Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 142 / 2025 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 7.5.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
13 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 13/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 142/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. A. Condello;
Ricorrente
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.01.2025, il ricorrente indicato in epigrafe ha formulato opposizione avverso all'ordinanza di ingiunzione n. OI-0002699659, notificata dall' in data 12 Dicembre CP_1
2024, avente ad oggetto il pagamento di una sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità ivi indicata, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, l. 11 novembre
1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per un importo complessivo di € 358,50, oltre € 10,33 per le spese di notifica.
La medesima azione è stata esercitata nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 143/2025, con ricorso depositato anch'esso in data 13.01.2025, in relazione all'ordinanza di ingiunzione n. OI-
0002699661, notificata il 12.12.2024, avente del pari ad oggetto il pagamento di una sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ai sensi della norma sopra citata, per un importo complessivo di € 694,50, oltre € 10,33 per le spese di notifica.
Per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, giusta ordinanza del 13.05.2025, quest'ultimo procedimento è stato riunito a quello in epigrafe.
In particolare in entrambi gli atti introduttivi ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria ex art. 28, l. 689/81.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione per i motivi suesposti.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, ha rappresentato l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento sottesi alle ordinanze di ingiunzione opposte.
Con riguardo alla prescrizione, ne ha rilevato la mancata integrazione in ragione della notifica di atti interruttivi, nonché della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983 (pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione) e di quella ulteriore, relativa al periodo emergenziale Covid-19, dal
23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande. *******
Il ricorso è fondato.
Il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza di ingiunzione notificata successivamente ad avvisi di accertamento emessi in seguito a violazioni commesse ex art. 2, comma
1 bis l. 638/83.
Ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione a ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai
10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi altresì la punibilità
o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa, nel caso in cui l'autore della violazione provveda
“al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”.
Tanto premesso, è pacifico che il caso di specie rientri nel novero degli illeciti puniti con CP_ l'irrogazione di una sanzione amministrativa che l' contrariamente a quanto affermato negli atti introduttivi delle cause quivi riunite, ha comunicato al ricorrente attraverso la notificazione, avvenuta in data 20.06.2018, degli atti di accertamento recanti prot. nn. .6700.20/06/2018.0216987 e CP_1
.6700.20/06/2018.0216992. CP_1
Tale dato fattuale risulta peraltro funzionale all'analisi dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore in ordine alla sanzione amministrativa che, in applicazione delle disposizioni contenute nella disciplina generale prevista dalla l. 689/81 in tema di depenalizzazione, e in specie nell'art. 28,
l. 689/81, si estingue nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Giova richiamare sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06/09/2018, n. 21706) secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l.
n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni”.
Sulla scorta di tali principi di diritto e dovendo tener conto dell'intervenuta depenalizzazione parziale del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83, il dies a quo per il calcolo della prescrizione quinquennale dev'essere ancorato alla data di ricezione dell'accertamento dell'infrazione ex art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, e, più specificamente alla scadenza del termine di tre mesi da calcolarsi dal momento della notifica degli avvisi di accertamento.
In tal senso depone, infatti, il tenore letterale della seconda parte del comma 1 bis, art. 2, d.l.
463/83, secondo cui “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
La lettura in combinato disposto dell'art. 28, l. 689/81 e dei commi 1 bis e 1 quater, art. 2, d.l.
463/83 consente di affermare che l'illecito amministrativo si configura solo al termine dei tre mesi previsti dalla seconda disposizione la quale, in questo arco temporale, esclude espressamente l'assoggettabilità del datore di lavoro alla sanzione amministrativa.
In tal guisa l'Ente creditore, in omaggio ai principi generali di diritto civile dettati ex art. 2935 c.c. in tema di prescrizione, risulta legittimato all'esercizio del proprio di diritto di credito, disciplinato dall'art. 28, l. 689/81, esclusivamente alla scadenza del termine trimestrale citato.
Ne discende che, nel caso di specie, essendo stata fornita la prova della notifica dell'atto di accertamento, non smentita con adeguati ulteriori strumenti di prova dall'attore, il dies a quo di decorrenza del quinquennio funzionale alla prescrizione coincide con il 20.09.2018.
Occorre nondimeno rilevare come, ai fini del calcolo del termine quinquennale, assuma rilevanza il contenuto del comma 6 bis, art. 103, d.l. 18/20, conv. in l. 27/20, che dispone che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Applicando i principi suesposti al caso di specie, i crediti per le sanzioni amministrative riportate nelle ordinanze di ingiunzione opposte risultano essersi prescritti in data 28.12.2023. CP_ Ed invero, pur avendo l' provato l'avvenuta notifica, in data 20.06.2018, dei citati accertamenti recanti prot. nn. .6700.20/06/2018.0216987 e .6700.20/06/2018.0216992, CP_1 CP_1
risultano assenti atti successivi interruttivi della prescrizione fino alle rettifiche notificate l'1.02.2024,
e pertanto a termine già decorso.
In tale ottica deve infatti osservarsi l'irrilevanza dei vari avvisi di addebito allegati in atti dall' resistente posto che essi, essendo tutti antecedenti rispetto al dies a quo sopra individuato, CP_1
non sono idonei ad influire – interrompendolo – sul decorso del termine prescrizionale.
Alla luce delle considerazioni espresse, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata la prescrizione delle sanzioni amministrativa riportate nelle ordinanze di ingiunzione oggetto del presente contenzioso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (compreso nello scaglione fino a € 1.100,00) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo, tenuto altresì conto del fatto che, essendo due giudizi riuniti trova applicazione il principio secondo cui “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147; Cass. 22 luglio 2009, n. 17095; Cass. 10 novembre 2015,
n. 22883).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze di ingiunzione nn. OI-0002699659 e OI-
0002699661.
CP_ Condanna l' in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 86,00 per spese ed € 558,00 (euro 217,00 per le fasi studio, introduttiva e trattazione, da moltiplicare per due giudizi, più euro 124,00 per fase decisoria di un solo giudizio) per onorari, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 13/05/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo