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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1698 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALDINI ALBERTO GIUSEPPE e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Sedriano alla Via Fanin 13
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARSICO CLAUDIA Controparte_1 C.F._2
e con domicilio eletto in Milano, viale Piave 11
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) Affidare le figlie minori ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione o di maggior rilevanza per le figlie, mentre per le questioni di natura ordinaria potranno esercitare la responsabilità anche disgiuntamente.
pagina 1 di 4 Per 3) Confermare l'attuale collocazione di fatto delle figlie e, quindi, disporre che sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, con il padre a Sovico mentre sia collocata, anche ai fini della residenza Per_2 anagrafica, presso la madre a Bereguardo (Pavia).
4) porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla Per_2 madre, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di euro 300,00;
5) Prevedere che le parti sopportino al 50% le spese extra assegno sostenute per le figlie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia qui integralmente richiamato.
6) Prevedere che figlie rimarranno fiscalmente a carico di ciascuna parte al 50%;
7) prevedere che l'assegno unico e universale per la prole, di attuali 114,00 euro, sia percepito in via esclusiva dalla madre;
8) prevedere che le figlie, considerata l'età delle stesse, stiano con ciascun genitore secondo accordi diretti previo avviso al genitore prevalentemente collocatario;
9) prevedere che le minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni oltre a 15 giorni durante l'estate nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
10) dare atto che le parti si concedono sin d'ora reciprocamente le autorizzazioni per il rilascio dei documenti validi all'espatrio anche relativi alle figlie;
11) parte resistente si impegna, entro 15 giorni dalla data odierna, a volturare a sé tutte le utenze relative all'immobile di Bereguardo;
12) dare atto della rinuncia di parte resistente all'originaria domanda di mantenimento per sé;
13) dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra;
14) disporre la compensazione integrale delle spese di lite;
15) dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di separazione e alla solidarietà professionale;
16) pronunciare, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi i termini ex lege, sentenza di divorzio tra le parti alle medesime condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti, del resto, hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio. pagina 2 di 4 Inoltre, non vi sono motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento delle figlie minori (nata il [...]) e (nata il 24 Per_3 Per_2 luglio 2011). Invero è stato scelto il regime di affidamento condiviso, che è quello indicato in via prioritaria dal legislatore, e sono state concordate modalità di incontro tali da garantire che le minori abbiano entrambi i genitori quali figure di riferimento per la loro crescita.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La circostanza che i coniugi, superate le contrapposizioni iniziali, siano stati in grado di trovare un accordo su tutte le condizioni di separazione induce il Collegio a ritenere che sapranno per il futuro mantenere tra di loro rapporti adeguati per seguire l'educazione delle figlie.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e che, all'udienza del 14.10.2025 le parti hanno formulato congiuntamente le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 coniugati in Bereguardo, in data 28.12.2009 (registro degli atti di matrimonio del comune di
Bereguardo, anno 2009, atto n. 6, parte I);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto l'annotazione della sentenza e il compimento delle ulteriori incombenze di legge;
pagina 3 di 4 3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, il 3.12.2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1698 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALDINI ALBERTO GIUSEPPE e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Sedriano alla Via Fanin 13
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARSICO CLAUDIA Controparte_1 C.F._2
e con domicilio eletto in Milano, viale Piave 11
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) Affidare le figlie minori ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione o di maggior rilevanza per le figlie, mentre per le questioni di natura ordinaria potranno esercitare la responsabilità anche disgiuntamente.
pagina 1 di 4 Per 3) Confermare l'attuale collocazione di fatto delle figlie e, quindi, disporre che sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, con il padre a Sovico mentre sia collocata, anche ai fini della residenza Per_2 anagrafica, presso la madre a Bereguardo (Pavia).
4) porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla Per_2 madre, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di euro 300,00;
5) Prevedere che le parti sopportino al 50% le spese extra assegno sostenute per le figlie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia qui integralmente richiamato.
6) Prevedere che figlie rimarranno fiscalmente a carico di ciascuna parte al 50%;
7) prevedere che l'assegno unico e universale per la prole, di attuali 114,00 euro, sia percepito in via esclusiva dalla madre;
8) prevedere che le figlie, considerata l'età delle stesse, stiano con ciascun genitore secondo accordi diretti previo avviso al genitore prevalentemente collocatario;
9) prevedere che le minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni oltre a 15 giorni durante l'estate nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
10) dare atto che le parti si concedono sin d'ora reciprocamente le autorizzazioni per il rilascio dei documenti validi all'espatrio anche relativi alle figlie;
11) parte resistente si impegna, entro 15 giorni dalla data odierna, a volturare a sé tutte le utenze relative all'immobile di Bereguardo;
12) dare atto della rinuncia di parte resistente all'originaria domanda di mantenimento per sé;
13) dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra;
14) disporre la compensazione integrale delle spese di lite;
15) dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di separazione e alla solidarietà professionale;
16) pronunciare, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi i termini ex lege, sentenza di divorzio tra le parti alle medesime condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti, del resto, hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio. pagina 2 di 4 Inoltre, non vi sono motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento delle figlie minori (nata il [...]) e (nata il 24 Per_3 Per_2 luglio 2011). Invero è stato scelto il regime di affidamento condiviso, che è quello indicato in via prioritaria dal legislatore, e sono state concordate modalità di incontro tali da garantire che le minori abbiano entrambi i genitori quali figure di riferimento per la loro crescita.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La circostanza che i coniugi, superate le contrapposizioni iniziali, siano stati in grado di trovare un accordo su tutte le condizioni di separazione induce il Collegio a ritenere che sapranno per il futuro mantenere tra di loro rapporti adeguati per seguire l'educazione delle figlie.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e che, all'udienza del 14.10.2025 le parti hanno formulato congiuntamente le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 coniugati in Bereguardo, in data 28.12.2009 (registro degli atti di matrimonio del comune di
Bereguardo, anno 2009, atto n. 6, parte I);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto l'annotazione della sentenza e il compimento delle ulteriori incombenze di legge;
pagina 3 di 4 3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, il 3.12.2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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