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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 28/05/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 95/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DEMICHELIS MARA
ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti premesso che:
- con ricorso depositato in data 25.1.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso gli avvisi di addebito n. 337 2023 00012165 47 000 e n. 337 2023 00012164 46 000, notificati in data 18/12/2023, con cui l' ha richiesto il pagamento dell'importo CP_2
complessivo di € 61.539,66 per contributi eccedenti il minimale dovuti alla Gestione
Commercianti per gli anni 2015, 2016 e 2017, sanzioni e spese di notifica;
pagina 1 di 7 - a sostegno della propria opposizione ha dedotto, tra l'altro, che nel periodo oggetto di causa egli era iscritto alla Gestione Commercianti e versava la contribuzione sulla scorta del reddito prodotto dalla impresa individuale di cui era titolare (esercente attività di commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli) nonché dalla Parte_2
di cui era socio e presso cui prestava attività lavorativa con carattere di abitualità
[...]
(attività di installazione, gestione, manutenzione, commercializzazione di impianti per il trattamento, depurazione, potabilizzazione e somministrazione di acqua ad uso alimentare), ma non versava, non sussistendone i presupposti, la contribuzione con riferimento ai redditi derivanti dalla partecipazione alla società Severino Gas s.r.l., società che esercitava attività di commercio di prodotti chimici, rispetto alla quale egli svolgeva solo attività di amministratore (versando la relativa contribuzione alla
Gestione Separata), redditi questi ultimi che invece l' aveva preteso di assoggettare CP_2
a contribuzione con gli avvisi opposti;
- l' si è costituito ritualmente in giudizio e ha chiesto respingersi l'opposizione ex CP_2
adverso proposta in quanto infondata, deducendo la partecipazione del ricorrente all'attività aziendale della Severino Gas s.r.l. con carattere di abitualità e prevalenza;
- la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e con l'escussione dei testimoni ed è stata discussa all'odierna udienza;
considerato che:
1. – non è in discussione nel presente giudizio la iscrivibilità del ricorrente alla Gestione
Commercianti, essendo pacifico e documentalmente provato che il ricorrente sia iscritto a detta Gestione sin dal 1983 e versi la contribuzione sulla scorta dei redditi prodotti all'interno della propria impresa individuale e della (doc. 13 fascicolo Parte_2
ricorrente);
2. ciò che è in contestazione è il quantum della contribuzione, trattandosi di stabilire se nella determinazione della base imponibile del contributo annuo dovuto siano da imputare anche le somme percepite dal ricorrente per la partecipazione alla Severino
Gas s.r.l.;
pagina 2 di 7 3. – alla luce delle previsioni dell'art. 3 bis del D.L. n. 384 del 19 settembre 1992, convertito con modificazioni dalla L. n. 438 del 14 novembre 1992 (il quale prevede che
“A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”) e della giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, intervenuta sul punto (Corte Cost. sent. n. 354/2001 e
Cass. civ., sez. L, n. 21540/2019) deve affermarsi, con riferimento al quantum della contribuzione alla Gestione Commercianti, che nella base imponibile contributiva devono rientrare non soltanto i redditi di impresa della attività che ha dato luogo alla iscrizione alla Gestione Commercianti (ad. es. una impresa individuale) ma anche gli ulteriori redditi di impresa denunciati dal contribuente, quali ad esempio quelli prodotti da una società in accomandita semplice o in nome collettivo di cui egli sia socio quandanche egli non svolga alcuna attività lavorativa all'interno di essa (cfr. Cass. civ., sez. L, n. 29779 del 12/12/2017); poiché detta norma fa espresso riferimento ai soli
“redditi di impresa”, la giurisprudenza ha costantemente escluso che nella base imponibile contributiva debbano invece rientrare i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, quali le s.r.l., a meno che non vi sia prestazione di attività lavorativa (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 21540 del 20/08/2019
“Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi
d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986));
3.1. – deve aggiungersi, con riguardo alla concreta attività svolta dal soggetto all'interno della sr.l. e alle conseguenze sul piano previdenziale, che qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti,
pagina 3 di 7 mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass, sez. L., n. 3829 del 14/02/2020; Cass, sez. L., n. 10426 del
02/05/2018);
4. – nel caso in esame, a fronte della precisa contestazione contenuta in ricorso, l' CP_2
non ha assolto all'onere della prova – che incombeva all'Istituto – circa la partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale nella Severino Gas s.r.l., essendo emerso dall'istruttoria orale svolta che il ricorrente nel periodo oggetto di causa si occupasse quotidianamente dell'attività di commercializzazione di macchinari agricoli, svolta sotto forma di impresa individuale, e di quella di commercializzazione di impianti di depurazione e somministrazione di acqua, all'interno della non è invece Parte_2
emerso lo svolgimento di alcuna attività da parte del ricorrente all'interno della
Severino Gas s.r.l., società nella quale la gestione amministrativa era affidata alla socia e successivamente alla dipendente , l'attività logistica al Parte_3 Testimone_1
dipendente , la gestione del personale era affidata ad una società esterna, Testimone_2 la programmazione e gestione commerciale era affidata alla preponente CP_3
(doc. 18 fascicolo ricorrente);
4.1. – si considerino al riguardo le seguenti dichiarazioni testimoniali:
- teste “Avevo il 30% delle quote della Severino Gas sino al settembre Parte_3
2022 quando io e mio fratello abbiamo ceduto la società. Io ero socia e dipendente e seguivo tutta la parte dell'amministrazione. Queste sono state sempre le mie mansioni sino a che sono andata in pensione nel 2013…In quegli anni io ero uscita dalla società, ma le informazioni erano state passate ad una dipendente, Tes_1
che operava così come avevo operato io sino al 2013…in quegli anni, 2015-
[...]
2016-2017 mio fratello in Severino Gas non c'era praticamente mai. Il suo ufficio era
pagina 4 di 7 a fianco a quello della Severino Gas, ma lì lui seguiva i clienti della sua ditta individuale, quindi veniva in azienda, non tutti i giorni, ma si occupava di altro…mio fratello si occupava della ditta individuale, attività di commercio all'ingrosso di macchine per l'enologia. Questa attività lo portava spesso a recarsi presso il cliente, nella zona limitrofa a o partecipare a convegni che la Per_1 CP_4 organizzava per i rappresentanti. Faceva anche tutte le fiere di settore. In
[...] quegli anni, nella Severino erano occupati la per la parte amministrativa ed Tes_1
Tes_ il sig. come autista e magazziniere. Non c'erano altri dipendenti. Io anche in pensione mi occupavo ancora dei rapporti con la banca…confermo che nell'aprile
2012 con mio fratello costituimmo la solo noi due i soci, che si Parte_2 occupava delle casette di distribuzione dell'acqua installate nei territori dei comuni limitrofi. Questa società aveva sempre sede dov'era la sede della Severino Gas. Io mi occupavo della parte amministrativa della Mio fratello si occupava della Pt_2 parte più operativa, ovvero gli incassi (si trattava di prelevare monete dai vari distributori), si occupava dei rapporti con i vari comuni dove erano posizionate le casette, seguiva se vi erano dei guasti, interveniva lui direttamente, interveniva anche quando si verificavano i furti delle monete. Ancora attualmente la opera e Pt_2 siamo sempre soci io e mio fratello. Non vi sono dipendenti…mio fratello era solo amministratore unico e non svolgeva alcuna attività operativa e commerciale in
Severino Gas”;
- teste : “Come dipendente, all'inizio c'ero solo io, vi lavorava anche Testimone_2 la sorella di in quanto socia. è arrivata poi dopo nel 2013, assunta al Pt_3 Tes_1 posto della per seguire l'ufficio. Il sig. era il titolare della Severino Gas. Pt_3 Pt_3
Che cosa facesse nell'azienda Severino esattamente non lo so. Io mi occupavo del magazzino di stoccaggio delle bombole e delle consegne ai clienti. Per le consegne ci pensavo io e la parte amministrativa la seguiva la La parte del personale era Tes_1 gestita esternamente da una società di Alba, la Aca s.r.l.. Il sig. aveva altre Pt_3 sue aziende con distinte partite iva, che lui seguiva…Io vedevo che andava nel Pt_3 suo ufficio;
certamente non si occupava della Severino in quanto a ciò bastavamo io e la e prima dell'assunzione della io e la signora ; Tes_1 Tes_1 Pt_3
pagina 5 di 7 - teste “Io ero il commerciale di riferimento dell'agenzia Severino Testimone_3 per , divenuta Nippon Gas da una decina d'anni…Rivoira dava a Severino CP_3
Gas le direttive sulle consegne da effettuare, decideva i prezzi direttamente con il cliente finale. Dava a Severino la rete di gestione delle consegne delle bombole di gas.
Io in Severino avevo rapporti con di cui non ricordo il cognome, che si Tes_1 occupava della gestione degli ordini. La signora so che lavorava in Severino, Pt_3 ma io non mi interfacciavo con la il sig. quando c'era; lui Parte_4 Pt_3 era la storia dell'azienda e parlavo con lui di come andava il mercato. Dico che Pt_3 non seguiva i clienti dal punto di vista commerciale, anche perché erano clienti
. Non so dire se in quegli anni all'interno della Severino il sig. avesse CP_3 Pt_3 delle mansioni. Sapevo che aveva altre attività nel settore enologico”;
- teste : “quando sono stata assunta in Severino lavorava con me Testimone_1
che faceva il magazziniere ed autista ed io ero impiegata in ufficio. Io Testimone_2 avevo preso il posto della signora gestione della Severino, non Parte_5 Pt_3 si occupava di nulla. Non so che cosa facesse AN poi nel suo ufficio. Sono a conoscenza che avesse altre attività, tipo la che si occupava della gestione Pt_2 delle casette dell'acqua, e poi un'altra attività che riguarda le macchine agricole. Io lavoravo solo per la Severino. e l'altra ditta di AN non avevano Pt_2 dipendenti. Le buste paga della Severino erano gestite da Aca e per la parte contabile
c'era il commercialista”;
- teste “ho avuto rapporti di lavoro con il sig. ovvero io Testimone_4 Pt_3 sono stato 34 anni direttore di una filiale italiana che operava nel settore enologico, era la filiale di un gruppo svizzero la ed il sig. era uno dei nostri CP_4 Pt_3 agenti che si occupava della zona di Cuneo, e mi pare del Monferrato.
E' stato agente con mandato dal 1996 fino a quando io sono andato in pensione ovvero sono andato il 31.12.2021, ma che mi risulti il è tuttora agente Pt_3 CP_4
Io nel periodo 2015-2016-2017 seguivo l'agente nelle trattative con i clienti Pt_3 del territorio. E poi anche negli altri anni. So che aveva un'azienda di gas tecnici, era socio. Non so dire se avesse mansioni in questa azienda, né quali mansioni. L'attività di agente impegnava costantemente il Posso dire che l'azienda CP_4 Pt_3 CP_4
pagina 6 di 7 si occupa di vendita di impianti e macchine enologiche anche complesse…si richiede un impegno costante per l'agente. E' agente commerciale, ma anche tecnico, che conosce gli impianti”;
5. – in considerazione di quanto sopra esposto, non essendovi prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente all'interno della Severino Gas s.r.l., deve dichiararsi infondata la pretesa contributiva rivendicata dall' con gli ava qui CP_2
opposti, che devono pertanto essere annullati;
6. - le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, alla stregua di valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra
€ 52.001 ed € 260.000, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda assorbita o respinta,
- annulla gli avvisi di addebito n. 337 2023 00012165 47 000 e n. 337 2023 00012164 46
000;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in CP_2
complessivi € 6.115,00 per compenso, oltre € 43,00 per contributo unificato, rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 28/05/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 95/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DEMICHELIS MARA
ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti premesso che:
- con ricorso depositato in data 25.1.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso gli avvisi di addebito n. 337 2023 00012165 47 000 e n. 337 2023 00012164 46 000, notificati in data 18/12/2023, con cui l' ha richiesto il pagamento dell'importo CP_2
complessivo di € 61.539,66 per contributi eccedenti il minimale dovuti alla Gestione
Commercianti per gli anni 2015, 2016 e 2017, sanzioni e spese di notifica;
pagina 1 di 7 - a sostegno della propria opposizione ha dedotto, tra l'altro, che nel periodo oggetto di causa egli era iscritto alla Gestione Commercianti e versava la contribuzione sulla scorta del reddito prodotto dalla impresa individuale di cui era titolare (esercente attività di commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli) nonché dalla Parte_2
di cui era socio e presso cui prestava attività lavorativa con carattere di abitualità
[...]
(attività di installazione, gestione, manutenzione, commercializzazione di impianti per il trattamento, depurazione, potabilizzazione e somministrazione di acqua ad uso alimentare), ma non versava, non sussistendone i presupposti, la contribuzione con riferimento ai redditi derivanti dalla partecipazione alla società Severino Gas s.r.l., società che esercitava attività di commercio di prodotti chimici, rispetto alla quale egli svolgeva solo attività di amministratore (versando la relativa contribuzione alla
Gestione Separata), redditi questi ultimi che invece l' aveva preteso di assoggettare CP_2
a contribuzione con gli avvisi opposti;
- l' si è costituito ritualmente in giudizio e ha chiesto respingersi l'opposizione ex CP_2
adverso proposta in quanto infondata, deducendo la partecipazione del ricorrente all'attività aziendale della Severino Gas s.r.l. con carattere di abitualità e prevalenza;
- la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e con l'escussione dei testimoni ed è stata discussa all'odierna udienza;
considerato che:
1. – non è in discussione nel presente giudizio la iscrivibilità del ricorrente alla Gestione
Commercianti, essendo pacifico e documentalmente provato che il ricorrente sia iscritto a detta Gestione sin dal 1983 e versi la contribuzione sulla scorta dei redditi prodotti all'interno della propria impresa individuale e della (doc. 13 fascicolo Parte_2
ricorrente);
2. ciò che è in contestazione è il quantum della contribuzione, trattandosi di stabilire se nella determinazione della base imponibile del contributo annuo dovuto siano da imputare anche le somme percepite dal ricorrente per la partecipazione alla Severino
Gas s.r.l.;
pagina 2 di 7 3. – alla luce delle previsioni dell'art. 3 bis del D.L. n. 384 del 19 settembre 1992, convertito con modificazioni dalla L. n. 438 del 14 novembre 1992 (il quale prevede che
“A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”) e della giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, intervenuta sul punto (Corte Cost. sent. n. 354/2001 e
Cass. civ., sez. L, n. 21540/2019) deve affermarsi, con riferimento al quantum della contribuzione alla Gestione Commercianti, che nella base imponibile contributiva devono rientrare non soltanto i redditi di impresa della attività che ha dato luogo alla iscrizione alla Gestione Commercianti (ad. es. una impresa individuale) ma anche gli ulteriori redditi di impresa denunciati dal contribuente, quali ad esempio quelli prodotti da una società in accomandita semplice o in nome collettivo di cui egli sia socio quandanche egli non svolga alcuna attività lavorativa all'interno di essa (cfr. Cass. civ., sez. L, n. 29779 del 12/12/2017); poiché detta norma fa espresso riferimento ai soli
“redditi di impresa”, la giurisprudenza ha costantemente escluso che nella base imponibile contributiva debbano invece rientrare i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, quali le s.r.l., a meno che non vi sia prestazione di attività lavorativa (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 21540 del 20/08/2019
“Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi
d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986));
3.1. – deve aggiungersi, con riguardo alla concreta attività svolta dal soggetto all'interno della sr.l. e alle conseguenze sul piano previdenziale, che qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti,
pagina 3 di 7 mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass, sez. L., n. 3829 del 14/02/2020; Cass, sez. L., n. 10426 del
02/05/2018);
4. – nel caso in esame, a fronte della precisa contestazione contenuta in ricorso, l' CP_2
non ha assolto all'onere della prova – che incombeva all'Istituto – circa la partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale nella Severino Gas s.r.l., essendo emerso dall'istruttoria orale svolta che il ricorrente nel periodo oggetto di causa si occupasse quotidianamente dell'attività di commercializzazione di macchinari agricoli, svolta sotto forma di impresa individuale, e di quella di commercializzazione di impianti di depurazione e somministrazione di acqua, all'interno della non è invece Parte_2
emerso lo svolgimento di alcuna attività da parte del ricorrente all'interno della
Severino Gas s.r.l., società nella quale la gestione amministrativa era affidata alla socia e successivamente alla dipendente , l'attività logistica al Parte_3 Testimone_1
dipendente , la gestione del personale era affidata ad una società esterna, Testimone_2 la programmazione e gestione commerciale era affidata alla preponente CP_3
(doc. 18 fascicolo ricorrente);
4.1. – si considerino al riguardo le seguenti dichiarazioni testimoniali:
- teste “Avevo il 30% delle quote della Severino Gas sino al settembre Parte_3
2022 quando io e mio fratello abbiamo ceduto la società. Io ero socia e dipendente e seguivo tutta la parte dell'amministrazione. Queste sono state sempre le mie mansioni sino a che sono andata in pensione nel 2013…In quegli anni io ero uscita dalla società, ma le informazioni erano state passate ad una dipendente, Tes_1
che operava così come avevo operato io sino al 2013…in quegli anni, 2015-
[...]
2016-2017 mio fratello in Severino Gas non c'era praticamente mai. Il suo ufficio era
pagina 4 di 7 a fianco a quello della Severino Gas, ma lì lui seguiva i clienti della sua ditta individuale, quindi veniva in azienda, non tutti i giorni, ma si occupava di altro…mio fratello si occupava della ditta individuale, attività di commercio all'ingrosso di macchine per l'enologia. Questa attività lo portava spesso a recarsi presso il cliente, nella zona limitrofa a o partecipare a convegni che la Per_1 CP_4 organizzava per i rappresentanti. Faceva anche tutte le fiere di settore. In
[...] quegli anni, nella Severino erano occupati la per la parte amministrativa ed Tes_1
Tes_ il sig. come autista e magazziniere. Non c'erano altri dipendenti. Io anche in pensione mi occupavo ancora dei rapporti con la banca…confermo che nell'aprile
2012 con mio fratello costituimmo la solo noi due i soci, che si Parte_2 occupava delle casette di distribuzione dell'acqua installate nei territori dei comuni limitrofi. Questa società aveva sempre sede dov'era la sede della Severino Gas. Io mi occupavo della parte amministrativa della Mio fratello si occupava della Pt_2 parte più operativa, ovvero gli incassi (si trattava di prelevare monete dai vari distributori), si occupava dei rapporti con i vari comuni dove erano posizionate le casette, seguiva se vi erano dei guasti, interveniva lui direttamente, interveniva anche quando si verificavano i furti delle monete. Ancora attualmente la opera e Pt_2 siamo sempre soci io e mio fratello. Non vi sono dipendenti…mio fratello era solo amministratore unico e non svolgeva alcuna attività operativa e commerciale in
Severino Gas”;
- teste : “Come dipendente, all'inizio c'ero solo io, vi lavorava anche Testimone_2 la sorella di in quanto socia. è arrivata poi dopo nel 2013, assunta al Pt_3 Tes_1 posto della per seguire l'ufficio. Il sig. era il titolare della Severino Gas. Pt_3 Pt_3
Che cosa facesse nell'azienda Severino esattamente non lo so. Io mi occupavo del magazzino di stoccaggio delle bombole e delle consegne ai clienti. Per le consegne ci pensavo io e la parte amministrativa la seguiva la La parte del personale era Tes_1 gestita esternamente da una società di Alba, la Aca s.r.l.. Il sig. aveva altre Pt_3 sue aziende con distinte partite iva, che lui seguiva…Io vedevo che andava nel Pt_3 suo ufficio;
certamente non si occupava della Severino in quanto a ciò bastavamo io e la e prima dell'assunzione della io e la signora ; Tes_1 Tes_1 Pt_3
pagina 5 di 7 - teste “Io ero il commerciale di riferimento dell'agenzia Severino Testimone_3 per , divenuta Nippon Gas da una decina d'anni…Rivoira dava a Severino CP_3
Gas le direttive sulle consegne da effettuare, decideva i prezzi direttamente con il cliente finale. Dava a Severino la rete di gestione delle consegne delle bombole di gas.
Io in Severino avevo rapporti con di cui non ricordo il cognome, che si Tes_1 occupava della gestione degli ordini. La signora so che lavorava in Severino, Pt_3 ma io non mi interfacciavo con la il sig. quando c'era; lui Parte_4 Pt_3 era la storia dell'azienda e parlavo con lui di come andava il mercato. Dico che Pt_3 non seguiva i clienti dal punto di vista commerciale, anche perché erano clienti
. Non so dire se in quegli anni all'interno della Severino il sig. avesse CP_3 Pt_3 delle mansioni. Sapevo che aveva altre attività nel settore enologico”;
- teste : “quando sono stata assunta in Severino lavorava con me Testimone_1
che faceva il magazziniere ed autista ed io ero impiegata in ufficio. Io Testimone_2 avevo preso il posto della signora gestione della Severino, non Parte_5 Pt_3 si occupava di nulla. Non so che cosa facesse AN poi nel suo ufficio. Sono a conoscenza che avesse altre attività, tipo la che si occupava della gestione Pt_2 delle casette dell'acqua, e poi un'altra attività che riguarda le macchine agricole. Io lavoravo solo per la Severino. e l'altra ditta di AN non avevano Pt_2 dipendenti. Le buste paga della Severino erano gestite da Aca e per la parte contabile
c'era il commercialista”;
- teste “ho avuto rapporti di lavoro con il sig. ovvero io Testimone_4 Pt_3 sono stato 34 anni direttore di una filiale italiana che operava nel settore enologico, era la filiale di un gruppo svizzero la ed il sig. era uno dei nostri CP_4 Pt_3 agenti che si occupava della zona di Cuneo, e mi pare del Monferrato.
E' stato agente con mandato dal 1996 fino a quando io sono andato in pensione ovvero sono andato il 31.12.2021, ma che mi risulti il è tuttora agente Pt_3 CP_4
Io nel periodo 2015-2016-2017 seguivo l'agente nelle trattative con i clienti Pt_3 del territorio. E poi anche negli altri anni. So che aveva un'azienda di gas tecnici, era socio. Non so dire se avesse mansioni in questa azienda, né quali mansioni. L'attività di agente impegnava costantemente il Posso dire che l'azienda CP_4 Pt_3 CP_4
pagina 6 di 7 si occupa di vendita di impianti e macchine enologiche anche complesse…si richiede un impegno costante per l'agente. E' agente commerciale, ma anche tecnico, che conosce gli impianti”;
5. – in considerazione di quanto sopra esposto, non essendovi prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente all'interno della Severino Gas s.r.l., deve dichiararsi infondata la pretesa contributiva rivendicata dall' con gli ava qui CP_2
opposti, che devono pertanto essere annullati;
6. - le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, alla stregua di valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra
€ 52.001 ed € 260.000, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda assorbita o respinta,
- annulla gli avvisi di addebito n. 337 2023 00012165 47 000 e n. 337 2023 00012164 46
000;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in CP_2
complessivi € 6.115,00 per compenso, oltre € 43,00 per contributo unificato, rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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