Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 23.05.2025, promossa da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Grippa e Francesco Simeone
Ricorrenti
C O N T R O
, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Aprile CP_1
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Manzi CP_2
Resistenti
Oggetto: opposizione verbale ispettivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 04.03.2024 la società ricorrente impugnava e contestava la legittimità del Verbale Unico di Accertamento Ispettivo n. 202200006 del
09.01.2023 e il conseguente provvedimento di variazione del rapporto assicurativo asseritamente notificati in data 21.09.2023, emessi dall' in relazione al periodo CP_1
25.07.2016 -01.06.2022 con cui venivano accertate le seguenti irregolarità: 1) omessa denuncia della retribuzione percepita dagli allievi di corsi di formazione professionale in aula, negli anni dal 2016 al 2022, in relazione alla voce di tariffa
0611 e 0616, con conseguente richiesta di premi omessi e somme aggiuntive sugli imponibili omessi;
2) omessa denuncia di variazione attività per corsi di formazione professionale che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate, con conseguenti differenze di premi e somme aggiuntive;
3) retribuzioni imponibili evase, risultanti dal LUL, relative ai lavoratori dipendenti , Persona_1
, , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
4) annullamento posizione assicurativa n. 95234768 relativa alla Polizza Speciale LL . CP_4
Veniva, conseguentemente, impugnata e contestata la legittimità della diffida ad adempiere emessa dall' e notificata al ricorrente in data 01.08.2023 con cui CP_2 era richiesto, sulla base del verbale ispettivo il pagamento della somma di € CP_1
116.931,79 a titolo di contributi e sanzioni per il periodo compreso dal settembre
2017 al maggio 2022.
Parte ricorrente concludeva chiedendo, preliminarmente, di dichiarare nullo/illegittimo il Verbale di Accertamento e Notificazione n. 202200006 e il CP_1 successivo provvedimento di variazione del rapporto assicurativo del 21.09.2023; di dichiarare la prescrizione quinquennale dei presunti crediti per premi, sanzioni e somme aggiuntive richieste per i periodi antecedenti al quinquennio decorrente dal 21.09.2023 (data di notifica del provvedimento di variazione del rapporto assicurativo); di dichiarare non dovute le somme richieste dall' con il CP_1 provvedimento di variazione del rapporto assicurativo per inesigibilità dei premi relativi all'applicazione, con provvedimento del 27/01/2023, della nuova voce di tariffa 0616- Settore Terziario, attribuito retroattivamente con decorrenza dal
19/12/2019; nonché, dichiarare non dovute le somme richieste dall' con CP_2 diffida ad adempiere comunicata in data 01/08/2023; in subordine, dichiarare in ogni caso non dovute le somme richieste dall' e dall' per mancanza di CP_2 CP_1 prova, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio l' e l' che, con le rispettive memorie, CP_1 CP_2 contestavano quanto dedotta dalla parte ricorrente e concludevano per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato con conseguente illegittimità del
Verbale Ispettivo opposto e degli atti conseguenziali (provvedimento di variazione del rapporto assicurativo e diffida ad adempiere) in relazione alle irregolarità di cui ai punti sub 1) e 3) della premessa in fatto e non debenza delle somme pretese a tali titoli. La domanda non è, invece, fondata e va rigettata con conferma del Verbale
Ispettivo nella parte relativa alla riscontrata omessa comunicazione di variazione della attività di formazione professionale che comporta partecipazione alle lavorazioni esercitate, con conseguente legittima applicazione della voce di tariffa 0611 a decorrere dal 19.12.2019 e relative differenze nel calcolo del premio assicurativo.
Con riferimento all'accertamento relativo alla omessa denuncia della retribuzione percepita dagli allievi di corsi di formazione professionale in aula, negli anni dal
2016 al 2022, in relazione alla voce di tariffa 0611 e 0616 e con riguardo all'accertamento relativo alla dichiarazione, per sei lavoratori, di imponibili retributivi inferiori a quelli previsti dal Ccnl, per effetto di decurtazione degli emolumenti con asserita riduzione degli imponibili contributivi e/o assicurativi, i due punti possono essere trattati congiuntamente.
Per consolidata giurisprudenza “l'opposizione al verbale ispettivo si configura CP_2 quale giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e delle difese fatte valere dal ricorrente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Pertanto, in tale giudizio, secondo le regole generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, incombe sull'Istituto previdenziale, per la sua veste sostanziale di attore, la prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, posti a sostegno della propria pretesa” (Tribunale, Catania, sez. lav., 20/05/2020, n. 1346; in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione ma estensibile anche all'opposizione al verbale ispettivo emesso sia da che da cfr. Cass. civ. CP_2 CP_1 sez. lav., n.23800/2014; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1921/2019). In senso conforme si è ribadito che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per
l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base CP_2 di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”
(Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2010, n. 12108).
Ebbene, nel caso di specie gli Istituti convenuti non hanno assolto a tale onere probatorio. Infatti, dalla documentazione in atti non emergono elementi che consentono di ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato che giustifichi l'erogazione di una retribuzione in capo agli allievi dei corsi di formazione, sia qualificati con la voce di tariffa 0611 che qualificati con la tariffa 0616. Lo svolgimento di attività di formazione di per sé, in mancanza di una prova contraria relativa allo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata, non fornita né dall' né dall' non può lasciar presumere l'erogazione di una CP_1 CP_2 retribuzione in favore degli allievi con conseguente onere dichiarativo ed obbligo contributivo/assicurativo.
Parimenti, anche con riferimento ai sei lavoratori indicati nel verbale ispettivo ed in relazione ai quali è stata contestata la denuncia di una retribuzione imponibile inferiore a quella prevista dal Ccnl per effetto della violazione di istituti normativi e contrattuali, si osserva che la relativa censura è del tutto generica e sfornita di prova. Difatti, nella documentazione in atti non c'è riscontro in merito alla disapplicazione degli istituti contrattuali e normativi indicati (giornate di assenza ingiustificata con codice AI, e/o istituti contrattuali non corrisposti (festività), giornate di assenza a titolo di aspettativa non retribuita con codice AS), né è possibile effettuare una verifica sulle retribuzioni effettivamente percepite. Nel verbale ispettivo, a tale proposito, si precisa che “negli allegati trovano dettagliata esposizione i rilievi sin qui operati con la puntuale indicazione, per ciascun dipendente, della relativa tipologia contrattuale, del livello contrattuale e degli imponibili previdenziali e assicurativi evasi che, di seguito, si indicano distinti per periodi di competenza…”. Tuttavia, in atti non vi è alcuna produzione della documentazione richiamata, la quale non risulta nemmeno allegata al verbale ispettivo.
Pertanto, sotto tale profilo, la domanda va accolta con conseguente illegittimità del verbale ispettivo notificato in data 21.09.2023 nella parte relativa ai punti n. 1)
(retribuzioni imponibili omesse degli allievi di corsi a voce di tariffa 0611, nonchè con riferimento agli allievi dei corsi con tariffa 0616) e n. 3) (retribuzioni imponibili evase con riferimento ai lavoratori dipendenti , Persona_1 [...]
, , , Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
). Ne consegue l'illegittimità della diffida ad adempiere emessa dall'
[...] CP_2 sulla base del verbale ispettivo nella parte relativa, con l'effetto che nulla è CP_1 dovuto a tale titolo.
Con riferimento alla violazione accertata al punto 2) del Verbale Ispettivo, ossia omessa denuncia di variazione attività per i corsi di formazione professionale che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate, si osserva quanto segue. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni contenute sia nel ricorso che nel verbale ispettivo è emerso che la ha sempre svolto sin dalla Parte_1 sua istituzione, avvenuta nel 2003, attività di formazione e aggiornamento professionale con percorsi di aggiornamento professionale in genere (cfr. all. 8 ricorr.). A partire dal 19.12.2019 ha avviato anche “percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di O.S.S.” con esercitazioni pratiche e stage presso strutture ospedaliere (cfr. all. 8 ricorr).
Le attività formative che prevedono esercitazioni pratiche e stage, svolte a decorrere dal dicembre 2019, hanno comportato una variazione nella tipologia di attività svolta dalla ricorrente con conseguente applicazione, per tali attività formative, di una diversa voce tariffaria (0616 -“corsi di istruzione e formazione professionale con tirocini formativi e stage”- istituita dalla Nuova tariffa dei premi approvata con d.i. 27.02.2019) rispetto a quella applicata alle attività svolte sin dal momento della sua istituzione (0611 “corsi di formazione professionale esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda per i quali fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse”).
Parte ricorrente contesta l'applicazione retroattiva di tale voce tariffaria a decorrere dal 19.12.2019, richiamando il DM 12.12.2000 il quale dispone che i provvedimenti di variazione tariffaria hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, che nel caso di specie è avvenuta in data 21.09.2023. Alla luce di tali argomentazioni il ricorrente sostiene che l'adeguamento dei premi assicurativi, conseguente alla variazione della voce tariffaria, avrebbe dovuto operare a decorrere dal 01.10.2023 e non retroattivamente.
Tale ricostruzione non è condivisibile.
Difatti, il citato Dm 12.12.2000 all'art. 16 co. 1 prescrive che “l' accertato in CP_1 qualsiasi momento che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato”; il successivo comma 2 aggiunge che “il provvedimento (…) ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati: a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto (…)”.
Nel caso di specie ricorre quest'ultima ipotesi. Difatti, dalla documentazione in atti si evince che, a seguito della ammissione al finanziamento pubblico per lo svolgimento dei “percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di O.S.S.”, non risulta presentata all' alcuna CP_1 denuncia di variazione dell'attività esercitata, venuta a ricomprendere non solo corsi di formazione teorica (tariffa 0611) ma anche stage e tirocini formativi/esercitazioni pratiche (voce di tariffa 0616) (cfr. all. 8 in cui risultano prodotte unicamente le denunce del 2003, del 2006 e quella del 2021 relativa alla attivazione della Polizza per LL dei corsi IeFP).
Pertanto, in ragione dell'omessa dichiarazione di variazione dell'attività,
l'adeguamento dei premi conseguenti all'applicazione della voce di tariffa 0616 dovrà decorrere dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati.
Inconferente è, sul punto, il precedente di questa Sezione, richiamato e allegato da parte ricorrente in sede di note difensive (cfr. all. note ricorr. del 30.04.2025), dal momento che esso attiene alla diversa ipotesi di erronea qualificazione ab origine dell'attività formativa svolta operata dall' CP_1
Sotto tale profilo la domanda deve, pertanto, essere rigettata con conferma del verbale ispettivo opposto e degli atti conseguenziali nella parte relativa alle differenze dovute per variazione della voce di tariffa in 0616 a decorrere dal
19.12.2019.
Alcuna prescrizione può dirsi maturata in relazione a tale pretesa creditoria posto che, alla data di notifica del verbale ispettivo e del provvedimento di variazione tariffaria emessi dall' (21.09.2023), non era ancora decorso il termine di CP_1 prescrizione, avente dies a quo dicembre 2019, in relazione alle somme dovute a titolo di premi assicurativi.
Per le ragioni esposte, il ricorso va parzialmente accolto con conseguente illegittimità del Verbale Ispettivo emesso dall' e notificato in data 21.09.2023 CP_1 limitatamente ai punti 1) e 3).
Il ricorso deve essere, per il resto, rigettato.
Pertanto, devono dichiararsi non dovute le somme di cui alla diffida ad adempiere notificata dall' in data 01.08.2023 e di cui al provvedimento di variazione CP_2 tariffaria relative alle sole infrazioni accertate ai punti 1) e 3) del verbale ispettivo;
devono invece ritenersi dovute le somme scaturenti dall'infrazione di omessa comunicazione di variazione delle attività di cui al punto 2) del verbale ispettivo. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di e , così Parte_1 CP_1 CP_2 provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del Verbale
Ispettivo n. 202200006 emesso dall' e notificato in data 21.09.2023 CP_1 limitatamente ai punti 1) e 3).
2. Dichiara non dovute le somme di cui alla diffida ad adempiere notificata dall' CP_2 in data 01.08.2023 e di cui al provvedimento di variazione tariffaria emesso dall' c.d. n. 13777781/95 relative alle infrazioni accertate ai punti 1) e 3) del CP_1
Verbale Ispettivo n. 202200006;
3. Rigetta per il resto il ricorso
4. Compensa le spese
Taranto, 23.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli