Ordinanza collegiale 21 gennaio 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 29/04/2026, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2025, proposto da
RE HE, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 44 del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, depositata il 13.02.2024, nel giudizio RG n. 694/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale « accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, per l’importo di €500,00 per ciascun anno scolastico; per l’effetto, condanna il Ministero resistente all’attribuzione della Carta Elettronica in favore del ricorrente, per l’importo di €500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo ».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa TA UR e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, prodotta quale duplicato informatico attestato conforme all’originale e in tale forma notificata al Ministero il 19/09/2024, il giudice ordinario ha, tra l’altro, condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto della parte ricorrente « ad ottenere la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, per l’importo di €500,00 per ciascun anno scolastico ».
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato (il 13/08/2024), come da attestazione della cancelleria del Tribunale (del 25/02/2025), depositata in atti di causa.
2. Con ricorso notificato e depositato il 15/04/2025 l’esponente ha dedotto l’inadempimento dell’intimata Amministrazione al predetto giudicato, chiedendo pertanto, « accertata la persistenza nell’inadempimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito », di « disporre quanto opportuno perché sia data esecuzione alla sentenza sopra specificata, nominando, ove occorra, Commissario ad acta per i necessari adempimenti diretti a far ottenere al ricorrente il pagamento di quanto dovuto. Con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di spese e competenze del presente giudizio ed al rimborso di quanto necessario per le incombenze che saranno svolte dal Commissario ad acta, da distrarsi in favore del procuratore costituito ».
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
4. Il 9 gennaio 2026 parte ricorrente ha depositato in giudizio una “ Istanza di decisione sugli scritti ” ove si legge che: « dopo il deposito del ricorso, il Ministero ha accreditato in favore del ricorrente sulla piattaforma carta docente il bonus riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Varese di cui si è chiesto l'ottemperanza; (…) per questo motivo, rileva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere; (…) visto l'adempimento da parte del Ministero soltanto dopo la notifica del ricorso e l'iscrizione della causa a ruolo, il ricorrente chiede che, in base al principio della soccombenza virtuale, l'Amministrazione venga comunque condannata al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito (…)».
5. All’udienza camerale del 28/04/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (cfr., al riguardo, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, III, 27/04/2026, n. 1976).
7. Nel merito, la materia del contendere è cessata, in ragione dell’avvenuto accredito delle somme dovute sulla carta docente, secondo quanto allegato in atti da parte ricorrente.
8. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso (cfr., sulla violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.a. ravvisabile in caso di compensazione delle spese « nonostante la manifesta inottemperanza del Ministero sino alla proposizione del ricorso per ottemperanza »: Cons. Stato, VII, 15/01/2026, n. 331), l’amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati tenendo conto, in applicazione del criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ. (cfr. Cons. Stato, VII, 24/03/2026, n. 2447), della limitata attività difensiva in concreto svolta nel presente giudizio (riconducibile a quelle « attività minime e stereotipate », di cui alla costante giurisprudenza sviluppatasi in questa materia, su cui cfr., fra le tante, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, V, 19/02/2026, n. 822; id., II, 27/04/2026, nn. 1993, 1992, 1991, 1989, 1988, 1987; id., III, 27/04/2026, nn. 1976, 1972, 1971). Le spese vengono distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge, solo se dovuto nel presente giudizio (ex art. 13, comma 6- bis 1 del DPR n. 115/2002), da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
TA UR, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| TA UR | AN EL |
IL SEGRETARIO