Art. 1. 1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari e' corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennita' pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 MAGGIO 2013, N. 54 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2013, N. 85)) .
2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennita' di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all' articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 .
2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennita' di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all' articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 .