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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LA NI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1237/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12737/2023 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2759/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 12737/2023, notificato in data 27/12/2023, con cui gli è stato richiesto il pagamento del complessivo importo di € 1.281,06 a titolo di TARI, sanzioni ed interessi per l'anno 2020 per l'immobile sito in Palermo, Indirizzo_1, eccependo la carenza di motivazione e l'infondatezza della pretesa.
Il ricorrente ha infatti precisato che la tassa riguarda un appezzamento di terreno che egli utilizza solo in parte e per la quale ha annualmente provveduto al pagamento considerando l'area di complessivi mq. 322, ossia limitatamente alla parte di immobile destinata ad ufficio, a magazzino e ad attività industriali con capannoni di produzione.
Il Comune di Palermo si è costituito, contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In primo luogo, l'avviso impugnato è correttamente motivato, contenendo l'indicazione di tutti gli elementi necessari a rendere il contribuente edotto della pretesa e consentendogli di contestarla.
Nel merito, poi, l'atto impugnato è basato su un sopralluogo effettuato in data 24.2.2015 dalla Polizia
Municipale in contraddittorio con la parte interessata e sulla base della documentazione consegnata dallo stesso ricorrente, dalla quale si evince che, nell'area soggetta a tassazione, viene effettuata una attività industriale, con il suo utilizzo sia come deposito sia come luogo per l'essiccazione di manufatti di cemento o per manovra di mezzi pesanti in attesa del ritiro da parte dei clienti ordinanti.
Si tratta quindi di area senz'altro soggetta al tributo per tutta la sua superficie pari a mq.1886,00 e non vale certo a superare l'accertamento della Polizia Municipale la perizia asseverata depositata dal ricorrente, che, peraltro, non smentisce affatto le risultanza del sopralluogo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 800,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Palermo delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00. Palermo, 7.11.2025 La Giudice Daniela Galazzi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LA NI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1237/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12737/2023 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2759/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 12737/2023, notificato in data 27/12/2023, con cui gli è stato richiesto il pagamento del complessivo importo di € 1.281,06 a titolo di TARI, sanzioni ed interessi per l'anno 2020 per l'immobile sito in Palermo, Indirizzo_1, eccependo la carenza di motivazione e l'infondatezza della pretesa.
Il ricorrente ha infatti precisato che la tassa riguarda un appezzamento di terreno che egli utilizza solo in parte e per la quale ha annualmente provveduto al pagamento considerando l'area di complessivi mq. 322, ossia limitatamente alla parte di immobile destinata ad ufficio, a magazzino e ad attività industriali con capannoni di produzione.
Il Comune di Palermo si è costituito, contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In primo luogo, l'avviso impugnato è correttamente motivato, contenendo l'indicazione di tutti gli elementi necessari a rendere il contribuente edotto della pretesa e consentendogli di contestarla.
Nel merito, poi, l'atto impugnato è basato su un sopralluogo effettuato in data 24.2.2015 dalla Polizia
Municipale in contraddittorio con la parte interessata e sulla base della documentazione consegnata dallo stesso ricorrente, dalla quale si evince che, nell'area soggetta a tassazione, viene effettuata una attività industriale, con il suo utilizzo sia come deposito sia come luogo per l'essiccazione di manufatti di cemento o per manovra di mezzi pesanti in attesa del ritiro da parte dei clienti ordinanti.
Si tratta quindi di area senz'altro soggetta al tributo per tutta la sua superficie pari a mq.1886,00 e non vale certo a superare l'accertamento della Polizia Municipale la perizia asseverata depositata dal ricorrente, che, peraltro, non smentisce affatto le risultanza del sopralluogo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 800,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Palermo delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00. Palermo, 7.11.2025 La Giudice Daniela Galazzi