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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di
Giudice EL Lavoro, all'udienza EL 23/01/2025 , tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 17441 /2024
Tra
, nata a [...] il [...], residente in [...]
LA (NA) alla Via Arena San Vito, n. 2, C.F. , rappresentata e C.F._1
difesa, per procura in calce al presente atto, nonché allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ai sensi ELl'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv.
Elena Boccanfuso, C.F. , PEC C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Firenze n. 32, presso e nello studio ELl'Avv.
Elena Boccanfuso, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0816584374 oppure al su indicato indirizzo pec.
RICORRENTE
E
- ONroparte_1 ONroparte_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1
difesi, in questa sede, ai sensi ELl'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.
Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l C.F._3 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte ELla Maddalena, n. ONroparte_2
pagina1 di 12 55, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_2
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio deducendo di non aver percepito l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 ELla L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente di ruolo ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, per gli incarichi di supplenza annuale di cui era stata destinataria.
In particolare, richiedeva il suddetto beneficio per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21
Sulla base di articolate considerazioni giuridiche, rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertarsi e dichiararsi il diritto ELla parte ricorrente ad usufruire ELla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione EL personale docente per gli anni scolastici 2018/19,
2019/20, 2020/21, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
ON conseguentemente condannarsi il a costituire in favore ELl'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 EL DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, ELla L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta ELla somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale ELla parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria ELl'inadempimento ELl'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 EL CCNL EL 29/11/2007 e dall'art. 282 EL d. lgs. n.
297/94, oltreché dalla clausola 6 ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 ELla CDFUE., e EL diritto ELla parte ricorrente alla fruizione ELla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione EL personale docente, di cui all'art. 1 ELla Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, condannarsi il pagina2 di 12 ON
. al risarcimento EL danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.”.
Si costituivano le parti resistenti che eccepivano il difetto di giurisdizione EL GO e, nel merito, l'infondatezza ELla pretesa.
All'udienza EL 23/01/2025 , tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione EL giudice adìto tenuto conto EL petitum e ELla causa petendi ELla domanda formulata.
Ai fini che ci occupano deve aversi riguardo al criterio EL petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione ELla concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione ELla causa petendi, cioè “ELla intrinseca natura ELla posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico EL quale detti fatti costituiscono manifestazione” (cfr. ex multis, Cass.
S.U. n. 12441/22; Cass. S.U. n. 25840/16).
Nel caso in esame, l'oggetto EL giudizio è l'attribuzione EL beneficio economico rappresentato dalla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente”, previa disapplicazione EL DPCM che ne regola i criteri e le modalità di erogazione.
Si tratta di fattispecie rientrante nella giurisdizione EL g.o. in funzione di giudice EL lavoro, essendo tale beneficio strettamente legato alle condizioni di impiego (come si vedrà nel prosieguo) e direttamente derivante da norme di legge.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento, come già espresso in altre sentenze di questo Tribunale, cui questo giudice ritiene di uniformarsi, per le ragioni che seguono.
La ricostruzione EL quadro normativo è utile alla valutazione ELla meritevolezza ELle domande formulate.
L'art. 1, comma 121, ELla L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto EL limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente di ruolo, ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ELl'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto EL Presidente EL Consiglio dei pagina3 di 12 ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo ELla Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 EL 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di €
500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
Con il successivo D.P.C.M. EL 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato ELle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 EL decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, ELle scuole militari”.
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano ELla carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
La normativa suddetta impone al un preciso obbligo cui ONroparte_1
corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte EL
) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e CP_1
creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore EL bene o EL servizio) in funzione ELla propria formazione o ELla acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni Internet).
Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario EL diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura EL , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione ELl'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio ELl'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Il ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato di durata annuale, pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato sottoposto agli stessi pagina4 di 12 obblighi formativi, non ha usufruito EL beneficio ELla carta elettronica, destinata allo sviluppo ELle competenze professionali.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento EL
D.P.C.M. n. 32313 EL 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo ELla Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato ELle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 EL CCNL EL 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 ELl'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 EL 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, ELla L. n.
107/2015, la questione ELla compatibilità ELla relativa normativa con il diritto euro unitario
è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza EL 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato ELla direttiva 1999/70/CE EL Consiglio, EL 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato EL , e non al personale docente a tempo ONroparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario ELl'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione ELle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole pagina5 di 12 rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO
DETERMINATO presso il …. il principio di non discriminazione, di cui la clausola CP_1
4, punto 1, ELl'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante ELla Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura ELle funzioni per l'espletamento ELle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza EL 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46-
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea EL lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi ELla clausola 4, punto 1, ELl'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi ELla direttiva 1999/70
e ELl'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza EL 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.
Può quindi desumersi, alla luce ELl'orientamento ELla CGUE, la sussistenza di un contrasto ELla normativa nazionale con l'art. 4 ELl'accordo quadro allegato alla direttiva n.
pagina6 di 12 70 EL 1999, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento EL beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Pertanto, il riconoscimento EL beneficio ELla carta elettronica anche a favore EL personale docente in servizio con contratto a termine discende da una doverosa estensione ELla platea individuata dall'art. 1, comma 121 ELla l. n. 107 EL 2015 ad opera ELle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni EL personale precario.
Del resto, l'art. 63 EL CCNL EL 29/11/2007 stabilisce che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale EL personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo ELle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 EL CCNL EL Comparto Scuola EL 29/11/2007 prevede che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo ELle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”.
Le suesposte considerazioni risultano recepite anche dalla Suprema Corte di
Cassazione che ha di recente pronunciato la sentenza n. 29961 EL 27/10/2023, a seguito di rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c.
I giudici di legittimità, nella citata sentenza, hanno ritenuto che “l'art. 1, co. 121 ELla L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 ELl'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento EL diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine ELle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione EL principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Secondo i Giudici di legittimità, l'obbligazione ha natura pecuniaria. In proposito, essi osservano che “la pur complessa struttura ELl'operazione, non porti a discostare la stessa pagina7 di 12 da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte EL docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. CP_1
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_1 disposizione nell'interesse EL docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento EL terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia ELla disciplina specifica.
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e ELl'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore EL docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento EL suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima ELla prestazione.
Il profilo EL pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità ELl'obbligazione in esame.
12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Quanto alla rilevanza EL decorso EL tempo, la Cassazione ha ritenuto che “La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione ELla persistenza EL diritto- dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento ELl'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva EL beneficio in relazione al pagina8 di 12 permanere di esigenze formative. Si è EL resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere EL diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico EL regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto EL creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale ELla Carta docente per il solo fatto EL trascorrere EL biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Ciò posto, al fine di orientare le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi ELl'art. 4, comma 1, L. n. 124 EL
1999 o incarichi per docenza fino al termine ELle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi ELl'art. 4, comma secondo, ELla L. n. 124 EL 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento ELla pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema ELle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione ELla Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi ELl'art. 22, comma 36, ELla L. n. 724 EL 1994, dalla data EL diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) …4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione ELla Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data EL conferimento ELl'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica…”.
La Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 ha osservato che “nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria ELl'obbligazione, quale sopra ritenuta. il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare pagina9 di 12 per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti EL credito. La domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 ELl'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione EL termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)… Quanto alla decorrenza, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale EL diritto interno confliggente, ELla norma eurounitaria ELl'art. 4 ELl'Allegato all'Accordo Quadro. La prescrizione ELl'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento EL conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM EL 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire EL beneficio”.
Avuto riguardo al caso in esame, come argomentato al punto 7.6 e dal principio di diritto n.1) ELla sentenza ELla Corte di Cassazione n. 29961/2023, è possibile configurare il conferimento di supplenze annuali per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, dal momento che gli incarichi risultano conferiti in conformità alle tipologie di supplenze di cui all'art. 4, 1 e 2° comma ELla legge n. 124/1999, come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 (cfr. punto 7.6 dei motivi e n.1 dei principi di diritto).
Ed invero, per i suddetti anni scolastici, il ricorrente aveva ricevuto i comprovati incarichi di supplenza.
Inoltre, al momento ELla decisione, il ricorrente risulta interno al sistema scolastico, avendo dedotto e provato di essere docente assunta a tempo indeterminato il 01.09.2021, con attuale sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo 1 Circolo “G. Rodinò” di
LAcircostanza idonea a concretizzare l'interesse al conseguimento EL beneficio in oggetto.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con condanna EL all'assegnazione CP_4
ELla carta docente in favore di:
pagina10 di 12 - , per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, con Parte_1 conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di €
500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, per la complessiva somma di € 1.500,00, ciascuno da utilizzare, al momento ELla concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo riconosciuto al ricorrente spettano gli interessi dalla data EL diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto ELl'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e ELl'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza ELla Consulta n. 459/2000, nell'ambito EL pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro EL maggior danno subito dal creditore per la diminuzione EL valore EL suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione EL valore EL suo credito.
Le spese di lite, attesa la serialità ELla questione, si compensano per 1/2, seguendo la soccombenza per la restante parte, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice EL Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando:
In accoglimento EL ricorso, condanna il ONroparte_1 all'assegnazione ELla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente di ruolo ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, oltre interessi dalla data EL diritto all'accredito alla concreta attribuzione, in favore di:
- , per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, con Parte_1 conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di €
500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, per la complessiva somma di € 1.500,00, ciascuno da utilizzare, al momento ELla concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
- Compensa per i ½ le spese di lite, condannando il al pagamento CP_1 ELla restante parte in favore ELla ricorrente, che liquida in € 1.800,00, oltre IVA
CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 23/01/2025
pagina11 di 12 Il Giudice EL Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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