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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/04/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2651/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2651/2019 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. TURSI MASSIMO Parte_1 Parte_2
OPPONENTI contro con il patrocinio dell'avv. ; Controparte_1 Controparte_1
OPPOSTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.10.19 e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.558/19, emesso dal Tribunale di AS in data 25.07.19, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 5.120,79, su istanza dell'Avv. a titolo di corrispettivo per l'attività stragiudiziale dalla Controparte_1 medesima svolta nell'interesse degli opponenti.
Eccepivano, in via preliminare, l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, deducendo, nel merito, la negligenza dell'Avvocato opposto nell'espletamento dell'attività per cui veniva chiesto il pagamento rassegnando le seguenti conclusioni: nel merito in rito: dichiarare il decreto ingiuntivo opposto, inefficace ai sensi dell'art.644 c.p.c. per inesistenza della notifica. Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e, dichiarare il grave inadempimento contrattuale della opposta, e, per l'effetto del detto inadempimento contrattuale dichiarare che nessuna somma a titolo di spese e pagina 1 di 4 competenze professionali deve essere corrisposta all'Avv. per l'opera professionale CP_1
di assistenza stragiudiziale prestata in favore dei ricorrenti. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di AS dovesse ritenere esistere il diritto di credito dell'Avv. nei confronti dei ricorrenti, Voglia rideterminare le somme spettanti alla stessa, in CP_1
virtù delle eccezioni sollevate dai ricorrenti, ed alla luce di tutta la vicenda per cui è causa, ed in particolar modo alla luce della semplicità, e del risultato, dell'attività professionale di assistenza prestata dall'opposta”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Con ordinanza del 08.11.22 veniva disposto il mutamento del rito e fissato termine perentorio per la rinnovazione della procura alle liti;
con ordinanza emessa in data 23.06.23 si dava atto che la procura alle liti rilasciata da risultava sanata, ex art. 182 c.p.c., nel Parte_2 termine perentorio concesso con l'ordinanza del 08.11.2022.
Con ordinanza del 24.01.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
1.Sul merito del giudizio
1.1Preliminarmente deve ritenersi che l'intervenuta opposizione, con cui viene contestata anche nel merito la pretesa creditoria abbia sanato l'eventuale vizio di notifica del decreto ingiuntivo opposto, atteso che la tempestiva proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex artt. 156 e 160 c.p.c (principio espresso ex pluimis in Cass. Civ. 27326/24).
Analogamente nel corso del giudizio, per come già rilevato con ordinanza del 23.06.23, è stato sanato il vizio di rappresentanza dedotto da parte opposto.
1.2. Va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti, l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia della Cassazione
pagina 2 di 4 a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, l'opposta non ha fornito alcuna prova dell'attività effettivamente svolta, a fronte delle contestazioni degli opponenti, i quali hanno riconosciuto solo di essere stati assistititi nella redazione della scrittura privata del 15.04.16 allegata, e di aver ricevuto un parere non congruo in relazione di detta scrittura.
Invero, nella scrittura privata predetta si dava atto della circostanza che sull'immobile oggetto della vendita gravavano un pignoramento immobiliare e un'ipoteca, ed a fronte delle precise contestazioni sollevate nell'atto di opposizione, parte opposta, nel costituirsi in giudizio, non ha neppure allegato di aver reso edotti gli opponenti in ordine alle conseguenze pregiudizievoli di dette iscrizioni, a cosa significasse il pignoramento o l'ipoteca e di aver ragionato con gli stessi in ordine alla convenienza dell'operazione. Solo in sede di interrogatorio formale ha affermato di averli sconsigliati dal procedere all'acquisto, circostanza rimasta comunque non provata.
In punto di diritto si condivide il principio secondo cui, nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 comma 2 c.c.), vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
Segnatamente, con riferimento all'attività dell'avvocato, costituisce ius receptum il principio secondo cui la responsabilita' professionale dell'avvocato, la cui obbligazione e' di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'articolo 1176 c.c., comma 2, da commisurare alla natura dell'attivita' esercitata. (cfr. Cass. Civ. 22849/17) .
Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni sollevate dagli opponenti, l'avvocato avrebbe dovuto provare il compimento delle attività descritte nel monitorio e dimostrare di aver illustrato compiutamente tutte le circostanze rilevanti ai fini dell'acquisto degli immobili indicati nella scrittura privata allegata, fornendo spiegazioni idonee in ordine al significato di un'iscrizione ipotecaria o di un pignoramento, atteso che Il debitore, una volta pignorati i beni, non può concludere atti di pagina 3 di 4 disposizione di essi e, qualora lo faccia, l'alienazione del bene immobile non ha efficacia nei confronti del creditore pignorante.
Invero l'oggetto dell'obbligazione era proprio quello di fornire un'esposizione dettagliata di eventuali circostanze ostative all'acquisto, che l'avvocato non ha dimostrato di aver fornito, a fronte della specifiche contestazioni degli opponenti in ordine alla diligenza usata.
Alla luce delle esposte considerazioni va accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
2. Sulle spese di lite
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso in data
25.07.19
Spese compensate.
AS, lì 27.04.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2651/2019 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. TURSI MASSIMO Parte_1 Parte_2
OPPONENTI contro con il patrocinio dell'avv. ; Controparte_1 Controparte_1
OPPOSTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.10.19 e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.558/19, emesso dal Tribunale di AS in data 25.07.19, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 5.120,79, su istanza dell'Avv. a titolo di corrispettivo per l'attività stragiudiziale dalla Controparte_1 medesima svolta nell'interesse degli opponenti.
Eccepivano, in via preliminare, l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, deducendo, nel merito, la negligenza dell'Avvocato opposto nell'espletamento dell'attività per cui veniva chiesto il pagamento rassegnando le seguenti conclusioni: nel merito in rito: dichiarare il decreto ingiuntivo opposto, inefficace ai sensi dell'art.644 c.p.c. per inesistenza della notifica. Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e, dichiarare il grave inadempimento contrattuale della opposta, e, per l'effetto del detto inadempimento contrattuale dichiarare che nessuna somma a titolo di spese e pagina 1 di 4 competenze professionali deve essere corrisposta all'Avv. per l'opera professionale CP_1
di assistenza stragiudiziale prestata in favore dei ricorrenti. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di AS dovesse ritenere esistere il diritto di credito dell'Avv. nei confronti dei ricorrenti, Voglia rideterminare le somme spettanti alla stessa, in CP_1
virtù delle eccezioni sollevate dai ricorrenti, ed alla luce di tutta la vicenda per cui è causa, ed in particolar modo alla luce della semplicità, e del risultato, dell'attività professionale di assistenza prestata dall'opposta”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Con ordinanza del 08.11.22 veniva disposto il mutamento del rito e fissato termine perentorio per la rinnovazione della procura alle liti;
con ordinanza emessa in data 23.06.23 si dava atto che la procura alle liti rilasciata da risultava sanata, ex art. 182 c.p.c., nel Parte_2 termine perentorio concesso con l'ordinanza del 08.11.2022.
Con ordinanza del 24.01.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
1.Sul merito del giudizio
1.1Preliminarmente deve ritenersi che l'intervenuta opposizione, con cui viene contestata anche nel merito la pretesa creditoria abbia sanato l'eventuale vizio di notifica del decreto ingiuntivo opposto, atteso che la tempestiva proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex artt. 156 e 160 c.p.c (principio espresso ex pluimis in Cass. Civ. 27326/24).
Analogamente nel corso del giudizio, per come già rilevato con ordinanza del 23.06.23, è stato sanato il vizio di rappresentanza dedotto da parte opposto.
1.2. Va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti, l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia della Cassazione
pagina 2 di 4 a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, l'opposta non ha fornito alcuna prova dell'attività effettivamente svolta, a fronte delle contestazioni degli opponenti, i quali hanno riconosciuto solo di essere stati assistititi nella redazione della scrittura privata del 15.04.16 allegata, e di aver ricevuto un parere non congruo in relazione di detta scrittura.
Invero, nella scrittura privata predetta si dava atto della circostanza che sull'immobile oggetto della vendita gravavano un pignoramento immobiliare e un'ipoteca, ed a fronte delle precise contestazioni sollevate nell'atto di opposizione, parte opposta, nel costituirsi in giudizio, non ha neppure allegato di aver reso edotti gli opponenti in ordine alle conseguenze pregiudizievoli di dette iscrizioni, a cosa significasse il pignoramento o l'ipoteca e di aver ragionato con gli stessi in ordine alla convenienza dell'operazione. Solo in sede di interrogatorio formale ha affermato di averli sconsigliati dal procedere all'acquisto, circostanza rimasta comunque non provata.
In punto di diritto si condivide il principio secondo cui, nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 comma 2 c.c.), vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
Segnatamente, con riferimento all'attività dell'avvocato, costituisce ius receptum il principio secondo cui la responsabilita' professionale dell'avvocato, la cui obbligazione e' di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'articolo 1176 c.c., comma 2, da commisurare alla natura dell'attivita' esercitata. (cfr. Cass. Civ. 22849/17) .
Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni sollevate dagli opponenti, l'avvocato avrebbe dovuto provare il compimento delle attività descritte nel monitorio e dimostrare di aver illustrato compiutamente tutte le circostanze rilevanti ai fini dell'acquisto degli immobili indicati nella scrittura privata allegata, fornendo spiegazioni idonee in ordine al significato di un'iscrizione ipotecaria o di un pignoramento, atteso che Il debitore, una volta pignorati i beni, non può concludere atti di pagina 3 di 4 disposizione di essi e, qualora lo faccia, l'alienazione del bene immobile non ha efficacia nei confronti del creditore pignorante.
Invero l'oggetto dell'obbligazione era proprio quello di fornire un'esposizione dettagliata di eventuali circostanze ostative all'acquisto, che l'avvocato non ha dimostrato di aver fornito, a fronte della specifiche contestazioni degli opponenti in ordine alla diligenza usata.
Alla luce delle esposte considerazioni va accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
2. Sulle spese di lite
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso in data
25.07.19
Spese compensate.
AS, lì 27.04.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
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