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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/09/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 186/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 186 R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1660/2019
TRA
(eredi testamentari con beneficio Parte_1 Parte_2 d'inventario di ), elettivamente domiciliati in Pompei (NA), al viale Persona_1 Mazzini, n. 109, presso lo studio dell'avvocato Pasqualina Dentino, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
opponenti
E
CP_
quale erede di già attore in opposizione a (e consorte di Parte_1 Persona_2 lite degli altri opponenti) a sua volta erede testamentario di -- elett. dom. Persona_1 in Pompei c/o l'avv.ssa Pasqualina Dentino che lo rapp. e dif. giusta procura in atti--- opponente
NONCHE'
Altri di , convenuti collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo CP_2 Persona_2 domicilio del de cuius in Pompei via Lepanto, prima traversa n. 26--- opponenti contumaci
NEI CONFRONTI DI
, elettivamente domiciliato in Pompei, alla via Lepanto, n.14, presso lo studio CP_3 dell'avvocato Mauro Giugliano, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. opposto
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Per_2
, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1660/2019 del
[...] Parte_2 9.11.2019, emesso dal Tribunale di Torre annunziata (nella persona di precedente magistrato e
1 R.G.A.C. n. 186/2020
notificato il 28.11.2019), con il quale veniva ingiunto loro ed altresì a che Persona_3 viceversa non agiva (tutti ingiunti nella loro qualità di eredi testamentari di Persona_1 di pagare la somma di euro 36.786,15 oltre interessi e spese.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da (con ricorso dep. il 19.12.2018), il CP_3 quale assumeva di essere creditore della predetta cifra a causa della presunta elargizione di detto denaro a titolo di prestito, in favore di , per far fronte alle relative spese di Persona_1 gestione dell'attività alberghiera svolta dalla stessa nell'immobile di sua proprietà (così come descritto in atti).
In particolare, il aveva asserito che tali somme erano state corrisposte nel corso degli CP_3 anni nel mentre essi opponenti evidenziavano che i presunti esborsi risalivano al periodo dell'ultimo anno di vita della , durante il quale il – insieme a sua moglie – si Per_1 CP_3 Persona_3 sarebbero spontaneamente determinati nel gestire in proprio l'attività alberghiera della de cuius).
E secondo quanto precisato dagli odierni opponenti, essi erano stati istituiti eredi testamentari (unitamente a ed avevano accettato l'eredita de qua con beneficio d'inventario Persona_3 (per la presenza – indicata nello stesso inventario – di debiti per oltre un milione di euro.
Il suddetto unico bene immobile, poi, era stato sottoposto a pignoramento da parte della società cui seguiva la procedura esecutiva n. Controparte_4 137/2015 RGE.
In tale procedura, oltre agli altri creditori, era intervenuto anche lo stesso , il quale CP_3 però ne era stato escluso, in quanto privo del titolo esecutivo (gli opponenti, infatti, asserivano che il non si era attivato nel depositare il ricorso monitorio tempestivamente, vale a dire nel termine CP_3 di 30 giorni dall'udienza di disconoscimento del credito datata 26.6.2018, mentre invece la domanda monitoria proposta solo in data 19.12.2018).
Altresì, gli opponenti eccepivano la pregiudizialità, nei confronti del presente giudizio, sia della suddetta procedura esecutiva che del giudizio di impugnazione del testamento r.g.n. 318/2014.
Infatti, poiché il aveva proposto il ricorso monitorio nei confronti degli eredi CP_3 beneficiati della (in solido tra loro e non nei limiti del valore dei beni pervenuti ex art. 490 Per_1 c.c.), questi ultimi (pur precisando di aver accettato l'eredita con beneficio d'inventario e, per tale ragione, fossero tenuti a rispondere di eventuali debiti solo pro quota), asserivano che, a seguito del pendente giudizio di impugnazione testamentaria, avrebbero potuto perdere la qualità di eredi.
Peraltro, essi aggiungevano che, in merito all'entità del credito vantato, il in ipotesi, CP_3 era titolare solo della metà dell'importo richiesto, atteso che, dalla ricognizione di cui all'inventario ereditario, anche sua moglie era risultata sia concreditrice dell'importo ingiunto, Persona_3 ma anche erede testamentaria della stessa de cuius (e, dunque, presunta debitrice del pro quota CP_3 nella misura di ¼).
Ancora, per quanto concerne, più precisamente, la pretesa creditoria sollevata dal gli CP_3 opponenti ne asserivano l'infondatezza, in quanto, dalla documentazione da egli prodotta, non risultava alcuna prova del credito vantato. Infatti, non era possibile risalire né ai servizi che in ipotesi erano stati commissionati dalla , né il pagamento (a titoli diversi) di somme presuntamente Per_1 elargite ad ella (quando era in vita) per la conduzione dell'attività alberghiera (di fatto compiuta dal e da sua moglie . CP_3 Persona_3
In conclusione, chiedevano: in via preliminare, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 1660/2019; in subordine ed in rito, dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile il decreto ingiuntivo opposto;
in via pregiudiziale, disporre la
2 R.G.A.C. n. 186/2020
sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; nel merito, dichiarare l'insussistenza del credito e l'infondatezza della pretesa creditoria poiché nulla sarebbe dovuto al ricorrente;
oltre le spese, con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto , il quale asseriva CP_3 che l'opposizione non era fondata né su prova scritta né di pronta soluzione.
In particolare, egli deduceva la fondatezza della propria pretesa creditoria (pari ad euro 35.000,00) facendo riferimento all'inventario di eredità, il quale (sottoscritto dagli eredi della
) forniva la prova (proveniente dagli stessi eredi) che le somme vantate erano state appunto Per_1 oggetto di prestito da lui elargito alla . Per_1
Per quanto, invece, concerneva l'eccezione relativa alla presunta comunione dei beni del con egli evidenziava che i crediti da lui vantati nei confronti della massa non CP_3 Persona_3 erano relativi ad acquisti di beni, ma a somme di denaro sue personali e da lui prestate alla Per_1 (per il pagamento di debiti a vario titolo). Pertanto, queste non rientravano nel regime di comunione legale ma, semmai, in quello della comunione differita.
In merito, invece, al giudizio di esecuzione, l'opposto precisa che egli non era parte di tale procedura, né collegato alla stessa.
Dunque, un'eventuale sospensione del giudizio (sia per il giudizio di impugnazione del testamento che per il giudizio di esecuzione) gli avrebbe arrecato un danno ingiusto.
In conclusione, chiedeva: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, atteso che lo stesso non era fondato né su prova scritta, né di pronta soluzione;
nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1660/2019 del 9.11.2019; oltre le spese.
All'udienza del 12.5.2022 fissata per l'assunzione dei mezzi istruttori e per il deposito di documentazione, il procuratore degli odierni opponenti comunicava il decesso di , Persona_2 avvenuto in data 15.01.2022 e, di conseguenza, il processo veniva dichiarato interrotto.
Con ricorso in riassunzione del 9.9.2022 e Parte_1 Parte_2 chiedevano la fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto.
La riassunzione avveniva entro l'anno dalla morte di e veniva notificata Persona_2 quindi collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius
A seguito della stessa si costituiva (n.d.e.: da non confondere con Parte_1 [...]
zio dello stesso ed originario opponente insieme al padre di lui Parte_1 Per_2
). Lo stesso si associava sostanzialmente alle difese degli altri 2 opponenti.
[...]
All'udienza del 12.9.22, il Giudice fissava la prosecuzione del giudizio alla data del 9.2.2023.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, n.3 c.p.c e acquisita quindi documentazione varia e sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini di legge.
DIRITTO
In primo luogo, va evidenziato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio,
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secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.”
In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
Ciò sottolineato, può farsi ricorso, nella specie, al principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo la quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle eSIenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ., 2907/2017; Cass. civ., 17214/2016; Cass. civ., sez. un n. 9936/2014; Cass. civ., 12002/2014).
In primo luogo, va osservato che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010).
Ciò posto, va, in primo luogo, osservato che la domanda proposta dal ricorrente impone di accertare, preliminarmente, se le somme versate dall'attore alla de cuius Persona_1 possano essere qualificate come prestito e, in secondo luogo, se la responsabilità degli eredi sia
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effettiva e attuale, tenuto conto della loro accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e dell'inserimento del debito nell'inventario successorio (cfr. atto notarile di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario datato 11.07.2013).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il prestito tra soggetti legati da
“vincoli familiari” (nel caso di specie genero-suocera), pur potendo essere validamente pattuito anche in forma orale, richiede una prova particolarmente rigorosa quanto all'intento restitutorio, che non può essere desunto dalla mera erogazione del denaro.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la prova dell'avvenuta consegna del denaro non è sufficiente a far presumere l'esistenza di un contratto di mutuo, specie in ambito familiare, dove è più frequente che l'aiuto economico venga prestato in via gratuita” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 5385 del 21 febbraio 2023; Cass. civ., sez. II, n. 6535 del 6 marzo 2020).
Nel caso di specie, la pretesa creditoria vantata dal creditore opposto è stata inserita come passività (pari ad euro 35.000,00) nell'atto notarile datato 11.07.2013, redatto in presenza di tutti gli eredi di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, da ciò derivandone, di conseguenza, il pieno riconoscimento dello stesso.
In tal senso, è principio consolidato che l'inclusione di una passività nell'inventario successorio, se effettuata in modo preciso e consapevole dagli eredi o dal notaio da essi incaricato, costituisce riconoscimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1988 c.c. e fa piena prova contro gli stessi, salvo che non venga dimostrato un errore o una falsa rappresentazione della realtà. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, affermando che “l'inserimento nell'inventario di un debito rappresenta manifestazione della volontà dell'erede di riconoscere l'esistenza del credito, rendendo superflua la prova ulteriore del titolo da parte del creditore” (Cass. civ., sez. II, n. 26777 del 14 novembre 2017; Cass. civ., sez. III, n. 24452 del 29 ottobre 2013).
Da ciò ne consegue che, avendo gli eredi volontariamente dichiarato l'esistenza del debito nell'atto notarile, essi non possono ora disconoscerlo in giudizio, salvo specifica e rigorosa prova dell'errore o dell'inesistenza dell'obbligazione, che nella specie non risulta né allegata né dimostrata.
Va solo evidenziato che la somma spettante al e risultante dall'inventario di cui sopra è pari CP_3 ad € 35.000,00 (a fronte di un D.I. chiesto e concesso per € 36.786,15. Pertanto la somma da riconoscere al va limitata all'importo risultante dall'inventario. CP_3
Si tratta infatti di una passività riconosciuta dagli eredi e che deve restare a loro carico.
Inoltre, in atti vi sono sia diversi ordinativi di bonifici e pagamenti (anche verso terzi) il che dimostra pacificamente che si è in presenza di un prestito di somme di denaro.
Va poi ancora notato che il D.I. va corretto anche nella condanna collettiva, non sussistendo solidarietà fra gli eredi per i debiti ereditari.
Quindi ciascuno degli opponenti originari va condannato a rifondere al la quarta parte CP_3 dell'importo complessivamente spettantegli e cioè (35.000,00 : quattro) € 8.750,00 cadauno.
Al contrario, non è condivisibile la tesi descritta dagli opponenti avente ad oggetto il presunto svolgimento di attività di gestione dell'albergo oggetto di causa (di proprietà della deceduta
[...]
) da parte di e di sua moglie Ciò, in quanto, in atti non Persona_1 CP_3 Persona_3 è possibile rinvenire alcuna prova in tal senso.
A fortiori, l'insostenibilità di tale assunto risulta essere confermata anche dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio.
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Più precisamente, il teste (escusso all'udienza del 16.05.2023), commercialista Testimone_1 che si occupava della tenuta della contabilità dell'albergo de quo, ha confermato che “tutti i movimenti e le disposizioni su tale conto aziendale (pagamenti, accrediti etc.) erano fatte dalla SI.ra
. Nell'ultimo periodo e cioè quando la non era più in grado di fare nulla io
Per_1 Per_1 predisponevo gli atti da firmare e li portavo alla SI.ra che è stata in grado almeno di
Per_1 firmare quasi fino alla fine. Qualche volta a ciò provvedeva una dipendente dell'hotel (di fiducia) che preparava le carte e quando venivo io le facevo firmare alla;
non ricordo il nome di
Per_1 questa SI.ra. Nell'ultimissimo periodo la SI.ra non è stata in grado più nemmeno di
Per_1 firmare (completamente allettata) e la contabilità si è bloccata nel senso che non è stato firmato più nulla”.
Quanto alla responsabilità patrimoniale degli eredi, va ribadito che, accettando con beneficio di inventario, essi non rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio personale, bensì nei soli limiti del valore dell'attivo ereditario. Tale principio, enunciato dall'art. 490 c.c., è costantemente affermato anche in sede giurisprudenziale, secondo cui l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari solo con i beni ereditati e solo entro i limiti di quanto risulta dalla liquidazione attiva e passiva della massa (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 23961 del 25 settembre 2019; Cass. civ., sez. II, ord. n. 30212 del 2 novembre 2021). Non si configura quindi una responsabilità solidale personale degli eredi verso il creditore, bensì un'obbligazione patrimoniale mediata, operante nei confronti della massa ereditaria.
Pertanto, la domanda dell'opposto-creditore deve ritenersi fondata limitatamente al riconoscimento dell'esistenza del credito, il quale, essendo stato inserito nell'inventario, deve essere onorato dalla comunione ereditaria nei limiti dell'attivo e secondo l'ordine della procedura di liquidazione prevista dal codice civile.
Non ha poi senso il discorso circa la confusione della posizione di (moglie del Persona_3
che da un lato sarebbe condebitrice (in quanto coerede) e dall'altro sarebbe creditrice insieme CP_3 al marito.
Infatti, una volta acclarato il debito complessivo della massa nei confronti del dello stesso CP_3 rispondono tutti gli eredi nei limiti della quota e laddove vi dovesse essere coincidenza (per uno di essi) fra la posizione di erede debitore e quella di creditore, sarà la sua quota di debito ad estinguersi per confusione, senza nessuna influenza sulla posizione degli altri coeredi i quali continueranno a rispondere del debito ereditario anche nei confronti del coerede-creditore, nei limiti del credito eventualmente residuato.
Gli stessi hanno tutti accettato l'eredità relitta dalla propria dante causa con beneficio d'inventario (con atti del 4.6.2013 rep. n. 118.873, registrato al n. 4505 del 4.6.2013 e del 13.6.2013 rep. n. 118.887 reg. al n. 5514 il 4.7.2013, così come emerge dall'atto notarile di redazione di inventario datato 11.7.2013).
Si noti ancora che dal momento che è stata anch'essa destinataria Persona_3 dell'ingiunzione di pagamento e non ha proposto opposizione, la pretesa del nei suoi confronti CP_3 resta non più contestabile (indipendentemente dal fatto che la stessa sia concretamente azionato o meno).
In definitiva l'opposizione va accolta nei limiti di quanto sopra.
Per l'effetto va revocato l'impugnato D.I. ma gli opponenti vanno condannati ciascuno al pagamento della somma di € 8.750,00 ferma restando la disciplina dell'art. 490 c.c. quanto ai limiti
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della responsabilità successoria per l'erede beneficiato. Il tutto oltre interessi legali dalla domanda (data del deposito del ricorso per D.I.) al saldo.
Per quanto concerne le spese di lite, vanno compensate tra le parti quelle della fase monitoria mentre quella della presente fase devono seguire la prevalente soccombenza degli opponenti e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede: Parte_2 CP_3
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1660/2019---
- condanna nonché Parte_1 Parte_2 Parte_1 quest'ultimo in solido con gli altri , al pagamento, nei confronti Parte_3 di , della somma di euro 8.750,00 dovuta da ciascuna delle 3 parti. Il tutto oltre CP_3 interessi legali dal 19.12.2018 al saldo---
- condanna gli Parte_1 Parte_2 Parte_1 altri , al pagamento, in solido ed in favore di delle Parte_3 CP_3 spese del presente giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata addì 29.7.2025.
IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 186 R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1660/2019
TRA
(eredi testamentari con beneficio Parte_1 Parte_2 d'inventario di ), elettivamente domiciliati in Pompei (NA), al viale Persona_1 Mazzini, n. 109, presso lo studio dell'avvocato Pasqualina Dentino, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
opponenti
E
CP_
quale erede di già attore in opposizione a (e consorte di Parte_1 Persona_2 lite degli altri opponenti) a sua volta erede testamentario di -- elett. dom. Persona_1 in Pompei c/o l'avv.ssa Pasqualina Dentino che lo rapp. e dif. giusta procura in atti--- opponente
NONCHE'
Altri di , convenuti collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo CP_2 Persona_2 domicilio del de cuius in Pompei via Lepanto, prima traversa n. 26--- opponenti contumaci
NEI CONFRONTI DI
, elettivamente domiciliato in Pompei, alla via Lepanto, n.14, presso lo studio CP_3 dell'avvocato Mauro Giugliano, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. opposto
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Per_2
, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1660/2019 del
[...] Parte_2 9.11.2019, emesso dal Tribunale di Torre annunziata (nella persona di precedente magistrato e
1 R.G.A.C. n. 186/2020
notificato il 28.11.2019), con il quale veniva ingiunto loro ed altresì a che Persona_3 viceversa non agiva (tutti ingiunti nella loro qualità di eredi testamentari di Persona_1 di pagare la somma di euro 36.786,15 oltre interessi e spese.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da (con ricorso dep. il 19.12.2018), il CP_3 quale assumeva di essere creditore della predetta cifra a causa della presunta elargizione di detto denaro a titolo di prestito, in favore di , per far fronte alle relative spese di Persona_1 gestione dell'attività alberghiera svolta dalla stessa nell'immobile di sua proprietà (così come descritto in atti).
In particolare, il aveva asserito che tali somme erano state corrisposte nel corso degli CP_3 anni nel mentre essi opponenti evidenziavano che i presunti esborsi risalivano al periodo dell'ultimo anno di vita della , durante il quale il – insieme a sua moglie – si Per_1 CP_3 Persona_3 sarebbero spontaneamente determinati nel gestire in proprio l'attività alberghiera della de cuius).
E secondo quanto precisato dagli odierni opponenti, essi erano stati istituiti eredi testamentari (unitamente a ed avevano accettato l'eredita de qua con beneficio d'inventario Persona_3 (per la presenza – indicata nello stesso inventario – di debiti per oltre un milione di euro.
Il suddetto unico bene immobile, poi, era stato sottoposto a pignoramento da parte della società cui seguiva la procedura esecutiva n. Controparte_4 137/2015 RGE.
In tale procedura, oltre agli altri creditori, era intervenuto anche lo stesso , il quale CP_3 però ne era stato escluso, in quanto privo del titolo esecutivo (gli opponenti, infatti, asserivano che il non si era attivato nel depositare il ricorso monitorio tempestivamente, vale a dire nel termine CP_3 di 30 giorni dall'udienza di disconoscimento del credito datata 26.6.2018, mentre invece la domanda monitoria proposta solo in data 19.12.2018).
Altresì, gli opponenti eccepivano la pregiudizialità, nei confronti del presente giudizio, sia della suddetta procedura esecutiva che del giudizio di impugnazione del testamento r.g.n. 318/2014.
Infatti, poiché il aveva proposto il ricorso monitorio nei confronti degli eredi CP_3 beneficiati della (in solido tra loro e non nei limiti del valore dei beni pervenuti ex art. 490 Per_1 c.c.), questi ultimi (pur precisando di aver accettato l'eredita con beneficio d'inventario e, per tale ragione, fossero tenuti a rispondere di eventuali debiti solo pro quota), asserivano che, a seguito del pendente giudizio di impugnazione testamentaria, avrebbero potuto perdere la qualità di eredi.
Peraltro, essi aggiungevano che, in merito all'entità del credito vantato, il in ipotesi, CP_3 era titolare solo della metà dell'importo richiesto, atteso che, dalla ricognizione di cui all'inventario ereditario, anche sua moglie era risultata sia concreditrice dell'importo ingiunto, Persona_3 ma anche erede testamentaria della stessa de cuius (e, dunque, presunta debitrice del pro quota CP_3 nella misura di ¼).
Ancora, per quanto concerne, più precisamente, la pretesa creditoria sollevata dal gli CP_3 opponenti ne asserivano l'infondatezza, in quanto, dalla documentazione da egli prodotta, non risultava alcuna prova del credito vantato. Infatti, non era possibile risalire né ai servizi che in ipotesi erano stati commissionati dalla , né il pagamento (a titoli diversi) di somme presuntamente Per_1 elargite ad ella (quando era in vita) per la conduzione dell'attività alberghiera (di fatto compiuta dal e da sua moglie . CP_3 Persona_3
In conclusione, chiedevano: in via preliminare, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 1660/2019; in subordine ed in rito, dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile il decreto ingiuntivo opposto;
in via pregiudiziale, disporre la
2 R.G.A.C. n. 186/2020
sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; nel merito, dichiarare l'insussistenza del credito e l'infondatezza della pretesa creditoria poiché nulla sarebbe dovuto al ricorrente;
oltre le spese, con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto , il quale asseriva CP_3 che l'opposizione non era fondata né su prova scritta né di pronta soluzione.
In particolare, egli deduceva la fondatezza della propria pretesa creditoria (pari ad euro 35.000,00) facendo riferimento all'inventario di eredità, il quale (sottoscritto dagli eredi della
) forniva la prova (proveniente dagli stessi eredi) che le somme vantate erano state appunto Per_1 oggetto di prestito da lui elargito alla . Per_1
Per quanto, invece, concerneva l'eccezione relativa alla presunta comunione dei beni del con egli evidenziava che i crediti da lui vantati nei confronti della massa non CP_3 Persona_3 erano relativi ad acquisti di beni, ma a somme di denaro sue personali e da lui prestate alla Per_1 (per il pagamento di debiti a vario titolo). Pertanto, queste non rientravano nel regime di comunione legale ma, semmai, in quello della comunione differita.
In merito, invece, al giudizio di esecuzione, l'opposto precisa che egli non era parte di tale procedura, né collegato alla stessa.
Dunque, un'eventuale sospensione del giudizio (sia per il giudizio di impugnazione del testamento che per il giudizio di esecuzione) gli avrebbe arrecato un danno ingiusto.
In conclusione, chiedeva: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, atteso che lo stesso non era fondato né su prova scritta, né di pronta soluzione;
nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1660/2019 del 9.11.2019; oltre le spese.
All'udienza del 12.5.2022 fissata per l'assunzione dei mezzi istruttori e per il deposito di documentazione, il procuratore degli odierni opponenti comunicava il decesso di , Persona_2 avvenuto in data 15.01.2022 e, di conseguenza, il processo veniva dichiarato interrotto.
Con ricorso in riassunzione del 9.9.2022 e Parte_1 Parte_2 chiedevano la fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto.
La riassunzione avveniva entro l'anno dalla morte di e veniva notificata Persona_2 quindi collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius
A seguito della stessa si costituiva (n.d.e.: da non confondere con Parte_1 [...]
zio dello stesso ed originario opponente insieme al padre di lui Parte_1 Per_2
). Lo stesso si associava sostanzialmente alle difese degli altri 2 opponenti.
[...]
All'udienza del 12.9.22, il Giudice fissava la prosecuzione del giudizio alla data del 9.2.2023.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, n.3 c.p.c e acquisita quindi documentazione varia e sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini di legge.
DIRITTO
In primo luogo, va evidenziato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio,
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secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.”
In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
Ciò sottolineato, può farsi ricorso, nella specie, al principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo la quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle eSIenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ., 2907/2017; Cass. civ., 17214/2016; Cass. civ., sez. un n. 9936/2014; Cass. civ., 12002/2014).
In primo luogo, va osservato che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010).
Ciò posto, va, in primo luogo, osservato che la domanda proposta dal ricorrente impone di accertare, preliminarmente, se le somme versate dall'attore alla de cuius Persona_1 possano essere qualificate come prestito e, in secondo luogo, se la responsabilità degli eredi sia
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effettiva e attuale, tenuto conto della loro accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e dell'inserimento del debito nell'inventario successorio (cfr. atto notarile di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario datato 11.07.2013).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il prestito tra soggetti legati da
“vincoli familiari” (nel caso di specie genero-suocera), pur potendo essere validamente pattuito anche in forma orale, richiede una prova particolarmente rigorosa quanto all'intento restitutorio, che non può essere desunto dalla mera erogazione del denaro.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la prova dell'avvenuta consegna del denaro non è sufficiente a far presumere l'esistenza di un contratto di mutuo, specie in ambito familiare, dove è più frequente che l'aiuto economico venga prestato in via gratuita” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 5385 del 21 febbraio 2023; Cass. civ., sez. II, n. 6535 del 6 marzo 2020).
Nel caso di specie, la pretesa creditoria vantata dal creditore opposto è stata inserita come passività (pari ad euro 35.000,00) nell'atto notarile datato 11.07.2013, redatto in presenza di tutti gli eredi di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, da ciò derivandone, di conseguenza, il pieno riconoscimento dello stesso.
In tal senso, è principio consolidato che l'inclusione di una passività nell'inventario successorio, se effettuata in modo preciso e consapevole dagli eredi o dal notaio da essi incaricato, costituisce riconoscimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1988 c.c. e fa piena prova contro gli stessi, salvo che non venga dimostrato un errore o una falsa rappresentazione della realtà. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, affermando che “l'inserimento nell'inventario di un debito rappresenta manifestazione della volontà dell'erede di riconoscere l'esistenza del credito, rendendo superflua la prova ulteriore del titolo da parte del creditore” (Cass. civ., sez. II, n. 26777 del 14 novembre 2017; Cass. civ., sez. III, n. 24452 del 29 ottobre 2013).
Da ciò ne consegue che, avendo gli eredi volontariamente dichiarato l'esistenza del debito nell'atto notarile, essi non possono ora disconoscerlo in giudizio, salvo specifica e rigorosa prova dell'errore o dell'inesistenza dell'obbligazione, che nella specie non risulta né allegata né dimostrata.
Va solo evidenziato che la somma spettante al e risultante dall'inventario di cui sopra è pari CP_3 ad € 35.000,00 (a fronte di un D.I. chiesto e concesso per € 36.786,15. Pertanto la somma da riconoscere al va limitata all'importo risultante dall'inventario. CP_3
Si tratta infatti di una passività riconosciuta dagli eredi e che deve restare a loro carico.
Inoltre, in atti vi sono sia diversi ordinativi di bonifici e pagamenti (anche verso terzi) il che dimostra pacificamente che si è in presenza di un prestito di somme di denaro.
Va poi ancora notato che il D.I. va corretto anche nella condanna collettiva, non sussistendo solidarietà fra gli eredi per i debiti ereditari.
Quindi ciascuno degli opponenti originari va condannato a rifondere al la quarta parte CP_3 dell'importo complessivamente spettantegli e cioè (35.000,00 : quattro) € 8.750,00 cadauno.
Al contrario, non è condivisibile la tesi descritta dagli opponenti avente ad oggetto il presunto svolgimento di attività di gestione dell'albergo oggetto di causa (di proprietà della deceduta
[...]
) da parte di e di sua moglie Ciò, in quanto, in atti non Persona_1 CP_3 Persona_3 è possibile rinvenire alcuna prova in tal senso.
A fortiori, l'insostenibilità di tale assunto risulta essere confermata anche dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio.
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Più precisamente, il teste (escusso all'udienza del 16.05.2023), commercialista Testimone_1 che si occupava della tenuta della contabilità dell'albergo de quo, ha confermato che “tutti i movimenti e le disposizioni su tale conto aziendale (pagamenti, accrediti etc.) erano fatte dalla SI.ra
. Nell'ultimo periodo e cioè quando la non era più in grado di fare nulla io
Per_1 Per_1 predisponevo gli atti da firmare e li portavo alla SI.ra che è stata in grado almeno di
Per_1 firmare quasi fino alla fine. Qualche volta a ciò provvedeva una dipendente dell'hotel (di fiducia) che preparava le carte e quando venivo io le facevo firmare alla;
non ricordo il nome di
Per_1 questa SI.ra. Nell'ultimissimo periodo la SI.ra non è stata in grado più nemmeno di
Per_1 firmare (completamente allettata) e la contabilità si è bloccata nel senso che non è stato firmato più nulla”.
Quanto alla responsabilità patrimoniale degli eredi, va ribadito che, accettando con beneficio di inventario, essi non rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio personale, bensì nei soli limiti del valore dell'attivo ereditario. Tale principio, enunciato dall'art. 490 c.c., è costantemente affermato anche in sede giurisprudenziale, secondo cui l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari solo con i beni ereditati e solo entro i limiti di quanto risulta dalla liquidazione attiva e passiva della massa (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 23961 del 25 settembre 2019; Cass. civ., sez. II, ord. n. 30212 del 2 novembre 2021). Non si configura quindi una responsabilità solidale personale degli eredi verso il creditore, bensì un'obbligazione patrimoniale mediata, operante nei confronti della massa ereditaria.
Pertanto, la domanda dell'opposto-creditore deve ritenersi fondata limitatamente al riconoscimento dell'esistenza del credito, il quale, essendo stato inserito nell'inventario, deve essere onorato dalla comunione ereditaria nei limiti dell'attivo e secondo l'ordine della procedura di liquidazione prevista dal codice civile.
Non ha poi senso il discorso circa la confusione della posizione di (moglie del Persona_3
che da un lato sarebbe condebitrice (in quanto coerede) e dall'altro sarebbe creditrice insieme CP_3 al marito.
Infatti, una volta acclarato il debito complessivo della massa nei confronti del dello stesso CP_3 rispondono tutti gli eredi nei limiti della quota e laddove vi dovesse essere coincidenza (per uno di essi) fra la posizione di erede debitore e quella di creditore, sarà la sua quota di debito ad estinguersi per confusione, senza nessuna influenza sulla posizione degli altri coeredi i quali continueranno a rispondere del debito ereditario anche nei confronti del coerede-creditore, nei limiti del credito eventualmente residuato.
Gli stessi hanno tutti accettato l'eredità relitta dalla propria dante causa con beneficio d'inventario (con atti del 4.6.2013 rep. n. 118.873, registrato al n. 4505 del 4.6.2013 e del 13.6.2013 rep. n. 118.887 reg. al n. 5514 il 4.7.2013, così come emerge dall'atto notarile di redazione di inventario datato 11.7.2013).
Si noti ancora che dal momento che è stata anch'essa destinataria Persona_3 dell'ingiunzione di pagamento e non ha proposto opposizione, la pretesa del nei suoi confronti CP_3 resta non più contestabile (indipendentemente dal fatto che la stessa sia concretamente azionato o meno).
In definitiva l'opposizione va accolta nei limiti di quanto sopra.
Per l'effetto va revocato l'impugnato D.I. ma gli opponenti vanno condannati ciascuno al pagamento della somma di € 8.750,00 ferma restando la disciplina dell'art. 490 c.c. quanto ai limiti
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della responsabilità successoria per l'erede beneficiato. Il tutto oltre interessi legali dalla domanda (data del deposito del ricorso per D.I.) al saldo.
Per quanto concerne le spese di lite, vanno compensate tra le parti quelle della fase monitoria mentre quella della presente fase devono seguire la prevalente soccombenza degli opponenti e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede: Parte_2 CP_3
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1660/2019---
- condanna nonché Parte_1 Parte_2 Parte_1 quest'ultimo in solido con gli altri , al pagamento, nei confronti Parte_3 di , della somma di euro 8.750,00 dovuta da ciascuna delle 3 parti. Il tutto oltre CP_3 interessi legali dal 19.12.2018 al saldo---
- condanna gli Parte_1 Parte_2 Parte_1 altri , al pagamento, in solido ed in favore di delle Parte_3 CP_3 spese del presente giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata addì 29.7.2025.
IL GIUDICE
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