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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/09/2025, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
GIANI' dott.ssa GIOVANNA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al
N 4009/2021 posta in deliberazione all'udienza del 24 aprile 2025
TRA
, (C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelico Antonio Volpe (C.F.
ed Emanuele Dell'Elce (C.F. ), - C.F._2 C.F._3
-E
, (C.F. P.IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in 00142 Roma alla Via G. Grezar 14.
Appellata contumace -
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza n. 10279/2021 del Tribunale Ordinario di
Roma, Sezione Seconda Civile, resa in data 27/05/2021 nel contenzioso civile R.G.
n. 2333/2020. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.01.2020 e iscritto al R.G. n. 2333/2020 dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Seconda Civile, il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio l' (già Controparte_1 Controparte_2
poi poi , chiedendo
[...] Controparte_3 Controparte_4
l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della medesima per non aver annullato l'iscrizione a ruolo del credito di € 623.662,31 di cui alla cartella n.
108.2002.0008774113. L'attore sosteneva che tale credito erariale era stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo con sentenza n.
24/2010 del 18-29 gennaio 2010, divenuta irrevocabile. L'omissione della cancellazione di tale debito avrebbe impedito al di ottenere un Parte_1 finanziamento di € 700.000,00 dalla CH & NS Investment Banker Ltd in data 08.02.2019, causando la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e, di conseguenza, ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in almeno € 1.500.000,00.
L' si costituiva in primo grado contestando le Controparte_1 avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 10279/2021 del 27/05/2021, rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite tra le parti.Il Giudice di prime cure riteneva che la sentenza tributaria avesse accertato un vizio del procedimento di riscossione e non l'inesistenza del credito, con conseguente correttezza dell'operato di che aveva sospeso la cartella. Rilevava, inoltre, un concorso di colpa del CP_5 danneggiato per non aver attivato gli strumenti a sua disposizione (domanda di sgravio) per limitare il danno, e concludeva che il rifiuto del finanziamento fosse ascrivibile a una valutazione discrezionale dell'istituto di credito e non direttamente alla condotta di CP_5
Avverso tale provvedimento ha proposto appello il Sig. censurando Parte_1
l'ordinanza nelle parti in cui ha escluso la condotta illecita di e ha ravvisato una sua CP_5 inerzia colposa. L'appellante insiste nel ritenere che la sentenza della CTP di Teramo avesse determinato l'inesistenza del credito e che, pertanto, fosse obbligata per legge a CP_5 cancellare definitivamente la posta debitoria, senza necessità di ulteriori atti da parte sua. L'appellata sebbene ritualmente citata, non si è Controparte_1 costituita in giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per difetto di specifica motivazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Con la sentenza a Sezioni Unite 27199/2017 la Corte di Cassazione ha precisato: “ Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Nello stesso senso Cass. 13535/2018.”
La Corte di Cassazione a sezioni unite con l'ordinanza 36481/2022 ha ribadito: “ Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Il Tribunale ha, infatti affermato: …L'accertamento ha quindi riguardo la legittimità del procedimento di riscossione e per tale motivo il giudice tributario ha sinanche estromesso dal giudizio l'ente creditore ( ). Nessuna pronuncia può dirsi quindi Controparte_6 intervenuta, in mancanza del legittimo contraddittore estromesso, sulla esistenza del credito iscritto a ruolo. Non risultando accertata l'insussistenza del credito in esame, ha CP_5 sospeso la cartella e la circostanza deve ritenersi nota al ricorrente, quanto meno alla data del 24.08.2017, giusta comunicazione di (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte resistente). CP_5
Del resto anche la richiesta (accolta) di definizione agevolata (cd rottamazione) formulata da ricorrente ha avuto ad oggetto crediti diversi da quello per cui è causa (cfr. docc. 3 e 3bis del fascicolo di parte resistente). In mancanza di un accertamento della inesistenza del credito e di un provvedimento di sgravio, di competenza dell'ente creditore, l'ente della riscossione si è limitato a sospendere la cartella (e la conseguente riscossione esattoriale) e non può pertanto ritenersi provata l'asserita condotta illecita di quest'ultimo. In tale situazione non può peraltro ignorarsi il comportamento del ricorrente che avrebbe potuto agevolmente presentare una semplice domanda di sgravio all'ente creditore (allegando la sentenza ritenuta a sé favorevole) e/o in ogni caso proporre azione di accertamento negativo del credito. Sul punto, sembra utile richiamare quanto affermato da consolidata giurisprudenza amministrativa in tema di risarcimento del danno da attività illegittima della p.a., secondo la quale seppur vero che l'impugnazione del provvedimento illegittimo non è presupposto necessario per l'esperibilità della domanda risarcitoria, lo stesso di certo rileva ai fini della quantificazione del danno risarcibile. Sussiste, difatti, il dovere, da parte del danneggiato, di attivarsi al fine di limitare, nei limiti dell'esigibilità, il prodursi o il lievitare di voci di danno.
L'individuazione quale limite ai danni risarcibili dell'ingiustificata inerzia del danneggiato dal provvedimento, pacificamente integrata dalla mancata assunzione di atti di iniziativa finalizzati alla stimolazione dell'autotutela amministrativa oltre che dalla mancata impugnazione giurisdizionale, trova i propri addentellati normativi negli artt. 1175 c.c. e 2
Cost., in quanto è contrario ai principi di correttezza, buona fede e solidarietà il non agire tempestivamente al fine di limitare il pregiudizio derivante dalla condotta altrui, seppur illegittima, nonostante si abbia già la completa percezione del pregiudizio e si disponga di strumenti al tal fine non significativamente gravosi (ex plurimis Consiglio di Stato Ad.
Plenaria n.3/2011 e nello stesso senso sull'ancoraggio del dovere di agire ai parametri di cui agli arrtt. 1175 c.c. e 2 Cost. Cass. SSUU 24406/2011). Ne consegue che anche comportamenti omissivi, di tipo processuale ma anche procedimentale, possono costituire in astratto elementi rilevanti ai fini della limitazione o dell'esclusione del danno, laddove, secondo un giudizio di causalità ipotetica si accerti che le condotte omesse non sarebbero state eccessivamente gravose ed avrebbero inciso in modo determinante sul prodursi del danno. Nel caso di specie, l'inerzia di parte attrice induce ad escludere dal novero dei danni risarcibili tutti quelli che con normale diligenza la stessa avrebbe potuto evitare (ex plurimis
Cass. 2855/2005), il che ricomprende tutti i danni lamentati da parte ricorrente. Deve aggiungersi che il rifiuto del finanziamento richiesto dal ricorrente non può essere ragionevolmente ascritto ad anche perché la segnalazione fiscaleallegata come causa CP_5 del rifiuto - faceva riferimento ad un debito fiscale “sospeso” e quindi non in atto (cfr. provvedimento di rigetto del finanziamento del 08.02.2019, doc.9 del fascicolo di parte ricorrente), con la conseguenza che il predetto rifiuto non può che essere ascritto ad una valutazione discrezionale e di convenienza effettuata dall'istituto di credito e non imputabile ad La domanda deve, dunque, essere rigettata.” Tale ratio decidendi non è stata CP_5 adeguatamente confutata.
E l'appello è manifestamente inammissibile anche in relazione alla ratio decidendi costituita dalla insussistenza del nesso di causalità tra asserito illecito e danno. A fronte della specifica motivazione del tribunale, sopra richiamata, l'appellante si è limitato a dedurre: -Sul Nesso di causalità tra la condotta dell'Agente/Concessionario per la
Riscossione ed i danni arrecati al contribuente-ricorrente per effetto della lesione dei diritti soggettivi personali. Non sussistono dubbi sul nesso di causalità intercorrente fra l'operato
(segnalazione ed omessa cancellazione) dell'Agente della Riscossione (all'epoca CP_2
, poi , poi ed oggi
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
ed i danni provocati e subiti dall'attore ricorrente per effetto della Controparte_1 annotazione nei ruoli esattoriali della posta debitoria erariale INESISTENTE – INESIGIBILE perché caducata da una pronuncia n.ro 24/2010 -doc.11-), che ha determinato quella situazione che si è protratta fino ad oggi, comportando evidenti implicazioni alla sua esistenza e di relazione in generale, nonché a quella professionale svolta, andando a condizionare la stima e le referenze di onestà e correttezza, ed altresì a quella reddituale- economica, per avergli impedito di ottenere un finanziamento sia per acquistare quote della società tedesca e sia per ristrutturare le sue proprietà, nonché impeditogli di alienare il bene immobile de quo e poter beneficiare di un utile economico.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 10279/2021 Parte_1 del Tribunale Ordinario di Roma, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello
2. Conferma integralmente l'ordinanza n. 10279/2021 del Tribunale
Ordinario di Roma del 27/05/2021.
3. Condanna l'appellante, Sig. al pagamento delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio in favore dell' , Controparte_7 che si liquidano in € 9.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 .Il contributo è stato versato in maniera inferiore a quello dovuto che è pari ad €
1.686,00 che deve essere integrato.
Così deciso in Roma, il 02 luglio 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
GIANI' dott.ssa GIOVANNA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al
N 4009/2021 posta in deliberazione all'udienza del 24 aprile 2025
TRA
, (C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelico Antonio Volpe (C.F.
ed Emanuele Dell'Elce (C.F. ), - C.F._2 C.F._3
-E
, (C.F. P.IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in 00142 Roma alla Via G. Grezar 14.
Appellata contumace -
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza n. 10279/2021 del Tribunale Ordinario di
Roma, Sezione Seconda Civile, resa in data 27/05/2021 nel contenzioso civile R.G.
n. 2333/2020. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.01.2020 e iscritto al R.G. n. 2333/2020 dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Seconda Civile, il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio l' (già Controparte_1 Controparte_2
poi poi , chiedendo
[...] Controparte_3 Controparte_4
l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della medesima per non aver annullato l'iscrizione a ruolo del credito di € 623.662,31 di cui alla cartella n.
108.2002.0008774113. L'attore sosteneva che tale credito erariale era stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo con sentenza n.
24/2010 del 18-29 gennaio 2010, divenuta irrevocabile. L'omissione della cancellazione di tale debito avrebbe impedito al di ottenere un Parte_1 finanziamento di € 700.000,00 dalla CH & NS Investment Banker Ltd in data 08.02.2019, causando la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e, di conseguenza, ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in almeno € 1.500.000,00.
L' si costituiva in primo grado contestando le Controparte_1 avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 10279/2021 del 27/05/2021, rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite tra le parti.Il Giudice di prime cure riteneva che la sentenza tributaria avesse accertato un vizio del procedimento di riscossione e non l'inesistenza del credito, con conseguente correttezza dell'operato di che aveva sospeso la cartella. Rilevava, inoltre, un concorso di colpa del CP_5 danneggiato per non aver attivato gli strumenti a sua disposizione (domanda di sgravio) per limitare il danno, e concludeva che il rifiuto del finanziamento fosse ascrivibile a una valutazione discrezionale dell'istituto di credito e non direttamente alla condotta di CP_5
Avverso tale provvedimento ha proposto appello il Sig. censurando Parte_1
l'ordinanza nelle parti in cui ha escluso la condotta illecita di e ha ravvisato una sua CP_5 inerzia colposa. L'appellante insiste nel ritenere che la sentenza della CTP di Teramo avesse determinato l'inesistenza del credito e che, pertanto, fosse obbligata per legge a CP_5 cancellare definitivamente la posta debitoria, senza necessità di ulteriori atti da parte sua. L'appellata sebbene ritualmente citata, non si è Controparte_1 costituita in giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per difetto di specifica motivazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Con la sentenza a Sezioni Unite 27199/2017 la Corte di Cassazione ha precisato: “ Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Nello stesso senso Cass. 13535/2018.”
La Corte di Cassazione a sezioni unite con l'ordinanza 36481/2022 ha ribadito: “ Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Il Tribunale ha, infatti affermato: …L'accertamento ha quindi riguardo la legittimità del procedimento di riscossione e per tale motivo il giudice tributario ha sinanche estromesso dal giudizio l'ente creditore ( ). Nessuna pronuncia può dirsi quindi Controparte_6 intervenuta, in mancanza del legittimo contraddittore estromesso, sulla esistenza del credito iscritto a ruolo. Non risultando accertata l'insussistenza del credito in esame, ha CP_5 sospeso la cartella e la circostanza deve ritenersi nota al ricorrente, quanto meno alla data del 24.08.2017, giusta comunicazione di (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte resistente). CP_5
Del resto anche la richiesta (accolta) di definizione agevolata (cd rottamazione) formulata da ricorrente ha avuto ad oggetto crediti diversi da quello per cui è causa (cfr. docc. 3 e 3bis del fascicolo di parte resistente). In mancanza di un accertamento della inesistenza del credito e di un provvedimento di sgravio, di competenza dell'ente creditore, l'ente della riscossione si è limitato a sospendere la cartella (e la conseguente riscossione esattoriale) e non può pertanto ritenersi provata l'asserita condotta illecita di quest'ultimo. In tale situazione non può peraltro ignorarsi il comportamento del ricorrente che avrebbe potuto agevolmente presentare una semplice domanda di sgravio all'ente creditore (allegando la sentenza ritenuta a sé favorevole) e/o in ogni caso proporre azione di accertamento negativo del credito. Sul punto, sembra utile richiamare quanto affermato da consolidata giurisprudenza amministrativa in tema di risarcimento del danno da attività illegittima della p.a., secondo la quale seppur vero che l'impugnazione del provvedimento illegittimo non è presupposto necessario per l'esperibilità della domanda risarcitoria, lo stesso di certo rileva ai fini della quantificazione del danno risarcibile. Sussiste, difatti, il dovere, da parte del danneggiato, di attivarsi al fine di limitare, nei limiti dell'esigibilità, il prodursi o il lievitare di voci di danno.
L'individuazione quale limite ai danni risarcibili dell'ingiustificata inerzia del danneggiato dal provvedimento, pacificamente integrata dalla mancata assunzione di atti di iniziativa finalizzati alla stimolazione dell'autotutela amministrativa oltre che dalla mancata impugnazione giurisdizionale, trova i propri addentellati normativi negli artt. 1175 c.c. e 2
Cost., in quanto è contrario ai principi di correttezza, buona fede e solidarietà il non agire tempestivamente al fine di limitare il pregiudizio derivante dalla condotta altrui, seppur illegittima, nonostante si abbia già la completa percezione del pregiudizio e si disponga di strumenti al tal fine non significativamente gravosi (ex plurimis Consiglio di Stato Ad.
Plenaria n.3/2011 e nello stesso senso sull'ancoraggio del dovere di agire ai parametri di cui agli arrtt. 1175 c.c. e 2 Cost. Cass. SSUU 24406/2011). Ne consegue che anche comportamenti omissivi, di tipo processuale ma anche procedimentale, possono costituire in astratto elementi rilevanti ai fini della limitazione o dell'esclusione del danno, laddove, secondo un giudizio di causalità ipotetica si accerti che le condotte omesse non sarebbero state eccessivamente gravose ed avrebbero inciso in modo determinante sul prodursi del danno. Nel caso di specie, l'inerzia di parte attrice induce ad escludere dal novero dei danni risarcibili tutti quelli che con normale diligenza la stessa avrebbe potuto evitare (ex plurimis
Cass. 2855/2005), il che ricomprende tutti i danni lamentati da parte ricorrente. Deve aggiungersi che il rifiuto del finanziamento richiesto dal ricorrente non può essere ragionevolmente ascritto ad anche perché la segnalazione fiscaleallegata come causa CP_5 del rifiuto - faceva riferimento ad un debito fiscale “sospeso” e quindi non in atto (cfr. provvedimento di rigetto del finanziamento del 08.02.2019, doc.9 del fascicolo di parte ricorrente), con la conseguenza che il predetto rifiuto non può che essere ascritto ad una valutazione discrezionale e di convenienza effettuata dall'istituto di credito e non imputabile ad La domanda deve, dunque, essere rigettata.” Tale ratio decidendi non è stata CP_5 adeguatamente confutata.
E l'appello è manifestamente inammissibile anche in relazione alla ratio decidendi costituita dalla insussistenza del nesso di causalità tra asserito illecito e danno. A fronte della specifica motivazione del tribunale, sopra richiamata, l'appellante si è limitato a dedurre: -Sul Nesso di causalità tra la condotta dell'Agente/Concessionario per la
Riscossione ed i danni arrecati al contribuente-ricorrente per effetto della lesione dei diritti soggettivi personali. Non sussistono dubbi sul nesso di causalità intercorrente fra l'operato
(segnalazione ed omessa cancellazione) dell'Agente della Riscossione (all'epoca CP_2
, poi , poi ed oggi
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
ed i danni provocati e subiti dall'attore ricorrente per effetto della Controparte_1 annotazione nei ruoli esattoriali della posta debitoria erariale INESISTENTE – INESIGIBILE perché caducata da una pronuncia n.ro 24/2010 -doc.11-), che ha determinato quella situazione che si è protratta fino ad oggi, comportando evidenti implicazioni alla sua esistenza e di relazione in generale, nonché a quella professionale svolta, andando a condizionare la stima e le referenze di onestà e correttezza, ed altresì a quella reddituale- economica, per avergli impedito di ottenere un finanziamento sia per acquistare quote della società tedesca e sia per ristrutturare le sue proprietà, nonché impeditogli di alienare il bene immobile de quo e poter beneficiare di un utile economico.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 10279/2021 Parte_1 del Tribunale Ordinario di Roma, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello
2. Conferma integralmente l'ordinanza n. 10279/2021 del Tribunale
Ordinario di Roma del 27/05/2021.
3. Condanna l'appellante, Sig. al pagamento delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio in favore dell' , Controparte_7 che si liquidano in € 9.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 .Il contributo è stato versato in maniera inferiore a quello dovuto che è pari ad €
1.686,00 che deve essere integrato.
Così deciso in Roma, il 02 luglio 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE