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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2397/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11238/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00157 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240112229975000 TASSA AUTOMOBIL 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2491/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/6/2025 ed iscritto al RGC 11238/25 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 0712024012229775000 del 19/4/2025 per €. 496,05 relativa a tassa automobilistica
2017 denunciando fra l'altro la prescrizione del diritto non avendo mai ricevuto pregressi avvisi di accertamento e precisando che la relativa impugnazione doveva intendersi limitata a tale ragione di imposizione (essendo contemplata in cartella anche l'importo di €. 195,70 per infrazioni al codice della strada non ricompresa nella giurisdizione della Corte Tributaria).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando il proprio difetto di legittimazione contraddire in merito al fondamento del presupposto impositivo
Si costituiva in giudizio la Regione Campania rilevando che il pregresso avviso di accertamento n°
734236698904 risultava notificato il 9/10/2020 con consegna a mani proprie e, successivamente, riemesso con il numero 734320313005 debitamente notificato il 6/5/2023 per compiuta giacenza (avviso del 28/3/2023) onde nessuna ulteriore censura sul fondamento della pretesa poteva trovare ingresso nella presente sede giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero l'ente resistente non ha adeguatamente documentato la corretta notificazione degli atti presupposti non essendo stata depositata, con riferimento al secondo avviso di accertamento (riemesso e rinotificato al contribuente), la cartolina di ricevimento della raccomandata debitamente compilata (attestante l'accesso presso la residenza del contribuente e la constatazione dell'assenza del destinatario), trattandosi di attività prodromiche al deposito dell'atto stesso presso l'ufficio ed alla relativa decorrenza del termine per la “compiuta giacenza” né risultando in altro modo documentata l'irreperibilità del destinatario ai fini della comunicazione mediante deposito presso l'ufficio (vi è solo avviso di ricevimento in bianco attestante la spedizione di una raccomandata e una busta associata CRC post con un timbro di compiuta giacenza privo di sottoscrizione). L'ampio decorso, alla data di notifica della cartella, del termine di prescrizione preveduto dall'art. 5 d.l. 953/82 per l'esercizio della potestà impositiva avente decorrenza dalla notificazione dell'originario accertamento certifica l'intercorsa maturazione della eccepita causa estintiva.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori di legge, in favore del procuratore costituito antistatario.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11238/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00157 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240112229975000 TASSA AUTOMOBIL 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2491/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/6/2025 ed iscritto al RGC 11238/25 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 0712024012229775000 del 19/4/2025 per €. 496,05 relativa a tassa automobilistica
2017 denunciando fra l'altro la prescrizione del diritto non avendo mai ricevuto pregressi avvisi di accertamento e precisando che la relativa impugnazione doveva intendersi limitata a tale ragione di imposizione (essendo contemplata in cartella anche l'importo di €. 195,70 per infrazioni al codice della strada non ricompresa nella giurisdizione della Corte Tributaria).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando il proprio difetto di legittimazione contraddire in merito al fondamento del presupposto impositivo
Si costituiva in giudizio la Regione Campania rilevando che il pregresso avviso di accertamento n°
734236698904 risultava notificato il 9/10/2020 con consegna a mani proprie e, successivamente, riemesso con il numero 734320313005 debitamente notificato il 6/5/2023 per compiuta giacenza (avviso del 28/3/2023) onde nessuna ulteriore censura sul fondamento della pretesa poteva trovare ingresso nella presente sede giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero l'ente resistente non ha adeguatamente documentato la corretta notificazione degli atti presupposti non essendo stata depositata, con riferimento al secondo avviso di accertamento (riemesso e rinotificato al contribuente), la cartolina di ricevimento della raccomandata debitamente compilata (attestante l'accesso presso la residenza del contribuente e la constatazione dell'assenza del destinatario), trattandosi di attività prodromiche al deposito dell'atto stesso presso l'ufficio ed alla relativa decorrenza del termine per la “compiuta giacenza” né risultando in altro modo documentata l'irreperibilità del destinatario ai fini della comunicazione mediante deposito presso l'ufficio (vi è solo avviso di ricevimento in bianco attestante la spedizione di una raccomandata e una busta associata CRC post con un timbro di compiuta giacenza privo di sottoscrizione). L'ampio decorso, alla data di notifica della cartella, del termine di prescrizione preveduto dall'art. 5 d.l. 953/82 per l'esercizio della potestà impositiva avente decorrenza dalla notificazione dell'originario accertamento certifica l'intercorsa maturazione della eccepita causa estintiva.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori di legge, in favore del procuratore costituito antistatario.