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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott.ssa Grazia Roscigno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7746/2016 promossa da:
titolare della omonima ditta “Impresa Parte_1
Edile stradale EO. (P.I. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALFANO GIOVANNI ( ), C.F._1
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. FORMOSA GIULIA ( ), C.F._3
.salerno.it; Email_2 CP_2
APPELLATTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni d i fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 30.08.2012, il sig.
nella qualità di titolare della ditta “Impresa edile Parte_1 stradale geom. , adiva il Giudice di Pace di Salerno al Parte_1 fine ottenere il pagamento dell'importo di € 4.444,44, oltre interessi, nei confronti di per il mancato pagamento di Controparte_3 una parte dei lavori di riparazione strutturale eseguiti in favore del pagi na 1 di 19 “ ” in Salerno alla via F. Spirito, 35 di cui il Controparte_4 convenuto era condomino.
La richiesta monitoria veniva accolta dal Giudice di Pace di Salerno, il quale, con Decreto Ingiuntivo avente n. 1833/2012, emesso in data 10.09.2022, ingiungeva il pagamento delle somme come richieste.
Avverso il predetto provvedimento proponeva opposizione il sig. CP_1
, il quale, con atto di citazione con domanda riconvenzionale, chiedeva
[...] la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1833/2012 emesso dal Giudice di Pace di
Salerno e l'accoglimento delle seguenti conclusioni «1) in via principale dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di legge e per l'effetto revocarlo;
2) nel merito, rigettare la domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) sempre nel merito accogliere la domanda riconvenzionale avanzata e per l'effetto condannare il convenuto opposto al risarcimento dei danni patiti dall'attore nei limiti di € 5.000,00; 4) in via subordinata pronunciare la compensazione totale o parziale tra l'importo dei danni patiti dall'attore opponente e quanto eventualmente ancora dovuto per la causale di cui al decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento delle proprie richieste la part e opponente deduceva che:
− il credito vantato dal geom. nella indicata qualità, Parte_1 non era né liquido, né certo, sia perché il Condominio non aveva mai approvato le varianti eseguite, sia perché le somme richieste comprendevano anche importi non dovuti e non spettanti all'impresa, in particolar modo, evidenziava che l'ultimo SAL consegnato dall'amministratore, in base al quale esso opponente doveva corrispondere l'importo complessivo di € 34.955,31, era comprensivo anche di quanto dovuto in favore dell'amministratore stesso e del direttore dei lavori per l'esecuzione dei lavori condominiali in questione;
l'impresa del sig. era una carente di legittimazione nel Parte_1 richiedere tali somme, poiché tale cifra risultava dalla di fferenza tra quanto dovuto dal sig. sulla scorta dell'ultimo piano generale di Controparte_1 ripartizione delle spese dei lavori, comprensivo anche di quanto dovuto a titolo pagi na 2 di 19 di compenso in favore dell'amministratore stesso e del direttore dei lavori per l'esecuzione dei lavori condominiali in questione ovvero € 34.955,31, a cui andava detratto quanto già versato, ossia € 30.510,86;esso opponente corrisposto tutti gli importi dovuti, avendo provveduto a bonificare in favore del la somma di € 30.510,86, con imputazione dei singoli P_ pagamenti all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione condominiale;
La domanda riconvenzionale proposta dal sig. era, invece, volta CP_1
- ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della inesatta esecuzione delle opere da parte dell'impresa opposta,; veniva richiesto, pertanto, un risarcimento derivante da vizi dei lavori oggetto di appalto, ex art
1667 c.c., ed, in particolar modo: per i danni derivanti dalla rimozione di alcuni canali di gronda esistenti;
per la rimozione dei numeri civici dal fabbricato, e, per non averli mai riposizionati;
per i danni derivanti dal taglio di una tettoia nonché per la mancata apposizione di materiale di isolamento sul solaio di proprietà esclusivo dell'opponente; ai s ensi dell'art 2043 c.c., il risarcimento dei danni arrecati dalla medesima impresa, in seguito all'esecuzione dei lavori nell'appartamento di proprietà dei sigg. Parte_2
aveva causato infiltrazioni all'interno dell'immobile didi sua
[...] proprietà esclusiva e condotto in locazione dai sig. il Controparte_5 quale , proprio a causa delle predette infiltrazioni, aveva disdetto il contratto di locazione in essere.
Tutti i predetti danni venivano descritti in una perizia di parte in atti e quantificati nei limiti di competenza del Giudice di Pace adito.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale, insistendo nella propria richiesta di pagamento dell'importo di € 4.444,44, a titolo di somme ancora dovute per l'esecuzione dei lavori nel “ Controparte_4 evidenziava:
▪ che, pur non contestando che il sig. aveva provveduto al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 30.510,86, la differenza richiesta, pari ad €
4.444,44, era dovuta sulla scorta di quanto risultava dal certificato di regolare esecuzione dei lavori del 25.05.2011 firmato dal direttore dei lavori, dal riparto pagi na 3 di 19 consuntivo e da una dichiarazione dell'amministratore del Condominio;
che l'imputazione dei pagamenti fatta dal condomino, in ogni caso, non equivaleva ad aver provveduto al pagamento in favore dell'impresa, essendo i bonifici accreditati sul conto corrente del e non si quello d i essa P_ appaltatrice, per cui la predetta imputazione non era alla stessa opponibile;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata approvazione dei lavori suppletivi, autorizzati dall'amministratore del Condominio e che in ogni caso, già nel contratto d'appalto originario, all'art. 10, era prevista la possibilità di variare l'importo essendo i lavori a misura e non a corpo;
in relazione alla richiesta di risarcimento avanzata con la domanda riconvenzionale, la decadenza dell'azione, in quanto i vizi non erano stati denunziati nei termini di cui all'art 1667 c.c. ed in particolar modo mai denunziati a essa impresa appaltatrice, ma solo all'amministratore ed al direttore dei lavori e, che, con riferimento ai danni da infiltrazioni, le stesse erano già e sistenti prima dei lavori, così come desumibile dalla foto depositate in atti;
che la rimozione dei canali di gronda era stata commissionata dal committente, anche perché necessaria per il ripristino dei frontalini e a causa delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà del sig. , si ritennero inutili CP_1 tali lavori.
La Parte opposta aveva, quindi, concluso chiedendo «che l'On.le Giudice adito
1) rigetti la domanda riconvenzionale spiegata;
2) rigetti l'opposizione di controparte, infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti e per
l'effetto confermi il decreto ingiuntivo opposto, maggiorato di interessi moratori che decorreranno fino alla data dell'effettivo pagamento;
3) condanni l'attore al pagamento delle spese – anche forfettarie – diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione».
All'udienza del 27.05.2013, in seguito al rinvio chiesto dall'opponente onde meglio contro dedurre sulla costituzione di parte opposta, avvenuta solo in data di prima comparizione, venivano articolati i mezzi istruttori dalla parte opponente la quale chiedeva ammettersi la prova testimoniale, sui capi articolati a verbale nella predetta udienza, indicando quali testimoni pagi na 4 di 19 l'amministratore del Condominio sig. il sig. Persona_1 CP_6
inquilino dell'appartamento del , la sig.ra
[...] CP_1 [...]
proprietaria dell'immobile sovrastante quello dell'appellato, la PE sig.ra , altra condomina, ed il sig. c.t.p. che CP_7 Controparte_8 aveva redatto la perizia giurata. Parte opposta chiedeva di essere ammesso alla prova contraria indicando quale teste il direttore dei lavori, il sig. da Tes_1
Salerno.
Venivano escussi i testimoni indicati da parte opponente ad eccezione dell'amministratore del Condominio, sig. e della condomina Persona_1 sig.ra in quanto, su eccezione di parte opposta, ritenuti incapaci CP_7
a testimoniare (come da Ordinanza del 29.10.2014), mentre il direttore dei lavori non veniva mai escusso. La causa all'udienza del 18.09.2015 veniva trattenuta in decisione.
Con Sentenza n. 236/2016, del 21.01.2016, depositata in data il 22.01.2016, il
Giudice di Pace di Salerno, nella persona della dott.ssa Grippo, ha accolto l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1833/2012 proposta dal sig. CP_1
, per cui revocava il d.i., evidenziando come l'Impresa opposta non
[...] aveva dato prova del proprio credito. Inoltre veniva accolta la domanda riconvenzionale proposta dal medesimo opponente per cui, tenendo conto sia dei danni derivanti dai vizi dei lavori oggetto di appalto, ex art 1667 c.c., sia dei danni, ex art 2043 c.c., derivanti dalle lavorazioni eseguite dall'impresa nell'appartamento del sig. che avevano causato danni Parte_2 nell'immobile di proprietà del sig. (condotto in locazione), veniva CP_1 condannato , n.q. di titolare della “Impresa Edile Parte_1 stradale EO. , al pagamento dell'importo di € Parte_1
3.000,00 sulla scorta di valutazione equitativa ex art 1226 c.c. La medesima parte opposta veniva condannata al pagamento delle spese del giudizio.
Il geometra , n.q. di titolare della omonima ditta Parte_1
“Impresa edile stradale EO. ”, con atto di citazione in Parte_1 notificato in data 21.07.2026, ha proposto appello avverso la predetta
Sentenza, chiedendone l'integrale riforma con l'accoglimento delle seguenti pagi na 5 di 19 conclusioni: «Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente sospesa la efficacia esecutiva della sentenza impugnata: a) riformare integralmente la Sentenza impugnata;
b) in accoglimento della domanda di 1° grado, condannare l'appellato al pagamento, in favore del concludente, della somma di 4.444,00, oltre interessi come richiesti in monitorio;
c) rigettare la riconvenzionale e ogni alt ra domanda ed eccezione spiegata in 1° grado dalla controparte;
d) spese e compensi di causa del doppio grado rifusi e attribuiti».
Lo stesso ha posto a fondamento della propria domanda di riforma della sentenza impugnata, i seguenti motivi:
− in via, preliminare, con primo motivo di appello, è stata censurata l'erroneità dell'accertamento contenuto nella sentenza gravata secondo cui l'imputazione dei pagamenti eseguiti dal sig. sul conto del Controparte_1 equivalesse alla circostanza che gli stessi fossero stati P_ effettivamente versati a essa impresa, per cui non era stata data dall'opponente alcuna prova circa l'effettivo pagamento di € 30.510,86 a essa impresa, mentre, la pretesa azionata nel ricorso monitorio, di € 4.444,44, era suffragata dalla dichiarazione dell'amministratore del circa l'entità della morosità P_ dell'opponente (ora appellato), fondata su prova documentale;
;con secondo motivo di gravame, è stata chiesta la riforma della Sentenza emessa dal Giudice di Pace nella parte in cui essa parte appellante era stata condannata al pagamento dell'importo di € 3.000,00 a titolo di risarcimento perché alcun vizio era stato effettivamente provato nel corso del giudizio di primo grado e, inoltre, uno degli inadempimenti denunziato, ovvero l'apposizione dei numeri civici sulla facciata dello stabile, non era prevista nell'appalto, mentre la rimozione degli stessi si era resa necessaria per l'esecuzione delle opere. sia perché, in relazione al risarcimento del danno riconosciuto ex art. 2043 c.c., ovvero per le infiltrazioni verificatesi nell'appartamento del sig. , non CP_1 era stata data alcuna prova oggettiva che le già menzionate infiltrazioni fossero state causate dall'esecuzione dei lavori e, quindi, gli elementi probatori raccolti non avevano provato quanto riconosciuto in sentenza;
la corretta pagi na 6 di 19 esecuzione delle opere appaltate era stata suffragata da una Consulenza
Tecnica d'Ufficio realizzata in un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di
Salerno , r.g 6171/2013, ed incardi nato dalla condomina Parte_3 dalla quale emergeva che le stesse erano state realizzate correttamente e alcuna responsabilità era ascrivibile a essa appaltatrice;
-è stata contestata infine, la valutazione equitativa del danno in € 3.000,00, in quanto arbitraria e non supportata da alcun elemento probatorio.
Si è costituita tempestivamente in giudizio, in data 21.11.2016, con comparsa di costituzione e risposta, il quale ha rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni: «in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado come formulata da controparte perché inammissibile e comunque infondata, ovvero, nella denegata ipotesi in cui sia accolta l'istanza di sospensione, disporre che controparte presti idonea cauzione;
b) nel merito rigettare tutti i motivi di appello proposti perché inammissibili e comunque infondati in fatto ed in diritto e confermare integralmente le statuizioni della Sentenza di 1° grado;
c) in via subordinata, qualora fosse rinvenuta una ragione di credito in favore dell'appellante, pronunciare la compensazione tra l'importo dei danni patiti dall'appellato e quanto eventualmente ancora dovuto all'appellante; 4) in ogni caso condannare parte appellante alla refusione delle spese di giudizio del 1° grado come già liquidata e condannarla, altresì, alla refusione delle spese e competenze per il presente grado di giudizio, oltre oneri di legge e spese generali nella misura del 15%.».
A sostegno delle proprie richieste di conferma della s entenza di primo grado, ha ribadito:
- che l'importo richiesto dall'appellante pari ad € 4.444,44 non era dovuto in quanto fondato su quanto risultante dal piano di riparto spesa del III e ultimo
SAL ma, tale importo, calcolato tra quanto ivi risultante, € 34.955,31, e quanto pagato dal sig. , € 30.510,86, era da considerare comprensivo anche di CP_1 voci di spese non spettanti all'appellante, quale il compenso dell'amministratore e del Direttore dei lavori, come desumibile dalla pagi na 7 di 19 documentazione depositata in primo grado;
- che nel corso del giudizio di primo grado, era stata data prova dei danni derivanti dalla non corretta esecuzione dei lavori ex art 1667 c.c. la rimozione dei numeri civici non era oggetto di contratto di appalto, perciò, non doveva essere eseguita senza approvazione dell'assemblea.
- che la condanna eseguita dal giudice di primo grado aveva tenuto conto soprattutto dei danni ex art 2043 c.c. ovvero di quelli causati dall'impresa nell'esecuzione dei lavori nell'appartamento sovrastante il proprio, di CP_1
di che avevano causato le infiltrazioni, con
[...] Controparte_1 conseguente disdetta del contratto di locazione da parte del conduttore;
- l'infondatezza dell'appello laddove si riteneva non provato il danno, evidenziando che il giudice di primo grado, una volta raggiunta la prova dell'esistenza dello stesso, ben poteva liquidare e valutare equitativamente il danno, che nel caso di specie, in realtà, era ben più cospicuo.
All'udienza del 05.06.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge. Solo parte appellata provvedeva al deposito di comparsa conclusionale.
***
1. Sul primo motivo di appello
1.1. L'appello proposto dal sig. quale titolare della Parte_1 omonima ditta “Impresa Edile stradale EO. risulta, Parte_1 essere tempestivo e ammissibile in quanto conforme al dettato dell'art. 342
c.p.c.
1.2. La parte appellante ha indicato in maniera chiara le parti del provvedimento che intende impugnare e le modifiche che vengono richieste al provvedimento adottato dal giudice di primo grado. Allo stesso tempo, sono esplicate le violazioni e gli errori in cui sarebbe incorso il Giudicante;
infine sono state indicate le modifiche che si richiedono alla Sentenza, con indicazione precipua delle violazioni che risultano essere state commesse.
1.3. Con primo motivo di gravame la stessa chiede la riforma della Sentenza nella parte in cui viene revocata l'ingiunzione al pagamento dell'importo di € pagi na 8 di 19 4.444,44, quale residuo di quanto dovuto per i lavori di ristrutturazione eseguiti al sito in Salerno alla via Spirito, 35. Controparte_4
1.4. La richiesta di pagamento dell'odierna appellante si fonda sul contratto di appalto stipulato con l'indicato e sottoscritto in data 14.06.2009 P_ per € 153,141,83. Successivamente, con atto di sottomissione del 13.12.2010, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dalla Ditta e dall'amministratore del venivano ampliati i lavori e il relativo costo veniva incrementato P_ ad € 177.223,53 (oltre oneri). Non vi è dubbio che le varianti siano state approvate dal tramite il proprio amministratore, per cui vincolanti P_ anche per l'odierno appellato.
1.5. L'appello proposto sul rigetto della domanda di pagamento del residuo corrispettivo risulta però essere infondato.
1.6. A fondamento della quantificazione degli importi ancora dovuti, l'Impresa ha depositato, in primo grado, un riparto consuntivo dei lavori straordinari, successivo al terzo e ultimo SAL ed approvato dal con relative P_ ripartizioni millesimali. Sulla scorta di tale documento, risultava che la quota di competenza dell'appellato per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione straordinari al Condominio era pari ad € 34.955,31. Pertanto, avendo lo stesso provveduto al pagamento, in favore del dell'importo di € P_
30.510,86, la residua somma di € 4.444,44 era ancora da pagare. In tal senso veniva anche depositata una dichiarazione dell'amministratore che confermava che il predetto importo era di competenza della Ditta.
1.7. Tuttavia, come evidenziato dalla parte opponente, dalla stessa documentazione appena citata l'importo di € 34.955,31 era comprensivo anche di compensi e voci di spesa non spettanti alla impresa esecutrice dei lavori, quali i compensi dovuti all'amministratore e al direttore dei lavori. Pertanto, se è vero che la presunta imputazione fatta dal sig. nei Controparte_1 pagamenti in favore del non può essere opposta all'impresa, P_ dall'altro occorre tenere in considerazione che, se la stessa ha ammesso di avere incassato dal condomino l'importo di € 30.510,86, sicuramente il residuo dell'importo ancora dovuto alla stessa non può essere di € 4.444,44. pagi na 9 di 19 Quest'ultimo era l'importo ancor a dovuto dal sig. per l'esecuzione CP_1 complessiva dei lavori, comprensivo di voci di spese non spettanti all'appaltatrice.
1.8. Orbene, sul punto ricadeva, quindi, sulla creditrice, ovvero l'odierna parte appellante, l'onere di fornire prova certa del proprio credito e del suo ammontare. La stessa ha dato sì prova dell'origine dello stesso ma non ha in alcun modo provato l'esatta cifra dovuta, affidandosi esclusivamente alla dichiarazione resa dall'amministratore del sul punto. Così come P_ argomentato dal Giudice di primo grado, in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte delle specifiche e documentate contestazioni formulate dall'opponente, spettava al creditore dare prova del proprio credito e della quantificazione precisa dello stesso;
prova che avrebbe potuto essere agevolmente data anche mediante presunzione, attraverso la produzione degli estratti del proprio conto corrente, visto che i pagamenti da parte del erano avvenuti mediante bonifici bancari. P_
1.9. Invece, in sede di opposizione, l'Impresa creditrice non ha fatto altro che riportarsi alla documentazione già in atti non contraddicendo e non disconoscendo esplicitamente di aver ricevuto dal per conto di P_
, l'importo dallo stesso indi cato. L'appellante non ha fornito Controparte_1 prova né di aver ricevuto un importo minore dal per quanto P_ riguarda la quota dell'appellato, né che dall'importo di € 30.510,86, fosse stato già distratto dall'amministratore del quanto dovuto per le proprie P_ spettanze e/o quanto dovuto al Direttore dei Lavori. Inoltre, l'odierno appellante, si è opposto espressamente all'audizione dello stesso come testimone sul punto, impedendo allo stesso anche di confermare la dichiarazione prodotta in atti. Tra i capi di prova, infatti, vi era anche la richiesta di conferma della circostanza relativa alla sospensione del pagamento del saldo dovuto in favore del direttore dei lavori (“vero è che il saldo delle competenze del D.L.L. non è mai avvenuto perché espressa mente diffidato dall'assemblea dei condomini”, verbale udienza del 27.05.13) nonché lo stesso avrebbe potuto chiarire se i compensi a lui spettanti fossero stati già pagi na 10 di 19 corrisposti. La mancata escussione del teste ha reso impossibile determinare se vi fossero ancora importi dovuti all'impresa e se dalle somme versate dal sig.
fossero stati prelevati le voci dei lavori non di spettanza dell'impresa. CP_1
1.10. Ne consegue che l'appello sul punto deve essere rigettato, essendo impossibile stabilire quanto ancora dovuto dal condomino all'Impresa CP_1 del geom. risultando insufficiente la documentazione in Parte_1 atti.
2. Sugli altri motivi di appello.
2.1. La parte appellante, con l'altro motivo di gravame, ha chiesto la riforma della Sentenza n. 236/2016 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, nella parte in cui la stessa ha accertato dei vizi nell'esecuzione dei lavori di appalto ex art
1667 c.c. nonché ha riconosciuto il risarcimento dei danni, ex art 2043 c.c., subiti dall'appellato in seguito ai lavori eseguiti dall'impresa appellante nell'appartamento dei sigg. al di fuori del contratto di Parte_4 appalto stipulato con il e che avrebbero comportato copiose P_ infiltrazioni nell'appartamento di proprietà del sig. concesso in Pt_5 locazione al sig. il quale, a causa delle predette infiltrazioni, CP_5 avrebbe risolto il predetto contratto.
2.2. Orbene, il Giudice di Pace, nella Sentenza impugnata, ha accertato i due illeciti, rispettivamente contrattuale ed e xtracontrattuale, e ha quantificato, in via equitativa, il risarcimento del danno per equivalente in € 3.000,00.
2.3. Tuttavia, non si condivide l'assunto del giudice di primo grado sul punto.
In via preliminare, si evidenzia che alcuna prova concreta ed o ggettiva dei presunti vizi dell'opera può trarsi dal corredo istruttorio di primo grado.
2.4. Invero, anche nel verbale di collaudo redatto dall'arch. direttore Per_3 dei lavori incaricato da emerge che rispetto al contratto di P_ appalto originario, l'unica opera non realizzata, come peraltro ammesso e indicato anche in sede di costituzione del presente giudizio dall'Impresa, riguardava la rimozione dei canali di gronda esistenti sulla proprietà , CP_1 necessaria per il rifacimento dei frontalini. Tuttavia, l'impossibilità ad eseguire tale lavorazione (per colpe imputabili al medesimo sig. ) era CP_1
pagi na 11 di 19 stata comunicata allo stesso con missiva del 27.04.2011 (doc. 5 fascicolo di primo grado: «io sottoscritto EO o, Parte_1 Controparte_9 titolare dell'omonima impresa appaltatore dei lavori in oggetto in ottemperanza alla richiesta impartita dalla D.L. COMUNICA: Di non poter apporre i canali di gronda limitatamente ai locali di proprietà Sig. CP_1
(locali circolo) e del terra zzo adiacente (proprietà Sig. ) in
[...] CP_10 quanto l'impresa non potrebbe garantire l'esecuzione a regola d'arte. Fa presente che detti canali erano legati con filo di ferro e non raccogliendo bene
l'acqua piovana proveniente dai terrazzi. Detti canali erano di pericolo per i passanti»), sia nei chiarimenti già redatti dall'arch. in data Per_3
30.09.2010, sottoscritti dal medesimo (v. doc. 6) - «Nella seduta assembleare del 13 maggio 2010 il sig. chiedeva al tecnico "di far Controparte_1 realizzare 1m canale di gronda in corrispondenza della proprietà esclusiva e lungo tutta la facciata principale ... ". In merito alla citata richiesta il tecnico manifestava il suo diniego a tale intervento. Con riferimento al punto l, secondo quanto si legge nel deliberat o assembleare la richiesta del sig. sembrerebbe non essere stata accolta, date le perplessità Controparte_1 espresse dallo scrivente. Tali perplessità erano dovute alla presenza di una serie di elementi che avrebbero ostacolato la corretta posa in opera del canale di gronda. Nel venire incontro alle esigenze del citato condomino. al fine di allontanare le acque meteoriche dalla facciata condominiale, in luogo del predetto canale di gronda potrebbero convogliarsi gli attuali punti di smaltimento in singoli discendenti con appositi terminali in ghisa (se ne può vedere un esempio concreto lungo la facciata principale, lato monte, subito dopo l'ingresso alla proprietà ). L'elemento terminale in Parte_3 ghisa risulta necessario onde prevenire possibili rotture accidentali dello stesso in caso di urti» - per cui anche nel corso dell'esecuzione è emersa la necessità di trovare una soluzione che, con ogni evidenza non venne recepita dal tanto che l'opera non è stata contabilizzata e al Controparte_11 verbale di collaudo del 24.05.2011 l'impresa appaltatrice ribadì la propria posizione. Tali opere, come già detto, non vennero nemmeno contabilizzate e pagi na 12 di 19 non sono stati nemmeno dedotti da parte del ordini di servizio da CP_1 parte del d.l. che gli imponessero l'esecuzione della suddetta opera. La circostanze fattuali rappresentate dell'appaltatore, circa la precarietà della tettoia di copertura e l'impossibilità di apporre canali di gronda su una copertura palesemente instabile tanto da essere tenuta f erma da massi, di evincono anche dei reperti fotografici in atti (v. foto 13, fascicolo . Parte_1
Ciò risponde anche all'ulteriore doglianza del in merito all'omesso CP_1 rispristino di detta copertura, la qual appare divelta anche in punti diversi d a quelli lasciati scoperti dall'impresa appaltatrice. Si rammenta che l'appaltatore
è tenuto a segnalare al committente gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte. In difetto, è responsabile pur avendo eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. Qualora le istruzioni siano palesemente errate, l'appaltatore non è responsabile soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di averle eseguite come “nudus minister”, a causa delle insistenze del committente. In mancanza di tale prova,
«l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progetti sta» ((Cass. n.
31273/2022); a fronte dei riscontri forniti dall'appaltatore e avallati anche dal d.l. era onere del sig. provare la fattibilità dell'opera; di contro la CP_1
c.t.p. in atti si è solo limitata a constatare la mancata esecuzione, omettend o di confrontarsi sullo stato fatiscente della copertura in parola, come pure sulle previsioni contrattuali.
2.5.
2.6. A tale proposito, sulla legittimità della rimozione dei numeri civici da parte dell'impresa, sulla quale si sono soffermate le difese in più occasioni, occorre evidenziare che tale attività e, l'eventuale sostituzione degli stessi, non era prevista nel contratto di appalto per cui alcun addebito può essere mosso all'impresa. Del pari appare quanto meno temeraria l'affermazione dell'appellato secondo cui proprio perché non previsto nel contratto di appalto,
l'impresa si sarebbe dovuta guardare bene dal rimuoverli. Come desumibile pagi na 13 di 19 dalle foto depositate in primo grado nella produzione dell'odierna appellante, i lavori hanno riguardato il rifacimento dell'intera facciata dello stabile per cui appare davvero improbabile la possibilità di eseguire tali opere senza la rimozione degli stessi. Si rammenta che «in tema di appalto, le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie pe r la realizzazione dell'opera, possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente… (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 10891 del
04/05/2017), per cui risulta del tutto legittima la rimozione dei numeri civici, di contro la loro nuova apposizione non rientrava tra le opere necessarie all'esecuzione di quelle commesse, pertanto il committente avrebbe dovuto richiedere.
2.7. Pure privo di supporto è il dedotto mancato completamento dell'impianto citofonico. Dal computo metrico allegato all'atto di sottomissione (doc. 2 fascicolo di primo grado) era prevista esclusivamente la posa in Parte_1 opera di una nuova pulsantiera citofonica fornita dalla committenza (Rif delib.
08/07/10, 28/10/10 e punto 3 note arch. del 30/09/10…), per cui Per_3
l'affermazione del c.t.p. del mancato completamento dell'opera non trova riscontro nel contratto d'appelto e dunque non può discorrersi di vizio o difformità.
Ne consegue che, il Giudice di Pace, ha errato nel riconoscere vizi nell'esecuzione delle opere ex art 1667 c.c. per cui l'appello su questo punto è da ritenere fondato.
2.8. Resta, infine, da esaminare l'ultimo motivo di gravame ossia la richiesta di riforma della Sentenza nella parte in cui si riconosce una responsabilità dell'impresa ex art 2043 c.c. con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal sig. e riconoscimento del Controparte_1 risarcimento dei danni dallo stesso lamentati.
Detti danni sarebbero stati causati dai lavori eseguiti nell'appartamento di proprietà – (al di fuori dei lavori commissionati dal Parte_2 Pt_2 condominio) ed avrebbero provocato delle infiltrazioni nell'immobile di proprietà del sig. . Proprio a causa di tali infiltrazioni, il conduttore del CP_1
pagi na 14 di 19 citato immobile avreb be, dapprima, deciso di sospendere il pagamento dei canoni, e, poi, risolto il contratto di locazione.
2.9. A fondamento della propria domanda di risarcimento, il sig. CP_1
ha depositato in primo grado, innanzitutto, le comunicazioni del
[...]
16.09.2010 e del 03.03.2011 (ricevute con cosiddetta “raccomandata” a mano) con le quali il conduttore dell'unità abitativa di proprietà del CP_1 comunicava, dapprima, che da quando erano iniziati i lavori sulla veranda sovrastante si erano verificate “nuove ” numerose infiltrazioni, e poi, che, le stesse erano sì cessate con il rifacimento della veranda sovrastante, ma che la camera del figlio era divenuta oramai inagibile, per cui riteneva opportuno disdire il contratto di locazione. A suffragio di quanto so stenuto, oltre alla perizia di parte a firma dell'ing. veniva espletata prova Persona_4 testimoniale con i testimoni sig.ra e con il conduttore, sig. Persona_2
Controparte_5
2.10. Il Giudice di primo grado sulla scorta di t ali elementi riteneva fondata la richiesta di risarcimento danni ex art 2043 c.c.
2.11. Tuttavia, devono ritenersi fondate le doglianze avanzate dall'odierna appellante in relazione al valore probatorio degli elementi utilizzati dal
Giudice di primo grado per accogliere la domanda riconvenzionale dell'originario opponente.
2.12 Ed infatti, in via preliminare, deve rilevarsi che pur non essendo eccepital'incapacità a testimoniare sul punto della sig.ra la quale Parte_2 risponde come custode ex art. 2054 cod. civ. dei danni subiti dal CP_1 all'immobile sottostante, in quanto proprietaria dell'immobile da cui sono promanate le infiltrazione, e, quindi, avente un interesse diretto ed evidente all'esito del giudizio, le sue dichiarazioni devono essere vagliate con maggiore rigore in punto di attendibilità. La teste non ha fatto altro che confermare una comunicazione del 10.09.2010, allegata alla perizia di parte ma che nulla prova in merito all'origine delle infiltrazioni e se le stesse preesistessero all'esecuzione dei lavori, come tempestivamente contestato dall'odierna appellante. In merito alle dichiarazioni del sig. conduttore CP_5
pagi na 15 di 19 dell'immobile di proprietà , lo stesso ha confermato le comunicazioni CP_1 presenti nella produzione attorea (per le quali non vi è data certa) e la presenza di un fenomeno infiltrativo che si sarebbe amplificato con la rimozione della veranda da parte dell'impresa e sarebbe cessato, poi, appena la stessa fu reinstallata. Tuttavia, né nelle dichiarazioni rese dal cond uttore dell'immobile, né in nessuno scritto difensivo, si fa alcuna precisazione sulla data in cui tale fenomeno sarebbe cessato e, per quanto tempo le già menzionate infiltrazioni si siano effettivamente verificate.
2.13. Infine, l'originario opponente, a fondamento della propria domanda riconvenzionale ha depositato una relazione tecnica di parte a firma dell'ing.
che ha confermato anche dinanzi al Giudice di Pace quanto Controparte_8 ivi indicato. Tuttavia, anche la detta c.t.p. non indica in manier a certa la data in cui sarebbero cessati gli eventi infiltrativi e per quanto tempo gli stessi si sarebbero verificati e protratti. La stessa ritiene plausibile che gli stessi si siano verificati a causa dei lavori di rimozione della veranda sovrastante e nell'appartamento ed al verificarsi di un evento Parte_4 Pt_2 meteorico notevole, ma tali affermazioni sono del tutto apodittiche.
2.14. L'Impresa, invece, nei propri atti difensivi, ha depositato una comunicazione del 10.12.2010 (doc. 4 produzion e di primo grado di parte opposta) del direttore dei lavori, arch. il quale, in relazione ai CP_12 lamentati danni da fenomeni infiltrativi, evidenziava di aver innanzitutto eseguito in data 18.11.2010, un sopralluogo nell'immobile condotto in locazione dal sig. ed rimarcava come i fenomeni infiltrativi erano già noti CP_5 allo stesso e già presenti prima dell'inizio dei lavori: «Con riferimento alla comunicazione del sig. del 17 Novembre 2010 si comunica di Controparte_1 aver eseguito un apposito sopralluogo in data 18 Novembre congiuntamente con il sig. , collaboratore dell'impresa esecutrice. Persona_5
In tale sede l'inquilino del sig. , sig. ha CP_1 Controparte_5 mostrato tutte le problematiche lamentate nell'immobile ove risiede. Tali fenomeni di degrado erano già ben noti allo scrivente prima dell'inizio dei lavori, avendo il sottoscritto eseguito altro sopralluogo ed es tratto appositi pagi na 16 di 19 reperti fotografici unitamente alla S.V.
All'epoca, la S.V. certamente ricorderà, la causa di degrado veniva attribuita dal sig. esclusivamente a perdite del piatto doccia del CP_1 sovrastante bagno di proprietà ; al contrario, la sig.ra Parte_6 sosteneva che le problematiche erano dovute ad infiltrazioni di Parte_2 acqua piovana, avendo la stessa effettuato di recente una verifica di tenuta del proprio impianto sanitario.
Nel dubbio, il decideva di eseguire un r ipristino di P_ impermeabilizzazione e relativa verniciatura protettiva del sovrastante lastrico solare;
nulla veniva però eseguito in corrispondenza della facciata esterna, né venivano eseguiti risvolti impermeabilizzanti in corrispondenza del cornicione sottostante la veranda di proprietà Parte_2
A seguito del predetto intervento il sig. continuava a sostenere di CP_1 non aver risolto il problema, tanto che, come dichiarato dal suo inquilino nel corso del recente sopralluogo, dopo aver eseguito la tin teggiatura della camera sottostante il bagno in questione, il fenomeno si ripresentava nello stesso punto, con alterazioni cromatiche ed esfoliazioni superficiali lungo la proiezione verticale del citato bagno.
Nella recente missiva del sig. si aff erma che le problematiche sono CP_1 certamente da attribuire ai lavori in corso, o all'impalcatura esterna, o ancora all'intervento eseguito di recente alla sovrastante veranda;
il tutto senza far minimamente riferimento alla situazione precedente ai lavori.
Nonostante sia visibile a tutti, occorre sottolineare che all'attualità la corrispondente porzione di facciata non è stata ancora oggetto di risanamento, per cui permangono ancora le stesse cause di degrado precedenti ai lavori. Tale facciata si presenta in pessimo stato di conservazione, con frontalino disgregato, assenze di copriferro, carenza di gocciolatoi, intonaci distaccati, presenza di muschi e licheni, nonché armature metalliche affioranti in avanzato stato di ossidazione.
L'imbibimento della facciat a per effetto dell'aggressione delle acque pagi na 17 di 19 meteoriche è evidente, ed a poco o nulla è servito il tentativo di arginare il fenomeno mediante sigillatura dell'infisso esterno del bagno di proprietà
da parte degli stessi proprietari. Parte_2
In corrispondenza della quota del solaio di divisione tra le due proprietà in esame, non vi sono in facciata appositi risvolti di impermeabilizzazione, per cui tutta l'acqua piovana che agisce sull'estradosso del cornicione aggettante può facilmente continuare ad infil trarsi nell'immobile di proprietà CP_1
.
[...]
In una situazione del genere, che è proprio quella che ha portato il
a decidere di eseguire un radicale intervento di manutenzione P_ delle facciate, non si possono attribuire dette problematiche agli stessi addetti ai lavori».
2.15. A conforto di tanto affermato dal d.l. vi sono le foto prodotte dalla parte appellante in primo grado, dalle quali si evince che il pregresso fenomeno infiltrativo aveva interessato non solo il bagno dell'immobile condotto da ma anche la camera da letto del figlio del conduttore;
inoltre, le CP_5 deteriori condizioni della facciata prima dell'esecuzione dei CP_13 lavori avvalora la tesi del d.l., per cui a fronte di una causa di infiltrazioni pregressa e attiva rispetto alla rimozione della veranda, era preciso onere del danneggiato provare la responsabilità dell'impresa.
2.16. L'appello proposto sul punto deve essere accolto, in quanto le dichiarazioni del direttore dei lavori appaiono essere precise e fatte attraverso l'esame dei luoghi in diversi periodi temporali, a differenza della relazione di parte depositata dal sig. , che si fonda su s opralluoghi eseguiti ad anni CP_1 di distanza. Pertanto, la Sentenza del Giudice di Pace di Salerno andrà riformata sul punto con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal sig. . Controparte_1
3.Sulle spese del doppio grado del giudiz io.
3.1. Tenendo conto dell'accoglimento parziale dell'appello che, però, comporta il rigetto di una domanda riconvenzionale dello stesso valore del d.i., appare equo, proprio in ragione della reciproca soccombenza, compensare le spese del pagi na 18 di 19 doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accoglie, parzialmente, l'appello proposto, e, di conseguenza in riforma della Sentenza n.236/2016 emessa dal Giudice di Pace di Salerno così dispone:
A) conferma la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto avente n.1833/2012, rg
6629/2012 emesso dal Giudice di Pace di Salerno;
B) in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal sig. nei confronti dell'odierno Controparte_1 appellante, in quanto non provata e pertanto revoca la condanna al risarcimento dei danni in essa contenuta;
C) in riforma della sentenza impugnata, compensa le spese di lite del primo grado;
D) compensa le spese di lite del presente grado.
Salerno 30 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con la collaborazione del g.o.p. Antonio Spezzaferri, assegnato all'Ufficio per il Processo di questo Tribunale.
pagi na 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott.ssa Grazia Roscigno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7746/2016 promossa da:
titolare della omonima ditta “Impresa Parte_1
Edile stradale EO. (P.I. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALFANO GIOVANNI ( ), C.F._1
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. FORMOSA GIULIA ( ), C.F._3
.salerno.it; Email_2 CP_2
APPELLATTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni d i fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 30.08.2012, il sig.
nella qualità di titolare della ditta “Impresa edile Parte_1 stradale geom. , adiva il Giudice di Pace di Salerno al Parte_1 fine ottenere il pagamento dell'importo di € 4.444,44, oltre interessi, nei confronti di per il mancato pagamento di Controparte_3 una parte dei lavori di riparazione strutturale eseguiti in favore del pagi na 1 di 19 “ ” in Salerno alla via F. Spirito, 35 di cui il Controparte_4 convenuto era condomino.
La richiesta monitoria veniva accolta dal Giudice di Pace di Salerno, il quale, con Decreto Ingiuntivo avente n. 1833/2012, emesso in data 10.09.2022, ingiungeva il pagamento delle somme come richieste.
Avverso il predetto provvedimento proponeva opposizione il sig. CP_1
, il quale, con atto di citazione con domanda riconvenzionale, chiedeva
[...] la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1833/2012 emesso dal Giudice di Pace di
Salerno e l'accoglimento delle seguenti conclusioni «1) in via principale dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di legge e per l'effetto revocarlo;
2) nel merito, rigettare la domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) sempre nel merito accogliere la domanda riconvenzionale avanzata e per l'effetto condannare il convenuto opposto al risarcimento dei danni patiti dall'attore nei limiti di € 5.000,00; 4) in via subordinata pronunciare la compensazione totale o parziale tra l'importo dei danni patiti dall'attore opponente e quanto eventualmente ancora dovuto per la causale di cui al decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento delle proprie richieste la part e opponente deduceva che:
− il credito vantato dal geom. nella indicata qualità, Parte_1 non era né liquido, né certo, sia perché il Condominio non aveva mai approvato le varianti eseguite, sia perché le somme richieste comprendevano anche importi non dovuti e non spettanti all'impresa, in particolar modo, evidenziava che l'ultimo SAL consegnato dall'amministratore, in base al quale esso opponente doveva corrispondere l'importo complessivo di € 34.955,31, era comprensivo anche di quanto dovuto in favore dell'amministratore stesso e del direttore dei lavori per l'esecuzione dei lavori condominiali in questione;
l'impresa del sig. era una carente di legittimazione nel Parte_1 richiedere tali somme, poiché tale cifra risultava dalla di fferenza tra quanto dovuto dal sig. sulla scorta dell'ultimo piano generale di Controparte_1 ripartizione delle spese dei lavori, comprensivo anche di quanto dovuto a titolo pagi na 2 di 19 di compenso in favore dell'amministratore stesso e del direttore dei lavori per l'esecuzione dei lavori condominiali in questione ovvero € 34.955,31, a cui andava detratto quanto già versato, ossia € 30.510,86;esso opponente corrisposto tutti gli importi dovuti, avendo provveduto a bonificare in favore del la somma di € 30.510,86, con imputazione dei singoli P_ pagamenti all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione condominiale;
La domanda riconvenzionale proposta dal sig. era, invece, volta CP_1
- ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della inesatta esecuzione delle opere da parte dell'impresa opposta,; veniva richiesto, pertanto, un risarcimento derivante da vizi dei lavori oggetto di appalto, ex art
1667 c.c., ed, in particolar modo: per i danni derivanti dalla rimozione di alcuni canali di gronda esistenti;
per la rimozione dei numeri civici dal fabbricato, e, per non averli mai riposizionati;
per i danni derivanti dal taglio di una tettoia nonché per la mancata apposizione di materiale di isolamento sul solaio di proprietà esclusivo dell'opponente; ai s ensi dell'art 2043 c.c., il risarcimento dei danni arrecati dalla medesima impresa, in seguito all'esecuzione dei lavori nell'appartamento di proprietà dei sigg. Parte_2
aveva causato infiltrazioni all'interno dell'immobile didi sua
[...] proprietà esclusiva e condotto in locazione dai sig. il Controparte_5 quale , proprio a causa delle predette infiltrazioni, aveva disdetto il contratto di locazione in essere.
Tutti i predetti danni venivano descritti in una perizia di parte in atti e quantificati nei limiti di competenza del Giudice di Pace adito.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale, insistendo nella propria richiesta di pagamento dell'importo di € 4.444,44, a titolo di somme ancora dovute per l'esecuzione dei lavori nel “ Controparte_4 evidenziava:
▪ che, pur non contestando che il sig. aveva provveduto al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 30.510,86, la differenza richiesta, pari ad €
4.444,44, era dovuta sulla scorta di quanto risultava dal certificato di regolare esecuzione dei lavori del 25.05.2011 firmato dal direttore dei lavori, dal riparto pagi na 3 di 19 consuntivo e da una dichiarazione dell'amministratore del Condominio;
che l'imputazione dei pagamenti fatta dal condomino, in ogni caso, non equivaleva ad aver provveduto al pagamento in favore dell'impresa, essendo i bonifici accreditati sul conto corrente del e non si quello d i essa P_ appaltatrice, per cui la predetta imputazione non era alla stessa opponibile;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata approvazione dei lavori suppletivi, autorizzati dall'amministratore del Condominio e che in ogni caso, già nel contratto d'appalto originario, all'art. 10, era prevista la possibilità di variare l'importo essendo i lavori a misura e non a corpo;
in relazione alla richiesta di risarcimento avanzata con la domanda riconvenzionale, la decadenza dell'azione, in quanto i vizi non erano stati denunziati nei termini di cui all'art 1667 c.c. ed in particolar modo mai denunziati a essa impresa appaltatrice, ma solo all'amministratore ed al direttore dei lavori e, che, con riferimento ai danni da infiltrazioni, le stesse erano già e sistenti prima dei lavori, così come desumibile dalla foto depositate in atti;
che la rimozione dei canali di gronda era stata commissionata dal committente, anche perché necessaria per il ripristino dei frontalini e a causa delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà del sig. , si ritennero inutili CP_1 tali lavori.
La Parte opposta aveva, quindi, concluso chiedendo «che l'On.le Giudice adito
1) rigetti la domanda riconvenzionale spiegata;
2) rigetti l'opposizione di controparte, infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti e per
l'effetto confermi il decreto ingiuntivo opposto, maggiorato di interessi moratori che decorreranno fino alla data dell'effettivo pagamento;
3) condanni l'attore al pagamento delle spese – anche forfettarie – diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione».
All'udienza del 27.05.2013, in seguito al rinvio chiesto dall'opponente onde meglio contro dedurre sulla costituzione di parte opposta, avvenuta solo in data di prima comparizione, venivano articolati i mezzi istruttori dalla parte opponente la quale chiedeva ammettersi la prova testimoniale, sui capi articolati a verbale nella predetta udienza, indicando quali testimoni pagi na 4 di 19 l'amministratore del Condominio sig. il sig. Persona_1 CP_6
inquilino dell'appartamento del , la sig.ra
[...] CP_1 [...]
proprietaria dell'immobile sovrastante quello dell'appellato, la PE sig.ra , altra condomina, ed il sig. c.t.p. che CP_7 Controparte_8 aveva redatto la perizia giurata. Parte opposta chiedeva di essere ammesso alla prova contraria indicando quale teste il direttore dei lavori, il sig. da Tes_1
Salerno.
Venivano escussi i testimoni indicati da parte opponente ad eccezione dell'amministratore del Condominio, sig. e della condomina Persona_1 sig.ra in quanto, su eccezione di parte opposta, ritenuti incapaci CP_7
a testimoniare (come da Ordinanza del 29.10.2014), mentre il direttore dei lavori non veniva mai escusso. La causa all'udienza del 18.09.2015 veniva trattenuta in decisione.
Con Sentenza n. 236/2016, del 21.01.2016, depositata in data il 22.01.2016, il
Giudice di Pace di Salerno, nella persona della dott.ssa Grippo, ha accolto l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1833/2012 proposta dal sig. CP_1
, per cui revocava il d.i., evidenziando come l'Impresa opposta non
[...] aveva dato prova del proprio credito. Inoltre veniva accolta la domanda riconvenzionale proposta dal medesimo opponente per cui, tenendo conto sia dei danni derivanti dai vizi dei lavori oggetto di appalto, ex art 1667 c.c., sia dei danni, ex art 2043 c.c., derivanti dalle lavorazioni eseguite dall'impresa nell'appartamento del sig. che avevano causato danni Parte_2 nell'immobile di proprietà del sig. (condotto in locazione), veniva CP_1 condannato , n.q. di titolare della “Impresa Edile Parte_1 stradale EO. , al pagamento dell'importo di € Parte_1
3.000,00 sulla scorta di valutazione equitativa ex art 1226 c.c. La medesima parte opposta veniva condannata al pagamento delle spese del giudizio.
Il geometra , n.q. di titolare della omonima ditta Parte_1
“Impresa edile stradale EO. ”, con atto di citazione in Parte_1 notificato in data 21.07.2026, ha proposto appello avverso la predetta
Sentenza, chiedendone l'integrale riforma con l'accoglimento delle seguenti pagi na 5 di 19 conclusioni: «Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente sospesa la efficacia esecutiva della sentenza impugnata: a) riformare integralmente la Sentenza impugnata;
b) in accoglimento della domanda di 1° grado, condannare l'appellato al pagamento, in favore del concludente, della somma di 4.444,00, oltre interessi come richiesti in monitorio;
c) rigettare la riconvenzionale e ogni alt ra domanda ed eccezione spiegata in 1° grado dalla controparte;
d) spese e compensi di causa del doppio grado rifusi e attribuiti».
Lo stesso ha posto a fondamento della propria domanda di riforma della sentenza impugnata, i seguenti motivi:
− in via, preliminare, con primo motivo di appello, è stata censurata l'erroneità dell'accertamento contenuto nella sentenza gravata secondo cui l'imputazione dei pagamenti eseguiti dal sig. sul conto del Controparte_1 equivalesse alla circostanza che gli stessi fossero stati P_ effettivamente versati a essa impresa, per cui non era stata data dall'opponente alcuna prova circa l'effettivo pagamento di € 30.510,86 a essa impresa, mentre, la pretesa azionata nel ricorso monitorio, di € 4.444,44, era suffragata dalla dichiarazione dell'amministratore del circa l'entità della morosità P_ dell'opponente (ora appellato), fondata su prova documentale;
;con secondo motivo di gravame, è stata chiesta la riforma della Sentenza emessa dal Giudice di Pace nella parte in cui essa parte appellante era stata condannata al pagamento dell'importo di € 3.000,00 a titolo di risarcimento perché alcun vizio era stato effettivamente provato nel corso del giudizio di primo grado e, inoltre, uno degli inadempimenti denunziato, ovvero l'apposizione dei numeri civici sulla facciata dello stabile, non era prevista nell'appalto, mentre la rimozione degli stessi si era resa necessaria per l'esecuzione delle opere. sia perché, in relazione al risarcimento del danno riconosciuto ex art. 2043 c.c., ovvero per le infiltrazioni verificatesi nell'appartamento del sig. , non CP_1 era stata data alcuna prova oggettiva che le già menzionate infiltrazioni fossero state causate dall'esecuzione dei lavori e, quindi, gli elementi probatori raccolti non avevano provato quanto riconosciuto in sentenza;
la corretta pagi na 6 di 19 esecuzione delle opere appaltate era stata suffragata da una Consulenza
Tecnica d'Ufficio realizzata in un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di
Salerno , r.g 6171/2013, ed incardi nato dalla condomina Parte_3 dalla quale emergeva che le stesse erano state realizzate correttamente e alcuna responsabilità era ascrivibile a essa appaltatrice;
-è stata contestata infine, la valutazione equitativa del danno in € 3.000,00, in quanto arbitraria e non supportata da alcun elemento probatorio.
Si è costituita tempestivamente in giudizio, in data 21.11.2016, con comparsa di costituzione e risposta, il quale ha rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni: «in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado come formulata da controparte perché inammissibile e comunque infondata, ovvero, nella denegata ipotesi in cui sia accolta l'istanza di sospensione, disporre che controparte presti idonea cauzione;
b) nel merito rigettare tutti i motivi di appello proposti perché inammissibili e comunque infondati in fatto ed in diritto e confermare integralmente le statuizioni della Sentenza di 1° grado;
c) in via subordinata, qualora fosse rinvenuta una ragione di credito in favore dell'appellante, pronunciare la compensazione tra l'importo dei danni patiti dall'appellato e quanto eventualmente ancora dovuto all'appellante; 4) in ogni caso condannare parte appellante alla refusione delle spese di giudizio del 1° grado come già liquidata e condannarla, altresì, alla refusione delle spese e competenze per il presente grado di giudizio, oltre oneri di legge e spese generali nella misura del 15%.».
A sostegno delle proprie richieste di conferma della s entenza di primo grado, ha ribadito:
- che l'importo richiesto dall'appellante pari ad € 4.444,44 non era dovuto in quanto fondato su quanto risultante dal piano di riparto spesa del III e ultimo
SAL ma, tale importo, calcolato tra quanto ivi risultante, € 34.955,31, e quanto pagato dal sig. , € 30.510,86, era da considerare comprensivo anche di CP_1 voci di spese non spettanti all'appellante, quale il compenso dell'amministratore e del Direttore dei lavori, come desumibile dalla pagi na 7 di 19 documentazione depositata in primo grado;
- che nel corso del giudizio di primo grado, era stata data prova dei danni derivanti dalla non corretta esecuzione dei lavori ex art 1667 c.c. la rimozione dei numeri civici non era oggetto di contratto di appalto, perciò, non doveva essere eseguita senza approvazione dell'assemblea.
- che la condanna eseguita dal giudice di primo grado aveva tenuto conto soprattutto dei danni ex art 2043 c.c. ovvero di quelli causati dall'impresa nell'esecuzione dei lavori nell'appartamento sovrastante il proprio, di CP_1
di che avevano causato le infiltrazioni, con
[...] Controparte_1 conseguente disdetta del contratto di locazione da parte del conduttore;
- l'infondatezza dell'appello laddove si riteneva non provato il danno, evidenziando che il giudice di primo grado, una volta raggiunta la prova dell'esistenza dello stesso, ben poteva liquidare e valutare equitativamente il danno, che nel caso di specie, in realtà, era ben più cospicuo.
All'udienza del 05.06.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge. Solo parte appellata provvedeva al deposito di comparsa conclusionale.
***
1. Sul primo motivo di appello
1.1. L'appello proposto dal sig. quale titolare della Parte_1 omonima ditta “Impresa Edile stradale EO. risulta, Parte_1 essere tempestivo e ammissibile in quanto conforme al dettato dell'art. 342
c.p.c.
1.2. La parte appellante ha indicato in maniera chiara le parti del provvedimento che intende impugnare e le modifiche che vengono richieste al provvedimento adottato dal giudice di primo grado. Allo stesso tempo, sono esplicate le violazioni e gli errori in cui sarebbe incorso il Giudicante;
infine sono state indicate le modifiche che si richiedono alla Sentenza, con indicazione precipua delle violazioni che risultano essere state commesse.
1.3. Con primo motivo di gravame la stessa chiede la riforma della Sentenza nella parte in cui viene revocata l'ingiunzione al pagamento dell'importo di € pagi na 8 di 19 4.444,44, quale residuo di quanto dovuto per i lavori di ristrutturazione eseguiti al sito in Salerno alla via Spirito, 35. Controparte_4
1.4. La richiesta di pagamento dell'odierna appellante si fonda sul contratto di appalto stipulato con l'indicato e sottoscritto in data 14.06.2009 P_ per € 153,141,83. Successivamente, con atto di sottomissione del 13.12.2010, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dalla Ditta e dall'amministratore del venivano ampliati i lavori e il relativo costo veniva incrementato P_ ad € 177.223,53 (oltre oneri). Non vi è dubbio che le varianti siano state approvate dal tramite il proprio amministratore, per cui vincolanti P_ anche per l'odierno appellato.
1.5. L'appello proposto sul rigetto della domanda di pagamento del residuo corrispettivo risulta però essere infondato.
1.6. A fondamento della quantificazione degli importi ancora dovuti, l'Impresa ha depositato, in primo grado, un riparto consuntivo dei lavori straordinari, successivo al terzo e ultimo SAL ed approvato dal con relative P_ ripartizioni millesimali. Sulla scorta di tale documento, risultava che la quota di competenza dell'appellato per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione straordinari al Condominio era pari ad € 34.955,31. Pertanto, avendo lo stesso provveduto al pagamento, in favore del dell'importo di € P_
30.510,86, la residua somma di € 4.444,44 era ancora da pagare. In tal senso veniva anche depositata una dichiarazione dell'amministratore che confermava che il predetto importo era di competenza della Ditta.
1.7. Tuttavia, come evidenziato dalla parte opponente, dalla stessa documentazione appena citata l'importo di € 34.955,31 era comprensivo anche di compensi e voci di spesa non spettanti alla impresa esecutrice dei lavori, quali i compensi dovuti all'amministratore e al direttore dei lavori. Pertanto, se è vero che la presunta imputazione fatta dal sig. nei Controparte_1 pagamenti in favore del non può essere opposta all'impresa, P_ dall'altro occorre tenere in considerazione che, se la stessa ha ammesso di avere incassato dal condomino l'importo di € 30.510,86, sicuramente il residuo dell'importo ancora dovuto alla stessa non può essere di € 4.444,44. pagi na 9 di 19 Quest'ultimo era l'importo ancor a dovuto dal sig. per l'esecuzione CP_1 complessiva dei lavori, comprensivo di voci di spese non spettanti all'appaltatrice.
1.8. Orbene, sul punto ricadeva, quindi, sulla creditrice, ovvero l'odierna parte appellante, l'onere di fornire prova certa del proprio credito e del suo ammontare. La stessa ha dato sì prova dell'origine dello stesso ma non ha in alcun modo provato l'esatta cifra dovuta, affidandosi esclusivamente alla dichiarazione resa dall'amministratore del sul punto. Così come P_ argomentato dal Giudice di primo grado, in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte delle specifiche e documentate contestazioni formulate dall'opponente, spettava al creditore dare prova del proprio credito e della quantificazione precisa dello stesso;
prova che avrebbe potuto essere agevolmente data anche mediante presunzione, attraverso la produzione degli estratti del proprio conto corrente, visto che i pagamenti da parte del erano avvenuti mediante bonifici bancari. P_
1.9. Invece, in sede di opposizione, l'Impresa creditrice non ha fatto altro che riportarsi alla documentazione già in atti non contraddicendo e non disconoscendo esplicitamente di aver ricevuto dal per conto di P_
, l'importo dallo stesso indi cato. L'appellante non ha fornito Controparte_1 prova né di aver ricevuto un importo minore dal per quanto P_ riguarda la quota dell'appellato, né che dall'importo di € 30.510,86, fosse stato già distratto dall'amministratore del quanto dovuto per le proprie P_ spettanze e/o quanto dovuto al Direttore dei Lavori. Inoltre, l'odierno appellante, si è opposto espressamente all'audizione dello stesso come testimone sul punto, impedendo allo stesso anche di confermare la dichiarazione prodotta in atti. Tra i capi di prova, infatti, vi era anche la richiesta di conferma della circostanza relativa alla sospensione del pagamento del saldo dovuto in favore del direttore dei lavori (“vero è che il saldo delle competenze del D.L.L. non è mai avvenuto perché espressa mente diffidato dall'assemblea dei condomini”, verbale udienza del 27.05.13) nonché lo stesso avrebbe potuto chiarire se i compensi a lui spettanti fossero stati già pagi na 10 di 19 corrisposti. La mancata escussione del teste ha reso impossibile determinare se vi fossero ancora importi dovuti all'impresa e se dalle somme versate dal sig.
fossero stati prelevati le voci dei lavori non di spettanza dell'impresa. CP_1
1.10. Ne consegue che l'appello sul punto deve essere rigettato, essendo impossibile stabilire quanto ancora dovuto dal condomino all'Impresa CP_1 del geom. risultando insufficiente la documentazione in Parte_1 atti.
2. Sugli altri motivi di appello.
2.1. La parte appellante, con l'altro motivo di gravame, ha chiesto la riforma della Sentenza n. 236/2016 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, nella parte in cui la stessa ha accertato dei vizi nell'esecuzione dei lavori di appalto ex art
1667 c.c. nonché ha riconosciuto il risarcimento dei danni, ex art 2043 c.c., subiti dall'appellato in seguito ai lavori eseguiti dall'impresa appellante nell'appartamento dei sigg. al di fuori del contratto di Parte_4 appalto stipulato con il e che avrebbero comportato copiose P_ infiltrazioni nell'appartamento di proprietà del sig. concesso in Pt_5 locazione al sig. il quale, a causa delle predette infiltrazioni, CP_5 avrebbe risolto il predetto contratto.
2.2. Orbene, il Giudice di Pace, nella Sentenza impugnata, ha accertato i due illeciti, rispettivamente contrattuale ed e xtracontrattuale, e ha quantificato, in via equitativa, il risarcimento del danno per equivalente in € 3.000,00.
2.3. Tuttavia, non si condivide l'assunto del giudice di primo grado sul punto.
In via preliminare, si evidenzia che alcuna prova concreta ed o ggettiva dei presunti vizi dell'opera può trarsi dal corredo istruttorio di primo grado.
2.4. Invero, anche nel verbale di collaudo redatto dall'arch. direttore Per_3 dei lavori incaricato da emerge che rispetto al contratto di P_ appalto originario, l'unica opera non realizzata, come peraltro ammesso e indicato anche in sede di costituzione del presente giudizio dall'Impresa, riguardava la rimozione dei canali di gronda esistenti sulla proprietà , CP_1 necessaria per il rifacimento dei frontalini. Tuttavia, l'impossibilità ad eseguire tale lavorazione (per colpe imputabili al medesimo sig. ) era CP_1
pagi na 11 di 19 stata comunicata allo stesso con missiva del 27.04.2011 (doc. 5 fascicolo di primo grado: «io sottoscritto EO o, Parte_1 Controparte_9 titolare dell'omonima impresa appaltatore dei lavori in oggetto in ottemperanza alla richiesta impartita dalla D.L. COMUNICA: Di non poter apporre i canali di gronda limitatamente ai locali di proprietà Sig. CP_1
(locali circolo) e del terra zzo adiacente (proprietà Sig. ) in
[...] CP_10 quanto l'impresa non potrebbe garantire l'esecuzione a regola d'arte. Fa presente che detti canali erano legati con filo di ferro e non raccogliendo bene
l'acqua piovana proveniente dai terrazzi. Detti canali erano di pericolo per i passanti»), sia nei chiarimenti già redatti dall'arch. in data Per_3
30.09.2010, sottoscritti dal medesimo (v. doc. 6) - «Nella seduta assembleare del 13 maggio 2010 il sig. chiedeva al tecnico "di far Controparte_1 realizzare 1m canale di gronda in corrispondenza della proprietà esclusiva e lungo tutta la facciata principale ... ". In merito alla citata richiesta il tecnico manifestava il suo diniego a tale intervento. Con riferimento al punto l, secondo quanto si legge nel deliberat o assembleare la richiesta del sig. sembrerebbe non essere stata accolta, date le perplessità Controparte_1 espresse dallo scrivente. Tali perplessità erano dovute alla presenza di una serie di elementi che avrebbero ostacolato la corretta posa in opera del canale di gronda. Nel venire incontro alle esigenze del citato condomino. al fine di allontanare le acque meteoriche dalla facciata condominiale, in luogo del predetto canale di gronda potrebbero convogliarsi gli attuali punti di smaltimento in singoli discendenti con appositi terminali in ghisa (se ne può vedere un esempio concreto lungo la facciata principale, lato monte, subito dopo l'ingresso alla proprietà ). L'elemento terminale in Parte_3 ghisa risulta necessario onde prevenire possibili rotture accidentali dello stesso in caso di urti» - per cui anche nel corso dell'esecuzione è emersa la necessità di trovare una soluzione che, con ogni evidenza non venne recepita dal tanto che l'opera non è stata contabilizzata e al Controparte_11 verbale di collaudo del 24.05.2011 l'impresa appaltatrice ribadì la propria posizione. Tali opere, come già detto, non vennero nemmeno contabilizzate e pagi na 12 di 19 non sono stati nemmeno dedotti da parte del ordini di servizio da CP_1 parte del d.l. che gli imponessero l'esecuzione della suddetta opera. La circostanze fattuali rappresentate dell'appaltatore, circa la precarietà della tettoia di copertura e l'impossibilità di apporre canali di gronda su una copertura palesemente instabile tanto da essere tenuta f erma da massi, di evincono anche dei reperti fotografici in atti (v. foto 13, fascicolo . Parte_1
Ciò risponde anche all'ulteriore doglianza del in merito all'omesso CP_1 rispristino di detta copertura, la qual appare divelta anche in punti diversi d a quelli lasciati scoperti dall'impresa appaltatrice. Si rammenta che l'appaltatore
è tenuto a segnalare al committente gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte. In difetto, è responsabile pur avendo eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. Qualora le istruzioni siano palesemente errate, l'appaltatore non è responsabile soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di averle eseguite come “nudus minister”, a causa delle insistenze del committente. In mancanza di tale prova,
«l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progetti sta» ((Cass. n.
31273/2022); a fronte dei riscontri forniti dall'appaltatore e avallati anche dal d.l. era onere del sig. provare la fattibilità dell'opera; di contro la CP_1
c.t.p. in atti si è solo limitata a constatare la mancata esecuzione, omettend o di confrontarsi sullo stato fatiscente della copertura in parola, come pure sulle previsioni contrattuali.
2.5.
2.6. A tale proposito, sulla legittimità della rimozione dei numeri civici da parte dell'impresa, sulla quale si sono soffermate le difese in più occasioni, occorre evidenziare che tale attività e, l'eventuale sostituzione degli stessi, non era prevista nel contratto di appalto per cui alcun addebito può essere mosso all'impresa. Del pari appare quanto meno temeraria l'affermazione dell'appellato secondo cui proprio perché non previsto nel contratto di appalto,
l'impresa si sarebbe dovuta guardare bene dal rimuoverli. Come desumibile pagi na 13 di 19 dalle foto depositate in primo grado nella produzione dell'odierna appellante, i lavori hanno riguardato il rifacimento dell'intera facciata dello stabile per cui appare davvero improbabile la possibilità di eseguire tali opere senza la rimozione degli stessi. Si rammenta che «in tema di appalto, le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie pe r la realizzazione dell'opera, possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente… (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 10891 del
04/05/2017), per cui risulta del tutto legittima la rimozione dei numeri civici, di contro la loro nuova apposizione non rientrava tra le opere necessarie all'esecuzione di quelle commesse, pertanto il committente avrebbe dovuto richiedere.
2.7. Pure privo di supporto è il dedotto mancato completamento dell'impianto citofonico. Dal computo metrico allegato all'atto di sottomissione (doc. 2 fascicolo di primo grado) era prevista esclusivamente la posa in Parte_1 opera di una nuova pulsantiera citofonica fornita dalla committenza (Rif delib.
08/07/10, 28/10/10 e punto 3 note arch. del 30/09/10…), per cui Per_3
l'affermazione del c.t.p. del mancato completamento dell'opera non trova riscontro nel contratto d'appelto e dunque non può discorrersi di vizio o difformità.
Ne consegue che, il Giudice di Pace, ha errato nel riconoscere vizi nell'esecuzione delle opere ex art 1667 c.c. per cui l'appello su questo punto è da ritenere fondato.
2.8. Resta, infine, da esaminare l'ultimo motivo di gravame ossia la richiesta di riforma della Sentenza nella parte in cui si riconosce una responsabilità dell'impresa ex art 2043 c.c. con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal sig. e riconoscimento del Controparte_1 risarcimento dei danni dallo stesso lamentati.
Detti danni sarebbero stati causati dai lavori eseguiti nell'appartamento di proprietà – (al di fuori dei lavori commissionati dal Parte_2 Pt_2 condominio) ed avrebbero provocato delle infiltrazioni nell'immobile di proprietà del sig. . Proprio a causa di tali infiltrazioni, il conduttore del CP_1
pagi na 14 di 19 citato immobile avreb be, dapprima, deciso di sospendere il pagamento dei canoni, e, poi, risolto il contratto di locazione.
2.9. A fondamento della propria domanda di risarcimento, il sig. CP_1
ha depositato in primo grado, innanzitutto, le comunicazioni del
[...]
16.09.2010 e del 03.03.2011 (ricevute con cosiddetta “raccomandata” a mano) con le quali il conduttore dell'unità abitativa di proprietà del CP_1 comunicava, dapprima, che da quando erano iniziati i lavori sulla veranda sovrastante si erano verificate “nuove ” numerose infiltrazioni, e poi, che, le stesse erano sì cessate con il rifacimento della veranda sovrastante, ma che la camera del figlio era divenuta oramai inagibile, per cui riteneva opportuno disdire il contratto di locazione. A suffragio di quanto so stenuto, oltre alla perizia di parte a firma dell'ing. veniva espletata prova Persona_4 testimoniale con i testimoni sig.ra e con il conduttore, sig. Persona_2
Controparte_5
2.10. Il Giudice di primo grado sulla scorta di t ali elementi riteneva fondata la richiesta di risarcimento danni ex art 2043 c.c.
2.11. Tuttavia, devono ritenersi fondate le doglianze avanzate dall'odierna appellante in relazione al valore probatorio degli elementi utilizzati dal
Giudice di primo grado per accogliere la domanda riconvenzionale dell'originario opponente.
2.12 Ed infatti, in via preliminare, deve rilevarsi che pur non essendo eccepital'incapacità a testimoniare sul punto della sig.ra la quale Parte_2 risponde come custode ex art. 2054 cod. civ. dei danni subiti dal CP_1 all'immobile sottostante, in quanto proprietaria dell'immobile da cui sono promanate le infiltrazione, e, quindi, avente un interesse diretto ed evidente all'esito del giudizio, le sue dichiarazioni devono essere vagliate con maggiore rigore in punto di attendibilità. La teste non ha fatto altro che confermare una comunicazione del 10.09.2010, allegata alla perizia di parte ma che nulla prova in merito all'origine delle infiltrazioni e se le stesse preesistessero all'esecuzione dei lavori, come tempestivamente contestato dall'odierna appellante. In merito alle dichiarazioni del sig. conduttore CP_5
pagi na 15 di 19 dell'immobile di proprietà , lo stesso ha confermato le comunicazioni CP_1 presenti nella produzione attorea (per le quali non vi è data certa) e la presenza di un fenomeno infiltrativo che si sarebbe amplificato con la rimozione della veranda da parte dell'impresa e sarebbe cessato, poi, appena la stessa fu reinstallata. Tuttavia, né nelle dichiarazioni rese dal cond uttore dell'immobile, né in nessuno scritto difensivo, si fa alcuna precisazione sulla data in cui tale fenomeno sarebbe cessato e, per quanto tempo le già menzionate infiltrazioni si siano effettivamente verificate.
2.13. Infine, l'originario opponente, a fondamento della propria domanda riconvenzionale ha depositato una relazione tecnica di parte a firma dell'ing.
che ha confermato anche dinanzi al Giudice di Pace quanto Controparte_8 ivi indicato. Tuttavia, anche la detta c.t.p. non indica in manier a certa la data in cui sarebbero cessati gli eventi infiltrativi e per quanto tempo gli stessi si sarebbero verificati e protratti. La stessa ritiene plausibile che gli stessi si siano verificati a causa dei lavori di rimozione della veranda sovrastante e nell'appartamento ed al verificarsi di un evento Parte_4 Pt_2 meteorico notevole, ma tali affermazioni sono del tutto apodittiche.
2.14. L'Impresa, invece, nei propri atti difensivi, ha depositato una comunicazione del 10.12.2010 (doc. 4 produzion e di primo grado di parte opposta) del direttore dei lavori, arch. il quale, in relazione ai CP_12 lamentati danni da fenomeni infiltrativi, evidenziava di aver innanzitutto eseguito in data 18.11.2010, un sopralluogo nell'immobile condotto in locazione dal sig. ed rimarcava come i fenomeni infiltrativi erano già noti CP_5 allo stesso e già presenti prima dell'inizio dei lavori: «Con riferimento alla comunicazione del sig. del 17 Novembre 2010 si comunica di Controparte_1 aver eseguito un apposito sopralluogo in data 18 Novembre congiuntamente con il sig. , collaboratore dell'impresa esecutrice. Persona_5
In tale sede l'inquilino del sig. , sig. ha CP_1 Controparte_5 mostrato tutte le problematiche lamentate nell'immobile ove risiede. Tali fenomeni di degrado erano già ben noti allo scrivente prima dell'inizio dei lavori, avendo il sottoscritto eseguito altro sopralluogo ed es tratto appositi pagi na 16 di 19 reperti fotografici unitamente alla S.V.
All'epoca, la S.V. certamente ricorderà, la causa di degrado veniva attribuita dal sig. esclusivamente a perdite del piatto doccia del CP_1 sovrastante bagno di proprietà ; al contrario, la sig.ra Parte_6 sosteneva che le problematiche erano dovute ad infiltrazioni di Parte_2 acqua piovana, avendo la stessa effettuato di recente una verifica di tenuta del proprio impianto sanitario.
Nel dubbio, il decideva di eseguire un r ipristino di P_ impermeabilizzazione e relativa verniciatura protettiva del sovrastante lastrico solare;
nulla veniva però eseguito in corrispondenza della facciata esterna, né venivano eseguiti risvolti impermeabilizzanti in corrispondenza del cornicione sottostante la veranda di proprietà Parte_2
A seguito del predetto intervento il sig. continuava a sostenere di CP_1 non aver risolto il problema, tanto che, come dichiarato dal suo inquilino nel corso del recente sopralluogo, dopo aver eseguito la tin teggiatura della camera sottostante il bagno in questione, il fenomeno si ripresentava nello stesso punto, con alterazioni cromatiche ed esfoliazioni superficiali lungo la proiezione verticale del citato bagno.
Nella recente missiva del sig. si aff erma che le problematiche sono CP_1 certamente da attribuire ai lavori in corso, o all'impalcatura esterna, o ancora all'intervento eseguito di recente alla sovrastante veranda;
il tutto senza far minimamente riferimento alla situazione precedente ai lavori.
Nonostante sia visibile a tutti, occorre sottolineare che all'attualità la corrispondente porzione di facciata non è stata ancora oggetto di risanamento, per cui permangono ancora le stesse cause di degrado precedenti ai lavori. Tale facciata si presenta in pessimo stato di conservazione, con frontalino disgregato, assenze di copriferro, carenza di gocciolatoi, intonaci distaccati, presenza di muschi e licheni, nonché armature metalliche affioranti in avanzato stato di ossidazione.
L'imbibimento della facciat a per effetto dell'aggressione delle acque pagi na 17 di 19 meteoriche è evidente, ed a poco o nulla è servito il tentativo di arginare il fenomeno mediante sigillatura dell'infisso esterno del bagno di proprietà
da parte degli stessi proprietari. Parte_2
In corrispondenza della quota del solaio di divisione tra le due proprietà in esame, non vi sono in facciata appositi risvolti di impermeabilizzazione, per cui tutta l'acqua piovana che agisce sull'estradosso del cornicione aggettante può facilmente continuare ad infil trarsi nell'immobile di proprietà CP_1
.
[...]
In una situazione del genere, che è proprio quella che ha portato il
a decidere di eseguire un radicale intervento di manutenzione P_ delle facciate, non si possono attribuire dette problematiche agli stessi addetti ai lavori».
2.15. A conforto di tanto affermato dal d.l. vi sono le foto prodotte dalla parte appellante in primo grado, dalle quali si evince che il pregresso fenomeno infiltrativo aveva interessato non solo il bagno dell'immobile condotto da ma anche la camera da letto del figlio del conduttore;
inoltre, le CP_5 deteriori condizioni della facciata prima dell'esecuzione dei CP_13 lavori avvalora la tesi del d.l., per cui a fronte di una causa di infiltrazioni pregressa e attiva rispetto alla rimozione della veranda, era preciso onere del danneggiato provare la responsabilità dell'impresa.
2.16. L'appello proposto sul punto deve essere accolto, in quanto le dichiarazioni del direttore dei lavori appaiono essere precise e fatte attraverso l'esame dei luoghi in diversi periodi temporali, a differenza della relazione di parte depositata dal sig. , che si fonda su s opralluoghi eseguiti ad anni CP_1 di distanza. Pertanto, la Sentenza del Giudice di Pace di Salerno andrà riformata sul punto con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal sig. . Controparte_1
3.Sulle spese del doppio grado del giudiz io.
3.1. Tenendo conto dell'accoglimento parziale dell'appello che, però, comporta il rigetto di una domanda riconvenzionale dello stesso valore del d.i., appare equo, proprio in ragione della reciproca soccombenza, compensare le spese del pagi na 18 di 19 doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accoglie, parzialmente, l'appello proposto, e, di conseguenza in riforma della Sentenza n.236/2016 emessa dal Giudice di Pace di Salerno così dispone:
A) conferma la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto avente n.1833/2012, rg
6629/2012 emesso dal Giudice di Pace di Salerno;
B) in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal sig. nei confronti dell'odierno Controparte_1 appellante, in quanto non provata e pertanto revoca la condanna al risarcimento dei danni in essa contenuta;
C) in riforma della sentenza impugnata, compensa le spese di lite del primo grado;
D) compensa le spese di lite del presente grado.
Salerno 30 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con la collaborazione del g.o.p. Antonio Spezzaferri, assegnato all'Ufficio per il Processo di questo Tribunale.
pagi na 19 di 19