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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 14/01/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1142 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gentile Parte_1
presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Firenze n.32
Appellante
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Enzo
Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Portici, Via Malta n.
14
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 02.05.2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sent. n. 6705/2023 pubblicata in data
[...]
13.11.2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda tesa alla condanna della società convenuta al risarcimento del danno biologico subito nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative. A sostegno delle proprie ragioni, ha lamentato “Violazione degli artt.
115 116 e 416 ,3° comma, c.p.c.; La sentenza è viziata per difetto di motivazione per omessa indagine circa l'esposizione del ai potenziali fattori di Parte_1
rischio indicati nel ricorso introduttivo;
Acritica adesione della sentenza alla CTU del dott. , senza alcuna specifica motivazione in ordine ai rilievi sollevati Per_1
da parte appellante.; Errata metodologia valutativa errata, consistita nella mancata considerazione che, in presenza di infermità invalidante derivante da fattori concorrenti, sia di natura professionale che extraprofessionale, opera il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., per cui deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che uno o più fattori assurgano a causa efficiente esclusiva”.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della propria domanda – così come formulata in primo grado – in riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita l'appellata che ha eccepito l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 434 e 436bis c.p.c. e la sua infondatezza nel merito chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'odierna udienza – trattata in modalità scritta - su richiesta dei procuratori delle parti che hanno depositato apposite note, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l.
n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II,
29.8.2019 n. 21824).
Nel caso in esame, parte appellante ha proposto censure sufficientemente specifiche alla sentenza impugnata.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Tutte le censure dell'appellante, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
Ai fini della valutazione della fondatezza delle doglianze proposte, occorre l'analisi puntuale del ricorso di primo grado: l'appellante, infatti, rimarca che già nel proprio atto introduttivo aveva chiaramente rimarcato la propria esposizione, nell'espletamento dell'attività lavorativa, non soltanto all'asbesto, ma anche ad altri fattori di rischio.
La piana lettura dell'atto, al contrario, induce a conclusioni totalmente contrapposte.
Invero, il esplicitamente esponeva la durata del proprio rapporto di Parte_1 lavoro, i luoghi nei quali veniva svolta l'attività lavorativa, nonché le mansioni espletate e l'orario di lavoro seguito (paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 del ricorso).
Proseguiva, poi, rimarcando che: “L'amianto sulle navi è stato utilizzato sia in forma solida che friabile per le caratteristiche del minerale, che ne consentiva
l'impiego….” (paragrafo 6); che “L'amianto veniva impiegato per la coibentazione di tutte le parti della nave, sia meccaniche che per il trasporto di fluidi. Il materiale era presente come rivestimento per….” (paragrafo 7); che “Il rivestimento poteva essere costituito anche da tessuti in amianto, quali corde, feltri, panni, teli, baderne, che, avvolte attorno alle tubazioni, oltre che funzione coibente potevano adempiere anche a quella anti-condensa. Spesso le coibentazioni erano realizzate con un impasto tipo malta, poi 'garzato' con il tessuto…” (paragrafo 8); che “Tutta
l'attività lavorativa del ricorrente è stata prestata con esposizione a significative fibre di asbesto disperse nell'ambiente lavorativo, atteso che l'asbesto veniva utilizzato sotto forma di….” (paragrafo 9); che “negli anni in cui il Sig. Parte_1
svolse la propria attività lavorativa presso il cantiere di Napoli l'amianto venne utilizzato con ampiezza e varietà e, segnatamente:…” (paragrafo 10); che
“l'amianto era presente anche per attività specifiche, quale componente di resistenze (ricoperte di amianto) da utilizzare nel preriscaldo in attività di saldatura in officina che si svolgevano nella costruzione di navi…” (paragrafo 11); che “Nelle lavorazioni, in specie per le mansione di carpentiere e saldatore, si adoperava parecchia aria compressa per lavorare, perché c'erano gli avvitatori ad aria compressa. Le molle ad aria compressa contribuivano a far volare le particelle che fuoriuscivano dai sacchi oppure gli stessi operai soffiavano per mandar via la polvere...” (paragrafo 13); che “presso il cantiere di Napoli venne utilizzato amianto di diversi tipi commerciali:…” (paragrafo 14); che “fino agli anni '70 la coibentazione veniva effettuata con la tecnica a spruzzo e, meno diffusamente, manualmente…” (paragrafo 15); che “I saldatori navali (tra cui il ricorrente) e gli altri lavoratori addetti al montaggio spesso dovevano intervenire su lamiere precedentemente coibentate e pertanto dovevano togliere l'amianto da poco applicato. Il tutto solitamente avveniva in assenza di impianti di aspirazione…”
(paragrafo 16); che “…Nelle riparazioni, manutenzioni o trasformazioni navali era quasi sempre necessario prima togliere l'amianto, effettuare la riparazione e poi riapplicare la coibentazione” (paragrafo 17); che “Oltre all'impiego dell'amianto
a spruzzo, nella costruzione o nella riparazione c'erano numerose occasioni di impiego dell'amianto…” (paragrafo 18); che “in tutte le navi in riparazione
l'apparato motore prevedeva barriere antifiamme che lo separavano dal resto della nave e l'amianto, quale isolante, veniva utilizzato sia per motivi antincendio che quale barriera fonoisolante per il contenimento del rumore dell'apparato motore…” (paragrafo 19); che “i lavoratori della – e quindi il CP_1
ricorrente- lavoravano contemporaneamente agli addetti alla coibentazione a spruzzo, che operavano in ambienti attigui o promiscui, prevalentemente angusti, operando, in tal modo, in ambienti saturi di fibre di amianto aerodisperse…”
(paragrafo 21); che “l'istante, a coibentazione conclusa, interveniva su superfici trattate con amianto, verificando l'installazione e/o funzionalità degli impianti elettrici” (paragrafo 25); che “va rimarcato che l'ambiente lavorativo era tutto contaminato da fibre di asbesto, per tutto quanto si è detto in precedenza, e che per tutto il periodo lavorativo costante era il pericolo di inalazione di fibre di asbesto….” (paragrafo 26). Allegata la patologia contratta, rimarcava, quindi, che
“Si tratta in sostanza di un quadro di fibrosi ad etiopatogenesi multipla, determinata dalla inalazione prolungata e significativa sia di polveri di amianto derivanti dalle specifiche lavorazioni, sia dalla emanazione di polveri di amianto proveniente dalle fibre di asbesto aerodisperse nell'intero ambiente lavorativo” (paragrafo 31), ribadendo al paragrafo 36 che “Appare del tutto pacifico che il ricorrente, esposto per anni al rischio lavorativo descritto, presenta una patologia, quale descritta in precedenza, da ascrivere a malattia professionale in quanto diretta conseguenza dell'inalazione di polveri di asbesto e che tale patologia ha comportato un'alterazione del normale svolgimento della vita quotidiana” e sottolineando al paragrafo 38 che “È infatti, indiscutibile che la patologia del ricorrente ricollegabile ad un comportamento colposo e nella specie negligente, imprudente, imperito e inosservante delle norme sull'igiene sul lavoro da parte della resistente la quale ha omesso di adottare tutti i provvedimenti tecnici, CP_2
organizzativi, procedurali, igienici necessari per escludere o contenere
l'esposizione all'amianto”.
Richiamava, quindi, la normativa applicabile al caso di specie e, in particolare, il
D.P.R. del 20 marzo 1956 n. 648 estende l'assicurazione per l'asbestosi anche: “… ai lavori nelle manifatture, nonché a tutte le altre attività lavorative che comportano l'impiego e l'applicazione di amianto e di materiali che lo contengono
o che, comunque espongono ad inalazione di polveri di amianto” e il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, Capo VIII ( Articoli da 140 a 177 ) : Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi; nonché la giurisprudenza formatasi in materia “La recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen. sez. IV n. 37342 del 2 ottobre 2003 in
Dir. Prat. Lav. n. 40/2003 pag. 2759) in tema di accertamento del nesso causale nei tumori da amianto che si è andata consolidando dopo l'intervento delle Sezioni
Unite”, pag. 20 del ricorso introduttivo). Da ultimo, affermava chiaramente che “In definitiva, si può affermare che il danno derivato, è stato cagionato con altissimo grado di probabilità (derivate dalle conoscenze scientifiche e statistiche) dalle condizioni di lavoro in cui ha operato per molti anni esposto alla inalazione diretta di polveri e a fibre di amianto” …. “All'attuale convenuta, è dunque addebitabile la patologia derivata per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme per l'igiene del lavoro ed in particolare per non aver adottato idonee misure atte ad impedire lo sviluppo e la diffusione delle fibre di amianto con cui i lavoratori venivano a contatto durante l'esercizio della loro attività lavorativa. (pag. 21 ricorso introduttivo).
Ora, se è vero che al paragrafo 27 il ricorrente affermava che “Tutta l'attività lavorativa è stata svolta senza l'utilizzo di alcun mezzo di protezione e senza che
l'ambiente di lavoro fosse dotato di specifiche apparecchiature per il ricambio dell'aria, con esposizione ai seguenti rischi lavorativi: a- fumi di combustione dei motori;
b- fumi di saldatura;
c- polveri di asbesto aerodisperse nell'ambiente; d- microclima sfavorevole in rapporto alle elevate temperature ambientali;
e- vapori provenienti dall'olio motore a temperatura particolarmente elevata;
f- rumorosità elevata”, è anche vero – come chiaramente desumibile dalla lettura dell'atto nel suo complesso (le cui parti salienti sono state sopra riportate) – che la principale attenzione e doglianza è stata incentrata solo ed esclusivamente all'esposizione alle fibre di asbesto, in particolare, rimarcandosi la correlazione tra tale esposizione e la patologia contratta.
Dunque, corretta si palesa la decisione del giudice di primo grado che – alla luce della C.T.U. espletata – ha escluso il nesso eziologico tra patologia e esposizione all'amianto.
A tale ultimo riguardo, è opportuno sottolineare come il perito non soltanto ha escluso la derivazione dalla patologia dall'esposizione all'amianto, ma ha anche chiaramente affermato che la “Broncopatia cronica con micronoduli calcifici in campo polmonare superiore (patologia diagnosticata al PANARIELLO, n.d.r.) bilateralmente compatibili con esiti di processo specifico in ex tabagista”. Dunque, con motivazione assolutamente coerente e immune da vizi logici, il consulente ha anche individuato specificamente la causa della patologia di cui soffre l'attuale appellante.
Alla luce di tali considerazioni, non può che rigettarsi l'appello.
La particolarità della questione induce alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado. Ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro