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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/09/2025, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2236/2025 RG.VG. promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatrice Cataldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatrice Cataldi presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
Rimessa la causa in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 1 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto per la regolamentazione dei diritti afferenti al figlio minorenne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 08/05/2025, e Parte_1 [...]
, avendo intrattenuto una convivenza more uxorio, poi cessata, dalla quale è nato, Parte_2
il 29.09.2018, il figlio - persona con disabilità - hanno chiesto al Tribunale la Per_1
regolamentazione dei diritti afferenti al figlio minorenne alle seguenti condizioni:
“A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La IG.ra avrà la facoltà - Parte_1
ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio
, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della Per_1
residenza la IG.ra sarà tenuta a darne notizia al IG. con congruo Parte_1 Parte_2
preavviso.
B) Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e compatibilmente Parte_2
con le esigenze del bambino, ma anche con gli impegni della madre, potrà tenere con se il
2 piccolo quando vorrà. Purtuttavia i genitori al fine di mantenere una certa Per_1
stabilità nella frequentazione ed, altresì, per le ipotesi anche contingenti e temporanee di disaccordo tra gli stessi, hanno convenuto che il padre terrà con se il piccolo : Per_1
- un pomeriggio a settimana a scelta del padre, comunicato con 24 ore di anticipo. Mentre
a settimane alterne lo terrà il sabato dalle ore 10,00 alle ore 20,00;
- alternativamente il padre terrà con se il figlio, nel periodo Natalizio, dalle ore 10,00 del
24 dicembre alle ore 10,00 del 26 dicembre, mentre l'anno successivo terrà con se il figlio dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 10,00 del 2 gennaio;
- alternativamente, a Pasqua, il padre terrà con se il figlio dalle ore 9,30 alle ore 20,00 della domenica di Pasqua, mentre l'anno successivo terrà con se il figlio il giorno di Pasquetta
dalle ore 9,30 alle ore 20,00;
- ogni altro festivo, sopra non menzionato, verrà gestito da entrambi i coniugi come la domenica, vale a dire il padre terrà con se il bambino dalle ore 10,00 alle ore 20,00
(alternati);
- il padre terrà con se il figlio 7 giorni nel periodo estivo, compatibilmente con la cadenza delle ferie lavorative del ricorrente. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
- sia la madre che il padre terranno con se il figlio in occasione del proprio compleanno e in occasione dei vari compleanni e/o ricorrenze dei di loro parenti;
- al compleanno del bambino saranno presenti entrambi i genitori;
- sia il padre che la madre, in caso di malattia o degli stessi o del bambino, avranno il diritto di recuperare la giornata non trascorsa con il figlio il primo giorno utile e/o concordato.
C) Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese Parte_2
per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 350,00 (euro
3 trecentocinquanta,00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra
, oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Parte_1
IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. Parte_1
I ricorrenti hanno convenuto che l'assegno unico universale per i figli a carico, introdotto dal Decreto Legislativo 21 Dicembre 2021 verrà riscosso in misura pari al 100% solo dalla
IGra , che percepirà, altresì, interamente l'indennità di Parte_1
accompagnamento corrisposta dall'Inps per il piccolo , nonché ogni ulteriore Per_1
beneficio economico e/o assistenziale spettante al bambino.
D) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per Parte_2 Parte_1
cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , Per_1
dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche,
ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche,
psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
4 In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
E) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
F) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
G) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla prole minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2236/2025
R.G.V.G.:
ACCOGLIE la domanda congiunta delle parti e, per l'effetto, prende atto dell'accordo relativo alla regolamentazione dei diritti afferenti al figlio alle Persona_2
condizioni integralmente riportate in parte motiva, in quanto conformi all'interesse del predetto minore.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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