Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 26/03/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06332/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6332 del 2024, proposto da
NA Di TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5917/2023 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 8053/2023, pubblicata in data 12/10/2023, e notificata il 07/03/2024, non impugnata e costituente giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso in esame la ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 5917/2023 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 8053/2023 con cui è stato riconosciuto “il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/2023” e per l’effetto è stato condannato “ il Ministero dell’Istruzione alla relativa attivazione con l’importo di € 1.500,00”
Rilevato che:
- detta sentenza è passata in giudicato e notificata in forma esecutiva in data 07/03/2024 ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- che l’amministrazione soccombente non ha, tuttavia, dato esecuzione al giudicato;
Ritenuto che il ricorso è fondato e che va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato e di corrispondere a fare della ricorrente la somma indicata nel titolo portato in esecuzione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dalla ricorrente di nomina di commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia dell’amministrazione e di individuare tale figura nel Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi trenta giorni l’esecuzione del giudicato;
Ritenuto di liquidare le spese del presente giudizio secondo il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al tiolo azionato entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Nomina commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione con facoltà di delega.
Condanna il Ministero della Istruzione al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge a favore del procuratore costituito che si è dichiarato anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO