Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 56
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento sottostante

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento, effettuata dal Comune di Messina tramite servizio postale con modalità di compiuta giacenza, fosse illegittima per una società a responsabilità limitata, poiché la notifica doveva seguire l'iter previsto dall'art. 145 c.p.c. e non gli artt. 140 e 143 c.p.c. La notifica per compiuta giacenza è consentita solo se effettuata alla persona fisica che rappresenta la società, non alla società in forma impersonale.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    Non esplicitato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte ha accolto il ricorso per vizio di notifica.

  • Rigettato
    Decadenza ex art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006

    Non esplicitato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte ha accolto il ricorso per vizio di notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 56
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 56
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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