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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/07/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5892/2014 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Raffaele Martino, domiciliatario, giusta procura in atti
-opponente-
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. France- Controparte_1
sco Guida, domiciliatario, giusta procura in atti
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
23/01/2025, che qui si intende riportato
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2,
n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo-
garsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €12.599,00, oltre ad accessori, vantato da titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale esercente un'officina mecca- nica, nei confronti di in forza Parte_1 di n.14 fatture, integralmente insolute, emesse a titolo di corrispettivo per prestazioni di “manutenzione e sostitu- zione di supporti meccanici di autovetture e autotraspor- ti”.
Chiesto e ottenuto dal creditore il decreto ingiuntivo n.
721/2014 del 07-18/02/2014, ha Parte_1 spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo l'estinzione del credito azionato in sede monitoria, in quanto le fatture azionate dall'opposto erano corredate delle relative quietanze («corrispettivo pagato»).
Ha pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato il 16/04/2014).
I.2.- L'opposto costituendosi in Controparte_1 giudizio, ha contestato l'avversa eccezione, insistendo per la fonda- tezza della propria pretesa creditoria e deducendo l'assenza, sulle fatture azionate, di qualsivoglia sotto- scrizione (propria o comunque a sé riferibile). Ha dunque
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
precisato che la voce «corrispettivo pagato», valorizzata dall'opponente, fosse stata invero utilizzata ai soli fini della regolarità della tenuta delle scritture contabili in regime semplificato, non potendo rivestire valore giuridico di quietanza ai sensi di cui all'art.1199 c.c. In virtù di tali premesse, ha concluso per la conferma del decreto in- giuntivo opposto, vinte le spese di lite (comparsa di ri- sposta depositata il 24/09/2014).
I.3.- Concessa la provvisoria esecuzione ex art.648
c.p.c. con ord. del 6-9/10/2014, la causa è stata istruita con sole prove documentali e, dopo l'assegnazione ad altro
Giudice, è stata riservata per la decisione sulle conclu- sioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.- Nel merito va premesso che l'opponente Pt_1 non ha contestato né l'esistenza del rapporto contrattuale con il , avente ad oggetto la manutenzione e la CP_1 sostituzione di supporti meccanici di autovetture e auto- trasporti, né l'effettiva esecuzione delle prestazioni ri- portate nelle n.14 fatture azionate in via monitoria.
Pacifica e incontestata l'esistenza del titolo contrattuale della pretesa dell'opposto, lo si è limitato ad Pt_1 eccepire un fatto estintivo del credito (avvenuto pagamen- to), sostenendo che le fatture erano corredate da quietanze rilasciate dallo stesso siccome recanti, nel CP_1 riquadro prestampato apposto nella parte inferiore, la di- zione «corrispettivo pagato».
Mette conto di richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al de- creto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad as-
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sumere le vesti di attore in senso sostanziale che, in quanto tale, è principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre il debi- tore-opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti po- sti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, dei quali è te- nuto a fornire prova, conformemente a quanto disposto dall'art.2697 c.c.1
Cosicché, nella presente sede di plena cognitio, le fattu- re commerciali, seppur documenti contabili formati dallo stesso creditore sui quali può basarsi l'emissione del de- creto ingiuntivo, sono inidonee, ove non accompagnate da ulteriori elementi probatori, a dimostrare la fondatezza della pretesa avanzata dal creditore nella fase monitoria
(ex multis, Cass. n. 5915/2011).
Facendo applicazione delle suddette coordinate di giudizio deve rilevarsi che, provati gli elementi costitutivi del credito del , parte opponente non ha fornito, di CP_1 contro, la prova dell'avvenuta estinzione della obbligazio- ne.
L'unica questione giuridica da affrontare è se, come affer- mato dallo la dicitura “corrispettivo pagato”, Pt_1 presente in calce alla n.14 fatture azionate in via monito- ria, sia idonea a rivestire natura giuridica di quietanza, ai sensi di cui all'art.1199 c.c.
Com'è noto, la quietanza di pagamento è un atto unilaterale recettizio contenente il riconoscimento, da parte del cre- 1 Cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005, Cass. n. 2421/2006 e Cass. n. 13240/2019 Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ditore, dell'avvenuto pagamento.
Ciò detto, basta rinviare al contenuto della precedente ord. del 06-09-10/2014, nella quale è stato già compiuta- mente richiamato il principio consolidato in giurispruden- za, in forza del quale “la quietanza di pagamento discipli- nata dall'art.1199 c.c., pur non richiedendo forme partico- lari e ben potendo essere contenuta nella fattura che il creditore rilascia al debitore, per rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria delle scrittura privata ai sensi del 2702 c.c. deve contenere non soltanto
l'inequivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'attestazione anche non autografa
“pagato” o altra equivalente ma, soprattutto, la sottoscri- zione del creditore da cui essa proviene o da altro sogget- to a ciò incaricato” (tra le tante, Cass. n.22655/2011 e n.503/1962).
Nel caso di specie, detti elementi non sono rinvenibili, attesa l'assoluta mancanza, sulle fatture prodotte (all.ti
3-16 fasc.opponente) di alcuna sottoscrizione dell'opposto o di altri suoi incaricati: ne deriva che la voce “corri- spettivo pagato” non può fondatamente costituire prova dell'adempimento all'obbligazione di pagamento del corri- spettivo gravante sullo . Pt_1
Va poi aggiunto che la mancata indicazione dei medesimi im- porti a credito negli appositi riquadri prestampati recanti la voce “corrispettivo non pagato”, non appare dirimente nel caso di spese considerato che l'opposto non era vinco- lato alla tenuta del registro dei corrispettivi (pagati e non pagati), non obbligatorio per le imprese in regime di contabilità semplificata come è la ditta individuale facen-
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
te capo all'opposto medesimo.
Alla stregua di quanto innanzi e in ragione dell'assoluto difetto di prova del dedotto fatto estintivo, non può che concludersi per il rigetto dell'opposizione, stante la fon- datezza della domanda di Controparte_1
III.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega-
ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona-
li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché, avuto ri-
guardo alla circostanza che il compenso per la fase deci-
sionale deve comprendere, tra l'altro, attività successive al deposito della sentenza (quali l'esame e la registrazio-
ne del provvedimento conclusivo del giudizio, il ritiro del fascicolo: art. 4, co. 5, lett. d, d.m. n. 55/2014), il nuovo regolamento ministeriale (d.m. 147/2022) trova appli-
cazione anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abroga-
te tariffe professionali o del d.m. n.55/2014, immediata-
mente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analo-
go, cfr. Cass. SS.UU. n. 17405/2012 e Cass. SS.UU. n.
33482/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, nonché della non parti-
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
colare difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_2
[...
Studio 919,00 -20% 735,20 Introduttiva 777,00 -20% 621,60 Istruttoria 1.680,00 -50% 840,00 Decisoria 1.701,00 -20% 1.360,80 TOTALE 3.890,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato in data
16/04/2014, da nei confronti di Parte_1
titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1
ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provve-
de:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
b) CONDANNA l'opponente al pa- Parte_1
gamento, in favore dell'opposto Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in €3.890,50, a titolo di compensi, oltre a rimborso spese forf.
(15%), Iva e Cap come per legge.
Bari, 07/7/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 7 A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5892/2014 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Raffaele Martino, domiciliatario, giusta procura in atti
-opponente-
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. France- Controparte_1
sco Guida, domiciliatario, giusta procura in atti
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
23/01/2025, che qui si intende riportato
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2,
n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo-
garsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €12.599,00, oltre ad accessori, vantato da titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale esercente un'officina mecca- nica, nei confronti di in forza Parte_1 di n.14 fatture, integralmente insolute, emesse a titolo di corrispettivo per prestazioni di “manutenzione e sostitu- zione di supporti meccanici di autovetture e autotraspor- ti”.
Chiesto e ottenuto dal creditore il decreto ingiuntivo n.
721/2014 del 07-18/02/2014, ha Parte_1 spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo l'estinzione del credito azionato in sede monitoria, in quanto le fatture azionate dall'opposto erano corredate delle relative quietanze («corrispettivo pagato»).
Ha pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato il 16/04/2014).
I.2.- L'opposto costituendosi in Controparte_1 giudizio, ha contestato l'avversa eccezione, insistendo per la fonda- tezza della propria pretesa creditoria e deducendo l'assenza, sulle fatture azionate, di qualsivoglia sotto- scrizione (propria o comunque a sé riferibile). Ha dunque
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
precisato che la voce «corrispettivo pagato», valorizzata dall'opponente, fosse stata invero utilizzata ai soli fini della regolarità della tenuta delle scritture contabili in regime semplificato, non potendo rivestire valore giuridico di quietanza ai sensi di cui all'art.1199 c.c. In virtù di tali premesse, ha concluso per la conferma del decreto in- giuntivo opposto, vinte le spese di lite (comparsa di ri- sposta depositata il 24/09/2014).
I.3.- Concessa la provvisoria esecuzione ex art.648
c.p.c. con ord. del 6-9/10/2014, la causa è stata istruita con sole prove documentali e, dopo l'assegnazione ad altro
Giudice, è stata riservata per la decisione sulle conclu- sioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.- Nel merito va premesso che l'opponente Pt_1 non ha contestato né l'esistenza del rapporto contrattuale con il , avente ad oggetto la manutenzione e la CP_1 sostituzione di supporti meccanici di autovetture e auto- trasporti, né l'effettiva esecuzione delle prestazioni ri- portate nelle n.14 fatture azionate in via monitoria.
Pacifica e incontestata l'esistenza del titolo contrattuale della pretesa dell'opposto, lo si è limitato ad Pt_1 eccepire un fatto estintivo del credito (avvenuto pagamen- to), sostenendo che le fatture erano corredate da quietanze rilasciate dallo stesso siccome recanti, nel CP_1 riquadro prestampato apposto nella parte inferiore, la di- zione «corrispettivo pagato».
Mette conto di richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al de- creto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad as-
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sumere le vesti di attore in senso sostanziale che, in quanto tale, è principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre il debi- tore-opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti po- sti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, dei quali è te- nuto a fornire prova, conformemente a quanto disposto dall'art.2697 c.c.1
Cosicché, nella presente sede di plena cognitio, le fattu- re commerciali, seppur documenti contabili formati dallo stesso creditore sui quali può basarsi l'emissione del de- creto ingiuntivo, sono inidonee, ove non accompagnate da ulteriori elementi probatori, a dimostrare la fondatezza della pretesa avanzata dal creditore nella fase monitoria
(ex multis, Cass. n. 5915/2011).
Facendo applicazione delle suddette coordinate di giudizio deve rilevarsi che, provati gli elementi costitutivi del credito del , parte opponente non ha fornito, di CP_1 contro, la prova dell'avvenuta estinzione della obbligazio- ne.
L'unica questione giuridica da affrontare è se, come affer- mato dallo la dicitura “corrispettivo pagato”, Pt_1 presente in calce alla n.14 fatture azionate in via monito- ria, sia idonea a rivestire natura giuridica di quietanza, ai sensi di cui all'art.1199 c.c.
Com'è noto, la quietanza di pagamento è un atto unilaterale recettizio contenente il riconoscimento, da parte del cre- 1 Cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005, Cass. n. 2421/2006 e Cass. n. 13240/2019 Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ditore, dell'avvenuto pagamento.
Ciò detto, basta rinviare al contenuto della precedente ord. del 06-09-10/2014, nella quale è stato già compiuta- mente richiamato il principio consolidato in giurispruden- za, in forza del quale “la quietanza di pagamento discipli- nata dall'art.1199 c.c., pur non richiedendo forme partico- lari e ben potendo essere contenuta nella fattura che il creditore rilascia al debitore, per rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria delle scrittura privata ai sensi del 2702 c.c. deve contenere non soltanto
l'inequivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'attestazione anche non autografa
“pagato” o altra equivalente ma, soprattutto, la sottoscri- zione del creditore da cui essa proviene o da altro sogget- to a ciò incaricato” (tra le tante, Cass. n.22655/2011 e n.503/1962).
Nel caso di specie, detti elementi non sono rinvenibili, attesa l'assoluta mancanza, sulle fatture prodotte (all.ti
3-16 fasc.opponente) di alcuna sottoscrizione dell'opposto o di altri suoi incaricati: ne deriva che la voce “corri- spettivo pagato” non può fondatamente costituire prova dell'adempimento all'obbligazione di pagamento del corri- spettivo gravante sullo . Pt_1
Va poi aggiunto che la mancata indicazione dei medesimi im- porti a credito negli appositi riquadri prestampati recanti la voce “corrispettivo non pagato”, non appare dirimente nel caso di spese considerato che l'opposto non era vinco- lato alla tenuta del registro dei corrispettivi (pagati e non pagati), non obbligatorio per le imprese in regime di contabilità semplificata come è la ditta individuale facen-
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
te capo all'opposto medesimo.
Alla stregua di quanto innanzi e in ragione dell'assoluto difetto di prova del dedotto fatto estintivo, non può che concludersi per il rigetto dell'opposizione, stante la fon- datezza della domanda di Controparte_1
III.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega-
ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona-
li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché, avuto ri-
guardo alla circostanza che il compenso per la fase deci-
sionale deve comprendere, tra l'altro, attività successive al deposito della sentenza (quali l'esame e la registrazio-
ne del provvedimento conclusivo del giudizio, il ritiro del fascicolo: art. 4, co. 5, lett. d, d.m. n. 55/2014), il nuovo regolamento ministeriale (d.m. 147/2022) trova appli-
cazione anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abroga-
te tariffe professionali o del d.m. n.55/2014, immediata-
mente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analo-
go, cfr. Cass. SS.UU. n. 17405/2012 e Cass. SS.UU. n.
33482/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, nonché della non parti-
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
colare difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_2
[...
Studio 919,00 -20% 735,20 Introduttiva 777,00 -20% 621,60 Istruttoria 1.680,00 -50% 840,00 Decisoria 1.701,00 -20% 1.360,80 TOTALE 3.890,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato in data
16/04/2014, da nei confronti di Parte_1
titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1
ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provve-
de:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
b) CONDANNA l'opponente al pa- Parte_1
gamento, in favore dell'opposto Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in €3.890,50, a titolo di compensi, oltre a rimborso spese forf.
(15%), Iva e Cap come per legge.
Bari, 07/7/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 7 A. Ruffino