Decreto cautelare 27 gennaio 2026
Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 27/02/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Cosma Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
nei confronti
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane (Dagep), non costituito in giudizio;
per l’annullamento
in via principale, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 presentata in data 13/11/2025 dal ricorrente attualmente in forza presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la -OMISSIS- - Posto di Polizia Ferroviaria di -OMISSIS-, avente ad oggetto la richiesta di assegnazione temporanea entro il terzo anno di vita del figlio minore presso qualsiasi ufficio della Polizia di Stato posto all’interno della Città Metropolitana di -OMISSIS- al fine di poter assistere concretamente la figlia minore, rappresentando che l’altro genitore, coniuge del ricorrente, svolge attività lavorativa quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato nella città di -OMISSIS-, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, e per la condanna, previa adozione di idonea misura cautelare, anche monocratica delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a quindici giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a., e, ove occorrer possa, per l’annullamento del preavviso di rigetto del Ministero dell’Interno - DAGEP prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data 24/12/2025; in via subordinata, e per l’ipotesi in cui l’Amministrazione resistente persista nella mancata conclusione del procedimento attivato a seguito dell’istanza ex art. 42- bis del d.lgs. 151/2001, per la condanna della medesima Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente ai sensi dell’art. 30 c.p.a., da ritardo e da lesione di interessi di rango costituzionale, da accertarsi nell’ an e da liquidarsi anche in via equitativa ovvero da differirsi a separata fase del giudizio o a distinto giudizio sul quantum ; in ulteriore subordine, e solo nell’ipotesi in cui l’Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere applicabile al caso di specie l’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990, per la declaratoria giudiziale di formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata dal ricorrente in data 13/11/2025, con conseguente accoglimento della domanda di assegnazione temporanea ex art. 42- bis del d.lgs. 151/2001 e con ogni consequenziale statuizione utile a rendere effettiva la tutela richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RO PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 13 novembre 2025 il ricorrente – agente della Polizia di Stato, attualmente in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la -OMISSIS- - Posto di Polizia Ferroviaria di -OMISSIS- – presentava formale istanza di assegnazione temporanea ex art. 42- bis d.lgs. n. 151/2001, al fine di essere assegnato presso una sede della Polizia di Stato nella Città Metropolitana di -OMISSIS-, adducendo esigenze di tutela della propria figlia minore, nata il [...], e del nucleo familiare.
Ai sensi dell’art. 42- bis , comma 1, d.lgs. n. 151/2001, l’Amministrazione era tenuta a comunicare l’assenso o il dissenso entro trenta giorni dalla domanda, quindi entro il 13 dicembre 2025.
Tuttavia, decorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione non adottava alcun provvedimento espresso.
Avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno è insorto il ricorrente, il quale, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento, chiede che l’intimata Amministrazione sia condannata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, svolgendo in subordine domanda risarcitoria per l’ipotesi in cui l’Amministrazione resistente persista nella mancata conclusione del procedimento attivato a seguito dell’istanza ex art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001.
Con decreto monocratico n. -OMISSIS- del 27 gennaio 2026, il Tribunale ha accolto l’istanza di misure cautelari e, per l’effetto, ha ordinato all’Amministrazione resistente di provvedere senza indugio sull’istanza del ricorrente e, comunque, nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione in via amministrativa del predetto decreto.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Poiché in corso di causa, e segnatamente in data 4 febbraio 2026 è stato emesso provvedimento di diniego dell’istanza ex art. 42- bis D. Lgs. n. 151/2001 presentata in data 13 novembre 2025 ed essendo tale provvedimento sfavorevole al richiedente, con memoria datata 19 febbraio 2026 il ricorrente ha richiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, formulando espressa riserva, nei termini di legge, di impugnazione in separato giudizio del provvedimento sfavorevole sopravvenuto.
All’udienza camerale del 25 febbraio 2026 il Collegio ha dato avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Posto che il procedimento ex art. 42- bis D. Lgs. n. 151/2001 si è concluso, sia pure tardivamente, con l’adozione di un provvedimento non satisfattivo per il ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Ministero dell’Interno deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in base alla regola della soccombenza virtuale; esse si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
RO PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO PP | OS RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.