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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2395/2024
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
Oggi 26/02/2025, alle ore 11.35, avanti al Giudice dott. Andrea Ausili, sono comparsi:
Per l'Avv. Parte_1
MOSTOCOTTO ALESSIA, oggi sostituito dall'Avv. Giovanni Naso.
Per l'Avv. BACCHI Parte_2
ALESSANDRO, oggi sostituito dall'Avv. Chiara Calgaro.
Per la nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a concludere ed a discutere la causa ex art. 437 c.p.c.
Le parti concludono come in atti, discutendo la causa anche riportandosi agli stessi.
All'esito della discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente alle ore 16.20 il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza qui di seguito redatta.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2395 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da già (C.F.: Parte_3 Parte_4
), in persona del Responsabile Contenzioso P.IVA_1 [...]
in qualità di Responsabile Contenzioso Parte_5
UMBRIA, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Mostocotto,
appellante contro
(C.F. , Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bacchi;
appellata
e nei confronti
(c.f. Controparte_2
), in persona del Prefetto p.t. rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia;
appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. CP_2
628 del 18 dicembre 2023 e depositata il 19 dicembre 2023 non notificata resa nel giudizio iscritto RG 2613/2023.
OGGETTO: ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO.
pag. 2/14 CONCLUSIONI:
PER Voglia il Tribunale Parte_3
Adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
in accoglimento del presente appello ed in riforma
dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di n. CP_2
628/2023 RGR 2613/2023 del 18.12.2023, depositata il 19.12.2023,
non notificata, ritenuti fondati i motivi di appello formulati
ed in accoglimento degli stessi, dichiarare in via pregiudiziale
la nullità della sentenza con pronuncia nel merito, previa
acquisizione della documentazione dedotta in narrativa, di
rigetto del ricorso;
in via gradata, e previa acquisizione ex
art. 437 c.p.c. della documentazione invocata, riformare la
sentenza impugnata laddove ha accolto il ricorso avversario,
integralmente rigettando il ricorso. In ogni caso con vittoria
di spese del doppio grado.
La sottoscritta difensora si dichiara ex art. 93 cpc
antistataria per il presente grado.
PER “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Parte_2
adito, disattesa ogni contraria istanza, In via preliminare
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o irritualità e/o
tardività dei documenti prodotti per la prima volta nel
procedimento di appello ai sensi degli artt. 345 e/o 437 c.p.c.,
disponendone lo stralcio e/o non tenendoli in considerazione ai
fini della decisione, siccome tardivi ed irrituali per tutti i
motivi esposti in narrativa. Nel merito, rigettare, per i motivi
espressi in narrativa l'avverso atto di appello siccome
pag. 3/14 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare la
sentenza di primo grado n. 628/2023 pronunciata in data
18.12.2023 dal Giudice di pace di nel procedimento RG n. CP_2
2613/2023, con vittoria di spese e onorari del grado di
giudizio”
PER Controparte_2
“in adesione alle conclusioni dell'atto d'appello di
[...]
rigettare l'originaria domanda di Parte_3
primo grado, spese come legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello ritualmente notificato, l'
[...]
ha convenuto in giudizio Controparte_3 [...]
chiedendo che il Tribunale adito Parte_2
dichiarasse la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio e, nel merito, rigettasse l'originario ricorso proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., accolto in primo grado, avverso la cartella n. 080202390065132/00 notificata in data 9.8.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n.
08020130000932468000 e a ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.
1.1. L'appellante ha esposto che:
- la sentenza impugnata era affetta da nullità in quanto la causa risultava trattata circa 42 minuti prima dell'orario fissato con il decreto di fissazione dell'udienza, circostanza che aveva impedito all' Controparte_3
regolarmente costituita, di depositare in udienza la cartolina pag. 4/14 dell'avviso di ricevimento, dalla quale sarebbe emerso che la cartella del 2013 era stata notificata mediante deposito per temporanea assenza dell'appellata presso il suo luogo di residenza e domicilio fiscale. Infatti, viene evidenziato che il verbale del 18.12.2024 non riportava l'orario di trattazione della causa, mentre la firma digitale reca una marca temporale fissata alle ore 11:17:16, e che la sentenza pronunciata sempre il 18.12.2024 reca la marca temporale delle ore 12:05:21, ossia poco più di cinque minuti dopo l'orario previsto per l'udienza di discussione;
- dal momento che l' era Controparte_3
già in possesso del suddetto avviso di ricevimento, qualora avesse potuto partecipare all'udienza avrebbe avuto diritto, con il deposito in udienza dell'avviso stesso, di produrre anche, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., la prova relativa alla raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) comprovante il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
In via gradata, ha chiesto che, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.,
sia acquisita nel giudizio d'appello la documentazione attestante la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 08020130000932468000 e dei successivi atti interruttivi del 2017 e del 2021, documentazione che ha depositato unitamente al ricorso in appello e dalla quale sono risultati provati sia la notifica della cartella sia la tempestività dei successivi atti interruttivi, anche alla luce della normativa emergenziale COVID che ha disposto la pag. 5/14 sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dall'8.3.2020 al 31.8.2021.
1.2. Nel giudizio di appello promosso dall'
[...]
si è costituita la signora Controparte_3 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la Parte_2
conferma della sentenza del Giudice di Pace.
L'appellata ha sostenuto che:
- è infondato il motivo di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio. In proposito, l'appellata evidenzia che, ai sensi dell'art. 51 del DPCM 22 febbraio 2013,
il riferimento temporale contenuto nella marca temporale è
specificato con riguardo al Tempo Universale Coordinato (UTC),
ossia il fuso orario di riferimento dal quale si calcolano tutti gli altri fusi orari nel mondo. Ne consegue che, in Italia, nel periodo invernale caratterizzato dall'ora solare, occorre aggiungere un'ora (più 1) rispetto al fuso orario UTC indicato.
Da ciò deriva che il verbale risulta chiuso alle ore 12:17:16 e la sentenza risulta depositata alle ore 13:05:21;
- la produzione documentale effettuata dall'appellante risulta tardiva, poiché nel giudizio di primo grado nulla è
stato depositato;
tale decadenza esclude, dunque, la possibilità
di produrre documenti nuovi nel giudizio di appello, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.
- in ogni caso, la documentazione prodotta risulta irrilevante, non essendo stata fornita la prova della corretta notifica degli atti prodromici (verbali di contestazione e pag. 6/14 ordinanze-ingiunzioni). Ne consegue un'invalidità derivata degli atti successivi, per omessa notifica degli atti presupposti. In
particolare, la , nel giudizio di primo grado, non ha CP_1
dimostrato l'avvenuta notifica delle ordinanze-ingiunzioni,
circostanza che rende irrilevante l'istanza di acquisizione documentale avanzata dall' ; Controparte_3
- inoltre, non è possibile ravvisare alcun collegamento diretto tra le intimazioni di pagamento del 2017 e del 2020 e la cartella notificata nel 2013. Infatti, nelle ricevute PEC di mancata consegna, che l'appellante intende depositare, non è
possibile individuare con certezza il contenuto dell'atto notificato all'appellata. Nelle ricevute PEC di consegna si fa riferimento unicamente al numero identificativo di un atto il cui contenuto è rimasto ignoto, con la conseguente impossibilità
di attribuire a tale comunicazione valore interruttivo.
- infine, la notifica eseguita a mezzo PEC risulta affetta da nullità per violazione dell'art. 60, comma 7, del DPR n.
600/1973, in quanto manca la prova che la mancata notifica ad indirizzo «non valido» sia ascrivibile a un fatto oggettivo ed incolpevole del notificante;
né risulta provato che tale indirizzo sia stato ricavato dal registro pubblico INI-PEC.
Inoltre, manca anche la prova che, ai sensi del citato articolo
60 del DPR n. 600/1973, nel caso di notifica mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere S.c.p.a., l' Controparte_3
abbia inviato al destinatario una comunicazione
[...]
pag. 7/14 informativa mediante lettera raccomandata. Infatti, tale modalità di notifica risulta equiparata alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e sul punto nulla ha prodotto l'appellante.
1.3. Si costituiva in giudizio la che, aderendo CP_1
all'appello proposto dall' Controparte_3
chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e il conseguente rigetto delle domande proposte dalla Pt_2
La ha sostenuto che: CP_1
- le domande formulate dalla attengono a presunte Pt_2
irregolarità relative alla notifica e alla prescrizione del credito, che riguardano esclusivamente l'attività svolta dall' e non anche l'ente Controparte_3
impositore, la cui competenza funzionale risulta circoscritta alla formazione del titolo esecutivo e alla sua successiva iscrizione a ruolo. È infatti compito dell'agente della riscossione notificare la relativa cartella esattoriale;
decorso il termine previsto dalla legge, la pretesa erariale assume il carattere dell'irretrattabilità;
- risulta inoltre infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'appellata, atteso che, per effetto della normativa emergenziale COVID-19, i termini di prescrizione e decadenza sono rimasti sospesi fino al 31.8.2021; da ciò
deriva la tempestività sia della notifica della cartella sia dei successivi atti interruttivi.
1.4. All'udienza del 26 febbraio 2025, le parti concludevano e pag. 8/14 discutevano oralmente la causa.
***
2. Il primo motivo di appello, relativo alla dedotta nullità
della sentenza, risulta infondato e va pertanto respinto. Sul
punto appare dirimente il rilievo formulato dall'appellata circa il criterio di determinazione dell'orario Pt_2
risultante dalla firma digitale e dalla relativa marcatura temporale. Com'è noto, infatti, la marcatura temporale, oltre a certificare il momento esatto in cui un documento informatico viene prodotto, appone una validazione sulla forma del documento stesso, garantendo l'integrità del suo contenuto. A tal proposito, l'art. 51 del DPCM del 22 febbraio 2013 prevede espressamente che la marcatura temporale venga convenzionalmente indicata utilizzando il Tempo Universale Coordinato (UTC o
UTC+0), corrispondente all'orario un tempo riferito al meridiano di Greenwich. Appare dunque evidente che, al fine di determinare l'orario locale italiano, occorra aggiungere alla marcatura temporale +1 ora durante l'ora solare e +2 ore durante l'ora legale. Nel caso in esame, il verbale di udienza prodotto dall'appellante, relativo all'udienza del 18 dicembre 2024, pur non riportando esplicitamente l'orario di apertura, risulta sottoscritto digitalmente e dunque presumibilmente chiuso in data 18 dicembre 2024 alle ore 11:17:16 UTC, come risulta dalla relativa marca temporale, corrispondenti alle ore 12:17:16
locali italiane. A quell'orario, tuttavia, nessuno risultava presente per l' Non risponde Controparte_3
pag. 9/14 pertanto al vero la circostanza dedotta dall'appellante circa l'asserita impossibilità materiale di partecipare all'udienza,
nel corso della quale la stessa dichiara di essere stata pronta a depositare la documentazione attestante la notifica della cartella e dei successivi avvisi di pagamento. Risulta invece che nessuno fosse presente in rappresentanza dell'appellante alle ore 12:00 né successivamente, fatta eccezione per il legale della signora Il contraddittorio non risulta dunque Pt_2
viziato in alcun modo, con la conseguenza che il motivo di nullità della sentenza appare infondato e deve essere integralmente rigettato.
3. Risolta la questione relativa alla nullità della sentenza nei termini sopra precisati, è assorbente ai fini della decisione sull'appello, prima ancora di valutare l'ammissibilità
della produzione documentale effettuata per la prima volta in questa sede (astrattamente ammissibile anche alla luce dei recenti orientamenti della Corte di cassazione, cfr. Cass. n.
16358/2024), la circostanza che – a fronte di quanto statuito dal primo giudice in merito alla maturata prescrizione quinquennale per difetto di validi atti interruttivi - l'appello proposto non è idoneo a superare tale statuizione, atteso che anche ove fosse provato che la cartella è stata notificata in data 30.6.2013 (attraverso la documentazione che si chiede di produrre in appello), questo sarebbe il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione che, iniziata a decorrere nell'anno
2007 al momento dell'accertamento dell'infrazione, a quella data pag. 10/14 sarebbe già maturata.
Nel caso in esame, infatti, non è stata offerta la prova della notifica degli atti precedenti alla notifica della cartella, asseritamente perfezionatasi in data 30.6.2013, tra cui l'ordinanza ingiunzione ed il verbale di infrazione.
L'art. 28 della L. n. 689/1981, infatti, stabilisce espressamente che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui la violazione è stata commessa. Nel caso di specie la violazione è stata accertata nell'anno 2007. Dunque, al 30.6.2013 la prescrizione si era maturata.
Come rilevato da consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, quanto previsto dall'art. 28 si riferisce sia al diritto alla riscossione (inteso come diritto di credito dell'amministrazione), sia alla stessa possibilità per l'amministrazione di esercitare validamente il potere sanzionatorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 29389/2024; Cass.
civ., Sez. V, n. 14886/2016; Cass. civ., sez. II, ord. n.
787/2022).
In altri termini, decorso inutilmente il quinquennio dalla commissione della violazione senza che sia stata validamente notificata l'ordinanza-ingiunzione, il diritto di credito sanzionatorio dell'amministrazione si estingue definitivamente,
venendo meno anche la legittimazione dell'amministrazione a riscuotere qualsiasi somma. Sul punto, infatti, la Corte di pag. 11/14 Cassazione ha chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 L. 689/81 non si limita alla fase esecutiva (ovvero alla riscossione della sanzione), bensì riguarda direttamente anche l'esercizio del potere stesso della Pubblica
Amministrazione, con la conseguenza che la mancata o tardiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione comporta l'estinzione del diritto di credito e l'illegittimità degli atti successivamente posti in essere per la sua riscossione (Cass. civ. n. 9310/1992;
Cass. civ., n. 9211/1992; Cass. civ., n. 5896/2007).
L'onere probatorio circa la tempestiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione grava esclusivamente sull'amministrazione.
Pertanto, la mancata prova della tempestiva notifica delle ordinanze-ingiunzioni – o della sussistenza di atti interruttivi idonei – comporta la necessaria e logica conseguenza che il diritto alla riscossione delle somme relative alle violazioni contestate debba considerarsi estinto per intervenuta prescrizione, attesa l'avvenuta scadenza del termine quinquennale decorrente dalle violazioni commesse nel 2007.
Ne consegue, pertanto, la piena correttezza della pronuncia di primo grado che ha accolto l'opposizione proposta ex art. 615
c.p.c. dall'opponente, rilevando proprio tale profilo di intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria, con la conseguente illegittimità e inefficacia della cartella di pagamento opposta.
La doglianza sollevata dalla incentrata CP_1
pag. 12/14 unicamente sul presunto soddisfacimento del requisito della corretta iscrizione a ruolo, non coglie nel segno: l'iscrizione a ruolo, infatti, rappresenta atto meramente interno all'amministrazione, privo di autonoma rilevanza interruttiva del termine prescrizionale, il cui effetto si produce esclusivamente con la valida e tempestiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione e degli eventuali atti interruttivi previsti dalla normativa vigente. (Cass. n. 11605/2021 e sull'irrilevanza nei confronti dell'interruzione della prescrizione di atti della PA che atipicamente manifestino la volontà di riscossione della pena pecuniaria Cass. civ., sez.
II, 10 luglio 2006, n. 15631; Cass. civ., sez. I, 17 maggio
2005, n. 5798 e Cass. n. 23405 del 2023). L'appello deve essere rigettato con conferma della decisione del primo giudice che ha accolto l'opposizione, dichiarando prescritta la pretesa creditoria per decorrenza del termine quinquennale ex art. 28
della L. n. 689/81 nei limiti della domanda di primo grado.
4. Le spese legali seguono la soccombenza di parte appellante e della avendo entrambe concluso per l'accoglimento CP_1
dell'appello, ai sensi dell'art.91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2395 del 2024 sulla domanda proposta da
[...]
già Parte_6 Parte_4
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_1
nei confronti di (C.F. Parte_2
pag. 13/14 ) e della C.F._1 Controparte_2
(c.f. , in persona del Prefetto
[...] P.IVA_2
p.t, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_6
già (P.I. , in persona
[...] Parte_4 P.IVA_1
del suo legale rappresentante p.t. e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di;
CP_2
2) Condanna già Parte_6
(P.I. ), in persona del suo legale Parte_4 P.IVA_1
rappresentante p.t. e la Controparte_2
(C.F.: in persona del prefetto
[...] P.IVA_3
p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello che liquida nella somma di € 1.276,00
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 26.2.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 14/14
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
Oggi 26/02/2025, alle ore 11.35, avanti al Giudice dott. Andrea Ausili, sono comparsi:
Per l'Avv. Parte_1
MOSTOCOTTO ALESSIA, oggi sostituito dall'Avv. Giovanni Naso.
Per l'Avv. BACCHI Parte_2
ALESSANDRO, oggi sostituito dall'Avv. Chiara Calgaro.
Per la nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a concludere ed a discutere la causa ex art. 437 c.p.c.
Le parti concludono come in atti, discutendo la causa anche riportandosi agli stessi.
All'esito della discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente alle ore 16.20 il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza qui di seguito redatta.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2395 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da già (C.F.: Parte_3 Parte_4
), in persona del Responsabile Contenzioso P.IVA_1 [...]
in qualità di Responsabile Contenzioso Parte_5
UMBRIA, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Mostocotto,
appellante contro
(C.F. , Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bacchi;
appellata
e nei confronti
(c.f. Controparte_2
), in persona del Prefetto p.t. rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia;
appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. CP_2
628 del 18 dicembre 2023 e depositata il 19 dicembre 2023 non notificata resa nel giudizio iscritto RG 2613/2023.
OGGETTO: ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO.
pag. 2/14 CONCLUSIONI:
PER Voglia il Tribunale Parte_3
Adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
in accoglimento del presente appello ed in riforma
dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di n. CP_2
628/2023 RGR 2613/2023 del 18.12.2023, depositata il 19.12.2023,
non notificata, ritenuti fondati i motivi di appello formulati
ed in accoglimento degli stessi, dichiarare in via pregiudiziale
la nullità della sentenza con pronuncia nel merito, previa
acquisizione della documentazione dedotta in narrativa, di
rigetto del ricorso;
in via gradata, e previa acquisizione ex
art. 437 c.p.c. della documentazione invocata, riformare la
sentenza impugnata laddove ha accolto il ricorso avversario,
integralmente rigettando il ricorso. In ogni caso con vittoria
di spese del doppio grado.
La sottoscritta difensora si dichiara ex art. 93 cpc
antistataria per il presente grado.
PER “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Parte_2
adito, disattesa ogni contraria istanza, In via preliminare
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o irritualità e/o
tardività dei documenti prodotti per la prima volta nel
procedimento di appello ai sensi degli artt. 345 e/o 437 c.p.c.,
disponendone lo stralcio e/o non tenendoli in considerazione ai
fini della decisione, siccome tardivi ed irrituali per tutti i
motivi esposti in narrativa. Nel merito, rigettare, per i motivi
espressi in narrativa l'avverso atto di appello siccome
pag. 3/14 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare la
sentenza di primo grado n. 628/2023 pronunciata in data
18.12.2023 dal Giudice di pace di nel procedimento RG n. CP_2
2613/2023, con vittoria di spese e onorari del grado di
giudizio”
PER Controparte_2
“in adesione alle conclusioni dell'atto d'appello di
[...]
rigettare l'originaria domanda di Parte_3
primo grado, spese come legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello ritualmente notificato, l'
[...]
ha convenuto in giudizio Controparte_3 [...]
chiedendo che il Tribunale adito Parte_2
dichiarasse la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio e, nel merito, rigettasse l'originario ricorso proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., accolto in primo grado, avverso la cartella n. 080202390065132/00 notificata in data 9.8.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n.
08020130000932468000 e a ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.
1.1. L'appellante ha esposto che:
- la sentenza impugnata era affetta da nullità in quanto la causa risultava trattata circa 42 minuti prima dell'orario fissato con il decreto di fissazione dell'udienza, circostanza che aveva impedito all' Controparte_3
regolarmente costituita, di depositare in udienza la cartolina pag. 4/14 dell'avviso di ricevimento, dalla quale sarebbe emerso che la cartella del 2013 era stata notificata mediante deposito per temporanea assenza dell'appellata presso il suo luogo di residenza e domicilio fiscale. Infatti, viene evidenziato che il verbale del 18.12.2024 non riportava l'orario di trattazione della causa, mentre la firma digitale reca una marca temporale fissata alle ore 11:17:16, e che la sentenza pronunciata sempre il 18.12.2024 reca la marca temporale delle ore 12:05:21, ossia poco più di cinque minuti dopo l'orario previsto per l'udienza di discussione;
- dal momento che l' era Controparte_3
già in possesso del suddetto avviso di ricevimento, qualora avesse potuto partecipare all'udienza avrebbe avuto diritto, con il deposito in udienza dell'avviso stesso, di produrre anche, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., la prova relativa alla raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) comprovante il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
In via gradata, ha chiesto che, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.,
sia acquisita nel giudizio d'appello la documentazione attestante la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 08020130000932468000 e dei successivi atti interruttivi del 2017 e del 2021, documentazione che ha depositato unitamente al ricorso in appello e dalla quale sono risultati provati sia la notifica della cartella sia la tempestività dei successivi atti interruttivi, anche alla luce della normativa emergenziale COVID che ha disposto la pag. 5/14 sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dall'8.3.2020 al 31.8.2021.
1.2. Nel giudizio di appello promosso dall'
[...]
si è costituita la signora Controparte_3 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la Parte_2
conferma della sentenza del Giudice di Pace.
L'appellata ha sostenuto che:
- è infondato il motivo di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio. In proposito, l'appellata evidenzia che, ai sensi dell'art. 51 del DPCM 22 febbraio 2013,
il riferimento temporale contenuto nella marca temporale è
specificato con riguardo al Tempo Universale Coordinato (UTC),
ossia il fuso orario di riferimento dal quale si calcolano tutti gli altri fusi orari nel mondo. Ne consegue che, in Italia, nel periodo invernale caratterizzato dall'ora solare, occorre aggiungere un'ora (più 1) rispetto al fuso orario UTC indicato.
Da ciò deriva che il verbale risulta chiuso alle ore 12:17:16 e la sentenza risulta depositata alle ore 13:05:21;
- la produzione documentale effettuata dall'appellante risulta tardiva, poiché nel giudizio di primo grado nulla è
stato depositato;
tale decadenza esclude, dunque, la possibilità
di produrre documenti nuovi nel giudizio di appello, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.
- in ogni caso, la documentazione prodotta risulta irrilevante, non essendo stata fornita la prova della corretta notifica degli atti prodromici (verbali di contestazione e pag. 6/14 ordinanze-ingiunzioni). Ne consegue un'invalidità derivata degli atti successivi, per omessa notifica degli atti presupposti. In
particolare, la , nel giudizio di primo grado, non ha CP_1
dimostrato l'avvenuta notifica delle ordinanze-ingiunzioni,
circostanza che rende irrilevante l'istanza di acquisizione documentale avanzata dall' ; Controparte_3
- inoltre, non è possibile ravvisare alcun collegamento diretto tra le intimazioni di pagamento del 2017 e del 2020 e la cartella notificata nel 2013. Infatti, nelle ricevute PEC di mancata consegna, che l'appellante intende depositare, non è
possibile individuare con certezza il contenuto dell'atto notificato all'appellata. Nelle ricevute PEC di consegna si fa riferimento unicamente al numero identificativo di un atto il cui contenuto è rimasto ignoto, con la conseguente impossibilità
di attribuire a tale comunicazione valore interruttivo.
- infine, la notifica eseguita a mezzo PEC risulta affetta da nullità per violazione dell'art. 60, comma 7, del DPR n.
600/1973, in quanto manca la prova che la mancata notifica ad indirizzo «non valido» sia ascrivibile a un fatto oggettivo ed incolpevole del notificante;
né risulta provato che tale indirizzo sia stato ricavato dal registro pubblico INI-PEC.
Inoltre, manca anche la prova che, ai sensi del citato articolo
60 del DPR n. 600/1973, nel caso di notifica mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere S.c.p.a., l' Controparte_3
abbia inviato al destinatario una comunicazione
[...]
pag. 7/14 informativa mediante lettera raccomandata. Infatti, tale modalità di notifica risulta equiparata alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e sul punto nulla ha prodotto l'appellante.
1.3. Si costituiva in giudizio la che, aderendo CP_1
all'appello proposto dall' Controparte_3
chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e il conseguente rigetto delle domande proposte dalla Pt_2
La ha sostenuto che: CP_1
- le domande formulate dalla attengono a presunte Pt_2
irregolarità relative alla notifica e alla prescrizione del credito, che riguardano esclusivamente l'attività svolta dall' e non anche l'ente Controparte_3
impositore, la cui competenza funzionale risulta circoscritta alla formazione del titolo esecutivo e alla sua successiva iscrizione a ruolo. È infatti compito dell'agente della riscossione notificare la relativa cartella esattoriale;
decorso il termine previsto dalla legge, la pretesa erariale assume il carattere dell'irretrattabilità;
- risulta inoltre infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'appellata, atteso che, per effetto della normativa emergenziale COVID-19, i termini di prescrizione e decadenza sono rimasti sospesi fino al 31.8.2021; da ciò
deriva la tempestività sia della notifica della cartella sia dei successivi atti interruttivi.
1.4. All'udienza del 26 febbraio 2025, le parti concludevano e pag. 8/14 discutevano oralmente la causa.
***
2. Il primo motivo di appello, relativo alla dedotta nullità
della sentenza, risulta infondato e va pertanto respinto. Sul
punto appare dirimente il rilievo formulato dall'appellata circa il criterio di determinazione dell'orario Pt_2
risultante dalla firma digitale e dalla relativa marcatura temporale. Com'è noto, infatti, la marcatura temporale, oltre a certificare il momento esatto in cui un documento informatico viene prodotto, appone una validazione sulla forma del documento stesso, garantendo l'integrità del suo contenuto. A tal proposito, l'art. 51 del DPCM del 22 febbraio 2013 prevede espressamente che la marcatura temporale venga convenzionalmente indicata utilizzando il Tempo Universale Coordinato (UTC o
UTC+0), corrispondente all'orario un tempo riferito al meridiano di Greenwich. Appare dunque evidente che, al fine di determinare l'orario locale italiano, occorra aggiungere alla marcatura temporale +1 ora durante l'ora solare e +2 ore durante l'ora legale. Nel caso in esame, il verbale di udienza prodotto dall'appellante, relativo all'udienza del 18 dicembre 2024, pur non riportando esplicitamente l'orario di apertura, risulta sottoscritto digitalmente e dunque presumibilmente chiuso in data 18 dicembre 2024 alle ore 11:17:16 UTC, come risulta dalla relativa marca temporale, corrispondenti alle ore 12:17:16
locali italiane. A quell'orario, tuttavia, nessuno risultava presente per l' Non risponde Controparte_3
pag. 9/14 pertanto al vero la circostanza dedotta dall'appellante circa l'asserita impossibilità materiale di partecipare all'udienza,
nel corso della quale la stessa dichiara di essere stata pronta a depositare la documentazione attestante la notifica della cartella e dei successivi avvisi di pagamento. Risulta invece che nessuno fosse presente in rappresentanza dell'appellante alle ore 12:00 né successivamente, fatta eccezione per il legale della signora Il contraddittorio non risulta dunque Pt_2
viziato in alcun modo, con la conseguenza che il motivo di nullità della sentenza appare infondato e deve essere integralmente rigettato.
3. Risolta la questione relativa alla nullità della sentenza nei termini sopra precisati, è assorbente ai fini della decisione sull'appello, prima ancora di valutare l'ammissibilità
della produzione documentale effettuata per la prima volta in questa sede (astrattamente ammissibile anche alla luce dei recenti orientamenti della Corte di cassazione, cfr. Cass. n.
16358/2024), la circostanza che – a fronte di quanto statuito dal primo giudice in merito alla maturata prescrizione quinquennale per difetto di validi atti interruttivi - l'appello proposto non è idoneo a superare tale statuizione, atteso che anche ove fosse provato che la cartella è stata notificata in data 30.6.2013 (attraverso la documentazione che si chiede di produrre in appello), questo sarebbe il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione che, iniziata a decorrere nell'anno
2007 al momento dell'accertamento dell'infrazione, a quella data pag. 10/14 sarebbe già maturata.
Nel caso in esame, infatti, non è stata offerta la prova della notifica degli atti precedenti alla notifica della cartella, asseritamente perfezionatasi in data 30.6.2013, tra cui l'ordinanza ingiunzione ed il verbale di infrazione.
L'art. 28 della L. n. 689/1981, infatti, stabilisce espressamente che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui la violazione è stata commessa. Nel caso di specie la violazione è stata accertata nell'anno 2007. Dunque, al 30.6.2013 la prescrizione si era maturata.
Come rilevato da consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, quanto previsto dall'art. 28 si riferisce sia al diritto alla riscossione (inteso come diritto di credito dell'amministrazione), sia alla stessa possibilità per l'amministrazione di esercitare validamente il potere sanzionatorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 29389/2024; Cass.
civ., Sez. V, n. 14886/2016; Cass. civ., sez. II, ord. n.
787/2022).
In altri termini, decorso inutilmente il quinquennio dalla commissione della violazione senza che sia stata validamente notificata l'ordinanza-ingiunzione, il diritto di credito sanzionatorio dell'amministrazione si estingue definitivamente,
venendo meno anche la legittimazione dell'amministrazione a riscuotere qualsiasi somma. Sul punto, infatti, la Corte di pag. 11/14 Cassazione ha chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 L. 689/81 non si limita alla fase esecutiva (ovvero alla riscossione della sanzione), bensì riguarda direttamente anche l'esercizio del potere stesso della Pubblica
Amministrazione, con la conseguenza che la mancata o tardiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione comporta l'estinzione del diritto di credito e l'illegittimità degli atti successivamente posti in essere per la sua riscossione (Cass. civ. n. 9310/1992;
Cass. civ., n. 9211/1992; Cass. civ., n. 5896/2007).
L'onere probatorio circa la tempestiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione grava esclusivamente sull'amministrazione.
Pertanto, la mancata prova della tempestiva notifica delle ordinanze-ingiunzioni – o della sussistenza di atti interruttivi idonei – comporta la necessaria e logica conseguenza che il diritto alla riscossione delle somme relative alle violazioni contestate debba considerarsi estinto per intervenuta prescrizione, attesa l'avvenuta scadenza del termine quinquennale decorrente dalle violazioni commesse nel 2007.
Ne consegue, pertanto, la piena correttezza della pronuncia di primo grado che ha accolto l'opposizione proposta ex art. 615
c.p.c. dall'opponente, rilevando proprio tale profilo di intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria, con la conseguente illegittimità e inefficacia della cartella di pagamento opposta.
La doglianza sollevata dalla incentrata CP_1
pag. 12/14 unicamente sul presunto soddisfacimento del requisito della corretta iscrizione a ruolo, non coglie nel segno: l'iscrizione a ruolo, infatti, rappresenta atto meramente interno all'amministrazione, privo di autonoma rilevanza interruttiva del termine prescrizionale, il cui effetto si produce esclusivamente con la valida e tempestiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione e degli eventuali atti interruttivi previsti dalla normativa vigente. (Cass. n. 11605/2021 e sull'irrilevanza nei confronti dell'interruzione della prescrizione di atti della PA che atipicamente manifestino la volontà di riscossione della pena pecuniaria Cass. civ., sez.
II, 10 luglio 2006, n. 15631; Cass. civ., sez. I, 17 maggio
2005, n. 5798 e Cass. n. 23405 del 2023). L'appello deve essere rigettato con conferma della decisione del primo giudice che ha accolto l'opposizione, dichiarando prescritta la pretesa creditoria per decorrenza del termine quinquennale ex art. 28
della L. n. 689/81 nei limiti della domanda di primo grado.
4. Le spese legali seguono la soccombenza di parte appellante e della avendo entrambe concluso per l'accoglimento CP_1
dell'appello, ai sensi dell'art.91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2395 del 2024 sulla domanda proposta da
[...]
già Parte_6 Parte_4
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_1
nei confronti di (C.F. Parte_2
pag. 13/14 ) e della C.F._1 Controparte_2
(c.f. , in persona del Prefetto
[...] P.IVA_2
p.t, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_6
già (P.I. , in persona
[...] Parte_4 P.IVA_1
del suo legale rappresentante p.t. e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di;
CP_2
2) Condanna già Parte_6
(P.I. ), in persona del suo legale Parte_4 P.IVA_1
rappresentante p.t. e la Controparte_2
(C.F.: in persona del prefetto
[...] P.IVA_3
p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello che liquida nella somma di € 1.276,00
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 26.2.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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