Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 1191
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Sufficienza motivazionale avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione dell'avviso non possa ritenersi assolto in via automatica ma debba essere valutato in concreto. Nel caso di specie, l'Ufficio ha disatteso la proposta di variazione della contribuente senza esplicitare in modo puntuale le ragioni tecniche poste a fondamento della diversa valutazione, limitandosi a un richiamo conclusivo al classamento già in atti. La natura partecipativa della procedura DOCFA non esonera da un onere motivazionale più incisivo quando la rettifica incida in modo rilevante sul valore economico del bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 1191
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1191
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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