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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2989/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma
Sezione Quinta Civile nella persona dei magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera DOTT. Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 2989 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
Tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Mercedes Galasso) Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Turchetta Controparte_1
Appellato OGGETTO: polizza vita. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 In data 28.1.2005, stipulava con una polizza di Parte_2 Parte_1 assicurazione sulla vita “POSTAPRESENTE PLUS”, recante il n. 50002685908, indicando quale beneficiario il sig. Controparte_1
Con raccomandata a/r del 31.5.2013, il sig. previa comunicazione Controparte_1 del decesso dell'assicurato, avvenuto in data 12.4.2009, richiedeva a Parte_1 la liquidazione del capitale maturato in conformità alle condizioni generali di
[...] polizza.
con raccomandata a/r del 13.12.2013 eccepiva la prescrizione del Parte_1 diritto per il decorso del termine biennale stabilito dalla L. 166/2008 e la conseguente devoluzione, ai sensi della L. 266/2005, dei capitali al fondo di garanzia istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ( devoluzione avvenuta successivamente in data 30.5.2014).
Il OR ha quindi citato in giudizio, dinanzi al tribunale di Cassino, Controparte_2 chiedendo l'accertamento del suo diritto alla liquidazione del capitale maturato
[...]
e la condanna al pagamento della stessa.
costituitasi chiedeva il rigetto della domanda, assumendo in Parte_1 particolare che la polizza assicurativa n. 50002685908 del 28-1-2005 era regolata ratione temporis dalla legge n 166 del 27.10.2008, che aveva modificato l'art. 2952 c.c. sui termini di prescrizione, introducendo il termine biennale, e dall'art. 345 quater della legge n. 266/2005 aggiunto con D.L. 134 del 28.8.2008 e modificato dal D.L. n. 155 del 9.10.2008, che aveva disposto la devoluzione al fondo delle polizze non reclamate entro il termine di prescrizione come sopra modificato.
Il tribunale di Cassino con sentenza n. 1175/2018 ha accolto la domanda ritenendo la inapplicabilità del termine biennale di prescrizione (sopravvenuto rispetto alla stipula del contratto) sia per inadempimento contrattuale agli obblighi informativi, di buona fede e correttezza, condannando la società al pagamento Parte_1 della somma richiesta.
Avverso tale sentenza propone appello la società , deducendo Parte_1
l'inapplicabilità alla fattispecie del nuovo termine di prescrizione, la insussistenza della violazione dei canoni di correttezza e degli obblighi informativi, avendo depositato una missiva del 2.8.2010 contenente informazioni sulla polizza e sulla sua scadenza per cui non poteva essere considerata inadempiente a nessun obbligo, avendo in ossequio alle disposizioni normative vigenti provveduto a versare di poi le somme al Fondo ME , e chiedendo di “Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del e, in conseguenza, condannarlo alla restituzione degli € 13.000,00 CP_1 pagati (cioè il valore della polizza), con vittoria di spese.
Pagina 2 L'appellato si è costituito, deducendo la infondatezza della domanda, e richiamando nella comparsa conclusionale la sopravvenuta sentenza della C.Cost. n. 32/2024 che ha dichiarato
“ l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale”.
L'appellante ha replicato sulla inapplicabilità della sentenza ai rapporti sostanzialmente esauriti, come quello in esame, per essere state le somme versale al
. CP_3
All'esito dell'udienza cartolare del 12 settembre 2024 la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato. Sulla questione oggetto di causa ( l'applicazione della prescrizione biennale alle polizze - come sostenuto dall'appellante o decennale - come sostenuto Parte_1 dall'appellato), è intervenuta come detto la sentenza n. 32/24 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134 convertito, con modificazioni, nella L. 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale. Si rinvia integralmente alla motivazione della sentenza della Corte.
Ne deriva la infondatezza della tesi di parte appellante, considerato che l'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma comporta che tali pronunzie abbiano effetto anche in ordine ai rapporti svoltisi precedentemente, salvo quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite, tra cui non può annoverarsi l'avvenuta destinazione delle somme ad altro scopo – legittimata dalla normativa precedente dichiarata incostituzionale. L'appello va quindi respinto, con compensazione delle spese, tenuto conto della sopravvenienza della citata sentenza della Corte Costitizionale.
Pagina 3
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Roma, 26 giugno 2025
La Cons. est La Presidente dott. ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma
Sezione Quinta Civile nella persona dei magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera DOTT. Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 2989 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
Tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Mercedes Galasso) Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Turchetta Controparte_1
Appellato OGGETTO: polizza vita. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 In data 28.1.2005, stipulava con una polizza di Parte_2 Parte_1 assicurazione sulla vita “POSTAPRESENTE PLUS”, recante il n. 50002685908, indicando quale beneficiario il sig. Controparte_1
Con raccomandata a/r del 31.5.2013, il sig. previa comunicazione Controparte_1 del decesso dell'assicurato, avvenuto in data 12.4.2009, richiedeva a Parte_1 la liquidazione del capitale maturato in conformità alle condizioni generali di
[...] polizza.
con raccomandata a/r del 13.12.2013 eccepiva la prescrizione del Parte_1 diritto per il decorso del termine biennale stabilito dalla L. 166/2008 e la conseguente devoluzione, ai sensi della L. 266/2005, dei capitali al fondo di garanzia istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ( devoluzione avvenuta successivamente in data 30.5.2014).
Il OR ha quindi citato in giudizio, dinanzi al tribunale di Cassino, Controparte_2 chiedendo l'accertamento del suo diritto alla liquidazione del capitale maturato
[...]
e la condanna al pagamento della stessa.
costituitasi chiedeva il rigetto della domanda, assumendo in Parte_1 particolare che la polizza assicurativa n. 50002685908 del 28-1-2005 era regolata ratione temporis dalla legge n 166 del 27.10.2008, che aveva modificato l'art. 2952 c.c. sui termini di prescrizione, introducendo il termine biennale, e dall'art. 345 quater della legge n. 266/2005 aggiunto con D.L. 134 del 28.8.2008 e modificato dal D.L. n. 155 del 9.10.2008, che aveva disposto la devoluzione al fondo delle polizze non reclamate entro il termine di prescrizione come sopra modificato.
Il tribunale di Cassino con sentenza n. 1175/2018 ha accolto la domanda ritenendo la inapplicabilità del termine biennale di prescrizione (sopravvenuto rispetto alla stipula del contratto) sia per inadempimento contrattuale agli obblighi informativi, di buona fede e correttezza, condannando la società al pagamento Parte_1 della somma richiesta.
Avverso tale sentenza propone appello la società , deducendo Parte_1
l'inapplicabilità alla fattispecie del nuovo termine di prescrizione, la insussistenza della violazione dei canoni di correttezza e degli obblighi informativi, avendo depositato una missiva del 2.8.2010 contenente informazioni sulla polizza e sulla sua scadenza per cui non poteva essere considerata inadempiente a nessun obbligo, avendo in ossequio alle disposizioni normative vigenti provveduto a versare di poi le somme al Fondo ME , e chiedendo di “Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del e, in conseguenza, condannarlo alla restituzione degli € 13.000,00 CP_1 pagati (cioè il valore della polizza), con vittoria di spese.
Pagina 2 L'appellato si è costituito, deducendo la infondatezza della domanda, e richiamando nella comparsa conclusionale la sopravvenuta sentenza della C.Cost. n. 32/2024 che ha dichiarato
“ l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale”.
L'appellante ha replicato sulla inapplicabilità della sentenza ai rapporti sostanzialmente esauriti, come quello in esame, per essere state le somme versale al
. CP_3
All'esito dell'udienza cartolare del 12 settembre 2024 la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato. Sulla questione oggetto di causa ( l'applicazione della prescrizione biennale alle polizze - come sostenuto dall'appellante o decennale - come sostenuto Parte_1 dall'appellato), è intervenuta come detto la sentenza n. 32/24 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134 convertito, con modificazioni, nella L. 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale. Si rinvia integralmente alla motivazione della sentenza della Corte.
Ne deriva la infondatezza della tesi di parte appellante, considerato che l'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma comporta che tali pronunzie abbiano effetto anche in ordine ai rapporti svoltisi precedentemente, salvo quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite, tra cui non può annoverarsi l'avvenuta destinazione delle somme ad altro scopo – legittimata dalla normativa precedente dichiarata incostituzionale. L'appello va quindi respinto, con compensazione delle spese, tenuto conto della sopravvenienza della citata sentenza della Corte Costitizionale.
Pagina 3
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Roma, 26 giugno 2025
La Cons. est La Presidente dott. ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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