ad ottobre di euro
1.489,82 e a settembre di euro 789,92). Nei mesi in cui non ha lavorato (luglio-agosto 2024) risulta aver percepito la AS (cfr. docc. allegati alle note scritte depositate il 9.01.2025). Deve comunque ritenersi che la , seppure con contratti a tempo determinato, lavori con una certa Parte_1 continuità. Lo si può desumere dal fatto che successivamente a giugno 2024, mese in cui era scaduto il contratto di lavoro presso la scuola di Filettino, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza del
29.05.2024, la stessa abbia lavorato anche per il successivo periodo scolastico, come desumibile dalle suddette buste paga.
Per quanto riguarda il lo stesso ha svolto sino all'agosto 2023 attività di agente CP_1 assicurativo e commercio di auto nuovo ed usate (doc. 2 comparsa di costituzione) ed è attualmente disoccupato. Il resistente risulta percepire dal primo agosto 2024 una pensione di invalidità di euro
333,33, una pensione contributiva pari ad euro 603,60 e un assegno di accompagnamento pari ad euro
531,76, per complessivi euro 1.468,69 (cfr. documentazione allegata alle note depositate il Cont 10.01.2025), dal quale detrarre il rateo bancario concordato con la , che, secondo quanto riferito dal predetto, sarebbe stato ridotto ad euro 400,00 (cfr. doc. 4 comparsa). Il ha inoltre riferito di CP_1 aver avuto un altro figlio (nato il [...]), circostanza, questa, preesistente alla sentenza di divorzio del 2017, ma non valutata ai fini della determinazione del contributo economico posto a carico del medesimo. Inoltre, il resistente ha documentato di essere affetto da una grave malattia, e ha riferito all'udienza del 25 giugno 2025 di sostenere i costi legati ad una cura sperimentale. Quanto ai cespiti patrimoniali in proprietà del (cfr. doc. 4 allegato al ricorso per il sequestro), lo stesso CP_1 risulta proprietario di un terreno agricolo, di tre posti auto siti in Padova, verosimilmente produttivi di reddito, e di un appartamento venduto alla sorella del resistente, con riserva di usufrutto da parte dello stesso.
Ritiene il Collegio, alla luce della situazione economica patrimoniale delle parti come sopra documentata, e degli oneri a carico del resistente – tra cui quelli legati al mantenimento di altro figlio,
a prescindere dall'importo del contributo economico effettivamente versato per lo stesso, e delle presumibili spese mediche da affrontare per la malattia da cui è affetto – doversi confermare l'importo, ritenuto congruo, di euro 150,00 a carico del quale contributo al mantenimento di CP_1 ciascun figlio. Va inoltre accolta la domanda della ricorrente di versamento del contributo economico a carico del per il mantenimento della figlia direttamente in favore della stessa, stante CP_1 Per_1
l'accordo in tal senso delle parti e della dichiarazione sottoscritta dalla ragazza e depositata dalla
(cfr. doc. 8 ricorso). Parte_1 pagina 7 di 9 Si ritiene doversi confermare anche la ripartizione delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% tra le parti, e l'attribuzione dell'assegno unico interamente in favore della Parte_1 in quanto genitore collocatario.
Quanto alla domanda della ricorrente di disporre che le detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore dei figli vengano detratte al 100% dalla madre, sia quale genitore collocatario dei figli sia quale genitore effettivamente gravato delle spese straordinarie, questa è inammissibile in quanto proposta tardivamente con la memoria ex art. 473bis.17 c.p.c.. In ogni caso, tale domanda, in assenza di un accordo tra le parti da recepire, andrebbe respinta, atteso che in base all'art. 12 lett. c) del D.P.R.
n. 917/1986, “Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori”.
3. Sussistono le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura e dell'esito complessivo della lite (considerato il rigetto della domanda del resistente di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, e all'accoglimento della domanda riconvenzionale per la riduzione del mantenimento per la prole) anche in relazione al subprocedimento incardinato (considerato il successivo accoglimento dell'istanza di dissequestro proposta dal . CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.29 proposto il
12.01.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1) conferma l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente presso la madre;
2) conferma l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla ricorrente;
3) a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Cassino n. 466 del 3/4 aprile 2017
(con cui sono state confermate le condizioni di cui all'omologa della separazione consensuale intervenuta in data 17.12.10 ad eccezione del contributo per il mantenimento dei figli), disciplina la regolamentazione degli incontri padre-figlio secondo quanto disposto in parte motiva, conformemente a quanto previsto, in via temporanea e urgente, con ordinanza del 31 pagina 8 di 9 maggio/4giugno 2024;
4) a modifica di quanto disposto con la suddetta sentenza di divorzio (che ha confermato le condizioni di cui all'omologa della separazione consensuale nei termini anzidetti), non si pongono limitazioni in ordine al pernottamento di terze persone presso l'abitazione familiare per le ragioni indicate in parte motiva;
5) a parziale modifica della sentenza di divorzio, pone a carico di l'obbligo di CP_1 corrispondere alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore , rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza Per_3 dalla comunicazione dell'ordinanza del 31 maggio/4 giugno 2024, e a versare alla figlia entro Per_1 il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 150,00, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, con decorrenza dal deposito della presente sentenza;
6) conferma la ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche per prestazioni non erogate dal S.S.N.) sostenute per i figli, purché documentate e previamente concordate (salve le spese scolastiche e quelle mediche urgenti), attenendosi, nell'individuazione dei predetti oneri, al Protocollo approvato presso il Tribunale di Cassino;
7) dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla ricorrente;
8) rigetta la domanda della ricorrente in ordine alle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore dei figli;
9) conferma, per il resto, le disposizioni di cui al predetto provvedimento;
10) spese di giudizio compensate.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 16 luglio
2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Virgilio Notari
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