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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2817 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Erika Obinu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Senis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 29/07/2001 in Barrali, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di SE.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
29/07/2001 in Barrali tra e trascritto presso il Parte_1 Controparte_1
registro dello stato civile del Comune di SE, anno 2001, numero 10, parte 2, serie B, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel
Comune di Barrali in data 29 luglio 2001, annotato nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune al n.10, Parte II, Serie B, Ufficio 1 dell'anno 2001 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barrali a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla annotazione della
Pag. 2 di 3 sentenza di divorzio sui pubblici registri Anagrafici e dello Stato Civile del
Comune di Barrali.
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
3. La ex casa coniugale ubicata in SE - NI (SU) nella via Bosa n. 11, rimane assegnata al marito in uso esclusivo, il quale provvederà all'integrale pagamento delle relative utenze e spese di gestione ordinaria e straordinaria.
4. La signora si impegna a provvedere a ritirare Controparte_1 dall'abitazione di SE NI (SU) ubicata nella via Bosa, (assegnata al signor ) tutti i propri beni, compresi quelli appartenuti alla di lei Parte_1 mamma e conservati presso la medesima dimora, documenti ed effetti personali.
La inoltre è proprietaria del “corredo” a suo tempo portato in dote in CP_1 occasione del matrimonio: lenzuola, stoviglie, posate, tovagliato che si impegna a ritirare nella medesima occasione.
Il signor si impegna a facilitare tale ritiro impegnandosi ad non Parte_1 apporre nessun impedimento affinché tale operazione avvenga serenamente e con la massima rapidità.
5. Poiché non è economicamente autosufficiente, Controparte_1 PT
si obbliga al versamento in favore della moglie un assegno di
[...] mantenimento pari a € 300,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese sull'iban
a lei intestato del conto corrente bancario attivo presso il Banco di Sardegna:
[...].
6. Il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento della figlia, PT attualmente regolarmente iscritta al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari.
7. I ricorrenti non hanno immobili cointestati e con le condizioni di cui sopra dichiarano di aver regolato e definito ogni e qualsiasi rapporto economico patrimoniale tra gli stessi.
8. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa espatriare.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2817 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Erika Obinu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Senis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 29/07/2001 in Barrali, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di SE.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
29/07/2001 in Barrali tra e trascritto presso il Parte_1 Controparte_1
registro dello stato civile del Comune di SE, anno 2001, numero 10, parte 2, serie B, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel
Comune di Barrali in data 29 luglio 2001, annotato nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune al n.10, Parte II, Serie B, Ufficio 1 dell'anno 2001 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barrali a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla annotazione della
Pag. 2 di 3 sentenza di divorzio sui pubblici registri Anagrafici e dello Stato Civile del
Comune di Barrali.
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
3. La ex casa coniugale ubicata in SE - NI (SU) nella via Bosa n. 11, rimane assegnata al marito in uso esclusivo, il quale provvederà all'integrale pagamento delle relative utenze e spese di gestione ordinaria e straordinaria.
4. La signora si impegna a provvedere a ritirare Controparte_1 dall'abitazione di SE NI (SU) ubicata nella via Bosa, (assegnata al signor ) tutti i propri beni, compresi quelli appartenuti alla di lei Parte_1 mamma e conservati presso la medesima dimora, documenti ed effetti personali.
La inoltre è proprietaria del “corredo” a suo tempo portato in dote in CP_1 occasione del matrimonio: lenzuola, stoviglie, posate, tovagliato che si impegna a ritirare nella medesima occasione.
Il signor si impegna a facilitare tale ritiro impegnandosi ad non Parte_1 apporre nessun impedimento affinché tale operazione avvenga serenamente e con la massima rapidità.
5. Poiché non è economicamente autosufficiente, Controparte_1 PT
si obbliga al versamento in favore della moglie un assegno di
[...] mantenimento pari a € 300,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese sull'iban
a lei intestato del conto corrente bancario attivo presso il Banco di Sardegna:
[...].
6. Il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento della figlia, PT attualmente regolarmente iscritta al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari.
7. I ricorrenti non hanno immobili cointestati e con le condizioni di cui sopra dichiarano di aver regolato e definito ogni e qualsiasi rapporto economico patrimoniale tra gli stessi.
8. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa espatriare.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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