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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1733/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2219/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11960/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332300002174 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 484/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n° 19332300002174 notificatole in data 9.11.23 ed avente ad oggetto la
TARI per l'anno 2017. Eccepiva la violazione dell'art. 23 C.A.D. (omessa attestazione di conformità) e nel merito la prescrizione, l'omessa notifica dell'atto presupposto e la decadenza dalla potestà impositiva essendo stata la pretesa azionata oltre il quinto anno da quello della debenza.
Si costituiva la Publiservizi S.r.l., eccependo che l'avviso di accertamento impugnato era stato preceduto dalla notifica a mezzo posta del sollecito su avviso ordinario TARI n.19032200001998 in data 14/11/2022 come da relata allegata con cui si richiedeva il versamento della tari relativamente all'anno 2017 e in riferimento alla occupazione di un cespite sito in Torre Annunziata al Indirizzo_1, fatto non oggetto di contestazione in questa sede.
La contribuente depositava poi memorie aggiuntive in cui a fronte della documentazione depositata da parte resistente insisteva nel vizio di mancata attestazione di conformità all'originale.
Con sentenza n. 11960/2024, pubblicata in data 25.07.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di
Napoli rigettava il ricorso, rilevando che l'eccezione di mancata attestazione di conformità all'originale per come formulata, in assenza del disconoscimento della predetta conformità, è irrilevante;
nel merito evidenziava la regolare notifica del sollecito su avviso ordinario TARI n.19032200001998 in data 14/11/2022 direttamente a mezzo posta, e riteneva infine congrua ed adeguata la motivazione dell'atto.
La società ha proposto appello.
Lamenta la illegittimità dell'Avviso di Accertamento impugnato per violazione dell'art. 23 D. Lgs. n. 82/2005
(C.A.D.), in quanto privo della necessaria attestazione di conformità al suo originale digitale, ed insiste sulla decadenza della pretesa azionata, ex art. 1, comma 161, L. 296/2006.
Rileva l'appellante che erroneamente la Corte di prime cure ha ritenuto che la Publiservizi Srl avesse impedito il maturarsi del termine di decadenza fissato al 31.12.2022 (trattandosi di TARI riferita all'annualità 2017), con la notifica, in data 14.11.2022, di un mero avviso di pagamento, atteso che tale atto non ha alcuna efficacia interruttiva o impeditiva della decadenza in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006 ed agli artt. 2964 e 2966 Cod. Civ., l'unico atto che può evitare il suo maturarsi è la notifica dell'avviso di accertamento, non già del mero sollecito/avviso di pagamento.
Da ultimo, l'appellante chiede la condanna della Publiservizi Srl al pagamento delle spese processuali.
Parte appellata non si è costituita.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta, che, nell'ipotesi in esame non
è stata formulata.
La Corte rileva, poi, che l'atto è adeguatamente motivato in quanto richiama i presupposti dì fatto e di diritto dell'imposizione.
Tale motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica purchè il contribuente sia messo nelle condizioni di comprendere l'iter seguito da parte dell'ente impositore e possa adeguatamente difendersi, come avvenuto nel caso in esame.
Nell'atto impugnato è contenuta l'analitica descrizione dei crediti vantati, l'indicazione dell'ente impositore e la normativa applicata, per cui deve ritenersi che il contribuente sia stato ampiamente messo in grado di esercitare la propria difesa, come di fatto avvenuto.
Infondata è l'eccezione di prescrizione e decadenza della potestà impositiva.
L'avviso di accertamento impugnato è stato preceduto dalla notifica a mezzo posta del sollecito su avviso ordinario TARI n.19032200001998 in data 14/11/2022 come da relata allegata con cui si richiedeva il versamento della tari relativamente all'anno 2017.
Peraltro, trova, nel caso in esame, applicazione la legislazione per emergenza covid19, con la conseguente proroga del termine ex art. 1 c. 158 L. 197/2022.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello va respinto.
Nulla è dovuto per le spese, atteso che parte appellata non ha inteso costituirsi
P.Q.M.
Rigetta l'appello, nulla per le spese
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2219/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11960/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332300002174 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 484/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n° 19332300002174 notificatole in data 9.11.23 ed avente ad oggetto la
TARI per l'anno 2017. Eccepiva la violazione dell'art. 23 C.A.D. (omessa attestazione di conformità) e nel merito la prescrizione, l'omessa notifica dell'atto presupposto e la decadenza dalla potestà impositiva essendo stata la pretesa azionata oltre il quinto anno da quello della debenza.
Si costituiva la Publiservizi S.r.l., eccependo che l'avviso di accertamento impugnato era stato preceduto dalla notifica a mezzo posta del sollecito su avviso ordinario TARI n.19032200001998 in data 14/11/2022 come da relata allegata con cui si richiedeva il versamento della tari relativamente all'anno 2017 e in riferimento alla occupazione di un cespite sito in Torre Annunziata al Indirizzo_1, fatto non oggetto di contestazione in questa sede.
La contribuente depositava poi memorie aggiuntive in cui a fronte della documentazione depositata da parte resistente insisteva nel vizio di mancata attestazione di conformità all'originale.
Con sentenza n. 11960/2024, pubblicata in data 25.07.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di
Napoli rigettava il ricorso, rilevando che l'eccezione di mancata attestazione di conformità all'originale per come formulata, in assenza del disconoscimento della predetta conformità, è irrilevante;
nel merito evidenziava la regolare notifica del sollecito su avviso ordinario TARI n.19032200001998 in data 14/11/2022 direttamente a mezzo posta, e riteneva infine congrua ed adeguata la motivazione dell'atto.
La società ha proposto appello.
Lamenta la illegittimità dell'Avviso di Accertamento impugnato per violazione dell'art. 23 D. Lgs. n. 82/2005
(C.A.D.), in quanto privo della necessaria attestazione di conformità al suo originale digitale, ed insiste sulla decadenza della pretesa azionata, ex art. 1, comma 161, L. 296/2006.
Rileva l'appellante che erroneamente la Corte di prime cure ha ritenuto che la Publiservizi Srl avesse impedito il maturarsi del termine di decadenza fissato al 31.12.2022 (trattandosi di TARI riferita all'annualità 2017), con la notifica, in data 14.11.2022, di un mero avviso di pagamento, atteso che tale atto non ha alcuna efficacia interruttiva o impeditiva della decadenza in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006 ed agli artt. 2964 e 2966 Cod. Civ., l'unico atto che può evitare il suo maturarsi è la notifica dell'avviso di accertamento, non già del mero sollecito/avviso di pagamento.
Da ultimo, l'appellante chiede la condanna della Publiservizi Srl al pagamento delle spese processuali.
Parte appellata non si è costituita.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta, che, nell'ipotesi in esame non
è stata formulata.
La Corte rileva, poi, che l'atto è adeguatamente motivato in quanto richiama i presupposti dì fatto e di diritto dell'imposizione.
Tale motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica purchè il contribuente sia messo nelle condizioni di comprendere l'iter seguito da parte dell'ente impositore e possa adeguatamente difendersi, come avvenuto nel caso in esame.
Nell'atto impugnato è contenuta l'analitica descrizione dei crediti vantati, l'indicazione dell'ente impositore e la normativa applicata, per cui deve ritenersi che il contribuente sia stato ampiamente messo in grado di esercitare la propria difesa, come di fatto avvenuto.
Infondata è l'eccezione di prescrizione e decadenza della potestà impositiva.
L'avviso di accertamento impugnato è stato preceduto dalla notifica a mezzo posta del sollecito su avviso ordinario TARI n.19032200001998 in data 14/11/2022 come da relata allegata con cui si richiedeva il versamento della tari relativamente all'anno 2017.
Peraltro, trova, nel caso in esame, applicazione la legislazione per emergenza covid19, con la conseguente proroga del termine ex art. 1 c. 158 L. 197/2022.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello va respinto.
Nulla è dovuto per le spese, atteso che parte appellata non ha inteso costituirsi
P.Q.M.
Rigetta l'appello, nulla per le spese