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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1191/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2266/2019 depositato il 29/03/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3533/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 07/09/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0138453/2013 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ccon sentenza n. 3533/06/2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa
Resistente_1accoglieva il ricorso proposto da , annullando l'avviso di accertamento catastale n. SR0138453/2013, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva disatteso la proposta
DOCFA di variazione della categoria catastale da C/1 (negozi e botteghe) a C/2
(magazzini e locali di deposito), ripristinando il classamento originario in C/1, classe 4, consistenza 97 mq, rendita € 2.149,13, in luogo del classamento proposto dalla contribuente (C/2, classe 2, 100 mq, rendita € 330,53), ritenendo l'atto carente di adeguata motivazione.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, deducendo la sufficienza motivazionale dell'avviso impugnato in ragione della natura partecipativa della procedura DOCFA, l'assenza dell'obbligo di sopralluogo e l'erroneità della sentenza di primo grado.
L'appellata insiste per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 27 gennaio 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre ribadire che, in materia di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso non può ritenersi assolto in via automatica, ma deve essere valutato in concreto, in relazione alla natura della rettifica operata e all'eventuale divergenza valutativa rispetto agli elementi fattuali indicati dal contribuente.
Nel caso di specie, la contribuente ha presentato dichiarazione DOCFA proponendo la variazione della destinazione d'uso dell'immobile da negozio (C/1) a locale di deposito
(C/2), con una significativa riduzione della rendita catastale. L'Ufficio ha disatteso tale proposta e ha proceduto al ripristino del classamento originario, senza tuttavia esplicitare in modo puntuale le ragioni tecniche poste a fondamento della diversa valutazione degli elementi dichiarati, limitandosi a un richiamo conclusivo al classamento già in atti.
La sentenza di primo grado ha correttamente valorizzato tale carenza motivazionale, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora la rettifica non si limiti a recepire dati pacifici ma esprima una valutazione tecnica divergente, la motivazione dell'atto deve essere rafforzata, indicando le specifiche differenze riscontrate, al fine di consentire al contribuente un pieno esercizio del diritto di difesa.
In tale prospettiva si colloca anche l'ordinanza della Corte di Cassazione 24 gennaio 2019,
n. 2000, che ha chiarito come, in materia di DOCFA, la sufficienza motivazionale dell'avviso dipenda dalla circostanza che l'Ufficio condivida o meno gli elementi fattuali indicati dal contribuente;
ove tali elementi siano disattesi o diversamente valutati,
l'Amministrazione è tenuta a rendere percepibili le ragioni tecniche della rettifica.
Non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la natura partecipativa della procedura DOCFA esonererebbe l'Ufficio da un onere motivazionale più incisivo. Tale natura non elimina, infatti, l'obbligo di motivare adeguatamente l'atto laddove la rettifica incida in modo rilevante sul valore economico del bene.
Ulteriore conferma della correttezza della decisione di primo grado si trae dalla documentazione fotografica prodotta in atti, dalla quale emerge che l'unità immobiliare presenta accesso diretto dalla pubblica via mediante serranda metallica, con caratteristiche esteriori tipiche dei locali destinati ad attività commerciale, coerenti con la categoria C/2, non specificamente confutate dall'Ufficio con idonee argomentazioni tecniche.
Rileva, altresì, la visura storica catastale, dalla quale risulta che l'immobile è stato storicamente censito in categoria C/2.
In tale contesto, l'Amministrazione, nel disattendere la proposta di parte e nel procedere al ripristino del classamento originario, era tenuta a fornire una motivazione rafforzata, idonea a dar conto delle ragioni tecniche della rettifica anche alla luce dello storico catastale dell'immobile, onere che, nel caso di specie, non risulta assolto.
Quanto al sopralluogo, se è vero che esso non costituisce un obbligo generalizzato, è altrettanto vero che la sua mancata effettuazione non può supplire al deficit motivazionale quando la rettifica si fondi su una diversa valutazione tecnica degli elementi dichiarati.
L'appello dell'Ufficio si risolve, dunque, in una mera riproposizione delle difese già esaminate e correttamente disattese in primo grado, senza elementi idonei a giustificare la riforma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di
Siracusa rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in euro 220,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa, il 27 gennaio 2025.
Presidente est
ZI AT
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2266/2019 depositato il 29/03/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3533/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 07/09/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0138453/2013 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ccon sentenza n. 3533/06/2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa
Resistente_1accoglieva il ricorso proposto da , annullando l'avviso di accertamento catastale n. SR0138453/2013, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva disatteso la proposta
DOCFA di variazione della categoria catastale da C/1 (negozi e botteghe) a C/2
(magazzini e locali di deposito), ripristinando il classamento originario in C/1, classe 4, consistenza 97 mq, rendita € 2.149,13, in luogo del classamento proposto dalla contribuente (C/2, classe 2, 100 mq, rendita € 330,53), ritenendo l'atto carente di adeguata motivazione.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, deducendo la sufficienza motivazionale dell'avviso impugnato in ragione della natura partecipativa della procedura DOCFA, l'assenza dell'obbligo di sopralluogo e l'erroneità della sentenza di primo grado.
L'appellata insiste per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 27 gennaio 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre ribadire che, in materia di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso non può ritenersi assolto in via automatica, ma deve essere valutato in concreto, in relazione alla natura della rettifica operata e all'eventuale divergenza valutativa rispetto agli elementi fattuali indicati dal contribuente.
Nel caso di specie, la contribuente ha presentato dichiarazione DOCFA proponendo la variazione della destinazione d'uso dell'immobile da negozio (C/1) a locale di deposito
(C/2), con una significativa riduzione della rendita catastale. L'Ufficio ha disatteso tale proposta e ha proceduto al ripristino del classamento originario, senza tuttavia esplicitare in modo puntuale le ragioni tecniche poste a fondamento della diversa valutazione degli elementi dichiarati, limitandosi a un richiamo conclusivo al classamento già in atti.
La sentenza di primo grado ha correttamente valorizzato tale carenza motivazionale, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora la rettifica non si limiti a recepire dati pacifici ma esprima una valutazione tecnica divergente, la motivazione dell'atto deve essere rafforzata, indicando le specifiche differenze riscontrate, al fine di consentire al contribuente un pieno esercizio del diritto di difesa.
In tale prospettiva si colloca anche l'ordinanza della Corte di Cassazione 24 gennaio 2019,
n. 2000, che ha chiarito come, in materia di DOCFA, la sufficienza motivazionale dell'avviso dipenda dalla circostanza che l'Ufficio condivida o meno gli elementi fattuali indicati dal contribuente;
ove tali elementi siano disattesi o diversamente valutati,
l'Amministrazione è tenuta a rendere percepibili le ragioni tecniche della rettifica.
Non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la natura partecipativa della procedura DOCFA esonererebbe l'Ufficio da un onere motivazionale più incisivo. Tale natura non elimina, infatti, l'obbligo di motivare adeguatamente l'atto laddove la rettifica incida in modo rilevante sul valore economico del bene.
Ulteriore conferma della correttezza della decisione di primo grado si trae dalla documentazione fotografica prodotta in atti, dalla quale emerge che l'unità immobiliare presenta accesso diretto dalla pubblica via mediante serranda metallica, con caratteristiche esteriori tipiche dei locali destinati ad attività commerciale, coerenti con la categoria C/2, non specificamente confutate dall'Ufficio con idonee argomentazioni tecniche.
Rileva, altresì, la visura storica catastale, dalla quale risulta che l'immobile è stato storicamente censito in categoria C/2.
In tale contesto, l'Amministrazione, nel disattendere la proposta di parte e nel procedere al ripristino del classamento originario, era tenuta a fornire una motivazione rafforzata, idonea a dar conto delle ragioni tecniche della rettifica anche alla luce dello storico catastale dell'immobile, onere che, nel caso di specie, non risulta assolto.
Quanto al sopralluogo, se è vero che esso non costituisce un obbligo generalizzato, è altrettanto vero che la sua mancata effettuazione non può supplire al deficit motivazionale quando la rettifica si fondi su una diversa valutazione tecnica degli elementi dichiarati.
L'appello dell'Ufficio si risolve, dunque, in una mera riproposizione delle difese già esaminate e correttamente disattese in primo grado, senza elementi idonei a giustificare la riforma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di
Siracusa rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in euro 220,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa, il 27 gennaio 2025.
Presidente est
ZI AT