CASS
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA MO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/07/2025 del TRIBUNALE di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo NI Bucca;
lette le conclusioni del PG Aldo Esposito che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to Ercole Ragozzini che ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 17/7/2025, il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di GI CA avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Busto Arsizio del 12/6/2025, con cui era stata respinta l'istanza di restituzione di alcuni gioielli sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca nell'ambito del procedimento penale a carico di CO MA SA e LU NI, indagati, si legge nel "decreto di restituzione di cose sequestrate" allegato al ricorso, per il "delitto di cui agli artt. 110 c.p., 292 e 295 comma 2 lett. d-bis del d.P.R. 43/1973 e art. 70 del d.P.R. 633/1972". Penale Sent. Sez. 3 Num. 519 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 20/11/2025 2. Avverso tale ordinanza, CA, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo la cui rubrica integralmente si riporta: "Art. 60., col, lett.b) ed e), 324 cpp per avere il Tribunale del Riesame di VARESE omesso di valutare nella loro interezza i motivi di ricorso in ordine alle ragioni e alle prove contrarie indicate, per non aver osservato e per avere erroneamente applicato la legge penale per mancanza, contraddittoria ed illogica motivazione, talvolta carente, e per avere erroneamente valutato le prove ed i documenti acquisiti. Parziale valutazione dei motivi di ricorso della difesa.. 1. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 111, comma 6, Cost., 322-bis, 324 e 325 c.p.p.". Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame ha omesso di esaminare e motivare in ordine ai motivi di appello specificamente dedotti dalla difesa, limitandosi a una conferma meramente "assertiva" del provvedimento del GIP. Si espone che PM, GIP e Tribunale del Riesame avevano ammesso che le fotografie fossero "compatibili" con i reperti ma avevano ritenuto che tale corrispondenza non fosse sufficiente, senza però segnalare gli elementi di difformità che rendevano il materiale fotografico inidoneo a provare la proprietà dei monili. Si aggiunge che: sarebbe stato impossibile per CA fornire foto, chiaramente antecedenti al sequestro, che ritraevano gioielli "compatibili" con quelli in sequestro, se non ne fosse stato il proprietario;
CA aveva dovuto "subire inopinatamente un sequestro quale terzo interessato", per cui non vi era la necessità di dover dimostrare di essere proprietario di beni che a lui erano stati sottratti. Si sostiene, quindi, che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di valutare i motivi di gravame prospettanti "l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'inutile perdurare del sequestro, con riferimento sia all'assenza del fumus del reato ipotizzato, sia alla sproporzione della misura rispetto al periculum". Si segnala, al riguardo, che la restituzione della "maggior parte degli orologi e dei gioelli del CA" avrebbe comportato "la caducazione del sequestro per equivalente", per cui si sarebbero dovuti "dissequestrare tutti i gioelli". Si lamenta, ancora, che la motivazione del Tribunale del Riesame sarebbe illogica e congetturale laddove ipotizza che la disponibilità del materiale fotografico da parte del ricorrente potesse avere "una qualunque diversa origine", senza ancorare tale supposizione ad alcun elemento investigativo concreto. Si ricorda, quindi, che il giudice non può fondare la propria decisione su illazioni o ipotesi astratte per colmare vuoti probatori, ma deve attenersi ai fatti risultanti dagli atti. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è articolato in argomenti non consentiti o manifestamente infondati e deve essere dichiarato inammissibile. 1. Giova, innanzitutto, rammentare il principio, dal collegio condiviso, secondo cui "in tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo può dedurre soltanto la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'insussistenza di un suo contributo al reato attribuito all'indagato, non potendo contestare, invece, l'esistenza dei presupposti della misura cautelare" ( Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Pezzi, Rv. 287396 - 01; conf. Sez. 3, n. 6790 del 09/01/2025, Chen, Rv. 287442; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439). E' stato, infatti, osservato che "la titolarità del bene afferisce al dato preliminare della legittimazione per proporre impugnazione e precede ogni eventuale ulteriore problematica riguardante il perimetro delle censure che il terzo, in tale qualità, può proporre, agendo per la restituzione di quanto in sequestro;
si rileva inoltre, che, in mancanza di prova dell'effettiva titolarità del bene, ove pure venisse accolto il ricorso del terzo nella parte avente ad oggetto i presupposti della misura, la conseguenza sarebbe la revoca della confisca, ma con restituzione al soggetto ritenuto effettivo titolare del bene, sicché alcun risultato concretamente utile ne conseguirebbe per il terzo stesso" (Sez. 3, n. 35805 del 23/9/2025, Vella). 1.1 Il principio innanzi esposto consente già di sgombrare il campo dall'argomento difensivo che denuncia l'omessa risposta da parte del Tribunale del riesame "ai motivi di gravame prospettanti l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'inutile perdurare del sequestro, con riferimento sia all'assenza del fumus del reato ipotizzato, sia della sproporzione della misura rispetto al periculum". Tali censure, infatti, non rientrano fra quelle che il terzo è legittimato a prospettare per cui la mancanza di motivazione denunciata, ove sussistente, in quanto relativa a doglianze inammissibili, non potrebbe determinare l'epilogo invocato dal ricorrente. 2. Venendo agli altri argomenti difensivi, preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento 3 del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). 2.1 A tali coordinate interpretative occorre riferirsi nella valutazione delle censure mosse al percorso argomentativo che sorregge il rigetto dell'istanza di restituzione, dal Tribunale motivato con il mancato raggiungimento della prova in ordine alla titolarità dei beni in capo a CA. 2.2 In primo luogo, il Tribunale rileva che, alla luce dell'annotazione di PG dell'1/4/2025, non poteva ritenersi certa la corrispondenza fra i gioelli raffigurati nelle "fotocopie di fotografie" prodotte nell'interesse di CA e quelli in sequestro. Il ricorrente contesta la rilevanza data alla predetta annotazione sia dal GIP che dal Tribunale del Riesame, ma così facendo finisce per richiedere a questa Corte di procedere a una rivalutazione di un atto di indagine, peraltro non riportato nell'impugnazione o allegato al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, che travalica i limiti del sindacato di legittimità. 2.3 Va, infatti, ricordato che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 2.4 Il Tribunale, inoltre, svaluta la capacità probante del materiale fotografico rilevando che ne era sconosciuta l'origine. In altri termini ha ritenuto che il possesso delle foto, anche a voler assumere che rappresentavano proprio i beni in sequestro, non fosse un elemento così univoco da premettere di inferire che i gioelli appartenessero a CA. Tale conclusione, contrariamente a quanto si legge nel ricorso, non è fondata su congetture o illazioni ma attiene alla capacità significativa della prova offerta e, pertanto, rappresenta l'esplicazione della funzione di controllo affidata al Tribunale del riesame. La difesa censura anche tale argomento rilevando che i beni erano stati sequestrati a CA. Tale dato, però, non emerge dal provvedimento impugnato ed è smentito dal "verbale di restituzione di cose sequestrate" allegato al ricorso, 4 che dà atto che i beni restituiti - e, quindi, deve presumersi anche quelli dei quali CA reclama la restituzione - furono sequestrati "in data 27/9/2023 presso la sede della "CO Sped S.r.l., Oromare-Località Marcianise". 2.5 Quanto finora esposto, in ogni caso, rende evidente che l'ordinanza dà conto esaurientemente delle ragioni per le quali ha ritenuto che l'istanza di restituzione non potesse trovare accoglimento, tant'è che ricorso, per scardinarla, propone una serie di argomenti di merito, incentrati sulla valenza significative delle fotocopie e del luogo di apprensione dei beni, che si è visto non dimostrati, così travalicando i limiti del presente giudizio che, come in premessa precisato, rende non censurabile il mero vizio logico. Tale conclusione trova conferma nello stesso ricorso laddove si lamenta che "l'illegittimità del percorso logico giuridico utilizzato dal Tribunale" aveva reso la motivazione "contraddittoria", vizio che, per quanto sopra esposto, non risulta sanzionabile in questa sede. 3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del giudizio e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c. p. p. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/11/2025
lette le conclusioni del PG Aldo Esposito che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to Ercole Ragozzini che ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 17/7/2025, il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di GI CA avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Busto Arsizio del 12/6/2025, con cui era stata respinta l'istanza di restituzione di alcuni gioielli sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca nell'ambito del procedimento penale a carico di CO MA SA e LU NI, indagati, si legge nel "decreto di restituzione di cose sequestrate" allegato al ricorso, per il "delitto di cui agli artt. 110 c.p., 292 e 295 comma 2 lett. d-bis del d.P.R. 43/1973 e art. 70 del d.P.R. 633/1972". Penale Sent. Sez. 3 Num. 519 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 20/11/2025 2. Avverso tale ordinanza, CA, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo la cui rubrica integralmente si riporta: "Art. 60., col, lett.b) ed e), 324 cpp per avere il Tribunale del Riesame di VARESE omesso di valutare nella loro interezza i motivi di ricorso in ordine alle ragioni e alle prove contrarie indicate, per non aver osservato e per avere erroneamente applicato la legge penale per mancanza, contraddittoria ed illogica motivazione, talvolta carente, e per avere erroneamente valutato le prove ed i documenti acquisiti. Parziale valutazione dei motivi di ricorso della difesa.. 1. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 111, comma 6, Cost., 322-bis, 324 e 325 c.p.p.". Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame ha omesso di esaminare e motivare in ordine ai motivi di appello specificamente dedotti dalla difesa, limitandosi a una conferma meramente "assertiva" del provvedimento del GIP. Si espone che PM, GIP e Tribunale del Riesame avevano ammesso che le fotografie fossero "compatibili" con i reperti ma avevano ritenuto che tale corrispondenza non fosse sufficiente, senza però segnalare gli elementi di difformità che rendevano il materiale fotografico inidoneo a provare la proprietà dei monili. Si aggiunge che: sarebbe stato impossibile per CA fornire foto, chiaramente antecedenti al sequestro, che ritraevano gioielli "compatibili" con quelli in sequestro, se non ne fosse stato il proprietario;
CA aveva dovuto "subire inopinatamente un sequestro quale terzo interessato", per cui non vi era la necessità di dover dimostrare di essere proprietario di beni che a lui erano stati sottratti. Si sostiene, quindi, che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di valutare i motivi di gravame prospettanti "l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'inutile perdurare del sequestro, con riferimento sia all'assenza del fumus del reato ipotizzato, sia alla sproporzione della misura rispetto al periculum". Si segnala, al riguardo, che la restituzione della "maggior parte degli orologi e dei gioelli del CA" avrebbe comportato "la caducazione del sequestro per equivalente", per cui si sarebbero dovuti "dissequestrare tutti i gioelli". Si lamenta, ancora, che la motivazione del Tribunale del Riesame sarebbe illogica e congetturale laddove ipotizza che la disponibilità del materiale fotografico da parte del ricorrente potesse avere "una qualunque diversa origine", senza ancorare tale supposizione ad alcun elemento investigativo concreto. Si ricorda, quindi, che il giudice non può fondare la propria decisione su illazioni o ipotesi astratte per colmare vuoti probatori, ma deve attenersi ai fatti risultanti dagli atti. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è articolato in argomenti non consentiti o manifestamente infondati e deve essere dichiarato inammissibile. 1. Giova, innanzitutto, rammentare il principio, dal collegio condiviso, secondo cui "in tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo può dedurre soltanto la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'insussistenza di un suo contributo al reato attribuito all'indagato, non potendo contestare, invece, l'esistenza dei presupposti della misura cautelare" ( Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Pezzi, Rv. 287396 - 01; conf. Sez. 3, n. 6790 del 09/01/2025, Chen, Rv. 287442; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439). E' stato, infatti, osservato che "la titolarità del bene afferisce al dato preliminare della legittimazione per proporre impugnazione e precede ogni eventuale ulteriore problematica riguardante il perimetro delle censure che il terzo, in tale qualità, può proporre, agendo per la restituzione di quanto in sequestro;
si rileva inoltre, che, in mancanza di prova dell'effettiva titolarità del bene, ove pure venisse accolto il ricorso del terzo nella parte avente ad oggetto i presupposti della misura, la conseguenza sarebbe la revoca della confisca, ma con restituzione al soggetto ritenuto effettivo titolare del bene, sicché alcun risultato concretamente utile ne conseguirebbe per il terzo stesso" (Sez. 3, n. 35805 del 23/9/2025, Vella). 1.1 Il principio innanzi esposto consente già di sgombrare il campo dall'argomento difensivo che denuncia l'omessa risposta da parte del Tribunale del riesame "ai motivi di gravame prospettanti l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'inutile perdurare del sequestro, con riferimento sia all'assenza del fumus del reato ipotizzato, sia della sproporzione della misura rispetto al periculum". Tali censure, infatti, non rientrano fra quelle che il terzo è legittimato a prospettare per cui la mancanza di motivazione denunciata, ove sussistente, in quanto relativa a doglianze inammissibili, non potrebbe determinare l'epilogo invocato dal ricorrente. 2. Venendo agli altri argomenti difensivi, preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento 3 del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). 2.1 A tali coordinate interpretative occorre riferirsi nella valutazione delle censure mosse al percorso argomentativo che sorregge il rigetto dell'istanza di restituzione, dal Tribunale motivato con il mancato raggiungimento della prova in ordine alla titolarità dei beni in capo a CA. 2.2 In primo luogo, il Tribunale rileva che, alla luce dell'annotazione di PG dell'1/4/2025, non poteva ritenersi certa la corrispondenza fra i gioelli raffigurati nelle "fotocopie di fotografie" prodotte nell'interesse di CA e quelli in sequestro. Il ricorrente contesta la rilevanza data alla predetta annotazione sia dal GIP che dal Tribunale del Riesame, ma così facendo finisce per richiedere a questa Corte di procedere a una rivalutazione di un atto di indagine, peraltro non riportato nell'impugnazione o allegato al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, che travalica i limiti del sindacato di legittimità. 2.3 Va, infatti, ricordato che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 2.4 Il Tribunale, inoltre, svaluta la capacità probante del materiale fotografico rilevando che ne era sconosciuta l'origine. In altri termini ha ritenuto che il possesso delle foto, anche a voler assumere che rappresentavano proprio i beni in sequestro, non fosse un elemento così univoco da premettere di inferire che i gioelli appartenessero a CA. Tale conclusione, contrariamente a quanto si legge nel ricorso, non è fondata su congetture o illazioni ma attiene alla capacità significativa della prova offerta e, pertanto, rappresenta l'esplicazione della funzione di controllo affidata al Tribunale del riesame. La difesa censura anche tale argomento rilevando che i beni erano stati sequestrati a CA. Tale dato, però, non emerge dal provvedimento impugnato ed è smentito dal "verbale di restituzione di cose sequestrate" allegato al ricorso, 4 che dà atto che i beni restituiti - e, quindi, deve presumersi anche quelli dei quali CA reclama la restituzione - furono sequestrati "in data 27/9/2023 presso la sede della "CO Sped S.r.l., Oromare-Località Marcianise". 2.5 Quanto finora esposto, in ogni caso, rende evidente che l'ordinanza dà conto esaurientemente delle ragioni per le quali ha ritenuto che l'istanza di restituzione non potesse trovare accoglimento, tant'è che ricorso, per scardinarla, propone una serie di argomenti di merito, incentrati sulla valenza significative delle fotocopie e del luogo di apprensione dei beni, che si è visto non dimostrati, così travalicando i limiti del presente giudizio che, come in premessa precisato, rende non censurabile il mero vizio logico. Tale conclusione trova conferma nello stesso ricorso laddove si lamenta che "l'illegittimità del percorso logico giuridico utilizzato dal Tribunale" aveva reso la motivazione "contraddittoria", vizio che, per quanto sopra esposto, non risulta sanzionabile in questa sede. 3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del giudizio e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c. p. p. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/11/2025