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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/11/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 960/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 960/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
UC PASSONI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. MARCO RAVASIO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.06.2025, a chiesto che il Tribunale Controparte_1 pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_2
. Il ricorrente ha esposto:
[...]
-di aver contratto matrimonio in Otranto (LE) in data 20.10.1997 con CP_2
;
[...]
-che dall'unione è nato il figlio a Narni (TR) in data 30.04.2001; Persona_1
-che, venuta meno l'affectio coniugalis, e divenuta intollerabile anche la convivenza, le parti proponevano ricorso per separazione consensuale;
-che, successivamente, i coniugi, dopo aver confermato la volontà di non colersi riconciliare, hanno concordemente prestato il loro consenso alla separazione;
-che l'accordo raggiunto veniva omologato con decreto del 29.10.2009 dinanzi al Tribunale di Terni, con la previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente data la convivenza con il figlio delle parti, e la corresponsione del contributo al mantenimento per il figlio da parte del padre;
- di svolgere l'attività lavorativa di insegnante presso l'I.T.T. “Allievi – Sangallo” di Terni e, in piccola parte, la libera professione di architetto;
- che la sarebbe dipendente della di Terni;
CP_2 Parte_1
- che il figlio avrebbe da tempo terminato il proprio ciclo di studi ed il suo Per_1 percorso di formazione professionale e che nel corso del tempo avrebbe reperito diverse occupazioni lavorative ma senza dar corso ad alcuna occupazione;
- che il figlio sarebbe da tempo introdotto nel mondo del lavoro, avendo lasciato l'università alla quale si era iscritto e avendo scelto di svolgere attività lavorativa nel settore informatico, acquisendo tutte le competenze di studio e professionali del settore;
- di essere prossimo all'età pensionabile, con simulazione di una pensione del tutto insufficiente, e che sarebbero pertanto mutate le condizioni al tempo della separazione, sia della moglie, sia del figlio entrambi attualmente del tutto economicamente Per_1 autosufficienti;
-che la separazione si è protratta ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra le parti né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento dei coniugi;
-che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. tanto premesso, il ricorrente ha chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio e della partecipazione alle spese straordinarie al 50% e revoca del diritto di Per_1
e di di abitare nell'appartamento di proprietà del Controparte_2 Persona_1 ricorrente, disponendone l'immediato rilascio e, in subordine, con richiesta di ridurre l'ammontare della somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento per il figlio con disposizione del pagamento direttamente in favore dello stesso;
con vittoria di spese. Si è costituita non opponendosi alla richiesta di cessazione Controparte_2 degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato e chiedendone il rigetto. La resistente ha precisato che non corrisponderebbe al vero la descrizione del figlio fornita dal ricorrente in quanto il ragazzo volenteroso, educato e intelligente, non sarebbe mai riuscito a creare un rapporto sereno con il padre a causa dei comportamenti da questi posti in essere, che si limiterebbe ad adempiere all'onere del versamento del contributo mensile, tenendo verso il figlio un comportamento freddo e di distacco. Inoltre, la resistente ha dedotto che il figlio si starebbe attivando per raggiungere l'autonomia economica, Per_1 iscrivendosi alle agenzie di lavoro temporaneo e inviando curricula. Tanto premesso, la resistente ha concluso chiedendo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale a sé fino al raggiungimento della piena autonomia economica da parte del figlio delle parti, chiedendo venisse posto a carico del ricorrente contributo al mantenimento del figlio da corrispondere direttamente allo stesso determinato in euro 400,00 mensili, oltre Istat annuale e il 50% delle spese straordinarie, con conferma della previsione contenuta nel decreto di omologa del Tribunale di Terni relativa all'obbligo per il di pagare CP_1 alla l'importo di euro 3.000,00, al momento del rilascio della casa coniugale, CP_2 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
con vittoria di spese.
Disposta la comparizione davanti alla Presidente delegata, le parti hanno dichiarato:
i vivere in immobile di proprietà con rata mutuo di euro 270,00 Controparte_1 mensili, di svolgere l'attività lavorativa di insegnante e di Ctu, con reddito mensile netto di euro circa 1.800 derivante da reddito da insegnante, oltre reddito da ctu variabile (onorari lordi annui 8.000 – 10.000 euro) e di avere, quali proprietà immobiliari, la casa di abitazione e l'immobile destinato a casa familiare assegnato alla resistente;
di vivere nella casa coniugale di proprietà del ricorrente, di Controparte_2 svolgere l'attività lavorativa di infermiera con reddito mensile netto di euro 1.900 circa e di avere, quali proprietà immobiliari, quote di immobili in Puglia.
I difensori delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, acquisito il parere del Pm in data 3.10.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dalla separazione e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Quanto alle condizioni del divorzio le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte con rinuncia ai termini ex art 473 bis. 28 cpc:
“- Pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio a carico del ricorrente con decorrenza da ottobre 2025;
- Revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente con accordo tra le parti per il rilascio dell'immobile al 30 giugno 2027 e con diritto della resistente a permanere nell'immobile fino a tale data a titolo gratuito con spese ordinarie a carico della resistente e straordinarie e carico del ricorrente;
- Il ricorrente si impegna a corrispondere alla resistente euro 3.000 senza interessi al momento del rilascio dell'immobile come previsto dal decreto di omologa;
- La resistente si impegna a rinunciare alla richiesta di arretrati dovuti a titolo di Istat e spese straordinarie per il figlio delle parti;
- Spese compensate “.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni del divorzio sopra riportate.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
in Otranto (LE) il 20.10.1997 alle condizioni
[...] Controparte_2 congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Otranto (Le) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 59, parte II, serie A); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 6 novembre 2025.
.
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 960/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
UC PASSONI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. MARCO RAVASIO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.06.2025, a chiesto che il Tribunale Controparte_1 pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_2
. Il ricorrente ha esposto:
[...]
-di aver contratto matrimonio in Otranto (LE) in data 20.10.1997 con CP_2
;
[...]
-che dall'unione è nato il figlio a Narni (TR) in data 30.04.2001; Persona_1
-che, venuta meno l'affectio coniugalis, e divenuta intollerabile anche la convivenza, le parti proponevano ricorso per separazione consensuale;
-che, successivamente, i coniugi, dopo aver confermato la volontà di non colersi riconciliare, hanno concordemente prestato il loro consenso alla separazione;
-che l'accordo raggiunto veniva omologato con decreto del 29.10.2009 dinanzi al Tribunale di Terni, con la previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente data la convivenza con il figlio delle parti, e la corresponsione del contributo al mantenimento per il figlio da parte del padre;
- di svolgere l'attività lavorativa di insegnante presso l'I.T.T. “Allievi – Sangallo” di Terni e, in piccola parte, la libera professione di architetto;
- che la sarebbe dipendente della di Terni;
CP_2 Parte_1
- che il figlio avrebbe da tempo terminato il proprio ciclo di studi ed il suo Per_1 percorso di formazione professionale e che nel corso del tempo avrebbe reperito diverse occupazioni lavorative ma senza dar corso ad alcuna occupazione;
- che il figlio sarebbe da tempo introdotto nel mondo del lavoro, avendo lasciato l'università alla quale si era iscritto e avendo scelto di svolgere attività lavorativa nel settore informatico, acquisendo tutte le competenze di studio e professionali del settore;
- di essere prossimo all'età pensionabile, con simulazione di una pensione del tutto insufficiente, e che sarebbero pertanto mutate le condizioni al tempo della separazione, sia della moglie, sia del figlio entrambi attualmente del tutto economicamente Per_1 autosufficienti;
-che la separazione si è protratta ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra le parti né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento dei coniugi;
-che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. tanto premesso, il ricorrente ha chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio e della partecipazione alle spese straordinarie al 50% e revoca del diritto di Per_1
e di di abitare nell'appartamento di proprietà del Controparte_2 Persona_1 ricorrente, disponendone l'immediato rilascio e, in subordine, con richiesta di ridurre l'ammontare della somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento per il figlio con disposizione del pagamento direttamente in favore dello stesso;
con vittoria di spese. Si è costituita non opponendosi alla richiesta di cessazione Controparte_2 degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato e chiedendone il rigetto. La resistente ha precisato che non corrisponderebbe al vero la descrizione del figlio fornita dal ricorrente in quanto il ragazzo volenteroso, educato e intelligente, non sarebbe mai riuscito a creare un rapporto sereno con il padre a causa dei comportamenti da questi posti in essere, che si limiterebbe ad adempiere all'onere del versamento del contributo mensile, tenendo verso il figlio un comportamento freddo e di distacco. Inoltre, la resistente ha dedotto che il figlio si starebbe attivando per raggiungere l'autonomia economica, Per_1 iscrivendosi alle agenzie di lavoro temporaneo e inviando curricula. Tanto premesso, la resistente ha concluso chiedendo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale a sé fino al raggiungimento della piena autonomia economica da parte del figlio delle parti, chiedendo venisse posto a carico del ricorrente contributo al mantenimento del figlio da corrispondere direttamente allo stesso determinato in euro 400,00 mensili, oltre Istat annuale e il 50% delle spese straordinarie, con conferma della previsione contenuta nel decreto di omologa del Tribunale di Terni relativa all'obbligo per il di pagare CP_1 alla l'importo di euro 3.000,00, al momento del rilascio della casa coniugale, CP_2 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
con vittoria di spese.
Disposta la comparizione davanti alla Presidente delegata, le parti hanno dichiarato:
i vivere in immobile di proprietà con rata mutuo di euro 270,00 Controparte_1 mensili, di svolgere l'attività lavorativa di insegnante e di Ctu, con reddito mensile netto di euro circa 1.800 derivante da reddito da insegnante, oltre reddito da ctu variabile (onorari lordi annui 8.000 – 10.000 euro) e di avere, quali proprietà immobiliari, la casa di abitazione e l'immobile destinato a casa familiare assegnato alla resistente;
di vivere nella casa coniugale di proprietà del ricorrente, di Controparte_2 svolgere l'attività lavorativa di infermiera con reddito mensile netto di euro 1.900 circa e di avere, quali proprietà immobiliari, quote di immobili in Puglia.
I difensori delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, acquisito il parere del Pm in data 3.10.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dalla separazione e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Quanto alle condizioni del divorzio le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte con rinuncia ai termini ex art 473 bis. 28 cpc:
“- Pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio a carico del ricorrente con decorrenza da ottobre 2025;
- Revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente con accordo tra le parti per il rilascio dell'immobile al 30 giugno 2027 e con diritto della resistente a permanere nell'immobile fino a tale data a titolo gratuito con spese ordinarie a carico della resistente e straordinarie e carico del ricorrente;
- Il ricorrente si impegna a corrispondere alla resistente euro 3.000 senza interessi al momento del rilascio dell'immobile come previsto dal decreto di omologa;
- La resistente si impegna a rinunciare alla richiesta di arretrati dovuti a titolo di Istat e spese straordinarie per il figlio delle parti;
- Spese compensate “.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni del divorzio sopra riportate.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
in Otranto (LE) il 20.10.1997 alle condizioni
[...] Controparte_2 congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Otranto (Le) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 59, parte II, serie A); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 6 novembre 2025.
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PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti