Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 519
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa valutazione dei motivi di appello

    Le censure relative all'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il mantenimento del sequestro e alla sproporzione della misura non rientrano tra quelle che il terzo è legittimato a prospettare, pertanto la loro mancata valutazione non determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia correttamente valutato la prova offerta dal ricorrente, non potendo inferire la proprietà dei beni dalla mera disponibilità di fotografie, la cui origine era sconosciuta. La valutazione probatoria è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo vizi radicali della motivazione. La Corte ha inoltre rilevato che il dato del sequestro dei beni presso la sede della "CO Sped S.r.l." smentisce l'affermazione che i beni fossero stati sequestrati a CA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 519
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 519
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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