Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00887/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01656/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2025, proposto da
RI NE, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Marcellino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
dell’ordinanza emessa in data 01.07.2019 all’esito del procedimento esecutivo iscritto al RG. Es. n. 1401/2019 Tribunale di Palermo - Sezione VI Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa RA RA SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 9 settembre 2025 e depositato il successivo 17 settembre, la ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Palermo a dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale ha ordinato al Comune, quale terzo pignorato, di pagare, per conto del debitore esecutato (sig. LE OR, creditore del Comune per crediti da rapporto di lavoro dipendente, per una retribuzione netta mensile di € 2.000,00), “salvo esazione, al creditore procedente e, in prededuzione, al procuratore dichiaratosi antistatario, sino a concorrenza del credito da ciascuno di essi vantato … i crediti da retribuzioni mensili non contestati dal terzo nella misura di un quinto (1/5) dei crediti medesimi…” ; i crediti indicati nella motivazione del provvedimento ammontano ad € 6.876,12 (credito di cui al precetto) e € 1.229,55 (spese di esecuzione, distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario).
Parte ricorrente ha riferito e documentato di aver notificato l’ordinanza di cui è chiesta l’esecuzione al Comune di Palermo, presso la sede, in data 18 luglio 2019.
Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò premesso, il collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di seguito precisati.
Per quel che concerne, in particolare, l’ammissibilità del ricorso, avuto riguardo alla natura del provvedimento di cui è chiesta l’esecuzione, il collegio osserva che, con sentenza n. 2/2012, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato il seguente principio di diritto: “l’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. nell’ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione o soggetto ad essa equiparato ai sensi del cod. proc. amm., avendo portata decisoria (dell’esistenza e ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva, per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza (art. 112, comma 3, lett. c), art. 7, comma 2, cod. proc. amm.)”.
L’intimata Amministrazione dovrà pertanto provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, all’esecuzione del titolo di cui è chiesta l’ottemperanza, limitatamente al credito vantato dalla ricorrente (€ 6.876,12) e non anche con riferimento al credito vantato dal procuratore distrattario (€ 1.229,55), che non risulta aver proposto l’azione in esame.
Nell’ipotesi di inutile decorso dell’indicato termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze.
Si deve, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019); l’incarico deve intendersi di natura sostitutiva, con la conseguenza che le attività di mero impulso rivolte agli uffici dell’amministrazione tenuta all’ottemperanza non costituiscono corretta esecuzione dell’incarico;
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
c) la relativa richiesta andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il decreto di liquidazione verrà trasmesso alla competente Procura presso la Corte dei Conti per le opportune valutazioni in merito alla eventuale responsabilità per danno erariale derivante dalla mancata attivazione dell’organo tenuto per legge ad adempiere;
e) il commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”;
f) il commissario deve intendersi autorizzato al ricorso a strumenti telematici di collegamento a distanza ai fini dell’espletamento dell’incarico.
Infine, le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – devono essere liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini indicati in parte motiva; nomina commissario ad acta , affinchè provveda come indicato in motivazione, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega.
Condanna il Comune di Palermo alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 857,00, oltre accessori e oltre alla rifusione del contributo unificato.
Si comunichi alle parti ed al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO TI, Presidente
RA RA SO, Primo Referendario, Estensore
Marco RI Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RA SO | TO TI |
IL SEGRETARIO