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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: DE MARCO GIOVANNI, Presidente
EA IU, Relatore
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2926/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Messina
Difeso da
-Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PRESA IN CARICO n. 29537202400054629000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5680/2025 depositato il 10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente 1 2 S.r.l., con sede in Messina, impugna l'avviso di presa in carico n. 29537202400054629000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato in data 31 gennaio
2025, per l'importo di € 8.365,28, avente come sottostante avviso di accertamento emesso dal Comune di
Messina e notificato dallo stesso comune in data 9 dicembre 2021.
Con il proposto ricorso, la società contribuente deduce: a) omessa notifica avviso sottostante, non avendo avuto neppure risposta a specifica richiesta rivolta al Comune di Messina;
b) maturazione della prescrizione, riguardando tributo antecedente all'anno 2020; c) decadenza ex articolo 1, comma 161, Legge n. 296/2006.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese del giudizio, da distrarre.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione e assume la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento, afferendo la notifica ad adempimento di competenza dell'ente impositore.
Si costituisce, altresì, il Comune di Messina che assume la regolare notifica dell'avviso di accertamento alla data del 23 novembre 2021 a mezzo del servizio postale, perfezionatosi per compiuta giacenza con il decorso del decimo giorno successivo all'avviso ex art. 140 cpc e 8 della legge n° 890 del 20 novembre 1982. Sostiene la regolarità della notifica eseguita direttamente dall'ente impositore tramite il servizio postale e che, per l'ipotesi di assenza del destinatario, non sarebbe necessario l'invio della raccomandata informativa
(CAD).
Deduce, altresì, di aver dato seguito alla richiesta della società ricorrente di esame della documentazione inerente la pretesa tributaria con fissazione di appuntamento al quale la società non vi ha preso parte,
La società ricorrente deposita memoria illustrativa ove assume l'illegittimità della notifica, sottolineando che si tratta di una società a responsabilità limitata per la quale l'iter notificatorio è diverso da quello previsto per le persone fisiche, prevedendosi l'applicazione dell'articolo 145 c.p.c.; sostiene che, in ogni caso, sarebbe stata necessaria la CAD.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla società Ricorrente 1 2 S.r.l. va accolto.
La società ricorrente, con il primo motivo, ha eccepito la omessa notifica dell'avviso di accertamento, relativo a IMU anno 2016, sottostante l'atto di presa in carico impugnato, e tale eccezione non è stata superata dalla produzione documentale effettuata dall'ente impositore Comune di Messina.
Invero, l'allegazione dell'avviso di ricevimento con attestazione, da parte dell'operatore postale notificante, di avviso alla data del 22 novembre 2021 e restituzione del plico al mittente "per compiuta giacenza", non soddisfa la regolarità del procedimento notificatorio, giacché destinataria dell'atto era una società a responsabilità limitata, persona giuridica, relativamente alla quale, come correttamente evidenziato dalla stessa società, la notifica deve seguite l'iter delineato dall'articolo 145 c.p.p.
Deve osservarsi, al riguardo, che per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 145 cod. proc. civ., non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., prevedendo al comma 2 che la notifica per compiuta giacenza può perfezionarsi solo ed esclusivamente quando la stessa sia fatta alla persona fisica che rappresenta la società e non già alla società in forma impersonale come nel caso in esame.
Discende, pertanto, che la notifica operata dal Comune nei riguardi della società ricorrente, documentata con l'allegazione della cartolina di ricevimento con attestazione di "compiuta giacenza", deve ritenersi illegittima in quanto effettuata con procedimento notificatorio non consentito per la notifica alle società
Alla luce delle superiori osservazioni, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'atto impugnato, per essere fondato su atto impositivo non notificato alla società ricorrente.
Spese di giudizio interamente compensate, attesa la specificità della questione inerente la notifica alle società.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.
il giudice estensore
PE LE
il Presidente
IO De MA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: DE MARCO GIOVANNI, Presidente
EA IU, Relatore
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2926/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Messina
Difeso da
-Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PRESA IN CARICO n. 29537202400054629000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5680/2025 depositato il 10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente 1 2 S.r.l., con sede in Messina, impugna l'avviso di presa in carico n. 29537202400054629000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato in data 31 gennaio
2025, per l'importo di € 8.365,28, avente come sottostante avviso di accertamento emesso dal Comune di
Messina e notificato dallo stesso comune in data 9 dicembre 2021.
Con il proposto ricorso, la società contribuente deduce: a) omessa notifica avviso sottostante, non avendo avuto neppure risposta a specifica richiesta rivolta al Comune di Messina;
b) maturazione della prescrizione, riguardando tributo antecedente all'anno 2020; c) decadenza ex articolo 1, comma 161, Legge n. 296/2006.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese del giudizio, da distrarre.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione e assume la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento, afferendo la notifica ad adempimento di competenza dell'ente impositore.
Si costituisce, altresì, il Comune di Messina che assume la regolare notifica dell'avviso di accertamento alla data del 23 novembre 2021 a mezzo del servizio postale, perfezionatosi per compiuta giacenza con il decorso del decimo giorno successivo all'avviso ex art. 140 cpc e 8 della legge n° 890 del 20 novembre 1982. Sostiene la regolarità della notifica eseguita direttamente dall'ente impositore tramite il servizio postale e che, per l'ipotesi di assenza del destinatario, non sarebbe necessario l'invio della raccomandata informativa
(CAD).
Deduce, altresì, di aver dato seguito alla richiesta della società ricorrente di esame della documentazione inerente la pretesa tributaria con fissazione di appuntamento al quale la società non vi ha preso parte,
La società ricorrente deposita memoria illustrativa ove assume l'illegittimità della notifica, sottolineando che si tratta di una società a responsabilità limitata per la quale l'iter notificatorio è diverso da quello previsto per le persone fisiche, prevedendosi l'applicazione dell'articolo 145 c.p.c.; sostiene che, in ogni caso, sarebbe stata necessaria la CAD.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla società Ricorrente 1 2 S.r.l. va accolto.
La società ricorrente, con il primo motivo, ha eccepito la omessa notifica dell'avviso di accertamento, relativo a IMU anno 2016, sottostante l'atto di presa in carico impugnato, e tale eccezione non è stata superata dalla produzione documentale effettuata dall'ente impositore Comune di Messina.
Invero, l'allegazione dell'avviso di ricevimento con attestazione, da parte dell'operatore postale notificante, di avviso alla data del 22 novembre 2021 e restituzione del plico al mittente "per compiuta giacenza", non soddisfa la regolarità del procedimento notificatorio, giacché destinataria dell'atto era una società a responsabilità limitata, persona giuridica, relativamente alla quale, come correttamente evidenziato dalla stessa società, la notifica deve seguite l'iter delineato dall'articolo 145 c.p.p.
Deve osservarsi, al riguardo, che per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 145 cod. proc. civ., non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., prevedendo al comma 2 che la notifica per compiuta giacenza può perfezionarsi solo ed esclusivamente quando la stessa sia fatta alla persona fisica che rappresenta la società e non già alla società in forma impersonale come nel caso in esame.
Discende, pertanto, che la notifica operata dal Comune nei riguardi della società ricorrente, documentata con l'allegazione della cartolina di ricevimento con attestazione di "compiuta giacenza", deve ritenersi illegittima in quanto effettuata con procedimento notificatorio non consentito per la notifica alle società
Alla luce delle superiori osservazioni, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'atto impugnato, per essere fondato su atto impositivo non notificato alla società ricorrente.
Spese di giudizio interamente compensate, attesa la specificità della questione inerente la notifica alle società.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.
il giudice estensore
PE LE
il Presidente
IO De MA