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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/10/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 829/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 22 ottobre 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 829/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Domenico Fragapane Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elio Garibaldi, Daniela Cogo, Controparte_1
AR TE, Nicola Enrichens, dell'Ufficio Legale dell'Ente resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) premesso di essere dipendente di dal 9.12.1999 con qualifica di Ausiliario Parte_1 Pt_2
Specializzato – Area Socio Sanitaria, cat A e mansioni di Addetta al Centralino Portineria presso la sede di Alessandria, Spalto Marengo n. 37; di essere affetta da serie patologie invalidanti [malattia coronarica, arteriopatia obliterante cronica arti inferiori, poliartrosi, fibromialgia, sindrome ansioso depressiva, gastrite cronico erosiva, epatite B cronica attiva, gozzo plurinodulare, anafilassi da farmaci (penicillina). Ipovitaminosi D]; di essere invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, con percentuale dell'80%; che a seguito della emergenza epidemiologica da SARS COV 2, consapevole delle proprie condizioni di fragilità, aveva cercato di assumere ogni consentita precauzione;
di essere stata consigliata, stante le dette condizioni di salute, di non esporsi al rischio di reazioni avverse al vaccino;
che con nota del 24 dicembre 2021 Pt_2 la aveva invitata a dichiarare, ai sensi dell'art. 4ter D.L. 44/2021, con autocertificazione, la avvenuta vaccinazione anti SARS-COV-2 oppure la avvenuta presentazione della richiesta di vaccinazione con indicazione della data o, in alternativa, a produrre certificazione attestante l'esenzione dall'obbligo vaccinale, il tutto entro cinque giorni e con avvertimento che, in difetto, sarebbe stata disposta l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione, per un periodo destinato a durare fino alla comunicazione del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal
15 dicembre 2021; di aver trasmesso al datore di lavoro una propria nota, in data 5 gennaio 2022, rappresentando e documentando che aveva programmato visite specialistiche ed esami volti a comprendere se potesse o meno sottoporsi alla vaccinazione;
di aver domandato un differimento del termine per gli adempimenti richiesti, assicurando che sarebbe tornata al lavoro con tampone orofaringeo negativo, come del resto avvenuto sino ad allora, e a proprie spese;
che con nota del 14 febbraio 2022, l'aveva sospesa, con decorrenza immediata dall'attività lavorativa sino al Pt_2
completamento del ciclo vaccinale;
di aver contestato alla , con raccomandata del 21 febbraio Pt_2
2022, la illegittimità della misura assunta, contestualmente mettendo a disposizione le proprie energie lavorative, e, comunque, chiedendo di poter continuare a lavorare con esito negativo di tampone;
che con nota del 9 marzo 2022 la aveva risposto negativamente;
di aver chiesto la revoca della Pt_2 sospensione in data 26 marzo 2022; che, presa dallo sconforto per la perdita dell'unica fonte di reddito, dopo aver domandato, senza esito, aiuto al Comune, alla Parrocchia, alla Stampa e al Prefetto di Alessandria, significando di non riuscire più a pagare il canone di locazione e le bollette delle utenze, e di essere disperata, aveva dovuto lasciare l'alloggio che conduceva in locazione, senza peraltro poterne reperire un altro, aveva dovuto disfarsi dell'arredo e della maggior parte dei propri effetti e aveva perso conseguentemente anche la preesistente residenza, fissata poi fittiziamente presso la Casa comunale di Alessandria;
che in data 30 luglio 2022 era risultata positiva al COVID
19 e collocata in isolamento;
che con provvedimento del 2 agosto 2022 aveva revocato la Pt_2
sospensione.
Tanto premesso, ritenendo illegittima la sospensione dal servizio e dallo stipendio per il periodo dal
14 febbraio 2022 al 2 agosto 2022, così conclude: «NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Accertare
e dichiarare la illegittimità della sospensione della ricorrente dal servizio e dallo stipendio, quale operata da parte convenuta nel periodo dal 14 febbraio 2022 al 2 agosto 2022, con ogni conseguenza normativa ed economica;
Dichiarare conseguentemente tenuta e condannare parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della retribuzione relativa al periodo di illegittima sospensione dal lavoro, pari a lordi € 1.800 mensili, o veriore, oltre accessori di legge, e di computarlo come periodo di effettivo servizio ai fini della valutazione di punteggi e della anzianità lavorativa;
Dichiarare tenuta e condannare alla regolarizzazione della posizione Pt_2
previdenziale della ricorrente per il periodo di illegittima sospensione;
Accertare e dichiarare che la illegittima sospensione dal servizio e dallo stipendio ha arrecato alla ricorrente un ulteriore pregiudizio, in ragione della estromissione dal posto di lavoro;
della soppressione della fonte di sostentamento non compensata da alcun altro emolumento;
della discriminazione rispetto ai colleghi che hanno continuato a lavorare per la convenuta;
dello stato di ansia, di angoscia, di stress che ne è conseguito;
Dichiarare tenuta e condannare al risarcimento del danno che ne è derivato Pt_2 alla ricorrente, nella misura di € 200 per ogni giorno di sospensione, o somma veriore che si riterrà di giustizia;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare che, a seguito e per effetto della sospensione dal servizio e dallo stipendio, quale operata da parte convenuta nel periodo dal 14 febbraio 2022 al 2 agosto 2022, la ricorrente ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale;
dichiarare tenuta e condannare la convenuta a risarcire detto danno nella Pt_2
misura accertanda in corso di causa o che si riterrà di giustizia;
con ogni consequenziale statuizione di legge. IN OGNI CASO Col favore delle spese».
che, contestate le pretese della ricorrente, richiamata la normativa e la giurisprudenza CP_2 Pt_2
in materia e riscontrato il rispetto, da parte di essa ricorrente, del dettato normativo, così conclude:
«accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dalla ricorrente nei confronti dell' , con conseguente reiezione del ricorso avversario. Salvis juribus. Vinte le spese ed Parte_2
onorari di giudizio, oltre accessori come per legge».
II) La ricorrente è stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione per omessa vaccinazione SARS
Covid 2 dal 19 febbraio al 2 agosto 2022.
Alla fattispecie di causa, sembra superfluo ricordarlo, si applica la disciplina di legge vigente nel periodo di sospensione, e, in particolare, gli articoli 3-ter, 4 e 4-ter del decreto-legge 1.4.2021, n. 44 nella versione risultante dalla modifica apportata dal decreto-legge 26.11.2021, n. 172 convertito dalla legge 21.1.2023, n. 3, e articolo 8-ter del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, che stabilivano nel periodo oggetto di causa:
«Art.
3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale).
L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario).
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita.
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-
19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla
Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma
4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.
6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della certificazione verde
COVID-19.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
Art.
4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori).
1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell , di cui Controparte_3
all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8- ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette
C dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
1-bis. Dal 1° febbraio
2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), e comma 1-bis) i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, Controparte_4
mensilmente, al le unità di personale scolastico privo di Controparte_5
vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoiPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1,
3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
Art.
8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).
1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, le regioni determinano: a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati».
III) Vanno ora esaminate le doglianze mosse dalla ricorrente all'operato dell' Pt_2
La ricorrente rientra certamente tra il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art.
8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992.
È addetta, infatti alla portineria e al centralino del complesso immobiliare di Spalto Marengo Pt_2
n. 37, presso il quale vengono erogate prestazioni sanitarie (servizi di Salute Mentale;
SERD;
Ambulatorio Vaccinale;
Ambulatorio dello Screening Mammografico) e amministrative;
e non vi è dubbio che l'obbligo vaccinale disciplinato dall'art. 4 del decreto-legge n. 44 del 2021 sia rivolto anche al personale amministrativo che opera nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Tanto chiarito, si osserva che per detto personale la possibilità di omettere o differire la vaccinazione presuppone non già, come parrebbe emergere dal contenuto del ricorso, una personalissima valutazione da parte dello stesso lavoratore circa le proprie condizioni di salute, peraltro nella specie pacifiche in quanto documentalmente attestate e non contestate da , bensì, obbligatoriamente, Pt_2
una certificazione da parte del Medico di Medicina Generale o del Medico Vaccinatore circa l'incompatibilità di tali patologie con la somministrazione del vaccino.
Detta certificazione non è agli atti, evidentemente perché non è stata, secondo scienza e coscienza, rilasciata nè dal Medico di Medicina Generale né dal Medico vaccinatore che, in sostanza, hanno ritenuto le patologie che affliggono la ricorrente non incompatibili con la somministrazione del vaccino.
Oltre che al centralino, la ricorrente è addetta alla portineria, mansione, quest'ultima, incompatibile con lo svolgimento delle prestazioni da remoto.
Ma, ancor prima, si rileva che la normativa applicabile, come espressamente sottolineato dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 186 del 2023 non l'ha ritenuta irragionevole e quindi in contrasto con principi costituzionali, prevede che la prestazione parziale o totale delle mansioni in regime di
«lavoro agile» non esclude il lavoratore, per ciò solo, dall'obbligo vaccinale.
Ciò anche perché, come peraltro affermato dalla Corte di Appello di Torino (sez. lav., 15.11.2022, n.
594), «…il lavoro agile non può essere utilizzato per eludere l'obbligo vaccinale e quindi non può essere sostitutivo della misura di sicurezza ritenuta dal legislatore maggiormente idonea a contenere il rischio specifico di contrarre il Covid-19 in forma grave e di diffondere il virus ad altri…».
La ricorrente cita sentenze di merito inconferenti, perché riferite alla normativa in vigore in epoca antecedente alle modificazioni introdotte con il decreto-legge 26.11.2021, n. 172.
A seguito di quest'ultimo provvedimento normativo non è più previsto l'obbligo di «repechage», cioè di utile ricollocazione, anche con demansionamento, del lavoratore, perché è, al contrario, imposto l'obbligo vaccinale a tutto il personale, sanitario e amministrativo, fatta eccezione per coloro cui è fatta dispensa dal Medico di Medicina Generale (come, peraltro, sottolineato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 15 del 2023).
Quindi, nel caso di specie, neppure è utile indagare se avrebbe potuto/dovuto dar corso Pt_2 all'utile ricollocazione della ricorrente, perché anche in tal caso la ricorrente non sarebbe stata esentata dall'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione.
Va da sé che, in assenza della vaccinazione obbligatoria, del tutto legittimamente ha dato Pt_2 corso all'applicazione della legge (ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale), sospendendo la ricorrente dalle mansioni e dalla retribuzione.
Consegue l'infondatezza della domanda di pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di sospensione e di risarcimento del danno. IV) La natura della causa e le condizioni sociali ed economiche della ricorrente costituiscono motivi da tenere in considerazione in funzione della compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Motivazione in sessanta giorni.
Alessandria, 22 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
ST LT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 22 ottobre 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 829/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Domenico Fragapane Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elio Garibaldi, Daniela Cogo, Controparte_1
AR TE, Nicola Enrichens, dell'Ufficio Legale dell'Ente resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) premesso di essere dipendente di dal 9.12.1999 con qualifica di Ausiliario Parte_1 Pt_2
Specializzato – Area Socio Sanitaria, cat A e mansioni di Addetta al Centralino Portineria presso la sede di Alessandria, Spalto Marengo n. 37; di essere affetta da serie patologie invalidanti [malattia coronarica, arteriopatia obliterante cronica arti inferiori, poliartrosi, fibromialgia, sindrome ansioso depressiva, gastrite cronico erosiva, epatite B cronica attiva, gozzo plurinodulare, anafilassi da farmaci (penicillina). Ipovitaminosi D]; di essere invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, con percentuale dell'80%; che a seguito della emergenza epidemiologica da SARS COV 2, consapevole delle proprie condizioni di fragilità, aveva cercato di assumere ogni consentita precauzione;
di essere stata consigliata, stante le dette condizioni di salute, di non esporsi al rischio di reazioni avverse al vaccino;
che con nota del 24 dicembre 2021 Pt_2 la aveva invitata a dichiarare, ai sensi dell'art. 4ter D.L. 44/2021, con autocertificazione, la avvenuta vaccinazione anti SARS-COV-2 oppure la avvenuta presentazione della richiesta di vaccinazione con indicazione della data o, in alternativa, a produrre certificazione attestante l'esenzione dall'obbligo vaccinale, il tutto entro cinque giorni e con avvertimento che, in difetto, sarebbe stata disposta l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione, per un periodo destinato a durare fino alla comunicazione del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal
15 dicembre 2021; di aver trasmesso al datore di lavoro una propria nota, in data 5 gennaio 2022, rappresentando e documentando che aveva programmato visite specialistiche ed esami volti a comprendere se potesse o meno sottoporsi alla vaccinazione;
di aver domandato un differimento del termine per gli adempimenti richiesti, assicurando che sarebbe tornata al lavoro con tampone orofaringeo negativo, come del resto avvenuto sino ad allora, e a proprie spese;
che con nota del 14 febbraio 2022, l'aveva sospesa, con decorrenza immediata dall'attività lavorativa sino al Pt_2
completamento del ciclo vaccinale;
di aver contestato alla , con raccomandata del 21 febbraio Pt_2
2022, la illegittimità della misura assunta, contestualmente mettendo a disposizione le proprie energie lavorative, e, comunque, chiedendo di poter continuare a lavorare con esito negativo di tampone;
che con nota del 9 marzo 2022 la aveva risposto negativamente;
di aver chiesto la revoca della Pt_2 sospensione in data 26 marzo 2022; che, presa dallo sconforto per la perdita dell'unica fonte di reddito, dopo aver domandato, senza esito, aiuto al Comune, alla Parrocchia, alla Stampa e al Prefetto di Alessandria, significando di non riuscire più a pagare il canone di locazione e le bollette delle utenze, e di essere disperata, aveva dovuto lasciare l'alloggio che conduceva in locazione, senza peraltro poterne reperire un altro, aveva dovuto disfarsi dell'arredo e della maggior parte dei propri effetti e aveva perso conseguentemente anche la preesistente residenza, fissata poi fittiziamente presso la Casa comunale di Alessandria;
che in data 30 luglio 2022 era risultata positiva al COVID
19 e collocata in isolamento;
che con provvedimento del 2 agosto 2022 aveva revocato la Pt_2
sospensione.
Tanto premesso, ritenendo illegittima la sospensione dal servizio e dallo stipendio per il periodo dal
14 febbraio 2022 al 2 agosto 2022, così conclude: «NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Accertare
e dichiarare la illegittimità della sospensione della ricorrente dal servizio e dallo stipendio, quale operata da parte convenuta nel periodo dal 14 febbraio 2022 al 2 agosto 2022, con ogni conseguenza normativa ed economica;
Dichiarare conseguentemente tenuta e condannare parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della retribuzione relativa al periodo di illegittima sospensione dal lavoro, pari a lordi € 1.800 mensili, o veriore, oltre accessori di legge, e di computarlo come periodo di effettivo servizio ai fini della valutazione di punteggi e della anzianità lavorativa;
Dichiarare tenuta e condannare alla regolarizzazione della posizione Pt_2
previdenziale della ricorrente per il periodo di illegittima sospensione;
Accertare e dichiarare che la illegittima sospensione dal servizio e dallo stipendio ha arrecato alla ricorrente un ulteriore pregiudizio, in ragione della estromissione dal posto di lavoro;
della soppressione della fonte di sostentamento non compensata da alcun altro emolumento;
della discriminazione rispetto ai colleghi che hanno continuato a lavorare per la convenuta;
dello stato di ansia, di angoscia, di stress che ne è conseguito;
Dichiarare tenuta e condannare al risarcimento del danno che ne è derivato Pt_2 alla ricorrente, nella misura di € 200 per ogni giorno di sospensione, o somma veriore che si riterrà di giustizia;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare che, a seguito e per effetto della sospensione dal servizio e dallo stipendio, quale operata da parte convenuta nel periodo dal 14 febbraio 2022 al 2 agosto 2022, la ricorrente ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale;
dichiarare tenuta e condannare la convenuta a risarcire detto danno nella Pt_2
misura accertanda in corso di causa o che si riterrà di giustizia;
con ogni consequenziale statuizione di legge. IN OGNI CASO Col favore delle spese».
che, contestate le pretese della ricorrente, richiamata la normativa e la giurisprudenza CP_2 Pt_2
in materia e riscontrato il rispetto, da parte di essa ricorrente, del dettato normativo, così conclude:
«accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dalla ricorrente nei confronti dell' , con conseguente reiezione del ricorso avversario. Salvis juribus. Vinte le spese ed Parte_2
onorari di giudizio, oltre accessori come per legge».
II) La ricorrente è stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione per omessa vaccinazione SARS
Covid 2 dal 19 febbraio al 2 agosto 2022.
Alla fattispecie di causa, sembra superfluo ricordarlo, si applica la disciplina di legge vigente nel periodo di sospensione, e, in particolare, gli articoli 3-ter, 4 e 4-ter del decreto-legge 1.4.2021, n. 44 nella versione risultante dalla modifica apportata dal decreto-legge 26.11.2021, n. 172 convertito dalla legge 21.1.2023, n. 3, e articolo 8-ter del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, che stabilivano nel periodo oggetto di causa:
«Art.
3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale).
L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario).
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita.
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-
19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla
Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma
4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.
6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della certificazione verde
COVID-19.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
Art.
4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori).
1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell , di cui Controparte_3
all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8- ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette
C dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
1-bis. Dal 1° febbraio
2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), e comma 1-bis) i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, Controparte_4
mensilmente, al le unità di personale scolastico privo di Controparte_5
vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoiPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1,
3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
Art.
8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).
1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, le regioni determinano: a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati».
III) Vanno ora esaminate le doglianze mosse dalla ricorrente all'operato dell' Pt_2
La ricorrente rientra certamente tra il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art.
8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992.
È addetta, infatti alla portineria e al centralino del complesso immobiliare di Spalto Marengo Pt_2
n. 37, presso il quale vengono erogate prestazioni sanitarie (servizi di Salute Mentale;
SERD;
Ambulatorio Vaccinale;
Ambulatorio dello Screening Mammografico) e amministrative;
e non vi è dubbio che l'obbligo vaccinale disciplinato dall'art. 4 del decreto-legge n. 44 del 2021 sia rivolto anche al personale amministrativo che opera nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Tanto chiarito, si osserva che per detto personale la possibilità di omettere o differire la vaccinazione presuppone non già, come parrebbe emergere dal contenuto del ricorso, una personalissima valutazione da parte dello stesso lavoratore circa le proprie condizioni di salute, peraltro nella specie pacifiche in quanto documentalmente attestate e non contestate da , bensì, obbligatoriamente, Pt_2
una certificazione da parte del Medico di Medicina Generale o del Medico Vaccinatore circa l'incompatibilità di tali patologie con la somministrazione del vaccino.
Detta certificazione non è agli atti, evidentemente perché non è stata, secondo scienza e coscienza, rilasciata nè dal Medico di Medicina Generale né dal Medico vaccinatore che, in sostanza, hanno ritenuto le patologie che affliggono la ricorrente non incompatibili con la somministrazione del vaccino.
Oltre che al centralino, la ricorrente è addetta alla portineria, mansione, quest'ultima, incompatibile con lo svolgimento delle prestazioni da remoto.
Ma, ancor prima, si rileva che la normativa applicabile, come espressamente sottolineato dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 186 del 2023 non l'ha ritenuta irragionevole e quindi in contrasto con principi costituzionali, prevede che la prestazione parziale o totale delle mansioni in regime di
«lavoro agile» non esclude il lavoratore, per ciò solo, dall'obbligo vaccinale.
Ciò anche perché, come peraltro affermato dalla Corte di Appello di Torino (sez. lav., 15.11.2022, n.
594), «…il lavoro agile non può essere utilizzato per eludere l'obbligo vaccinale e quindi non può essere sostitutivo della misura di sicurezza ritenuta dal legislatore maggiormente idonea a contenere il rischio specifico di contrarre il Covid-19 in forma grave e di diffondere il virus ad altri…».
La ricorrente cita sentenze di merito inconferenti, perché riferite alla normativa in vigore in epoca antecedente alle modificazioni introdotte con il decreto-legge 26.11.2021, n. 172.
A seguito di quest'ultimo provvedimento normativo non è più previsto l'obbligo di «repechage», cioè di utile ricollocazione, anche con demansionamento, del lavoratore, perché è, al contrario, imposto l'obbligo vaccinale a tutto il personale, sanitario e amministrativo, fatta eccezione per coloro cui è fatta dispensa dal Medico di Medicina Generale (come, peraltro, sottolineato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 15 del 2023).
Quindi, nel caso di specie, neppure è utile indagare se avrebbe potuto/dovuto dar corso Pt_2 all'utile ricollocazione della ricorrente, perché anche in tal caso la ricorrente non sarebbe stata esentata dall'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione.
Va da sé che, in assenza della vaccinazione obbligatoria, del tutto legittimamente ha dato Pt_2 corso all'applicazione della legge (ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale), sospendendo la ricorrente dalle mansioni e dalla retribuzione.
Consegue l'infondatezza della domanda di pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di sospensione e di risarcimento del danno. IV) La natura della causa e le condizioni sociali ed economiche della ricorrente costituiscono motivi da tenere in considerazione in funzione della compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Motivazione in sessanta giorni.
Alessandria, 22 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
ST LT