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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/05/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
5080/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 05/05/2025 , come sostituita ex art. 127
ter c.p.c dal deposito di note scritte , come da precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5080/2024 R.G. L. promosso
DA
, nato a [...] ( CT) in data 01/05/1966 , c.f. residente Parte_1 C.F._1
in Linguaglossa ( CT) via Ruggero II n. 2 , col patrocinio dell'avv. Nicola Mazzaglia come da pro-
cura alle liti in atti di giudizio depositata, domiciliato presso lo studio del suo procuratore in Adrano
via Brunelleschi n. 86 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura alle liti depositata in atti, domiciliato in Catania
Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : indebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO SOTTESI ALLA DECISIONE CP_ Con ricorso iscritto a ruolo il 28/05/2024 parte attrice impugnava la comunicazione , notificata il 03.04.20124, avente ad oggetto accertamento di indebito , erogato sulla pensione di invalidità
civile 03555017 , per il periodo intercorso dal 1 gennaio 2007 sino al 31.07.2010.
Si comunicava che la complessiva somma da recuperare , in riferimento al medesimo periodo e per la stessa causale , era pari ad euro 4.620,74 .
CP_ Il provvedimento impugnato richiamava una precedente lettera dell' con la quale il ricorrente odierno veniva informato dell'esistenza dell'indebito originario e del lasso temporale cui l'indebito si riferiva .
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di eseguire recupero di somme indebitamente pagate al ricorrente sulla pensione di invalidità civile essendo già decorso un lasso temporale di oltre dieci anni.
Inoltre nell'atto impugnato l'Ente faceva riferimento ad una lettera mai ricevuta dal ricorrente e che entrava in contraddizione con altro provvedimento notificato al ricorrente avente ad oggetto la rili-
quidazione della pensione di invalidità civile n. 03555017 per il periodo che risultava intercorso dal
1gennaio 2012 al 31 ottobre 2013.
CP_ Da questa riliquidazione , riguardante un periodo posteriore rispetto a quello per cui voleva recuperare detto indebito , non emergeva alcun debito in atto, a carico del ricorrente medesimo.
Insisteva deducendo di non avere mai ricevuto la lettera del 2010 e pertanto la mancata notifica al ricorrente odierno , nei termini di legge e nel rispetto della sequenza prescritta dalla legge , avente ad oggetto tutti gli atti presupposti alla contestazione di indebito , rendevano illegittimo il provvedi mento impugnato del 2024.
Il provvedimento era sicuramente prescritto secondo la prospettazione del ricorrente .
Quest'ultimo richiamava il proprio affidamento basato sulla riliquidazione, successiva all'indebito
, in cui non si faceva riferimento alcuno ad un indebito contestato in un periodo risalente Parte_2
di cui era rimasto un importo residuo da recuperare.
Chiedeva l'annullamento del provvedimento recante data 03.04.2024 con il quale , richiaman- CP_1
do l'indebito del 2010 ,comunicava un recupero di somme residue pari ad euro 4.620,74.
Chiedeva fosse dichiarata l'illegittimità dell'atto impugnato perché prescritto e quindi emesso in CP_
violazione delle norme di legge sulla prescrizione dell'indebito e dell'azione di recupero dell' ,
nonché per violazione della buona fede del ricorrente nei provvedimenti successivi di riliquidazione dai quali non si evinceva alcun indebito pregresso con residuo importo da recuperare .
CP_ Fissata udienza di discussione si costituiva in giudizio che contestava la ricostruzione fattuale eseguita dal ricorrente .
Precisava che con la ricostituzione , la pensione veniva revocata con decorrenza dal 01/01/2008 per il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge e veniva accertato , fino al 31 luglio 2010
un indebito di importo originario pari ad euro 8.320,74.
Pertanto in data 12/11/2010 veniva notificata la comunicazione RCS a mezzo raccomandata , con
CP_ cui informava il pensionato dell'indebito n. 1033774 dell'importo già specificato e comuni-
cava il recupero dello stesso mediante un piano di trattenuta su pensione di euro 100 mensili che si è protratto sino al 01/2015. Dal mese successivo , febbraio , la pensione è stata eliminata.
Dal piano rateale di rientro dell'indebito risulta recuperata la somma di euro 3.700.
CP_ Con il provvedimento impugnato in giudizio del 21 febbraio 2024 , deduceva che veniva comunicato al ricorrente l'importo delle somme che ancora residuavano come indebito e che erano pari ad euro 4.620,74 , veniva altresì comunicato il piano rateale nuovo di recupero attraverso tratte-
nute sulla pensione di invalidità ordinaria IO, con decorrenza maggio 2024.
Secondo la prospettazione dell' l'indebito ed il diritto di recuperare le somme elargite al ri- CP_1
corrente e non spettanti , non era prescritto poiché il decorso di prescrizione era stato interrotto con la raccomandata del 2010 e con azione di recupero rateale protrattasi sino al 2015. Il gennaio 2015
CP_ che rappresenta il momento fino al quale viene esercitato il recupero , secondo rappresenta il termine di decorrenza decennale per il recupero del residuo indebito , il cui decorso di prescrizione veniva interrotto con la comunicazione impugnata del 2024 , all'esame di giudizio .
Sotto altro profilo l' negava la buona fede del ricorrente nella ricezione di somme non spet- CP_1
tanti per il superamento di limiti di reddito, che ben conosceva e per non avere eseguito le comuni-
CP_ cazioni reddituali richiesta periodicamente da attraverso apposito modello .
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con la conferma del provvedimento impugnato .
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo il deposito di note scritte autorizzate . Successivamente questo giudice è stato delegato per la discussione e decisione del procedimento come da atto di delega del 07/04/2025, sostituita l'udienza di discussione del 05 maggio 2025 con deposito di note scritte , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c , lette le istanze e conclusioni come in atti depositate , il giudizio viene definito con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso risulta fondato sotto l'aspetto del decorso di prescrizione decennale del recupero delle somme indebitamente erogate.
Dalla documentazione offerta in atti dalla parte resistente medesima si evince che la comunicazione del 12/11/2010 ,con la quale sarebbe stato contestato l'indebito sulla pensione INVCIV n. 035550
17, in riferimento al periodo intercorso da 01/2007 sino al 31/07/2010 , non risulta notificata al ri-
corrente odierno.
Non esiste in atti prova dell'avvenuto invio e di ricezione della lettera raccomandata .
CP_ Erroneamente afferma di avere interrotto il decorso di prescrizione , infatti si legge in memo-
ria di costituzione della resistente odierna che : “Dalla sopra esposta ricostruzione dei fatti emerge
CP_ che il credito residuo relativo all'indebito per cui è causa non è prescritto, avendo l'Istituto
validamente interrotto la prescrizione con la diffida del 2010 e con l'azione di recupero rateale pro
trattasi sino al gennaio 2015, momento in cui può individuarsi il dies a quo di decorso del termine
decennale di prescrizione del credito residuo e che risulta , poi, nuovamente interrotto con il prov-
vedimento del 2024 oggi contestato .”
Tale assunto risulta smentito dalla stessa produzione documentale della resistente .
Non risulta in atti depositata alcun avviso di ricevimento della raccomandata di contestazione di indebito del 12/11/2010, come già evidenziato.
Il piano rateale protratto di recupero protratto sino al gennaio 2015 viene in giudizio supportato solo da atti aventi una valenza meramente interna all'istituto .
Rappresentano infatti atti interni all' il cedolino di pensione con trattenuta, la scheda CP_1
anagrafica di indebito , anche il piano di recupero chiuso nel 2015 per eliminazione pensione rappre
CP_ senta la visualizzazione di dati informatici in possesso dell' ,raccolti e tenuti da Anche CP_1
il prospetto delle trattenute in atti allegato è un atto interno della parte resistente odierna , non vi è prova di alcun atto interruttivo di prescrizione inviato al ricorrente , come sopra evidenziato.
Nessuna comunicazione del 2015, avente il carattere di atto interruttivo del decorso di prescrizione,
viene inviata al ricorrente ,tanto da rappresentare il dies a quo per il recupero futuro di eventuali somme residue.
La pretesa contenuta nell'atto impugnato , recante data 03/04/2020, di recupero di somme che residuano da un precedente indebito erogato su pensione invai n. 03555017 per il periodo compreso da 01/2007 al 31/07/2010 è pertanto illegittima in quanto sicuramente prescritta .
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento.
Le spese di giudizio sono irripetibili tra le parti essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5080/2024 R.G.L. promossa da Parte_1
Così provvede :
Accoglie il ricorso;
Dichiara prescritto il diritto di recupero di indebito sulla pensione INVCIV n. 03555017 in riferi-
mento all'anno 2017 sino al 31/07/2010;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
Catania 18/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 05/05/2025 , come sostituita ex art. 127
ter c.p.c dal deposito di note scritte , come da precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5080/2024 R.G. L. promosso
DA
, nato a [...] ( CT) in data 01/05/1966 , c.f. residente Parte_1 C.F._1
in Linguaglossa ( CT) via Ruggero II n. 2 , col patrocinio dell'avv. Nicola Mazzaglia come da pro-
cura alle liti in atti di giudizio depositata, domiciliato presso lo studio del suo procuratore in Adrano
via Brunelleschi n. 86 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura alle liti depositata in atti, domiciliato in Catania
Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : indebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO SOTTESI ALLA DECISIONE CP_ Con ricorso iscritto a ruolo il 28/05/2024 parte attrice impugnava la comunicazione , notificata il 03.04.20124, avente ad oggetto accertamento di indebito , erogato sulla pensione di invalidità
civile 03555017 , per il periodo intercorso dal 1 gennaio 2007 sino al 31.07.2010.
Si comunicava che la complessiva somma da recuperare , in riferimento al medesimo periodo e per la stessa causale , era pari ad euro 4.620,74 .
CP_ Il provvedimento impugnato richiamava una precedente lettera dell' con la quale il ricorrente odierno veniva informato dell'esistenza dell'indebito originario e del lasso temporale cui l'indebito si riferiva .
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di eseguire recupero di somme indebitamente pagate al ricorrente sulla pensione di invalidità civile essendo già decorso un lasso temporale di oltre dieci anni.
Inoltre nell'atto impugnato l'Ente faceva riferimento ad una lettera mai ricevuta dal ricorrente e che entrava in contraddizione con altro provvedimento notificato al ricorrente avente ad oggetto la rili-
quidazione della pensione di invalidità civile n. 03555017 per il periodo che risultava intercorso dal
1gennaio 2012 al 31 ottobre 2013.
CP_ Da questa riliquidazione , riguardante un periodo posteriore rispetto a quello per cui voleva recuperare detto indebito , non emergeva alcun debito in atto, a carico del ricorrente medesimo.
Insisteva deducendo di non avere mai ricevuto la lettera del 2010 e pertanto la mancata notifica al ricorrente odierno , nei termini di legge e nel rispetto della sequenza prescritta dalla legge , avente ad oggetto tutti gli atti presupposti alla contestazione di indebito , rendevano illegittimo il provvedi mento impugnato del 2024.
Il provvedimento era sicuramente prescritto secondo la prospettazione del ricorrente .
Quest'ultimo richiamava il proprio affidamento basato sulla riliquidazione, successiva all'indebito
, in cui non si faceva riferimento alcuno ad un indebito contestato in un periodo risalente Parte_2
di cui era rimasto un importo residuo da recuperare.
Chiedeva l'annullamento del provvedimento recante data 03.04.2024 con il quale , richiaman- CP_1
do l'indebito del 2010 ,comunicava un recupero di somme residue pari ad euro 4.620,74.
Chiedeva fosse dichiarata l'illegittimità dell'atto impugnato perché prescritto e quindi emesso in CP_
violazione delle norme di legge sulla prescrizione dell'indebito e dell'azione di recupero dell' ,
nonché per violazione della buona fede del ricorrente nei provvedimenti successivi di riliquidazione dai quali non si evinceva alcun indebito pregresso con residuo importo da recuperare .
CP_ Fissata udienza di discussione si costituiva in giudizio che contestava la ricostruzione fattuale eseguita dal ricorrente .
Precisava che con la ricostituzione , la pensione veniva revocata con decorrenza dal 01/01/2008 per il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge e veniva accertato , fino al 31 luglio 2010
un indebito di importo originario pari ad euro 8.320,74.
Pertanto in data 12/11/2010 veniva notificata la comunicazione RCS a mezzo raccomandata , con
CP_ cui informava il pensionato dell'indebito n. 1033774 dell'importo già specificato e comuni-
cava il recupero dello stesso mediante un piano di trattenuta su pensione di euro 100 mensili che si è protratto sino al 01/2015. Dal mese successivo , febbraio , la pensione è stata eliminata.
Dal piano rateale di rientro dell'indebito risulta recuperata la somma di euro 3.700.
CP_ Con il provvedimento impugnato in giudizio del 21 febbraio 2024 , deduceva che veniva comunicato al ricorrente l'importo delle somme che ancora residuavano come indebito e che erano pari ad euro 4.620,74 , veniva altresì comunicato il piano rateale nuovo di recupero attraverso tratte-
nute sulla pensione di invalidità ordinaria IO, con decorrenza maggio 2024.
Secondo la prospettazione dell' l'indebito ed il diritto di recuperare le somme elargite al ri- CP_1
corrente e non spettanti , non era prescritto poiché il decorso di prescrizione era stato interrotto con la raccomandata del 2010 e con azione di recupero rateale protrattasi sino al 2015. Il gennaio 2015
CP_ che rappresenta il momento fino al quale viene esercitato il recupero , secondo rappresenta il termine di decorrenza decennale per il recupero del residuo indebito , il cui decorso di prescrizione veniva interrotto con la comunicazione impugnata del 2024 , all'esame di giudizio .
Sotto altro profilo l' negava la buona fede del ricorrente nella ricezione di somme non spet- CP_1
tanti per il superamento di limiti di reddito, che ben conosceva e per non avere eseguito le comuni-
CP_ cazioni reddituali richiesta periodicamente da attraverso apposito modello .
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con la conferma del provvedimento impugnato .
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo il deposito di note scritte autorizzate . Successivamente questo giudice è stato delegato per la discussione e decisione del procedimento come da atto di delega del 07/04/2025, sostituita l'udienza di discussione del 05 maggio 2025 con deposito di note scritte , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c , lette le istanze e conclusioni come in atti depositate , il giudizio viene definito con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso risulta fondato sotto l'aspetto del decorso di prescrizione decennale del recupero delle somme indebitamente erogate.
Dalla documentazione offerta in atti dalla parte resistente medesima si evince che la comunicazione del 12/11/2010 ,con la quale sarebbe stato contestato l'indebito sulla pensione INVCIV n. 035550
17, in riferimento al periodo intercorso da 01/2007 sino al 31/07/2010 , non risulta notificata al ri-
corrente odierno.
Non esiste in atti prova dell'avvenuto invio e di ricezione della lettera raccomandata .
CP_ Erroneamente afferma di avere interrotto il decorso di prescrizione , infatti si legge in memo-
ria di costituzione della resistente odierna che : “Dalla sopra esposta ricostruzione dei fatti emerge
CP_ che il credito residuo relativo all'indebito per cui è causa non è prescritto, avendo l'Istituto
validamente interrotto la prescrizione con la diffida del 2010 e con l'azione di recupero rateale pro
trattasi sino al gennaio 2015, momento in cui può individuarsi il dies a quo di decorso del termine
decennale di prescrizione del credito residuo e che risulta , poi, nuovamente interrotto con il prov-
vedimento del 2024 oggi contestato .”
Tale assunto risulta smentito dalla stessa produzione documentale della resistente .
Non risulta in atti depositata alcun avviso di ricevimento della raccomandata di contestazione di indebito del 12/11/2010, come già evidenziato.
Il piano rateale protratto di recupero protratto sino al gennaio 2015 viene in giudizio supportato solo da atti aventi una valenza meramente interna all'istituto .
Rappresentano infatti atti interni all' il cedolino di pensione con trattenuta, la scheda CP_1
anagrafica di indebito , anche il piano di recupero chiuso nel 2015 per eliminazione pensione rappre
CP_ senta la visualizzazione di dati informatici in possesso dell' ,raccolti e tenuti da Anche CP_1
il prospetto delle trattenute in atti allegato è un atto interno della parte resistente odierna , non vi è prova di alcun atto interruttivo di prescrizione inviato al ricorrente , come sopra evidenziato.
Nessuna comunicazione del 2015, avente il carattere di atto interruttivo del decorso di prescrizione,
viene inviata al ricorrente ,tanto da rappresentare il dies a quo per il recupero futuro di eventuali somme residue.
La pretesa contenuta nell'atto impugnato , recante data 03/04/2020, di recupero di somme che residuano da un precedente indebito erogato su pensione invai n. 03555017 per il periodo compreso da 01/2007 al 31/07/2010 è pertanto illegittima in quanto sicuramente prescritta .
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento.
Le spese di giudizio sono irripetibili tra le parti essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5080/2024 R.G.L. promossa da Parte_1
Così provvede :
Accoglie il ricorso;
Dichiara prescritto il diritto di recupero di indebito sulla pensione INVCIV n. 03555017 in riferi-
mento all'anno 2017 sino al 31/07/2010;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
Catania 18/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo